Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2175/2018 R.G.
RE BLICA ITANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Presidente 1) dott. Alberto Nicola Filardo
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Tiziana Drago ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2175/2018 R.G. vertente tra
(già Parte_2 (C.F.: P.IVA_1 ), in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Vetere;
appellante
C.F.: P.IVA_2 ), in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Greco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1016/2018 del Tribunale di Cosenza
pubblicata il 30.04.2018, avente ad oggetto azione di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: "Preliminarmente, in via istruttoria, voglia l'adita Corte, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre la riconvocazione del C.T.U., Dr.
(Cass., S.U., n. 11543/2019 e, poi, Cass. n. 22290/2023; Cass. n. 22007/2023; Cass.
n. 22290/2023; Cass. n. 32959/2024) per rendere chiarimenti ovvero integrare la
C.T.U. al fine di accertare se - considerato che il saldo di €. 33,38 è rimasto invariato dal 31.07.2005 al 01.09.2005 (e, per vero, per un periodo ben più ampio) e tenuto conto del fatto che il ricalcolo è stato eseguito facendo ricorso al cd. "saldo di quadratura" - la mancata produzione dell'estratto-conto del mese di agosto 2005 abbia potuto inficiare, ed in quali termini, il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 25439 e, in caso di alterazione del risultato, procedere eventualmente al ricalcolo del saldo finale di conto corrente secondo il principio del cd. "saldo-zero.
In subordine e nel merito, piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto gravame, annullare e riformare integralmente la gravata sentenza e, per l'effetto, sulla scorta dell'accertamento condotto dal C.T.U. in primo grado e del riferito mutamento giurisprudenziale in tema di produzione degli estratti-conto, condannare la CP_2 al pagamento, in favore dell'appellante della complessiva somma di €. 48.837,71 - o di quell'altra, maggiore o minore, che il giudice riterrà dovuta secondo giustizia - maggiorata degli interessi legali ai sensi del D. L.gvo n. 231/02; voglia, altresì, l'adita Corte condannare la CP_2 al risarcimento di tutti i danni nella misura, equitativamente determinata, di €.
25.000,00 - ovvero quell'altra, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia
- maggiorata, in ogni caso, di interessi legali nella misura stabilita dal D. L.gvo n.
231/02, oltre rivalutazione dalla data di estinzione dei rapporti, ed altresì al rimborso dei costi di mediazione nella documentata misura di €. 427,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data dell'esborso; in via subordinata, condannare la CP_2 ai sensi degli art. 2041 c.c., a restituire alla Controparte_3
e, per essa, alla cessionaria la somma di €. 48.837,71, per come Parte_2 determinata dal C.T.U. o quell'altra, maggiore o minore, che il giudice riterrà
-
dovuta secondo giustizia - ma, in ogni caso, maggiorata degli interessi ai sensi del
D. L.gvo n. 231/02; voglia, altresì, l'adita Corte, condannare la CP_2 al risarcimento di tutti i danni nella misura, equitativamente determinata, di €.
25.000,00 - ovvero quell'altra, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia
- maggiorata, in ogni caso, di interessi legali nella misura stabilita dal D. L.gvo n.
231/02, oltre rivalutazione dalla data di estinzione dei rapporti, ed altresì al rimborso dei costi di mediazione nella documentata misura di €. 427,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data dell'esborso. In ogni caso, con condanna della CP_2 al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
Per l'appellata: "conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, voglia così provvedere: - rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza;
vinte le spese e i compensi del doppio grado di giudizio".
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la Controparte_1 per ivi sentire dichiarare il proprio diritto di ottenere in ripetizione tutto quanto addebitato e/o riscosso dall'Istituto di Credito a titolo di interessi anatocistici, ultra-
legali, commissioni, oneri e spese in relazione al conto corrente n. 25439/2046, nonché in relazione ai conti n. 28033, 280316, 280322, 280329 e 26106, oltre al risarcimento del danno per la condotta mantenuta dalla CP_1 medesima nello svolgimento dei rapporti contrattuali.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata la Controparte_1
[...] resisteva all'avversa pretesa, eccependo la prescrizione del diritto restitutorio delle somme pagate nel decennio a ritroso la notifica dell'atto di citazione, nonché l'infondatezza della domanda, comunque la mancata prova degli elementi costitutivi le ragioni della pretesa, ferma in ogni caso la definitività delle scritture contabili per intervenuta decadenza da ogni e qualsiasi impugnativa degli estratti conto, nonché lo spontaneo pagamento degli interessi in misura ultra legale, quand' anche pattuito invalidamente, impregiudicato l'intervenuto adeguamento alla deliberazione del Cicr del 9 febbraio 2000 con avviso pubblicato sulla Pt_3 del
28.06.2000, Foglio delle inserzioni n. 149 in ordine alla reciprocità della chiusura trimestrale.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1016/2018 il
Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione, e precisamente la mancata produzione a cura di parte attrice del contratto di conto corrente e della intera sequenza degli estratti conto.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.11.2018, la quale cessionaria della Controparte_3 Parte_2
denunciandone la illegittimità per avere il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c., omesso di considerare che l'onere di produrre il contratto ricadeva sulla CP_1 che aveva sollevato l'eccezione di prescrizione, avendo il c.t.u. dichiarato di non aver potuto effettuare alcun conteggio proprio in relazione alla natura solutoria delle rimesse, nonché per avere il Tribunale, in violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., omesso di considerare che la mancanza degli estratti conto relativi al mese di dicembre 1998 ed al mese di agosto 2005 non aveva impedito la esecuzione dei ricalcoli da parte del c.t.u., risultando ex actis che nei periodi in questione il conto corrente era rimasto senza movimentazione ed avendo il c.t.u. proceduto al c.d. saldo di quadratura alla prima data dell'e/c disponibile.
Si costituiva con comparsa depositata in data 22.02.2019 la Controparte_1
che chiedeva il rigetto del gravame, con la conferma della sentenza
[...]
impugnata, ribadendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
Alla prima udienza del 26.03.2019 la causa veniva rinviata al 26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 110.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In tema di domanda del correntista di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole asseritamente nulle, va osservato che la Suprema Corte è univoca nell'affermare che il correntista "che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle" ha l'onere"... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cass. n. 8923/2025; n. 6480/2021; n. 33009/2019).
Nella specie la società appellante ha omesso di produrre il contratto, né ha specificamente allegato l'avvenuta conclusione dello stesso in forma verbale.
Né l'onere probatorio a carico della società appellante può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole. La Suprema Corte ha infatti ha espressamente affermato che "con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione" (cfr. Cass. ord. n. 36585 del 14.12.2022).
Non può poi condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui l'onere di produrre il contratto ricadeva sulla CP_1 che aveva sollevato l'eccezione di prescrizione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria attraverso la prova della esistenza di un contratto di affidamento ("in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n. 2660/2019; 31927/2019; n. 26897/2024).
Conclusivamente la sentenza impugnata va confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. 4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...]
Parte_1 con citazione notificata il 29.11.2018, nei confronti di [...]
avverso la sentenza n. 1016/2018 del Tribunale diControparte_1
Cosenza pubblicata il 30.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo