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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 805/2024
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 12.24, innanzi al Giudice SC AR, sono comparsi: per l'avv. BRUSCHINI FRANCESCO sostituito dall'avv. Paola Bormolini;
Parte_1 per l'avv. RA RI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Bormolini precisa le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
L'avv. Carrara si riporta a quanto verbalizzato all'udienza del 28.05.2025.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SC AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice SC AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BRUSCHINI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RA RI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio su istanza di Controparte_2
a mezzo del quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.085,16, oltre
[...] interessi e spese della procedura monitoria.
In via pregiudiziale, l'attore opponente proponeva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri quale foro del consumatore.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente aderiva Controparte_2 all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.
pagina 2 di 4 Il G.I., rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale appariva idonea a definire il giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri, quale foro del consumatore, è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, è stato concluso un contratto tra un soggetto professionista ( CP_1 [...]
, per cui lo stesso contratto costituiva atto di esercizio della sua professione, ed un Controparte_2 consumatore (il signor ), per il quale il contratto era volto a soddisfare esigenze di Parte_1 vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo).
Preme evidenziare che il sig. risulta residente ad Anzio (RM), che rientra nel Parte_1 circondario del Tribunale di Velletri (cfr. certificato di residenza sub. doc. 4 fascicolo attore opponente)
e che tale residenza era stata individuata dalla convenuta opposta già nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, poiché la presente controversia riguarda un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, deve applicarsi il foro esclusivo del consumatore e quindi il Tribunale di Velletri risulta quello avente competenza territoriale inderogabile ai sensi dell'articolo 66 bis d.lgs. 206/2005.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del
Tribunale di Velletri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio.
In punto di spese di lite, occorre evidenziare che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, rilevabile anche d'ufficio, la pronuncia che l'accoglie ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, essendo il Giudice adito ab origine funzionalmente incompetente, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. 26.6.2019, n. 17187; Cass.
8.6.2016 n. 11674).
Pertanto, le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e Controparte_2 deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano
[...] Parte_1 ex dm 55/2014 (valore della causa € 18.085,16), nei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2. fissa in giorni 90 il termine per l'eventuale riassunzione del procedimento avanti al Giudice dichiarato competente;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate in motivazione in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Sondrio, 8 luglio 2025.
Il Giudice
SC AR
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 805/2024
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 12.24, innanzi al Giudice SC AR, sono comparsi: per l'avv. BRUSCHINI FRANCESCO sostituito dall'avv. Paola Bormolini;
Parte_1 per l'avv. RA RI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Bormolini precisa le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
L'avv. Carrara si riporta a quanto verbalizzato all'udienza del 28.05.2025.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SC AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice SC AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BRUSCHINI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RA RI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio su istanza di Controparte_2
a mezzo del quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.085,16, oltre
[...] interessi e spese della procedura monitoria.
In via pregiudiziale, l'attore opponente proponeva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri quale foro del consumatore.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente aderiva Controparte_2 all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.
pagina 2 di 4 Il G.I., rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale appariva idonea a definire il giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri, quale foro del consumatore, è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, è stato concluso un contratto tra un soggetto professionista ( CP_1 [...]
, per cui lo stesso contratto costituiva atto di esercizio della sua professione, ed un Controparte_2 consumatore (il signor ), per il quale il contratto era volto a soddisfare esigenze di Parte_1 vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo).
Preme evidenziare che il sig. risulta residente ad Anzio (RM), che rientra nel Parte_1 circondario del Tribunale di Velletri (cfr. certificato di residenza sub. doc. 4 fascicolo attore opponente)
e che tale residenza era stata individuata dalla convenuta opposta già nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, poiché la presente controversia riguarda un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, deve applicarsi il foro esclusivo del consumatore e quindi il Tribunale di Velletri risulta quello avente competenza territoriale inderogabile ai sensi dell'articolo 66 bis d.lgs. 206/2005.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del
Tribunale di Velletri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio.
In punto di spese di lite, occorre evidenziare che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, rilevabile anche d'ufficio, la pronuncia che l'accoglie ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, essendo il Giudice adito ab origine funzionalmente incompetente, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. 26.6.2019, n. 17187; Cass.
8.6.2016 n. 11674).
Pertanto, le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e Controparte_2 deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano
[...] Parte_1 ex dm 55/2014 (valore della causa € 18.085,16), nei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Velletri
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 250/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2. fissa in giorni 90 il termine per l'eventuale riassunzione del procedimento avanti al Giudice dichiarato competente;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate in motivazione in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Sondrio, 8 luglio 2025.
Il Giudice
SC AR
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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