Articolo 13 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 aprile 1941
Art. 13.

I Comuni e i Patronati scolastici, di cui al precedente articolo 7, lettera b) e i Ministeri degli affari esteri e dell'Africa Italiana hanno facolta' di iscrivere al Monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie ed ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche gestite dagli Enti medesimi.

Gli Enti sopraindicati che si avvalgano di tale facolta' possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite dai sopraindicati Enti i quali non si avvalgano della facolta' di cui sopra, possono iscriversi al Monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'Ente.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941