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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1374 del R.G. 2016, riservata per la decisione all'udienza del 11.01.2024 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'avv. Pietro Scaligina, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Vittorio Emanuele n. 24, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Salomone, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Corso Umberto I n. 112, è elettivamente domiciliato;
-resistente – il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.01.2024; nulla opponeva il P.M. con visto del
21.05.2024.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 22.02.2016, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, a Massafra (TA), in data 10.06.2010, con e che CP_2
dalla loro unione non erano nati figli, proponeva domanda di separazione personale, con obbligo per il marito di versarle un congruo assegno di mantenimento e assegnazione a
1 sé della casa coniugale.
Deduceva, in particolare, che il marito, militare in carriera, ormai da mesi non si curava più della moglie costringendola a vivere di stenti, ben sapendo che la stessa non poteva svolgere alcuna attività lavorativa essendo affetta da una grave patologia agli arti inferiori e superiori (neuropatia sensitiva tipo due) per la quale percepiva una pensione di invalidità pari ad € 290,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 09.11.2016, si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda principale, CP_2
ma contestava le condizioni della separazione formulate dalla ricorrente.
La infatti, ormai da diversi anni era una personal chef qualificata e partecipava Pt_1
ad attività ed eventi del settore gastronomico, nonché a note trasmissioni televisive
(Cuochi&Fiamme; Il ). CP_3
Aggiungeva che, l'immobile destinato a casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, per essergli stato donato dai suoi genitori;
pertanto, in mancanza di prole, non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente.
All'udienza di comparizione coniugi, del 09.11.2016, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 350,00; rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale richiesta dalle parti;
nonché mediante indagini della Guardia di Finanza, volte ad accertare la posizione lavorativa e la capacità reddituale della ricorrente (cfr. ord. del 08.05.2019).
All'udienza, a trattazione scritta, del 24.06.2020 le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia non definitiva sullo status; dichiarata la separazione personale dei coniugi
(sent. n. 1272/2020 – pubbl. il 22.07.2020), la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per le statuizioni accessorie.
Subentrata la scrivente nell'assegnazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.11.2021.
A tale udienza, la difesa del resistente rappresentava che la sig.ra nelle more, Pt_1
aveva costituito un nuovo nucleo familiare e che dall'unione con il nuovo compagno era nata una bambina;
inoltre, insieme all'attuale compagno, svolgeva attività lavorativa presso un agriturismo Agricola Star Light in Poggio Spara - Giove (TR), riservando di produrre documentazione al riguardo.
Seguivano, dunque, dei rinvii di udienza (al 13.10.2022; al 10.11.2022) per verifiche
2 conciliative, anche tenuto conto delle sopravvenienze dedotte dal resistente.
Non essendo le parti addivenute ad un accordo, la causa già matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.06.2023 e, stante il carico di ruolo, all'esito veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
05.10.2023).
All'udienza, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore, nella misura di € 350,00 mensile;
parte resistente, attesa la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte della ricorrente e la sua comprovata capacità lavorativa, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico con ordinanza presidenziale del
09.11.20216 e la restituzione delle somme indebitamente percepite, a titolo di mantenimento, sin dall'anno 2016.
Con ordinanza del 28.04.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva n. 1272/2020, pubbl. il 22.07.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sul mantenimento del coniuge.
Il resistente chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, avendo la stessa, nelle more del giudizio, costituito un nuovo nucleo familiare ed avendo manifestato piena capacità lavorativa.
La domanda deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, pronunciandosi espressamente sul punto in tema di assegno divorzile, ma affermando un principia di diritto perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l'eadem ratio, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.25845/2013;
Cass. n.11975/2003) ha statuito che "il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898 del
1970 non definisce ulteriormente il concetto di "adeguatezza" dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale
"adeguatezza", in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di “adeguatezza” è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale
3 convivenza more uxorio la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta "famiglia di fatto" (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa sì che la valutazione di una tale "adeguatezza" non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo - finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove "non compensato" all'interno della convivenza)
- ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo - con ciò stesso - ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi".
L'instaurazione di una convivenza more uxorio, non richiede la prova della coabitazione, essendo quest'ultima un indizio di intensità e stabilità del rapporto affettivo: è sufficiente che emerga l'esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano stati spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (cfr. Cass. n.14151/22; Cass. n.6810/23).
Nel caso di specie, può dirsi accertato il rapporto more uxorio della nel senso sopra Pt_1
precisato.
In particolare, nella comparsa conclusionale depositata in data 18.06.2024, la ricorrente ha dichiarato di essere andata a vivere in provincia di Roma ove ha incontrato una persona più amorevole con il quale sta anche tentando di intraprendere una attività lavorativa (…). Circostanza acclarata dalla Guardia di Finanza interessata dalla controparte, dalla cui relazione si evince che è interessata ad acquistare immobili (per circa € 78.700,00 con il compagno, ma contestualmente gli stessi hanno contratto un mutuo pari a € 100.000,00 sottoscrivendo altresì altro contratto di garanzia di €
200.000,00 al fine di poter trovare una soluzione di lavoro decoroso ed autonomo.
Inoltre, dalla documentazione versati in atti (cfr. certificato di residenza certificati di famiglia) risulta che, la sig. è residente nel Comune di Giove (TR), Parte_1
ove ha costituito un nuovo nucleo familiare con il sig. , dalla cui unione, in CP_4
data 01.11.2017 è nata la figlia . Persona_1
A ciò si aggiunge che, le fotografie prodotte comprovano che la ricorrente, personal chef
e food blogger, ha gestito, unitamente al suo compagno e socio, l'agriturismo “Starlight”,
e, poi, presso il medesimo casale, in Poggio Spara – Giove (TR) abbiano aperto una liquoreria artigianale “Il Colombario”.
Pertanto, è evidente che la nuova convivenza della ricorrente sia caratterizzata da stabilità,
4 anche in termini di condivisione di un progetto di vita comune, facendo venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno (nella sua sola componente assistenziale).
Con l'instaurazione della nuova famiglia, infatti, può presumersi iuris et de iure la sostituzione del terzo nell'assolvimento dei doveri, anche di contribuzione materiale, nascenti dall'originario matrimonio.
La richiesta di assegnazione della casa coniugale, non reiterata negli atti conclusiva, deve ritenersi implicitamente rinunciata.
In ogni caso, giova rammentare che ai sensi dell'art. 155 quater c.c. (e dell'art. 6 della legge divorzio), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con il coniuge assegnatario, essendo invece giuridicamente irrilevante il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi.
Ne consegue che, in difetto di prole, come nella specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di divorzio (o di separazione) un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
4. Sulle spese di lite.
La natura delle questioni trattate e le ragioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 1374/2016 R.G., tra e Parte_1 [...]
vista la sentenza n. 1272/2020 pubbl. il 16.07.2020, sullo status, così provvede: CP_2
1. revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente a titolo di mantenimento del coniuge;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.12.2024
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
5
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1374 del R.G. 2016, riservata per la decisione all'udienza del 11.01.2024 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'avv. Pietro Scaligina, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Vittorio Emanuele n. 24, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Salomone, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Corso Umberto I n. 112, è elettivamente domiciliato;
-resistente – il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.01.2024; nulla opponeva il P.M. con visto del
21.05.2024.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 22.02.2016, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, a Massafra (TA), in data 10.06.2010, con e che CP_2
dalla loro unione non erano nati figli, proponeva domanda di separazione personale, con obbligo per il marito di versarle un congruo assegno di mantenimento e assegnazione a
1 sé della casa coniugale.
Deduceva, in particolare, che il marito, militare in carriera, ormai da mesi non si curava più della moglie costringendola a vivere di stenti, ben sapendo che la stessa non poteva svolgere alcuna attività lavorativa essendo affetta da una grave patologia agli arti inferiori e superiori (neuropatia sensitiva tipo due) per la quale percepiva una pensione di invalidità pari ad € 290,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 09.11.2016, si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda principale, CP_2
ma contestava le condizioni della separazione formulate dalla ricorrente.
La infatti, ormai da diversi anni era una personal chef qualificata e partecipava Pt_1
ad attività ed eventi del settore gastronomico, nonché a note trasmissioni televisive
(Cuochi&Fiamme; Il ). CP_3
Aggiungeva che, l'immobile destinato a casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, per essergli stato donato dai suoi genitori;
pertanto, in mancanza di prole, non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente.
All'udienza di comparizione coniugi, del 09.11.2016, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 350,00; rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale richiesta dalle parti;
nonché mediante indagini della Guardia di Finanza, volte ad accertare la posizione lavorativa e la capacità reddituale della ricorrente (cfr. ord. del 08.05.2019).
All'udienza, a trattazione scritta, del 24.06.2020 le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia non definitiva sullo status; dichiarata la separazione personale dei coniugi
(sent. n. 1272/2020 – pubbl. il 22.07.2020), la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per le statuizioni accessorie.
Subentrata la scrivente nell'assegnazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.11.2021.
A tale udienza, la difesa del resistente rappresentava che la sig.ra nelle more, Pt_1
aveva costituito un nuovo nucleo familiare e che dall'unione con il nuovo compagno era nata una bambina;
inoltre, insieme all'attuale compagno, svolgeva attività lavorativa presso un agriturismo Agricola Star Light in Poggio Spara - Giove (TR), riservando di produrre documentazione al riguardo.
Seguivano, dunque, dei rinvii di udienza (al 13.10.2022; al 10.11.2022) per verifiche
2 conciliative, anche tenuto conto delle sopravvenienze dedotte dal resistente.
Non essendo le parti addivenute ad un accordo, la causa già matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.06.2023 e, stante il carico di ruolo, all'esito veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
05.10.2023).
All'udienza, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore, nella misura di € 350,00 mensile;
parte resistente, attesa la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte della ricorrente e la sua comprovata capacità lavorativa, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico con ordinanza presidenziale del
09.11.20216 e la restituzione delle somme indebitamente percepite, a titolo di mantenimento, sin dall'anno 2016.
Con ordinanza del 28.04.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva n. 1272/2020, pubbl. il 22.07.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
3. Sul mantenimento del coniuge.
Il resistente chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, avendo la stessa, nelle more del giudizio, costituito un nuovo nucleo familiare ed avendo manifestato piena capacità lavorativa.
La domanda deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, pronunciandosi espressamente sul punto in tema di assegno divorzile, ma affermando un principia di diritto perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l'eadem ratio, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.25845/2013;
Cass. n.11975/2003) ha statuito che "il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898 del
1970 non definisce ulteriormente il concetto di "adeguatezza" dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale
"adeguatezza", in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di “adeguatezza” è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale
3 convivenza more uxorio la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta "famiglia di fatto" (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa sì che la valutazione di una tale "adeguatezza" non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo - finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove "non compensato" all'interno della convivenza)
- ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo - con ciò stesso - ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi".
L'instaurazione di una convivenza more uxorio, non richiede la prova della coabitazione, essendo quest'ultima un indizio di intensità e stabilità del rapporto affettivo: è sufficiente che emerga l'esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano stati spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (cfr. Cass. n.14151/22; Cass. n.6810/23).
Nel caso di specie, può dirsi accertato il rapporto more uxorio della nel senso sopra Pt_1
precisato.
In particolare, nella comparsa conclusionale depositata in data 18.06.2024, la ricorrente ha dichiarato di essere andata a vivere in provincia di Roma ove ha incontrato una persona più amorevole con il quale sta anche tentando di intraprendere una attività lavorativa (…). Circostanza acclarata dalla Guardia di Finanza interessata dalla controparte, dalla cui relazione si evince che è interessata ad acquistare immobili (per circa € 78.700,00 con il compagno, ma contestualmente gli stessi hanno contratto un mutuo pari a € 100.000,00 sottoscrivendo altresì altro contratto di garanzia di €
200.000,00 al fine di poter trovare una soluzione di lavoro decoroso ed autonomo.
Inoltre, dalla documentazione versati in atti (cfr. certificato di residenza certificati di famiglia) risulta che, la sig. è residente nel Comune di Giove (TR), Parte_1
ove ha costituito un nuovo nucleo familiare con il sig. , dalla cui unione, in CP_4
data 01.11.2017 è nata la figlia . Persona_1
A ciò si aggiunge che, le fotografie prodotte comprovano che la ricorrente, personal chef
e food blogger, ha gestito, unitamente al suo compagno e socio, l'agriturismo “Starlight”,
e, poi, presso il medesimo casale, in Poggio Spara – Giove (TR) abbiano aperto una liquoreria artigianale “Il Colombario”.
Pertanto, è evidente che la nuova convivenza della ricorrente sia caratterizzata da stabilità,
4 anche in termini di condivisione di un progetto di vita comune, facendo venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno (nella sua sola componente assistenziale).
Con l'instaurazione della nuova famiglia, infatti, può presumersi iuris et de iure la sostituzione del terzo nell'assolvimento dei doveri, anche di contribuzione materiale, nascenti dall'originario matrimonio.
La richiesta di assegnazione della casa coniugale, non reiterata negli atti conclusiva, deve ritenersi implicitamente rinunciata.
In ogni caso, giova rammentare che ai sensi dell'art. 155 quater c.c. (e dell'art. 6 della legge divorzio), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con il coniuge assegnatario, essendo invece giuridicamente irrilevante il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi.
Ne consegue che, in difetto di prole, come nella specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di divorzio (o di separazione) un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
4. Sulle spese di lite.
La natura delle questioni trattate e le ragioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 1374/2016 R.G., tra e Parte_1 [...]
vista la sentenza n. 1272/2020 pubbl. il 16.07.2020, sullo status, così provvede: CP_2
1. revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente a titolo di mantenimento del coniuge;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.12.2024
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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