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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 27/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro per opposizione a D.I., n°254/2010 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Laino, nel cui studio ha Parte_2 eletto domicilio
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Malerba Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 16/12/2019, l'opposto , sosteneva di aver Controparte_1 lavorato a tempo indeterminato presso la società cooperativa opponente e, alla cessazione del rapporto di lavoro, lamentava la mancata corresponsione di quanto dovuto in relazione all'intero TFR quantificato in € 5.443,08, come dettagliatamente evidenziato nei conteggi depositati in atti. Il Giudice del lavoro concedeva il richiesto D.I., che, nei termini ritualmente previsti, veniva opposto dalla con ricorso in opposizione depositato il 03/02/2020. Parte_1
Riassumendo il contenuto dell'opposizione si evince che parte opponente non contesta l'an debeatur, ma precisa però che la somma dovuta per TFR, richiesta in € 5.433,08, al lordo delle trattenute di legge, era da considerarsi correttamente pari ad € 3.258,40. Conseguentemente chiedeva la revoca del D.I. così come emesso perché erroneo nell'ammontare, riconoscendo il debito per € 3.258,40. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile. Veniva fissata udienza di prima comparizione per il giorno 03/11/2020, successivamente rinviata d'ufficio 29/06/2021, a seguito della quale, in mancanza della prova della notifica del ricorso e del decreto, veniva disposto rinvio al 03/02/2022. L'opponente, constatata la mancanza di notifica, in data 01/07/2021, chiedeva di essere autorizzato alla notifica del ricorso, decreto e verbale, con concessione di un nuovo termine che veniva assegnato con provvedimento del 20/07/2021 dalla dott.ssa Per_1
Seguiva la notifica dell'opposizione e la costituzione della parte opposta che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione;
nel merito eccepiva l'infondatezza delle eccezioni avverse sul presupposto della allegazione da parte dell'opponente generica e non dettagliata e non supportata da produzione documentale attestante le ragioni di una eventuale riduzione del TFR richiesto. Per contro sosteneva che il conteggio allegato al ricorso per D.I. era conforme alla normativa del CCNL di riferimento ed era redatto su basi di fatto accertate e non contestate, con retribuzioni riconosciute ed indicate nei cedolini paga. Concludeva dunque per l'improcedibilità dell'opposizione proposta e, comunque, nel merito, per il rigetto della domanda, con conferma di quanto statuito nel D.I. Successivamente, il precedente giudicante dott.ssa con ordinanza del 12/4/2022, concedeva Per_1 la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per le somme non contestate e riservava la decisione sulla questione preliminare unitamente al merito. In seguito a distribuzione tabellare la causa veniva assegnata alla dott.ssa che, con Persona_2 delega del 29/04/2025, trasferiva il contenzioso al sottoscritto giudicante. La causa giungeva all'odierna udienza per la trattazione e decisione.
************* L'opposizione proposta è infondata e pertanto va rigettata con conseguente conferma del D.I. opposto. Preliminarmente va esaminata la questione di improcedibilità dell'atto di opposizione proposta dalla parte opposta. In sostanza, il procuratore di sostiene che il giudicante abbia errato nel momento in Controparte_1 cui, acclarata la mancata tempestiva notifica del decreto di fissazione d'udienza, autorizzava la rinotifica dei medesimi atti. Si rileva che l'eccezione così formulata ha un suo pregio giuridico atteso che abbondante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha ritenuto che il termine concesso per la regolarizzazione della notifica degli atti in un procedimento di lavoro ordinario non possa valere in grado di appello ed analogicamente nell'ipotesi di opposizione a in ossequio alla ragionevole Pt_3 durata del processo ed alla garanzia di posizioni caratterizzate da particolare urgenza. Il rigido principio sopra espresso circa l'inapplicabilità nel caso di specie della possibilità di concessione del termine di cui all'art. 291 c.p.c. non può subire deroga in tale circostanza poiché le ragioni addotte dall'opponente, circa l'assoluta incertezza che regnava durante il periodo epidemiologico, non sono sufficienti a giustificare l'omessa attività notificatoria poiché gli adempimenti potevano essere effettuati ben oltre il periodo di blocco delle attività ( 09/03/2020 – 18/05/2020). L'udienza di comparizione era fissata al 03/11/2002 e, addirittura, con un disposto rinvio d'ufficio al 29/6/2021. Pertanto l'eccezione preliminare di improcedibilità va accolta. L'accoglimento dell'eccezione preliminare, assorbente e risolutoria della controversia, rende superflua la disamina del merito. Il decreto ingiuntivo è stato emesso correttamente, secondo le norme che regolano la materia del monitorio e stante la dichiarata improcedibilità dell'opposizione lo stesso va confermato. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso determina la condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze di lite, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°254/2020 R.G., proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_4 Controparte_1
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione al D.I. n°692/2019 del 18/12/2019 RGL n°4486/2019 per omessa notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto con la condanna in esso statuita, comprese competenze di monitorio.
- Condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per questa fase del giudizio, alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. , che Controparte_1 liquida in € 1.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 27/05/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi