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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione il 17.4.2025 e promossa DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Galimberti Anna Controparte_1 Maria ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Donelli Maurizio Paride in Parma. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Conforti Andrea ed elett.te dom.ta presso di lui e il Suo Studio in Parma, indicando quale domicilio telematico l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 Appellata
avverso la sentenza n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Parma e pubblicata il 22.3.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Parma l' Controparte_3 per taluni pregiudizi causati da colpa medica nell'ambito di una complessa vicenda clinico-sanitaria che aveva riguardato l'attore a seguito della caduta accidentale da un muro di tre metri di altezza, avvenuta alle ore 00, 15 circa del 12.11.2001, per cui aveva riportato una ferita lacero-contusa al terzo dito della mano sinistra, un trauma cranico con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto ed un trauma contusivo dorsale con fratture vertebrali in D7 e D8 e fratture costali plurime a destra.
Esponeva che, a seguito della caduta, era stato trasportato in autoambulanza al P.S. dell'Ospedale di Piacenza e che, espletati alcuni esami clinici nello stesso giorno, era stato poi trasferito al reparto di Neurochirurgia dell' di Parma dove era CP_4 rimasto ricoverato e dove, effettuati ulteriori accertamenti, era stato sottoposto, in data 14.11.2001, in anestesia generale, ad un intervento di “[…]stabilizzazione con viti peduncolari ed uncini peduncolo-trasversari […] per frattura del corpo vertebrale di
D7[…]”; che il 21.11.2001 era stato trasferito in lungodegenza riabilitativa presso l'Ospedale di Bobbio da cui veniva dimesso il
12.1.2002.
Deduceva che, in data 8.3.2002, recatosi presso il P.S. dell' di Piacenza, era stato sottoposto ad una consulenza CP_4 urologica;
che, in data 29.3.2002, effettuava una Rx rachide dorsale presso l'Ausl di Piacenza e che, ancora, in data 3.2.2003 era stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell' di Parma con diagnosi di “Frattura chiusa della CP_4 colonna dorsale” e che, eseguiti nei giorni successivi ulteriori accertamenti, in data 16.2.2003, era stato nuovamente sottoposto ad un intervento di “Revisione della ferita ed evacuazione di raccolta purulenta […] per “Infezione ferita chirurgica in operato di fissazione dorsale per frattura” e che fu poi dimesso in data
18.2.2003. Ricostruito anche il prosieguo della vicenda per gli anni successivi e spiegate le sue difese in fatto e in diritto, l'attore concludeva domandando di accertare e dichiarare che i danni subiti fossero riconducibili alla condotta colposa dei sanitari dell' convenuta al dì del fatto e Controparte_5 comunque dalla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e, per l'effetto, che l' convenuta fosse condannata, nel CP_2 caso anche riscontrando i profili di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., al risarcimento del danno, patrimoniale e non, quantificato in €302.675,86, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi come per legge, o nella diversa somma di giustizia.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni
[...] diritto risarcitorio e di ogni azione, contrattuale ed extracontrattuale;
contestava il fondamento delle pretese formulate a qualunque titolo, patrimoniale e non, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree a qualunque titolo rivolte nei confronti della medesima, infondate, non provate e comunque eccessive.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione che, nel caso in esame, trattandosi di illecito contrattuale, considerava decennale;
quanto alla responsabilità dei sanitari, sulla scorta dei rilievi formulati nella CTU, tra cui quelli con cui accertava che l'intervento del 14.11.2001 fosse lo standard migliore in relazione al tipo di frattura, che l'attore fosse stato operato in tempi congrui e che l'opzione terapeutica relativa alla stabilizzazione per via posteriore – e non per via transtoracica – fosse adeguata, quelli riguardo al complicato decorso per l'insorgenza di infezioni urinarie e un ascesso paravertebrale, comparso improvvisamente nel febbraio 2003 e poi operato con l'intervento del 16.2.2003 di asportazione della capsula fibrosa. Il Tribunale richiamava inoltre le osservazioni con cui la CTU precisava che, in tale circostanza, non si era fatta alcuna menzione del corpo estraneo e, constatato che dai controlli radiologici post-operatori non era più riscontrabile il sottile filo metallico, in essa si desumeva che fosse stato rimosso con la capsula dell'ascesso che, a sua volta, probabilmente, conteneva anche la garza;
e, ancora, quelle con cui la CTU appurava che, a seguito della rimozione dell'ascesso, la ferita era guarita rapidamente e completamente e non erano residuati esiti permanenti.
Il Tribunale affermava che, per quanto valutato nella CTU, non erano state violate norme che presidiavano l'esecuzione di interventi tecnici, ma che la condotta dei sanitari fosse da reputarsi connotata per inadeguatezza in relazione alla circostanza che era stata lasciata, nel cratere chirurgico, una garza, non identificata al controllo radiologico post-operatorio del 26.11.2001, causa di un successivo ascesso paravertebrale, asportato chirurgicamente e trattato con antibiotici, senza esiti neurologici. Anche in relazione a tale profilo, il Tribunale richiamava quanto affermato dalla CTU, e cioè che il conteggio delle garze non fosse obbligatorio in Neurochirurgia né nelle prassi comuni, e che ciò non potesse ridurre i profili di responsabilità; secondo i consulenti, il 26.11.2001 era stata eseguita una radiografia post- operatoria della colonna vertebrale nella quale non era stato riscontrato alcun filo metallico, ritenuto già presente dal momento che non erano stati realizzati ulteriori interventi fino alla radiografia del 29.3.2002, e ritenevano che, per questo, sussistesse la responsabilità del Radiologo dell' di CP_4
Parma. Accertato che la raccolta ascessuale aveva determinato un deterioramento delle condizioni dell'attore, rispetto alle precedenti, con un'inabilità assoluta temporanea quantificabile in giorni 9 e una parziale al 50% per giorni 10, il Tribunale escludeva, coerentemente a quanto affermato nella CTU, qualsiasi postumo a carattere permanente sia sotto il profilo della lesione dell'integrità psico-fisica, che su quello della capacità lavorativa specifica.
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, il Tribunale riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo di €711,06 comprensivo di rivalutazione, ritenendo non fossero state documentate spese mediche. In relazione alla mancanza di un valido consenso informato, il
Tribunale rilevava che questo era stato prestato in relazione ad un intervento reputato giustificato e necessario al fine di evitare l'aggravamento del paziente, e che non era stato né allegato né dimostrato che l'intervento sarebbe stato rifiutato se adeguatamente informato.
Pertanto, il Tribunale condannava l' convenuta al CP_2 risarcimento del danno all'attore che liquidava in €711,06, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Controparte_1 formulando quattro distinti motivi di doglianza.
1) Con il primo motivo, l'appellante si doleva dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla congruità operatoria dei sanitari dell' CP_2 convenuta nell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 14.11.2001 e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218
e 2049 c.c.
Tra le diverse asserzioni difensive, lamentava che sia il CTU che il giudice avessero omesso di considerare la consulenza di parte del Dott. specialista neurologo, che aveva Persona_1 evidenziato una serie di condotte integranti la responsabilità medica dei sanitari.
In particolare, evidenziava:
i. la mancata programmazione ed esecuzione di una decompressione midollare: sul punto, sosteneva che la presenza di un frammento osseo libero nel canale spinale di volume rilevante, in corrispondenza del soma fratturato D7, avrebbe reso opportuno un intervento di stabilizzazione per via anteriore e posteriore e, in ogni caso, una decompressione midollare anche per via posteriore, tramite una liminectomia decompressiva D7 e D8 e contestuale rimozione del frammento con micro drill e/o impattamento;
ii. la mancata programmazione ed esecuzione di una stabilizzazione combinata per via anteriore e posteriore: la stabilizzazione combinata avrebbe permesso di rimuovere, più agevolmente, il frammento osseo e anche la ricostruzione di un supporto anteriore che, invece, mancando, aveva determinato un allettamento prolungato, la guarigione delle fratture in cifosi e scoliosi e una dorsalgia invalidante;
iii. la correzione inadeguata dell'ipercifosi e della scoliosi: sosteneva che ciò avesse determinato un danno permanente per la perpetuazione del dolore rachideo anche dopo la morte;
iv. l'insufficiente planning pre-operatorio ed il ritardato timing dell'intervento di stabilizzazione posteriore D5 e D10 del 14.11.2001: sosteneva, nei diversi argomenti difensivi, che, prima dell'intervento, fosse opportuno realizzare uno studio R.M. del rachide dorsale così da escludere la sussistenza di procidenze o ernie discali e da accertare le condizioni del midollo e il rapporto tra il midollo e il frammento osseo endocanalare del soma di D7; non era stato neppure realizzato il monitoraggio dei potenziali evocati intraoperatori, così da impedire ulteriori danni iatrogeni al midollo spinale, argomentando si trattasse di un danno correlato alle manovre chirurgiche sul rachide. Ribadiva che occorreva realizzare un intervento di decompressione/stabilizzazione precoce, secondo una regola di maggior prudenza che avrebbe potuto determinare il miglioramento dell'outcome neurologico. Richiamava altresì i rilievi della stessa CTU in relazione alla scelta dei sanitari di intervenire con un un'operazione di stabilizzazione attraverso un approccio posteriore senza laminectomia e l'aggiunta di una stabilizzazione anche per via anteriore che sarebbe stata più rischiosa e che, tuttavia, ammetteva che fosse “l'unico modo per asportare il muro posteriore di D7 fratturato sarebbe stato mediante un intervento per via anteriore (antero laterale) transtoracica, molto invasivo con asportazione dei due corpi fratturati e loro sostituzione…”.
Argomentava che tali opzioni risultavano possibili e che di queste il paziente non fosse stato informato e quindi non gli era stato consentito di esercitare una scelta libera, consapevole e autodeterminata e che, relativamente all'aspetto del “residuato costituito da una cifosi D7-D8”, la CTU nulla affermasse. Contestava la CTU affermandone la superficialità e il vizio di omissione che, conseguentemente, viziava la sentenza;
ne chiedeva la rinnovazione. Ribadiva la sussistenza del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e le conseguenze dannose subite dal paziente, in relazione alla sussistenza dell'an della responsabilità della struttura sanitaria appellata, sia ai sensi dell'art. 1218
c.c. e dell'art. 1228 c.c., ma anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto doloso e/o colposo realizzato dai dipendenti e, infine, in ordine al danno e alla sua quantificazione economica.
2) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censurava la sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione dei danni relativi alla dimenticanza della garza chirurgica, da parte dei sanitari dell'Ospedale di Parma, all'interno del campo chirurgico e nel successivo omesso rinvenimento radiografico.
3) Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamentava l'omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria ed erronea motivazione della gravata sentenza in ordine alla mancanza di valido consenso informato;
dunque, riteneva che l'appellante medesimo non avesse potuto conoscere delle manovre chirurgiche cui doveva essere sottoposto e dei conseguenti rischi e, quindi, non avesse potuto esercitare una scelta consapevole anche in relazioni ad eventuali alternative. Da ciò, argomentava che fosse derivato un danno non patrimoniale risarcibile, quantomeno in via equitativa, indipendentemente dalla correttezza del trattamento sanitario. Sosteneva che il modulo del consenso, di cui al documento n. 3, fosse generico in quanto privo dell'indicazione e della descrizione analitica dei rischi e dei benefici e incomprensibile per chi non fosse addetto ai lavori, in quanto non spiegava l'intervento genericamente indicato come “stabilizzazione dorsale”, e che solo a posteriori si era appreso di cosa si trattasse. Riteneva che il giudice, con motivazione apodittica, avesse reputato valido il modulo, senza indicare da dove avesse tratto il suo convincimento. Criticava la motivazione poiché, oltre a pervenire ad illogiche conclusioni nel merito, era carente sul punto.
4) Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante censurava il capo della sentenza poiché immotivato, contraddittorio ed illogico.
Argomentava, tra le diverse difese, che il giudice mancava di considerare il fatto, dimostrato documentalmente in giudizio, che il medesimo, tre anni dopo l'esecuzione dell'intervento, aveva chiesto ed ottenuto che l'impianto di stabilizzazione fosse rimosso e ciò era avvenuto in data 30.7.2004 presso la clinica
Salus Hospital di Reggio Emilia.
Ciò, in tesi d'impugnazione, valeva, sul piano presuntivo, a costituire la prova che il paziente, adeguatamente edotto, non avrebbe prestato il proprio consenso;
dunque, riteneva dovesse essere risarcito il danno al diritto alla salute del paziente medesimo e quello alla sua autodeterminazione, laddove sussistesse la condotta medica colposa, ovvero, ove non sussistesse, in via equitativa, la lesione del diritto all'autodeterminazione, e la lesione del diritto alla salute quale differenziale.
-Si costituiva nel presente grado l'
[...] contestando l'appello, chiedendo di Controparte_2 respingere qualsiasi domanda proposta dell'appellante nei confronti della medesima poiché nulla, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque in ulteriore subordine eccessiva.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Le valutazioni contenute nella CTU resa dal Dott. con Per_2
l'ausilio del Dott. , specialista in Neurochirurgia, Per_3 risultano ben argomentate e complete in relazione ai quesiti formulati.
Quanto alle critiche formulate dalla difesa dell'appellante che, con l'impugnazione, si doleva, tra le diverse, dell'omessa considerazione di taluni profili evidenziati dal proprio consulente di parte, il Dott. si osservi che, Persona_1 preliminarmente, come correttamente evidenziava il primo giudice, non erano pervenute osservazioni al CTU dalle parti entro i termini stabiliti, così come questi aveva dato atto in conclusione all'elaborato depositato in data 5.2.2021, a nulla rilevando che il consulente di parte fosse in seguito deceduto poiché è facoltà della parte in simili casi provvedere a nuova nomina e che, in ogni caso, il CTU, a più riprese nel suo elaborato, provvedeva all'esame di profili di valutazione espressi dal consulente di parte attrice. Relativamente ai profili dedotti con il primo motivo di doglianza della mancata programmazione ed esecuzione di una decompressione midollare e della mancata programmazione ed esecuzione di una stabilizzazione combinata e per via anteriore e per via posteriore, il CTU espressamente affermava che l'intervento eseguito in data 14.11.2001, “[…]finalizzato alla stabilizzazione dei segmenti vertebrali fratturati e lussati e non alla decompressione mediante laminectomia o alla rimozione del frammento osseo che aggettava nel canale vertebrale.[…]”,
“[…]costituiva all'epoca lo standard migliore per il tipo di frattura che coinvolgeva sia gli archi posteriori, sia i corpi vertebrali D7 e D8[…]”, esprimendo “perplessità” proprio dinanzi all'opzione terapeutica proveniente dal consulente di parte attrice che avrebbe previsto “[…]di completare l'intervento con un approccio anteriore transtoracico[…]”. A tal proposito, spiegava, infatti, il CTU che “[…]L'unico motivo per approcciare le vertebre fratturate dal torace sarebbe stata la necessità assoluta di decomprimere il sacco durale e iI midollo in esso contenuto, asportando i due corpi vertebrali fratturati (D7 e D8) rotti, sostituiendoli con una gabbietta (Mesh) riempita di osso, non essendo all'epoca ancora disponibili le attuali cage ad espansione, molto più efficaci, di facile applicazione e sicure.[…]”, e che “[…]Si sarebbe trattato di un intervento molto più invasivo e più pericoloso, con ripercussioni respiratorie importanti, tenendo anche presente il trauma toracico acuto con fratture costali e lieve versamento pleurico. In questo caso
l'unico motivo per eseguire un secondo intervento per via anteriore (da associare comunque alla stabilizzazione posteriore), sarebbe stata la necessità di rimuovere il frammento del muro posteriore del corpo di D7 che comprimeva il sacco durale, a prezzo però di un decorso post-operatorio molto più impegnativo e complicato. […]”.
Dall'esame del materiale fotografico della TC preoperatoria che distingueva “[…]il frammento del muro posteriore del corpo di D7 distaccato e dislocato posteriormente[…]”, il giudice reputava
“[…]evidente che la compressione sul midollo non era particolarmente grave e che soprattutto il frammento appariva parallelo all'asse coronale del canale vertebrale, con lieve inclinazione verso il lato destro, e non perpendicolare ad esso, venendo così a ridurre il diametro antero-posteriore del canale vertebrale in maniera sufficientemente armonica senza imprimere una compressione focale sul midollo.[…]”.
In questa casistica, le opzioni di trattamento sarebbero state, a quanto si legge nella CTU, o la rimozione del frammento, solo per via anteriore attraverso l'asportazione del corpo vertebrale di D7 ovvero, per via posteriore, soltanto attraverso la procedura di una laminectomia decompressiva che, comunque, era connotata per un certo gradiente di rischio.
Incorrere in un simile rischio, per quanto affermato dai consulenti d'uffizio, avrebbe integrato una scelta del tutto incauta nella fattispecie concreta in esame, dal momento che il consulente affermava che “[…]in un midollo traumatizzato, specialmente nel tratto dorsale D7-8, particolarmente delicato e suscettibile di lesioni ischemiche in relazione a manovre chirurgiche, anche la semplice laminectomia sarebbe stata a rischio di aggravamento del danno midollare (in letteratura descritta nel 15-25% dei casi) […]” concludendo che “[…]la decisione di non eseguire la laminectomia e di limitarsi a stabilizzare il tratto dorsale resosi instabile dalla frattura complessa D7-D8 non può essere considerata un errore, ma una possibile opzione terapeutica, anche tenendo conto della presenza di un canale vertebrale di diametro ampio ove la compressione esercitata dal frammento fratturato appariva evidente, ma non drammatica.[…]”. Quanto alla questione relativa all'inadeguata correzione dell'ipercifosi e della scoliosi che avrebbe procurato un danno permanente consistente nel perpetuo dolore rachideo, in atto di citazione in primo grado veniva argomentata in relazione ad “[…]un danno permanente costituito dalla perpetuazione del dolore rachideo anche dopo la rimozione dei mezzi di sintesi metallici
[…]” e, in relazione al profilo causale, anche nei seguenti termini:“[…]Una volta indicate le condotte incongrue nell'intervento chirurgico di stabilizzazione posteriore D5-D10 del 14.11.2001, rimane da precisare il nesso causale tra le medesime condotte da e le conseguenze patite dal CP_6 paziente, costituite da un danno rachideo correlato alle residue inflessioni cifoscoliotiche del rachide dorsale-dovute al mancato ripristino della colonna anteriore di – nonché da un Per_4 deterioramento delle condizioni neurologiche post operatorie, che sarebbero di “ben minima o nulla entita' qualora il midollo spinale del paziente fosse stato decompresso tempestivamente e qualora le manovre sul rachide necessarie per eseguire la stabilizzazione strumentata fossero state effettuate a decompressione midollare ottenuta”. […]”.
Tuttavia, il CTU, in relazione al quesito n. 6, con cui espressamente si chiedeva di “Stabilire se le lesioni refertate o successivamente certificate siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo per come risultante dagli atti (inclusi i rapporti di pubbliche autorità e le deposizioni di testi), e in ipotesi positiva, descrivere la presumibile dinamica della causazione dell'evento traumatico, indicandone modalità e tempi, ed in particolare la compatibilità con l'evento traumatico dedotta a fondamento della odierna istanza giudiziale”, rispondeva escludendo qualsiasi profilo di inadeguatezza operatoria da parte dei sanitari “[…]per quanto riguarda l'iter diagnostico e terapeutico in relazione al trauma vertebro-midollare subito dal sig. …]”, limitandosi a CP_1 riscontrare la colpa medica perché era stato “[…]lasciato nel cratere chirurgico una garza chirurgica e per non averla identificata al controllo radiologico post-operatorio del 26.11.2001, causa di un successivo ascesso paravertebrale[…]”.
Ciò detto, chiamato ad accertare il danno, il CTU escludeva la ricorrenza di qualsivoglia postumo di carattere permanente in relazione all'integrità psico-fisica e alla capacità di lavoro specifica. Si ritiene dunque che, al di là di qualsiasi apprezzamento per la condotta inosservante dei medici relativamente al trattamento dell'ipercifosi e della scoliosi, posto che la CTU che, nel compiuto esame della documentazione clinica, non riscontrava alcun profilo di colpa diverso da quello relativo alla garza rimasta nel cratere e non identificata successivamente, non si configuri, sotto tale diverso profilo, l'an della responsabilità per l'assenza della prova di un postumo permanente che fosse riconducibile, sul piano eziologico, all'asserita malpractice.
Tanto basta ad escludere la fondatezza di qualsiasi critica formulata in relazione ad ulteriori profili di colpa in capo ai sanitari, riguardo i quali s'intende precisare quanto segue in relazione all'asserita inosservanza delle condotte dei sanitari.
Riguardo al timing dell'intervento, il CTU, rilevato che era stato espletato a meno di 36 ore dall'evento traumatico, affermava che
“[…]non è mai stato dimostrato che un intervento iperprecoce possa garantire un outcome neurologico migliore, soprattutto a livello dorsale[…]” e che, in ogni caso, “[…]in presenza di un paziente con frattura dorsale instabile, ma fermo al letto, che aveva ripreso a muovere l'arto inferiore destro inizialmente completamente paralizzato, si imponeva l'intervento di stabilizzazione in tempi ragionevolmente rapidi, ma non immediati[…]”, ancora, nel prosieguo, ribadiva: “[…]Fu correttamente trattato prima al PS dell'Ospedale di Piacenza, poi adeguatamente studiato ed operato in tempi assolutamente congrui
(meno di 36 ore, tenendo anche conto di un iniziale rifiuto del paziente) mediante intervento di stabilizzazione vertebrale D5-
D10. […]”.
Sul punto, si rammenta inoltre che, una volta ricoverato l'odierno appellante, l'intervento era stato inizialmente programmato per il giorno successivo e, tuttavia, questi si era inizialmente rifiutato di sottoporsi all'operazione che, quindi, era stata realizzata il giorno 14.11.2001, così come era stato ricostruito dall'esame della documentazione clinica da parte della CTU. Inoltre, con riferimento al monitoraggio intraoperatorio, si argomentava nella CTU che, all'epoca dei fatti, era considerato necessario solo per la chirurgia del midollo – e, in specie, delle lesioni intramidollari – non invece per i trattamenti chirurgici di sola stabilizzazione vertebrale, rispetto ai quali rimaneva controverso.
-B) Sono infondati anche gli argomenti difensivi spiegati a sostegno della doglianza sub. 2) in punto di quantificazione del danno derivante dal profilo di responsabilità accertato dal primo giudice e relativo alla dimenticanza, nel cratere chirurgico, di una garza e del successivo, omesso, rilievo radiografico della medesima. Ciò si ritiene sull'assunto che l'accertamento trasfuso nella CTU fosse fondato sul compiuto apprezzamento della documentazione clinica anche successiva alla data dell'intervento del 14.11.2001
e, dunque, si fosse esteso anche ad una valutazione del decorso post-operatorio nei termini delle prospettazioni delle parti in causa;
come visto, tale accertamento aveva escluso che le condotte esaminate avessero procurato un pregiudizio di carattere di permanente. Con specifico riferimento alle complicanze del decorso post- operatorio, si richiama quanto si legge nella CTU: “[…] L'ascesso fu asportato completamente con un intervento chirurgico il
16.02.2003, in cui fu descritta l'asportazione della capsula fibrosa, senza fare alcuna menzione ad un corpo estraneo. Considerando che nei controlli radiologici post-operatori il sottile filo metallico non era più presente, è facile dedurre che sia stato rimosso assieme alla capsula dell'ascesso, che con ogni probabilità conteneva la garza. Rimosso tale ascesso la ferita guarì rapidamente, senza lasciare alcun esito, clinico e radiologico e soprattutto senza alcuna relazione con la mielopatia, tenendo conto anche che l'ascesso si era formato a distanza dell'impianto di stabilizzazione e non aveva in alcun modo compresso strutture nervose. La sua guarigione fu pertanto completa e senza esiti permanenti. […]”.
È, dunque, corretta la statuizione del giudice che limitava il risarcimento, quale postumo derivante da detto profilo di responsabilità, al solo “[…] peggioramento temporaneo delle condizioni del soggetto rispetto a quelle pre esistenti […]”, così come accertato dalla CTU.
-C) Sono parimenti infondate le censure mosse con riferimento alle statuizioni relative al consenso informato che, per economia redazionale, tenuto conto della prossimità delle questioni nell'apprezzamento, si prendono in esame congiuntamente.
Con il documento n. 3 allegato all'atto introduttivo del primo grado, l'appellante aveva prestato il proprio consenso in relazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico di stabilizzazione dorsale, attraverso la sottoscrizione di detto modulo. Ora, la spettanza di un simile risarcimento postula la ricorrenza, oltreché della condotta lesiva, dell'evento di danno consistente nella lesione del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute, anche contestuali, e delle conseguenze dannose che dalla prima siano derivate. Si ritiene corretto il decisum del primo giudice che rilevava come non fosse stato adeguatamente allegato da parte dell' in CP_1 primo grado, che, ove opportunamente informato, questi avrebbe rifiutato di sottoporsi a quell'intervento. Ciò attiene alla prova della relazione eziologica tra l'asserito inadempimento e l'evento di danno, per cui occorre appurare se l'assolvimento da parte del sanitario ai propri doveri informativi avrebbe determinato un diversa scelta da parte del paziente in relazione al trattamento per cui era dovuto il consenso;
diversamente non potrebbe ritenersi l'omissione informativa connotato da alcuna incidenza causale.
Prescindendo dall'esame sul tenore del modulo e sulla sua idoneità funzionale a consentire la libera scelta del paziente, si ritiene che la carenza dimostrativa riscontrata dal primo giudice non possa essere colmata in ragione della rilevanza, in termini presuntivi, della circostanza che l'odierno appellante, circa tre anni dopo l'intervento, avesse ottenuto di rimuovere l'impianto di stabilizzazione con l'intervento del luglio 2004, così come insistito con il quarto motivo d'appello.
Sul piano assertivo, si osserva che, sebbene la parte avesse indicato tale fatto nella ricostruzione della sua vicenda clinica, non aveva poi allegato, nelle argomentazioni sviluppate specificamente in relazione alla domanda prospettata per il risarcimento del danno da consenso informato, che tale fatto spiegasse una rilevanza causale dell'omissione informativa;
in ogni caso, esso si colloca a distanza di tempo dall'intervento di cui era stata contestata la carenza informativa, una volta compiutosi già parte significativa del complicato decorso post- operatorio, e non assume alcun rilievo dimostrativo in relazione al credito risarcitorio derivante dall'omissione informativa, atteso che la scelta di cui si discute era stata compiuta dall'odierno appellante anni prima, a fronte di specifiche condizioni cliniche che avevano reso necessario l'intervento che, come accertato dal CTU, costituiva lo standard adeguato al momento dei fatti.
-D) La domanda risulta infondata anche in relazione alla mancata dimostrazione, nella fattispecie in esame, delle concrete conseguenze pregiudizievoli che, in tesi, l'omissione informativa avrebbe procurato. Con l'atto di citazione in primo grado, infatti, l'appellante allegava, in relazione a tale domanda, “[…]i danni riportati dal paziente e le modificazioni peggiorative del suo stato di salute riconducibili all'intervento subito[…]” e, anche negli argomenti difensivi spiegati in punto di danno, allegava il pregiudizio sofferto sul piano biologico, riferendosi a “una menomazione neurologica” e ad “una menomazione rachidea”, il danno alla capacità lavorativa specifica e, infine, assai genericamente deduceva che “[…]Quanto accaduto ha inciso notevolmente sia sulle condizioni fisiche, sia sulla sfera psichica/emozionale dell'odierno attore, il quale ha sviluppato una severa forma depressiva a seguito del suo calvario sanitario e della perdita della possibilita' di trovare una dignitosa attività lavorativa, seppur imputabile, solo in parte, alle conseguenze dell'incongruo intervento chirurgico del 14/11/2001[…]”. Come si è visto, nella fattispecie in esame, è escluso che l'intervento di stabilizzazione dorsale, di cui è stato contestato l'effettivo consenso, avesse determinato esiti di carattere permanente in capo all'appellante in ragione di quanto espresso dal CTU in risposta al quesito n.
8. Ciò affermato, oltre a quanto già detto, si precisa che, anche qualora si consideri il deficit informativo eziologicamente rilevante in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione, e non alla lesione del diritto alla salute, l' abbia mancato di allegare specificamente e, CP_1 quindi, di dimostrare un pregiudizio, diverso da quello alla salute, che gli sia derivato quale sofferenza soggettiva e compressione della libertà di autodeterminarsi. Ogni ulteriore questione prospettata dalle parti è assorbita e risulta superfluo, in ragione di quanto osservato, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, così come insistito dalla difesa dell'appellante anche nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni e in quelle depositate per l'udienza dell'11.3.2025.
-B) Per il principio della soccombenza sostanziale (v. Cass.
n.23769/24), le spese di questo grado restano a carico dell' appellata per la misura di 1/5, dovendosi, tuttavia, CP_2 compensare per la restante parte, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea in misura minima rispetto al petitum e dell'esito del presente grado.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Controparte_1 -2)condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di di 1/5 delle delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €673,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, compensando per la restante della parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione il 17.4.2025 e promossa DA:
rappresentato e difeso dall'Avv. Galimberti Anna Controparte_1 Maria ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Donelli Maurizio Paride in Parma. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Conforti Andrea ed elett.te dom.ta presso di lui e il Suo Studio in Parma, indicando quale domicilio telematico l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 Appellata
avverso la sentenza n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Parma e pubblicata il 22.3.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Parma l' Controparte_3 per taluni pregiudizi causati da colpa medica nell'ambito di una complessa vicenda clinico-sanitaria che aveva riguardato l'attore a seguito della caduta accidentale da un muro di tre metri di altezza, avvenuta alle ore 00, 15 circa del 12.11.2001, per cui aveva riportato una ferita lacero-contusa al terzo dito della mano sinistra, un trauma cranico con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto ed un trauma contusivo dorsale con fratture vertebrali in D7 e D8 e fratture costali plurime a destra.
Esponeva che, a seguito della caduta, era stato trasportato in autoambulanza al P.S. dell'Ospedale di Piacenza e che, espletati alcuni esami clinici nello stesso giorno, era stato poi trasferito al reparto di Neurochirurgia dell' di Parma dove era CP_4 rimasto ricoverato e dove, effettuati ulteriori accertamenti, era stato sottoposto, in data 14.11.2001, in anestesia generale, ad un intervento di “[…]stabilizzazione con viti peduncolari ed uncini peduncolo-trasversari […] per frattura del corpo vertebrale di
D7[…]”; che il 21.11.2001 era stato trasferito in lungodegenza riabilitativa presso l'Ospedale di Bobbio da cui veniva dimesso il
12.1.2002.
Deduceva che, in data 8.3.2002, recatosi presso il P.S. dell' di Piacenza, era stato sottoposto ad una consulenza CP_4 urologica;
che, in data 29.3.2002, effettuava una Rx rachide dorsale presso l'Ausl di Piacenza e che, ancora, in data 3.2.2003 era stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell' di Parma con diagnosi di “Frattura chiusa della CP_4 colonna dorsale” e che, eseguiti nei giorni successivi ulteriori accertamenti, in data 16.2.2003, era stato nuovamente sottoposto ad un intervento di “Revisione della ferita ed evacuazione di raccolta purulenta […] per “Infezione ferita chirurgica in operato di fissazione dorsale per frattura” e che fu poi dimesso in data
18.2.2003. Ricostruito anche il prosieguo della vicenda per gli anni successivi e spiegate le sue difese in fatto e in diritto, l'attore concludeva domandando di accertare e dichiarare che i danni subiti fossero riconducibili alla condotta colposa dei sanitari dell' convenuta al dì del fatto e Controparte_5 comunque dalla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e, per l'effetto, che l' convenuta fosse condannata, nel CP_2 caso anche riscontrando i profili di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., al risarcimento del danno, patrimoniale e non, quantificato in €302.675,86, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi come per legge, o nella diversa somma di giustizia.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni
[...] diritto risarcitorio e di ogni azione, contrattuale ed extracontrattuale;
contestava il fondamento delle pretese formulate a qualunque titolo, patrimoniale e non, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree a qualunque titolo rivolte nei confronti della medesima, infondate, non provate e comunque eccessive.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione che, nel caso in esame, trattandosi di illecito contrattuale, considerava decennale;
quanto alla responsabilità dei sanitari, sulla scorta dei rilievi formulati nella CTU, tra cui quelli con cui accertava che l'intervento del 14.11.2001 fosse lo standard migliore in relazione al tipo di frattura, che l'attore fosse stato operato in tempi congrui e che l'opzione terapeutica relativa alla stabilizzazione per via posteriore – e non per via transtoracica – fosse adeguata, quelli riguardo al complicato decorso per l'insorgenza di infezioni urinarie e un ascesso paravertebrale, comparso improvvisamente nel febbraio 2003 e poi operato con l'intervento del 16.2.2003 di asportazione della capsula fibrosa. Il Tribunale richiamava inoltre le osservazioni con cui la CTU precisava che, in tale circostanza, non si era fatta alcuna menzione del corpo estraneo e, constatato che dai controlli radiologici post-operatori non era più riscontrabile il sottile filo metallico, in essa si desumeva che fosse stato rimosso con la capsula dell'ascesso che, a sua volta, probabilmente, conteneva anche la garza;
e, ancora, quelle con cui la CTU appurava che, a seguito della rimozione dell'ascesso, la ferita era guarita rapidamente e completamente e non erano residuati esiti permanenti.
Il Tribunale affermava che, per quanto valutato nella CTU, non erano state violate norme che presidiavano l'esecuzione di interventi tecnici, ma che la condotta dei sanitari fosse da reputarsi connotata per inadeguatezza in relazione alla circostanza che era stata lasciata, nel cratere chirurgico, una garza, non identificata al controllo radiologico post-operatorio del 26.11.2001, causa di un successivo ascesso paravertebrale, asportato chirurgicamente e trattato con antibiotici, senza esiti neurologici. Anche in relazione a tale profilo, il Tribunale richiamava quanto affermato dalla CTU, e cioè che il conteggio delle garze non fosse obbligatorio in Neurochirurgia né nelle prassi comuni, e che ciò non potesse ridurre i profili di responsabilità; secondo i consulenti, il 26.11.2001 era stata eseguita una radiografia post- operatoria della colonna vertebrale nella quale non era stato riscontrato alcun filo metallico, ritenuto già presente dal momento che non erano stati realizzati ulteriori interventi fino alla radiografia del 29.3.2002, e ritenevano che, per questo, sussistesse la responsabilità del Radiologo dell' di CP_4
Parma. Accertato che la raccolta ascessuale aveva determinato un deterioramento delle condizioni dell'attore, rispetto alle precedenti, con un'inabilità assoluta temporanea quantificabile in giorni 9 e una parziale al 50% per giorni 10, il Tribunale escludeva, coerentemente a quanto affermato nella CTU, qualsiasi postumo a carattere permanente sia sotto il profilo della lesione dell'integrità psico-fisica, che su quello della capacità lavorativa specifica.
In applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, il Tribunale riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo di €711,06 comprensivo di rivalutazione, ritenendo non fossero state documentate spese mediche. In relazione alla mancanza di un valido consenso informato, il
Tribunale rilevava che questo era stato prestato in relazione ad un intervento reputato giustificato e necessario al fine di evitare l'aggravamento del paziente, e che non era stato né allegato né dimostrato che l'intervento sarebbe stato rifiutato se adeguatamente informato.
Pertanto, il Tribunale condannava l' convenuta al CP_2 risarcimento del danno all'attore che liquidava in €711,06, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Controparte_1 formulando quattro distinti motivi di doglianza.
1) Con il primo motivo, l'appellante si doleva dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla congruità operatoria dei sanitari dell' CP_2 convenuta nell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 14.11.2001 e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218
e 2049 c.c.
Tra le diverse asserzioni difensive, lamentava che sia il CTU che il giudice avessero omesso di considerare la consulenza di parte del Dott. specialista neurologo, che aveva Persona_1 evidenziato una serie di condotte integranti la responsabilità medica dei sanitari.
In particolare, evidenziava:
i. la mancata programmazione ed esecuzione di una decompressione midollare: sul punto, sosteneva che la presenza di un frammento osseo libero nel canale spinale di volume rilevante, in corrispondenza del soma fratturato D7, avrebbe reso opportuno un intervento di stabilizzazione per via anteriore e posteriore e, in ogni caso, una decompressione midollare anche per via posteriore, tramite una liminectomia decompressiva D7 e D8 e contestuale rimozione del frammento con micro drill e/o impattamento;
ii. la mancata programmazione ed esecuzione di una stabilizzazione combinata per via anteriore e posteriore: la stabilizzazione combinata avrebbe permesso di rimuovere, più agevolmente, il frammento osseo e anche la ricostruzione di un supporto anteriore che, invece, mancando, aveva determinato un allettamento prolungato, la guarigione delle fratture in cifosi e scoliosi e una dorsalgia invalidante;
iii. la correzione inadeguata dell'ipercifosi e della scoliosi: sosteneva che ciò avesse determinato un danno permanente per la perpetuazione del dolore rachideo anche dopo la morte;
iv. l'insufficiente planning pre-operatorio ed il ritardato timing dell'intervento di stabilizzazione posteriore D5 e D10 del 14.11.2001: sosteneva, nei diversi argomenti difensivi, che, prima dell'intervento, fosse opportuno realizzare uno studio R.M. del rachide dorsale così da escludere la sussistenza di procidenze o ernie discali e da accertare le condizioni del midollo e il rapporto tra il midollo e il frammento osseo endocanalare del soma di D7; non era stato neppure realizzato il monitoraggio dei potenziali evocati intraoperatori, così da impedire ulteriori danni iatrogeni al midollo spinale, argomentando si trattasse di un danno correlato alle manovre chirurgiche sul rachide. Ribadiva che occorreva realizzare un intervento di decompressione/stabilizzazione precoce, secondo una regola di maggior prudenza che avrebbe potuto determinare il miglioramento dell'outcome neurologico. Richiamava altresì i rilievi della stessa CTU in relazione alla scelta dei sanitari di intervenire con un un'operazione di stabilizzazione attraverso un approccio posteriore senza laminectomia e l'aggiunta di una stabilizzazione anche per via anteriore che sarebbe stata più rischiosa e che, tuttavia, ammetteva che fosse “l'unico modo per asportare il muro posteriore di D7 fratturato sarebbe stato mediante un intervento per via anteriore (antero laterale) transtoracica, molto invasivo con asportazione dei due corpi fratturati e loro sostituzione…”.
Argomentava che tali opzioni risultavano possibili e che di queste il paziente non fosse stato informato e quindi non gli era stato consentito di esercitare una scelta libera, consapevole e autodeterminata e che, relativamente all'aspetto del “residuato costituito da una cifosi D7-D8”, la CTU nulla affermasse. Contestava la CTU affermandone la superficialità e il vizio di omissione che, conseguentemente, viziava la sentenza;
ne chiedeva la rinnovazione. Ribadiva la sussistenza del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e le conseguenze dannose subite dal paziente, in relazione alla sussistenza dell'an della responsabilità della struttura sanitaria appellata, sia ai sensi dell'art. 1218
c.c. e dell'art. 1228 c.c., ma anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto doloso e/o colposo realizzato dai dipendenti e, infine, in ordine al danno e alla sua quantificazione economica.
2) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censurava la sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione dei danni relativi alla dimenticanza della garza chirurgica, da parte dei sanitari dell'Ospedale di Parma, all'interno del campo chirurgico e nel successivo omesso rinvenimento radiografico.
3) Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamentava l'omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria ed erronea motivazione della gravata sentenza in ordine alla mancanza di valido consenso informato;
dunque, riteneva che l'appellante medesimo non avesse potuto conoscere delle manovre chirurgiche cui doveva essere sottoposto e dei conseguenti rischi e, quindi, non avesse potuto esercitare una scelta consapevole anche in relazioni ad eventuali alternative. Da ciò, argomentava che fosse derivato un danno non patrimoniale risarcibile, quantomeno in via equitativa, indipendentemente dalla correttezza del trattamento sanitario. Sosteneva che il modulo del consenso, di cui al documento n. 3, fosse generico in quanto privo dell'indicazione e della descrizione analitica dei rischi e dei benefici e incomprensibile per chi non fosse addetto ai lavori, in quanto non spiegava l'intervento genericamente indicato come “stabilizzazione dorsale”, e che solo a posteriori si era appreso di cosa si trattasse. Riteneva che il giudice, con motivazione apodittica, avesse reputato valido il modulo, senza indicare da dove avesse tratto il suo convincimento. Criticava la motivazione poiché, oltre a pervenire ad illogiche conclusioni nel merito, era carente sul punto.
4) Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante censurava il capo della sentenza poiché immotivato, contraddittorio ed illogico.
Argomentava, tra le diverse difese, che il giudice mancava di considerare il fatto, dimostrato documentalmente in giudizio, che il medesimo, tre anni dopo l'esecuzione dell'intervento, aveva chiesto ed ottenuto che l'impianto di stabilizzazione fosse rimosso e ciò era avvenuto in data 30.7.2004 presso la clinica
Salus Hospital di Reggio Emilia.
Ciò, in tesi d'impugnazione, valeva, sul piano presuntivo, a costituire la prova che il paziente, adeguatamente edotto, non avrebbe prestato il proprio consenso;
dunque, riteneva dovesse essere risarcito il danno al diritto alla salute del paziente medesimo e quello alla sua autodeterminazione, laddove sussistesse la condotta medica colposa, ovvero, ove non sussistesse, in via equitativa, la lesione del diritto all'autodeterminazione, e la lesione del diritto alla salute quale differenziale.
-Si costituiva nel presente grado l'
[...] contestando l'appello, chiedendo di Controparte_2 respingere qualsiasi domanda proposta dell'appellante nei confronti della medesima poiché nulla, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque in ulteriore subordine eccessiva.
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-A) Le valutazioni contenute nella CTU resa dal Dott. con Per_2
l'ausilio del Dott. , specialista in Neurochirurgia, Per_3 risultano ben argomentate e complete in relazione ai quesiti formulati.
Quanto alle critiche formulate dalla difesa dell'appellante che, con l'impugnazione, si doleva, tra le diverse, dell'omessa considerazione di taluni profili evidenziati dal proprio consulente di parte, il Dott. si osservi che, Persona_1 preliminarmente, come correttamente evidenziava il primo giudice, non erano pervenute osservazioni al CTU dalle parti entro i termini stabiliti, così come questi aveva dato atto in conclusione all'elaborato depositato in data 5.2.2021, a nulla rilevando che il consulente di parte fosse in seguito deceduto poiché è facoltà della parte in simili casi provvedere a nuova nomina e che, in ogni caso, il CTU, a più riprese nel suo elaborato, provvedeva all'esame di profili di valutazione espressi dal consulente di parte attrice. Relativamente ai profili dedotti con il primo motivo di doglianza della mancata programmazione ed esecuzione di una decompressione midollare e della mancata programmazione ed esecuzione di una stabilizzazione combinata e per via anteriore e per via posteriore, il CTU espressamente affermava che l'intervento eseguito in data 14.11.2001, “[…]finalizzato alla stabilizzazione dei segmenti vertebrali fratturati e lussati e non alla decompressione mediante laminectomia o alla rimozione del frammento osseo che aggettava nel canale vertebrale.[…]”,
“[…]costituiva all'epoca lo standard migliore per il tipo di frattura che coinvolgeva sia gli archi posteriori, sia i corpi vertebrali D7 e D8[…]”, esprimendo “perplessità” proprio dinanzi all'opzione terapeutica proveniente dal consulente di parte attrice che avrebbe previsto “[…]di completare l'intervento con un approccio anteriore transtoracico[…]”. A tal proposito, spiegava, infatti, il CTU che “[…]L'unico motivo per approcciare le vertebre fratturate dal torace sarebbe stata la necessità assoluta di decomprimere il sacco durale e iI midollo in esso contenuto, asportando i due corpi vertebrali fratturati (D7 e D8) rotti, sostituiendoli con una gabbietta (Mesh) riempita di osso, non essendo all'epoca ancora disponibili le attuali cage ad espansione, molto più efficaci, di facile applicazione e sicure.[…]”, e che “[…]Si sarebbe trattato di un intervento molto più invasivo e più pericoloso, con ripercussioni respiratorie importanti, tenendo anche presente il trauma toracico acuto con fratture costali e lieve versamento pleurico. In questo caso
l'unico motivo per eseguire un secondo intervento per via anteriore (da associare comunque alla stabilizzazione posteriore), sarebbe stata la necessità di rimuovere il frammento del muro posteriore del corpo di D7 che comprimeva il sacco durale, a prezzo però di un decorso post-operatorio molto più impegnativo e complicato. […]”.
Dall'esame del materiale fotografico della TC preoperatoria che distingueva “[…]il frammento del muro posteriore del corpo di D7 distaccato e dislocato posteriormente[…]”, il giudice reputava
“[…]evidente che la compressione sul midollo non era particolarmente grave e che soprattutto il frammento appariva parallelo all'asse coronale del canale vertebrale, con lieve inclinazione verso il lato destro, e non perpendicolare ad esso, venendo così a ridurre il diametro antero-posteriore del canale vertebrale in maniera sufficientemente armonica senza imprimere una compressione focale sul midollo.[…]”.
In questa casistica, le opzioni di trattamento sarebbero state, a quanto si legge nella CTU, o la rimozione del frammento, solo per via anteriore attraverso l'asportazione del corpo vertebrale di D7 ovvero, per via posteriore, soltanto attraverso la procedura di una laminectomia decompressiva che, comunque, era connotata per un certo gradiente di rischio.
Incorrere in un simile rischio, per quanto affermato dai consulenti d'uffizio, avrebbe integrato una scelta del tutto incauta nella fattispecie concreta in esame, dal momento che il consulente affermava che “[…]in un midollo traumatizzato, specialmente nel tratto dorsale D7-8, particolarmente delicato e suscettibile di lesioni ischemiche in relazione a manovre chirurgiche, anche la semplice laminectomia sarebbe stata a rischio di aggravamento del danno midollare (in letteratura descritta nel 15-25% dei casi) […]” concludendo che “[…]la decisione di non eseguire la laminectomia e di limitarsi a stabilizzare il tratto dorsale resosi instabile dalla frattura complessa D7-D8 non può essere considerata un errore, ma una possibile opzione terapeutica, anche tenendo conto della presenza di un canale vertebrale di diametro ampio ove la compressione esercitata dal frammento fratturato appariva evidente, ma non drammatica.[…]”. Quanto alla questione relativa all'inadeguata correzione dell'ipercifosi e della scoliosi che avrebbe procurato un danno permanente consistente nel perpetuo dolore rachideo, in atto di citazione in primo grado veniva argomentata in relazione ad “[…]un danno permanente costituito dalla perpetuazione del dolore rachideo anche dopo la rimozione dei mezzi di sintesi metallici
[…]” e, in relazione al profilo causale, anche nei seguenti termini:“[…]Una volta indicate le condotte incongrue nell'intervento chirurgico di stabilizzazione posteriore D5-D10 del 14.11.2001, rimane da precisare il nesso causale tra le medesime condotte da e le conseguenze patite dal CP_6 paziente, costituite da un danno rachideo correlato alle residue inflessioni cifoscoliotiche del rachide dorsale-dovute al mancato ripristino della colonna anteriore di – nonché da un Per_4 deterioramento delle condizioni neurologiche post operatorie, che sarebbero di “ben minima o nulla entita' qualora il midollo spinale del paziente fosse stato decompresso tempestivamente e qualora le manovre sul rachide necessarie per eseguire la stabilizzazione strumentata fossero state effettuate a decompressione midollare ottenuta”. […]”.
Tuttavia, il CTU, in relazione al quesito n. 6, con cui espressamente si chiedeva di “Stabilire se le lesioni refertate o successivamente certificate siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo per come risultante dagli atti (inclusi i rapporti di pubbliche autorità e le deposizioni di testi), e in ipotesi positiva, descrivere la presumibile dinamica della causazione dell'evento traumatico, indicandone modalità e tempi, ed in particolare la compatibilità con l'evento traumatico dedotta a fondamento della odierna istanza giudiziale”, rispondeva escludendo qualsiasi profilo di inadeguatezza operatoria da parte dei sanitari “[…]per quanto riguarda l'iter diagnostico e terapeutico in relazione al trauma vertebro-midollare subito dal sig. …]”, limitandosi a CP_1 riscontrare la colpa medica perché era stato “[…]lasciato nel cratere chirurgico una garza chirurgica e per non averla identificata al controllo radiologico post-operatorio del 26.11.2001, causa di un successivo ascesso paravertebrale[…]”.
Ciò detto, chiamato ad accertare il danno, il CTU escludeva la ricorrenza di qualsivoglia postumo di carattere permanente in relazione all'integrità psico-fisica e alla capacità di lavoro specifica. Si ritiene dunque che, al di là di qualsiasi apprezzamento per la condotta inosservante dei medici relativamente al trattamento dell'ipercifosi e della scoliosi, posto che la CTU che, nel compiuto esame della documentazione clinica, non riscontrava alcun profilo di colpa diverso da quello relativo alla garza rimasta nel cratere e non identificata successivamente, non si configuri, sotto tale diverso profilo, l'an della responsabilità per l'assenza della prova di un postumo permanente che fosse riconducibile, sul piano eziologico, all'asserita malpractice.
Tanto basta ad escludere la fondatezza di qualsiasi critica formulata in relazione ad ulteriori profili di colpa in capo ai sanitari, riguardo i quali s'intende precisare quanto segue in relazione all'asserita inosservanza delle condotte dei sanitari.
Riguardo al timing dell'intervento, il CTU, rilevato che era stato espletato a meno di 36 ore dall'evento traumatico, affermava che
“[…]non è mai stato dimostrato che un intervento iperprecoce possa garantire un outcome neurologico migliore, soprattutto a livello dorsale[…]” e che, in ogni caso, “[…]in presenza di un paziente con frattura dorsale instabile, ma fermo al letto, che aveva ripreso a muovere l'arto inferiore destro inizialmente completamente paralizzato, si imponeva l'intervento di stabilizzazione in tempi ragionevolmente rapidi, ma non immediati[…]”, ancora, nel prosieguo, ribadiva: “[…]Fu correttamente trattato prima al PS dell'Ospedale di Piacenza, poi adeguatamente studiato ed operato in tempi assolutamente congrui
(meno di 36 ore, tenendo anche conto di un iniziale rifiuto del paziente) mediante intervento di stabilizzazione vertebrale D5-
D10. […]”.
Sul punto, si rammenta inoltre che, una volta ricoverato l'odierno appellante, l'intervento era stato inizialmente programmato per il giorno successivo e, tuttavia, questi si era inizialmente rifiutato di sottoporsi all'operazione che, quindi, era stata realizzata il giorno 14.11.2001, così come era stato ricostruito dall'esame della documentazione clinica da parte della CTU. Inoltre, con riferimento al monitoraggio intraoperatorio, si argomentava nella CTU che, all'epoca dei fatti, era considerato necessario solo per la chirurgia del midollo – e, in specie, delle lesioni intramidollari – non invece per i trattamenti chirurgici di sola stabilizzazione vertebrale, rispetto ai quali rimaneva controverso.
-B) Sono infondati anche gli argomenti difensivi spiegati a sostegno della doglianza sub. 2) in punto di quantificazione del danno derivante dal profilo di responsabilità accertato dal primo giudice e relativo alla dimenticanza, nel cratere chirurgico, di una garza e del successivo, omesso, rilievo radiografico della medesima. Ciò si ritiene sull'assunto che l'accertamento trasfuso nella CTU fosse fondato sul compiuto apprezzamento della documentazione clinica anche successiva alla data dell'intervento del 14.11.2001
e, dunque, si fosse esteso anche ad una valutazione del decorso post-operatorio nei termini delle prospettazioni delle parti in causa;
come visto, tale accertamento aveva escluso che le condotte esaminate avessero procurato un pregiudizio di carattere di permanente. Con specifico riferimento alle complicanze del decorso post- operatorio, si richiama quanto si legge nella CTU: “[…] L'ascesso fu asportato completamente con un intervento chirurgico il
16.02.2003, in cui fu descritta l'asportazione della capsula fibrosa, senza fare alcuna menzione ad un corpo estraneo. Considerando che nei controlli radiologici post-operatori il sottile filo metallico non era più presente, è facile dedurre che sia stato rimosso assieme alla capsula dell'ascesso, che con ogni probabilità conteneva la garza. Rimosso tale ascesso la ferita guarì rapidamente, senza lasciare alcun esito, clinico e radiologico e soprattutto senza alcuna relazione con la mielopatia, tenendo conto anche che l'ascesso si era formato a distanza dell'impianto di stabilizzazione e non aveva in alcun modo compresso strutture nervose. La sua guarigione fu pertanto completa e senza esiti permanenti. […]”.
È, dunque, corretta la statuizione del giudice che limitava il risarcimento, quale postumo derivante da detto profilo di responsabilità, al solo “[…] peggioramento temporaneo delle condizioni del soggetto rispetto a quelle pre esistenti […]”, così come accertato dalla CTU.
-C) Sono parimenti infondate le censure mosse con riferimento alle statuizioni relative al consenso informato che, per economia redazionale, tenuto conto della prossimità delle questioni nell'apprezzamento, si prendono in esame congiuntamente.
Con il documento n. 3 allegato all'atto introduttivo del primo grado, l'appellante aveva prestato il proprio consenso in relazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico di stabilizzazione dorsale, attraverso la sottoscrizione di detto modulo. Ora, la spettanza di un simile risarcimento postula la ricorrenza, oltreché della condotta lesiva, dell'evento di danno consistente nella lesione del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute, anche contestuali, e delle conseguenze dannose che dalla prima siano derivate. Si ritiene corretto il decisum del primo giudice che rilevava come non fosse stato adeguatamente allegato da parte dell' in CP_1 primo grado, che, ove opportunamente informato, questi avrebbe rifiutato di sottoporsi a quell'intervento. Ciò attiene alla prova della relazione eziologica tra l'asserito inadempimento e l'evento di danno, per cui occorre appurare se l'assolvimento da parte del sanitario ai propri doveri informativi avrebbe determinato un diversa scelta da parte del paziente in relazione al trattamento per cui era dovuto il consenso;
diversamente non potrebbe ritenersi l'omissione informativa connotato da alcuna incidenza causale.
Prescindendo dall'esame sul tenore del modulo e sulla sua idoneità funzionale a consentire la libera scelta del paziente, si ritiene che la carenza dimostrativa riscontrata dal primo giudice non possa essere colmata in ragione della rilevanza, in termini presuntivi, della circostanza che l'odierno appellante, circa tre anni dopo l'intervento, avesse ottenuto di rimuovere l'impianto di stabilizzazione con l'intervento del luglio 2004, così come insistito con il quarto motivo d'appello.
Sul piano assertivo, si osserva che, sebbene la parte avesse indicato tale fatto nella ricostruzione della sua vicenda clinica, non aveva poi allegato, nelle argomentazioni sviluppate specificamente in relazione alla domanda prospettata per il risarcimento del danno da consenso informato, che tale fatto spiegasse una rilevanza causale dell'omissione informativa;
in ogni caso, esso si colloca a distanza di tempo dall'intervento di cui era stata contestata la carenza informativa, una volta compiutosi già parte significativa del complicato decorso post- operatorio, e non assume alcun rilievo dimostrativo in relazione al credito risarcitorio derivante dall'omissione informativa, atteso che la scelta di cui si discute era stata compiuta dall'odierno appellante anni prima, a fronte di specifiche condizioni cliniche che avevano reso necessario l'intervento che, come accertato dal CTU, costituiva lo standard adeguato al momento dei fatti.
-D) La domanda risulta infondata anche in relazione alla mancata dimostrazione, nella fattispecie in esame, delle concrete conseguenze pregiudizievoli che, in tesi, l'omissione informativa avrebbe procurato. Con l'atto di citazione in primo grado, infatti, l'appellante allegava, in relazione a tale domanda, “[…]i danni riportati dal paziente e le modificazioni peggiorative del suo stato di salute riconducibili all'intervento subito[…]” e, anche negli argomenti difensivi spiegati in punto di danno, allegava il pregiudizio sofferto sul piano biologico, riferendosi a “una menomazione neurologica” e ad “una menomazione rachidea”, il danno alla capacità lavorativa specifica e, infine, assai genericamente deduceva che “[…]Quanto accaduto ha inciso notevolmente sia sulle condizioni fisiche, sia sulla sfera psichica/emozionale dell'odierno attore, il quale ha sviluppato una severa forma depressiva a seguito del suo calvario sanitario e della perdita della possibilita' di trovare una dignitosa attività lavorativa, seppur imputabile, solo in parte, alle conseguenze dell'incongruo intervento chirurgico del 14/11/2001[…]”. Come si è visto, nella fattispecie in esame, è escluso che l'intervento di stabilizzazione dorsale, di cui è stato contestato l'effettivo consenso, avesse determinato esiti di carattere permanente in capo all'appellante in ragione di quanto espresso dal CTU in risposta al quesito n.
8. Ciò affermato, oltre a quanto già detto, si precisa che, anche qualora si consideri il deficit informativo eziologicamente rilevante in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione, e non alla lesione del diritto alla salute, l' abbia mancato di allegare specificamente e, CP_1 quindi, di dimostrare un pregiudizio, diverso da quello alla salute, che gli sia derivato quale sofferenza soggettiva e compressione della libertà di autodeterminarsi. Ogni ulteriore questione prospettata dalle parti è assorbita e risulta superfluo, in ragione di quanto osservato, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, così come insistito dalla difesa dell'appellante anche nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni e in quelle depositate per l'udienza dell'11.3.2025.
-B) Per il principio della soccombenza sostanziale (v. Cass.
n.23769/24), le spese di questo grado restano a carico dell' appellata per la misura di 1/5, dovendosi, tuttavia, CP_2 compensare per la restante parte, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea in misura minima rispetto al petitum e dell'esito del presente grado.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto da Controparte_1 -2)condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di di 1/5 delle delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in €673,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, compensando per la restante della parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)