Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3 7 7 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 377 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Bottoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Daniele del Friuli alla via Tagliamento n. 83, giusta procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Gianpaolo Galopin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cormons alla via Armistizio n. 9 giusta procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 19.12.2024.
Per parte attrice: “In via principale voglia il Tribunale adito: - accertare e dichiarare che
è responsabile dei danni subiti da parte attrice a seguito dei fatti del 04.07.2019 in Controparte_1
Gorizia, danni quantificati in € 26.689,08 complessivi o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche alla luce delle risultanze della disposta CTU;
- condannare il convenuto a risarcire all'attore il predetto importo maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo. - con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria: - ammettersi prova
Per parte convenuta: “In via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte nella comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi le richieste attoree. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse ritenersi fondata, ridurre le poste risarcitorie ex art. 1227 c.c. posto che la vittima del fatto illecito vi ha concorso con la sua materiale condotta In via ulteriormente subordinata: ridurre le poste risarcitorie alla luce della condotta colposa del convenuto, nonché dell'obiettiva entità del danno subito dall'attore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi a Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in Controparte_1
data 4.7.2019, quando, nel corso di un evento organizzato presso la piscina comunale di
Gorizia, veniva colpito con un pugno al volto dal convenuto.
Deduceva in particolare che l'azione dell'Andreoli avveniva nell'ambito di una discussione insorta tra lo stesso, (oggetto in precedenza del lancio di un Controparte_2
bicchiere di plastica con all'interno della birra da parte dell' fatto questo CP_1
all'origine del diverbio) e amico della Martini. Aggiungeva che, in quel Persona_1 contesto interveniva, quale bagnino della struttura, per tranquilizzare i vari soggetti, venendo però attinto dal pugno sferrato dall CP_1
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: "accertare e dichiarare che CP_1
è responsabile dei danni subiti da parte attrice a seguito dei fatti del 4.7.2019 in Gorizia,
[...] danni quantificati in € 26.689,08 complessivi o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
Condannare il convenuto a risarcire l'attore il predetto importo maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva , il quale deduceva che Controparte_1
si sarebbe trattato di "una aggressione involontaria", nonchè che il "non era tenuto ad Pt_1 intervenire per sedare la lite insorta tra altri", esulando la cosa dalle sue mansioni di bagnino, sicchè invocava, in una denegata quantificazione del danno riportato dall'istante,
l'applicazione dell'art. 1227 c.c. "posto che la vittima del fatto illecito vi ha concorso con la sua materiale condotta", lamentando, in ogni caso, l'eccessiva quantificazione del danno subito da parte dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata, dal precedente giudice titolare del fascicolo, una prima volta per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa sul ruolo dalla scrivente.
Il giudizio era istruito mediante l'espletamento di una Ctu medico legale sulla persona dell'attore. Successivamente, all'udienza del 19.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, giova evidenziare che il convenuto non ha contestato il verificarsi del fatto storico, limitandosi a dedurre che il pugno sferrato al era in realtà diretto a Pt_1
trattandosi quindi di un'aggressione involontaria. Persona_1
Ciò detto, premessa la non contestazione, il verificarsi del fatto emerge dell'esame delle sommarie informazioni testimoniali rese da e Controparte_2 Persona_1 durante il procedimento penale instaurato a carico dell'odierno convenuto (n. 2221/21
R.G.N.R. - R.G. G.I.P. n. 2034/2021), in cui l'attore non è però costituito quale parte lesa, così da non porsi nella specie problematiche ex art. 75 c.p.p.. (cfr docc. 3 e 4 di parte attrice).
Giova rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)
Ed invero, dalle dichiarazioni rese da e appare Controparte_2 Persona_1
evidente come l'aggressione all'attore sia imputabile in via esclusiva alla condotta del convenuto, indipendente da chi fosse il reale destinatario del pugno sferrato dall' CP_1 al Saule. Tale responsabilità non può essere elisa dal richiamo all'art. 1227 c.c. operato da parte convenuta e volto all'individuazione di un concorso di responsabilità nella causazione dell'incidente del non incidendo sull'antigiuridicità della condotta e sul Pt_1 conseguente obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.p.c. la circostanza che l'incontestato pugno non fosse diretto all'attore, ma ad un terzo soggetto.
Accertata, dunque, la responsabilità del convenuto, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti da a seguito dell'aggressione subita. Parte_1
Sul punto la Ctu in atti, alle cui conclusioni il Giudicante ritiene di prestare completa adesione in quanto immuni da vizi e congruamente motivate ha confermato l'esistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni patite dalla parte affermando che: “La documentazione in atti e quanto riferito in occasione dell'attuale accertamento medico legale consentono di asserire che l'attore sig. in data 04.07.19, in occasione dello Parte_1 svolgimento della sua attività di assistente ai bagnanti presso la piscina comunale di Gorizia, al termine di una festa dopo aver allontanato una persone da un aggressore, era, a sua volta, colpito al volto da un pugno dallo stesso, rimaneva “stordito”, si accasciava a terra ed era prontamente soccorso dai colleghi presenti sul luogo. In occasione di tale evento l'attore riportava, come documentato in sede ospedaliera, un “trauma facciale con frattura della parete mediale dell'orbita destra”, lesione compatibile con la dinamica dei fatti, come riportata negli atti di causa ed in narrativa. L'orbita è la cavità ossea che contiene il bulbo oculare, i nervi, i muscoli, i vasi sanguigni
e tutte le strutture che drenano le lacrime;
le fratture dell'orbita vengono classificate dal punto di vista anatomico in base alla localizzazione in: - fratture del pavimento;
fratture della parete mediale;
fratture della parete laterale;
fratture del tetto dell'orbita e, a loro volta, le fratture orbitarie suddivise in “tipo blow in” (da scoppio interno) o “blow out” (scoppio esterno). Tra i sintomi della frattura orbitale si possono ritrovare l'alterazione del globo oculare (enoftalmo o esoftalmo) - nelle lesioni gravi e complesse, alterazioni della visione (es. diplopia), alterazioni della sensibilità cutanea della regione oculare e cutanea. La frattura delle pareti dell'orbita trova la sua etiopatogenesi in seguito a trauma diretto, come una caduta, un incidente o una violenza a danno del bulbo oculare o
a uno dei bordi della cornice orbitaria: quest'ultima ipotesi ben corrisponde a quanto occorso all'attore - trauma diretto da pugno al volto - in particolare, nel caso di specie, la frattura dell'orbita ha coinvolto anche la parete mediale nella regione del naso coinvolgimento il pavimento 6 orbitario, ovvero la lamina sottile che separa l'occhio dal seno mascellare. (cfr pagg. 5-6-7 elaborato peritale) Pertanto, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che ha subito in occasione dell'evento di danno le già sopra Parte_1
descritte conseguenze.
Inoltre, il perito d'ufficio ha stimato i pregiudizi in questione nei termini seguenti: 7 giorni di ITP al 75%; 30 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25% e 6% di invalidità permanente.
La Ctu ha, inoltre, riconosciuto la congruità delle spese mediche, come indicate in citazione e documentate in atti.
Procedendo, allora, alle relative quantificazioni, avremo che competono all'attore, di anni 19 all'epoca dei fatti, euro 4.053,75 per Inabilità temporanea, nonché, applicandosi le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, € 10.460,00 per danno biologico risarcibile, senza tuttavia un'ulteriore maggiorazione in chiave di personalizzazione dello stesso, atteso che non risultano dimostrate in causa circostanze eccezionali e specifiche passibili di determinare tale incremento. Non risulta parimenti allegato uno specifico pregiudizio subito sotto il profilo del danno c.d. morale.
Va, infine, riconosciuta la somma di euro 654,00 a titolo di rimborso spese documentate e ritenute congrue dalla Ctu.
pertanto, va condannato al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di euro 15.167,75 all'attualità.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulle somme complessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 4.7.2019 - quale momento dell'evento - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 4.7.2019 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass.,
21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza
(euro 15.167,75) secondo i parametri medi introdotti dal DM 55/14 come modificato dal
DM 147/22.
Per quanto concerne le spese di Ctu si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Di Donato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
• accoglie nei limiti di cui al successivo capo la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e dichiara la responsabilità di Controparte_1 Controparte_1
nella causazione delle lesioni per cui è causa e per l'effetto;
• condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 15.167,75, il tutto oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti in parte motiva;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che liquida in complessivi euro 5.622,00 di cui euro 5.077,00 per compensi e euro 545,00 per esborsi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
• le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione di data odierna, si pongono nei rapporti interni in capo a parte convenuta, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto. Così deciso in Gorizia in data 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato