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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2224/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2224/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2025
promossa da
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...](Israele), Rh. Nahum n. 21
e
(GIÀ ) (C.F. ), nato a [...] ex Parte_2 Parte_3 C.F._2
USSR) il 20.01.1983, residente a [...](Israele), Rh. , Controparte_1 entrambi elettivamente dom.ti in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Roberto
CO (C.F. ) e ER CO (C.F. ), dai quali sono C.F._3 C.F._4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Rifiuto della pubblicazione di matrimonio
Conclusioni: come da note trasmesse ex art. 127 ter cpc in data 12.09.2025 pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Spoleto esponendo:
- di essere di nazionalità israeliana,
- che in Israele esiste solo il matrimonio religioso e che, i due ricorrenti, intendendo sposarsi civilmente, possono farlo solo all'estero;
- di essere maggiorenni, non infermi, senza vincoli matrimoniali di unione civile, non parenti o affini tra di loro;
- di non essere in possesso del nullaosta di cui all'art. 116 c.c. in quanto tale documento in Israele non esiste;
- che, a causa dell'assenza del nullaosta, il comune di Montefalco ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo di autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile di Montefalco ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio, da celebrarsi tra i ricorrenti, anche in mancanza della documentazione prevista.
Alla prima udienza di comparizione sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Presidente, rilevata la incompletezza della documentazione allegata al ricorso, ha rinviato all'udienza del 24.09.2025.
Quindi, integrata la documentazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini, non essendo stati richiesti dalle parti.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Con ricorso ex art. 98 c.c. i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di autorizzare l'Ufficiale di Stato
Civile di Montefalco ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio, da celebrarsi tra i ricorrenti, anche in assenza del nulla osta al matrimonio.
Come noto, l'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto.
Nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle pagina 2 di 3 condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (Trib. Milano, Sex IX civ., decreto 16 marzo 2016).
Questa interpretazione si rende pure necessaria per armonizzare il diritto interno alla Carta
Fondamentale dei Diritti (CEDU) avendo la Corte di Strasburgo affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di capacità matrimoniale dello straniero non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others
v. The United Kingdom).
Ciò premesso, una prova che consente il superamento del limite posto dall'art. 116 c.c., è l'atto notorio attestante l'assenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio (così Trib. Milano, sez. IX, 23 marzo 2015). Una conferma si trae dall. 3 del r.d.l. 30 marzo 1944 n. 94 (normativa abrogata dal d.l.
200 del 2008, conv. in l. 9 del 2009). Questa norma prevedeva che «Se per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza la prescritta pubblicazione, ne' di essa sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti (…) l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla base di atto notorio».
Nel caso di specie, gli istanti hanno versato in atti atto notorio richiesto con ordinanza del 13.05.2025 con cui hanno attestato la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio.
Ne consegue che, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, per come da ultimo integrata, debba procedersi all'integrale accoglimento della domanda avanzata.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto così provvede:
1) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montefalco di procedere alle pubblicazioni di matrimonio presentate da e (GIÀ Parte_1 Parte_2
); Parte_3
2) Nulla sulle spese.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente rel.
IA AT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2224/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2025
promossa da
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...](Israele), Rh. Nahum n. 21
e
(GIÀ ) (C.F. ), nato a [...] ex Parte_2 Parte_3 C.F._2
USSR) il 20.01.1983, residente a [...](Israele), Rh. , Controparte_1 entrambi elettivamente dom.ti in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Roberto
CO (C.F. ) e ER CO (C.F. ), dai quali sono C.F._3 C.F._4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Rifiuto della pubblicazione di matrimonio
Conclusioni: come da note trasmesse ex art. 127 ter cpc in data 12.09.2025 pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.12.2024, i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Spoleto esponendo:
- di essere di nazionalità israeliana,
- che in Israele esiste solo il matrimonio religioso e che, i due ricorrenti, intendendo sposarsi civilmente, possono farlo solo all'estero;
- di essere maggiorenni, non infermi, senza vincoli matrimoniali di unione civile, non parenti o affini tra di loro;
- di non essere in possesso del nullaosta di cui all'art. 116 c.c. in quanto tale documento in Israele non esiste;
- che, a causa dell'assenza del nullaosta, il comune di Montefalco ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio.
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo di autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile di Montefalco ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio, da celebrarsi tra i ricorrenti, anche in mancanza della documentazione prevista.
Alla prima udienza di comparizione sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Presidente, rilevata la incompletezza della documentazione allegata al ricorso, ha rinviato all'udienza del 24.09.2025.
Quindi, integrata la documentazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini, non essendo stati richiesti dalle parti.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Con ricorso ex art. 98 c.c. i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di autorizzare l'Ufficiale di Stato
Civile di Montefalco ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio, da celebrarsi tra i ricorrenti, anche in assenza del nulla osta al matrimonio.
Come noto, l'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto.
Nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle pagina 2 di 3 condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (Trib. Milano, Sex IX civ., decreto 16 marzo 2016).
Questa interpretazione si rende pure necessaria per armonizzare il diritto interno alla Carta
Fondamentale dei Diritti (CEDU) avendo la Corte di Strasburgo affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di capacità matrimoniale dello straniero non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others
v. The United Kingdom).
Ciò premesso, una prova che consente il superamento del limite posto dall'art. 116 c.c., è l'atto notorio attestante l'assenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio (così Trib. Milano, sez. IX, 23 marzo 2015). Una conferma si trae dall. 3 del r.d.l. 30 marzo 1944 n. 94 (normativa abrogata dal d.l.
200 del 2008, conv. in l. 9 del 2009). Questa norma prevedeva che «Se per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza la prescritta pubblicazione, ne' di essa sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti (…) l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla base di atto notorio».
Nel caso di specie, gli istanti hanno versato in atti atto notorio richiesto con ordinanza del 13.05.2025 con cui hanno attestato la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio.
Ne consegue che, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, per come da ultimo integrata, debba procedersi all'integrale accoglimento della domanda avanzata.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto così provvede:
1) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montefalco di procedere alle pubblicazioni di matrimonio presentate da e (GIÀ Parte_1 Parte_2
); Parte_3
2) Nulla sulle spese.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente rel.
IA AT
pagina 3 di 3