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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1505/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1505 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da circolazione stradale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Caporaso, C.F. presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla Via Avezzano n. 4;
- ATTRICE
E
, P.I. , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvio De Lucia, C.F. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 257;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti
Pag. 1 a 12 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio Parte_1
la nella qualità di Impresa designata alla Gestione del FGVS Controparte_1
per la Regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 15.8.2014, alle ore 11,00 circa, in Gricignano di Aversa, al Corso Umberto I.
Deduceva l'attrice che, nel mentre si trovava ferma a piedi sul detto
Corso sulla striscia bianca che delimita la strada provinciale in attesa di attraversare la strada per recarsi alla propria abitazione, posta di fronte al detto Corso, un'auto che usciva da una curva destroide a velocità eccessiva, prima sbandava a sx e poi a dx;
così facendo investiva la nel fianco Pt_1
sx, e più precisamente all'altezza dell'anca sx, allontandosi immediatamente dopo, lasciando a terra l'attrice priva di sensi. Deduceva ancora la di Pt_1
essere stata soccorsa prontamente dai presenti sul posto e trasportata presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, ove le fu riscontrato “contusione anca sx
e regione lombare”, con prognosi di gg. 3 e che, poi, per i persistenti dolori, si sottoponeva a nuovo esame radiografico in data 26.8.2014 che evidenziava una “Infrazione ossea del primo metamero coccigeo” e che, in seguito ad ulteriori accertamenti, si sottoponeva ad una consulenza neurochirurgica per
Pag. 2 a 12 le veniva diagnosticato “spondilolistesi istmica l5-s1 di grado II”, con intervento chirurgico di stabilizzazione che portava al “fissaggio rigido lombare per spondilolistesi di L5 su L1”.
Sulla scorta di tanto, l'attrice richiedeva il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), art. 283, D.Lgs. 209/2005, di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Si costituiva la nella citata qualità che impugnava la Controparte_1
domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto sulla deduzione che la domanda non era provata in relazione agli elementi fondamentali per il ricorso all'azione nei confronti del FGVS.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass.
12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata per quanto appresso.
Al riguardo deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 — cosiddetto “Codice delle assicurazioni private” — ), l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è
Pag. 3 a 12 l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n.
8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto,
a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio stessa della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod
Pag. 4 a 12 plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr., all'uopo, sempre Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia–querela, ovvero l'asserito danneggiato non abbia fatto alcunché per permettere il tempestivo avvio fruttuoso delle dette indagini.
A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose
(art. 590 c.p.), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”), che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo
Pag. 5 a 12 riflesso: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato) e 368 (calunnia) c.p.; b) sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare, l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti c.p.c. ed artt. 331 e 334 c.p.p.).
Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati (cfr. T. Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n.
12912).
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (poi sostanzialmente recepito dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
— cd. “Codice delle Assicurazioni Private” — ) il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento di — peraltro inesigibili — indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali
Pag. 6 a 12 posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale. Comportamento che, pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio
2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata;
sull'onere del danneggiato di fornire alle autorità competenti una esaustiva esposizione dei fatti;
cfr., da ultimo, la già citata Cass. civ., sez. III, 15 luglio
2011, n. 15367).
La mancata denuncia, infatti, o, comunque, la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del FGVS, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi.
Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia, ovvero a metterne al corrente gli stessi sanitari chiamati ad apprestare le prime cure allo stesso danneggiato, obbligati, a loro volta, a riferirne all'autorità di
Polizia.
Peraltro, seppure sia stato efficacemente osservato (nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità), che non sussista alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di
Pag. 7 a 12 polizia, la mancanza in atti di una tale denuncia è elemento che va valutata unitamente agli altri elementi di prova messi a disposizione del giudicante per permettere allo stesso di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio.
Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo–pirata.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia–querela, o il decreto d'archiviazione (o entrambi), il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio in atti, possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore, per cause non suscettibili di essere imputate al danneggiato.
Allo stesso modo, deve ritenersi che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, ma non abbia fornito specifica dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto “veicolo pirata” e del suo conducente.
Pag. 8 a 12 Del resto, tale conclusione risulta confortata dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011,
n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066).
Entrambe le evenienze devono, invece, essere apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha dato compiuta prova dell'attivazione dell'ordinaria diligenza, esigibile (e, anzi, doverosa), funzionale all'identificazione dell'asserito “veicolo-pirata”.
Anzi, sono emersi dagli atti documentali di causa elementi probatori univoci e concordanti da cui poter desumere l'esatto contrario.
Ed invero, esaminando il referto di pronto soccorso redatto dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Aversa presso il quale l'istante risulta essere stata trasportata emerge che la stessa, pur dichiarando di essere stata coinvolta in un sinistro stradale, non ha mai dichiarato che il medesimo sia stato cagionato da un presunto veicolo rimasto non identificato e/o che vi sia stata omissione di soccorso a suo danno.
Appare, a questo punto, opportuno rammentare che le certificazioni mediche (quali quelle prodotte in atti dall'attore), siccome redatte da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute dalle parti, nonché dei fatti che il
Pag. 9 a 12 verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, ovvero essere stati da lui compiuti o accertati (cfr. art. 2700 c.c.); peraltro, al fine di disattendere le risultanze di tali certificati occorrerebbe, in assenza della prescritta querela di falso, che dal contesto del documento risultasse in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero da parte dell'autore dell'atto, potendo, invece, la divergenza dei dati ricondursi, piuttosto, ad un mero errore materiale (cfr. Cass., 5.9.1995, n. 9313).
Circostanza non evincibile in alcun modo nel caso di specie.
E' risultato, quindi, provato per tabulas, che la abbia omesso di Pt_1
riferire notizie complete ai sanitari sull'asserita riconducibilità del sinistro dedotto in lite ad un conducente di un veicolo rimasto non identificato, non avendo ella dato modo, quindi, nemmeno ai detti sanitari di adempiere al loro obbligo di immediata denuncia del fatto alle autorità competenti per la tempestiva attivazione delle indagini del caso, fatto che avrebbe sopperito alla mancata prova circa l'omessa denuncia del fatto alle preposte Autorità, per cui alcuna indagine risulta essere mai stata neppure meramente attivata sul punto.
Tali circostanze, quindi, portano senz'altro a ritenere che la mancata identificazione del presunto veicolo investitore (pur volendo accedere alla prospettazione del fatto proposta dall'attrice) sia dipesa, tra l'altro, proprio dal negligente comportamento tenuto dalla stessa danneggiata, la quale, non riferendo immediatamente la circostanza dell'omissione di soccorso ai sanitari che gli prestarono le prime cure (e non facendo, conseguentemente, scattare per loro alcun obbligo di denuncia alle Autorità preposte) né successivamente portando in alcun modo il fatto a conoscenza delle Autorità preposte, non ha permesso la tempestiva attivazione di alcuna proficua indagine tesa all'identificazione dell'asserito veicolo-pirata.
Pag. 10 a 12 Ciò esclude radicalmente la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice, ossia la non identificabilità del veicolo investitore per fatto ad egli non imputabile, nonché la dimostrazione della diligenza da egli stesso adoperata ai fini dell'identificazione del c.d. “veicolo-pirata” e del suo conducente.
Ciò chiarito, applicando i principi suesposti al caso in esame, ritiene questo giudice, ritiene che la non abbia provato sufficientemente ed Pt_1
adeguatamente il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame.
Invero, a tutte le osservazioni sin qui svolte, va aggiunto che le stesse modalità di verificazione del sinistro descritte in citazione non appaiono convincentemente provate ove si considera l'assoluta genericità e lacunosità delle deposizioni testimoniali.
In punto di descrizione del veicolo «responsabile» la deposizione è generica oltre ogni accettabile limite avendo i testi mancato di indicarne il modello;
d'altronde identica lacuna è presente in domanda, ove esso viene descritto semplicemente come un'auto pirata.
Allo stesso modo, non si comprende la reale posizione del pedone sulla strada poiché, mentre la prima teste affermava che l'attrice “si trovava sulla striscia che delimita la carreggiata sulla destra”, lasciando così comprendere che l'attrice si trovasse sul ciglio della strada, la seconda testimonianza assunta acclarava che “l'attrice stava attraversando la strada per tornare a casa sua”, lasciando, quindi, l'impianto probatorio offerto insufficiente a far ritenere fondata la domanda proposta.
Alla luce di quanto esposto, non avendo l'attrice fornito convincente prova - al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- del suo coinvolgimento in un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, la domanda deve ritenersi infondata e, in quanto tale, va rigettata.
La peculiarità del caso concreto integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della disciplina
Pag. 11 a 12 che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
Quanto, infine, alle spese di CTU, le stesse si pongono definitivamente ad esclusivo carico di parte soccombente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta integralmente la domanda;
B) dichiara compensata tra le parti le spese di lite;
C) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa, 22.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1505 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da circolazione stradale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federico Caporaso, C.F. presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla Via Avezzano n. 4;
- ATTRICE
E
, P.I. , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvio De Lucia, C.F. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 257;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti
Pag. 1 a 12 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio Parte_1
la nella qualità di Impresa designata alla Gestione del FGVS Controparte_1
per la Regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 15.8.2014, alle ore 11,00 circa, in Gricignano di Aversa, al Corso Umberto I.
Deduceva l'attrice che, nel mentre si trovava ferma a piedi sul detto
Corso sulla striscia bianca che delimita la strada provinciale in attesa di attraversare la strada per recarsi alla propria abitazione, posta di fronte al detto Corso, un'auto che usciva da una curva destroide a velocità eccessiva, prima sbandava a sx e poi a dx;
così facendo investiva la nel fianco Pt_1
sx, e più precisamente all'altezza dell'anca sx, allontandosi immediatamente dopo, lasciando a terra l'attrice priva di sensi. Deduceva ancora la di Pt_1
essere stata soccorsa prontamente dai presenti sul posto e trasportata presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, ove le fu riscontrato “contusione anca sx
e regione lombare”, con prognosi di gg. 3 e che, poi, per i persistenti dolori, si sottoponeva a nuovo esame radiografico in data 26.8.2014 che evidenziava una “Infrazione ossea del primo metamero coccigeo” e che, in seguito ad ulteriori accertamenti, si sottoponeva ad una consulenza neurochirurgica per
Pag. 2 a 12 le veniva diagnosticato “spondilolistesi istmica l5-s1 di grado II”, con intervento chirurgico di stabilizzazione che portava al “fissaggio rigido lombare per spondilolistesi di L5 su L1”.
Sulla scorta di tanto, l'attrice richiedeva il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), art. 283, D.Lgs. 209/2005, di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Si costituiva la nella citata qualità che impugnava la Controparte_1
domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto sulla deduzione che la domanda non era provata in relazione agli elementi fondamentali per il ricorso all'azione nei confronti del FGVS.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass.
12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata per quanto appresso.
Al riguardo deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 — cosiddetto “Codice delle assicurazioni private” — ), l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è
Pag. 3 a 12 l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n.
8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto,
a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio stessa della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod
Pag. 4 a 12 plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr., all'uopo, sempre Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia–querela, ovvero l'asserito danneggiato non abbia fatto alcunché per permettere il tempestivo avvio fruttuoso delle dette indagini.
A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose
(art. 590 c.p.), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”), che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo
Pag. 5 a 12 riflesso: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato) e 368 (calunnia) c.p.; b) sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare, l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti c.p.c. ed artt. 331 e 334 c.p.p.).
Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati (cfr. T. Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n.
12912).
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (poi sostanzialmente recepito dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
— cd. “Codice delle Assicurazioni Private” — ) il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento di — peraltro inesigibili — indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali
Pag. 6 a 12 posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale. Comportamento che, pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio
2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata;
sull'onere del danneggiato di fornire alle autorità competenti una esaustiva esposizione dei fatti;
cfr., da ultimo, la già citata Cass. civ., sez. III, 15 luglio
2011, n. 15367).
La mancata denuncia, infatti, o, comunque, la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del FGVS, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi.
Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia, ovvero a metterne al corrente gli stessi sanitari chiamati ad apprestare le prime cure allo stesso danneggiato, obbligati, a loro volta, a riferirne all'autorità di
Polizia.
Peraltro, seppure sia stato efficacemente osservato (nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità), che non sussista alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di
Pag. 7 a 12 polizia, la mancanza in atti di una tale denuncia è elemento che va valutata unitamente agli altri elementi di prova messi a disposizione del giudicante per permettere allo stesso di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio.
Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo–pirata.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia–querela, o il decreto d'archiviazione (o entrambi), il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio in atti, possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore, per cause non suscettibili di essere imputate al danneggiato.
Allo stesso modo, deve ritenersi che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, ma non abbia fornito specifica dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto “veicolo pirata” e del suo conducente.
Pag. 8 a 12 Del resto, tale conclusione risulta confortata dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011,
n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066).
Entrambe le evenienze devono, invece, essere apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha dato compiuta prova dell'attivazione dell'ordinaria diligenza, esigibile (e, anzi, doverosa), funzionale all'identificazione dell'asserito “veicolo-pirata”.
Anzi, sono emersi dagli atti documentali di causa elementi probatori univoci e concordanti da cui poter desumere l'esatto contrario.
Ed invero, esaminando il referto di pronto soccorso redatto dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Aversa presso il quale l'istante risulta essere stata trasportata emerge che la stessa, pur dichiarando di essere stata coinvolta in un sinistro stradale, non ha mai dichiarato che il medesimo sia stato cagionato da un presunto veicolo rimasto non identificato e/o che vi sia stata omissione di soccorso a suo danno.
Appare, a questo punto, opportuno rammentare che le certificazioni mediche (quali quelle prodotte in atti dall'attore), siccome redatte da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute dalle parti, nonché dei fatti che il
Pag. 9 a 12 verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, ovvero essere stati da lui compiuti o accertati (cfr. art. 2700 c.c.); peraltro, al fine di disattendere le risultanze di tali certificati occorrerebbe, in assenza della prescritta querela di falso, che dal contesto del documento risultasse in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero da parte dell'autore dell'atto, potendo, invece, la divergenza dei dati ricondursi, piuttosto, ad un mero errore materiale (cfr. Cass., 5.9.1995, n. 9313).
Circostanza non evincibile in alcun modo nel caso di specie.
E' risultato, quindi, provato per tabulas, che la abbia omesso di Pt_1
riferire notizie complete ai sanitari sull'asserita riconducibilità del sinistro dedotto in lite ad un conducente di un veicolo rimasto non identificato, non avendo ella dato modo, quindi, nemmeno ai detti sanitari di adempiere al loro obbligo di immediata denuncia del fatto alle autorità competenti per la tempestiva attivazione delle indagini del caso, fatto che avrebbe sopperito alla mancata prova circa l'omessa denuncia del fatto alle preposte Autorità, per cui alcuna indagine risulta essere mai stata neppure meramente attivata sul punto.
Tali circostanze, quindi, portano senz'altro a ritenere che la mancata identificazione del presunto veicolo investitore (pur volendo accedere alla prospettazione del fatto proposta dall'attrice) sia dipesa, tra l'altro, proprio dal negligente comportamento tenuto dalla stessa danneggiata, la quale, non riferendo immediatamente la circostanza dell'omissione di soccorso ai sanitari che gli prestarono le prime cure (e non facendo, conseguentemente, scattare per loro alcun obbligo di denuncia alle Autorità preposte) né successivamente portando in alcun modo il fatto a conoscenza delle Autorità preposte, non ha permesso la tempestiva attivazione di alcuna proficua indagine tesa all'identificazione dell'asserito veicolo-pirata.
Pag. 10 a 12 Ciò esclude radicalmente la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice, ossia la non identificabilità del veicolo investitore per fatto ad egli non imputabile, nonché la dimostrazione della diligenza da egli stesso adoperata ai fini dell'identificazione del c.d. “veicolo-pirata” e del suo conducente.
Ciò chiarito, applicando i principi suesposti al caso in esame, ritiene questo giudice, ritiene che la non abbia provato sufficientemente ed Pt_1
adeguatamente il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame.
Invero, a tutte le osservazioni sin qui svolte, va aggiunto che le stesse modalità di verificazione del sinistro descritte in citazione non appaiono convincentemente provate ove si considera l'assoluta genericità e lacunosità delle deposizioni testimoniali.
In punto di descrizione del veicolo «responsabile» la deposizione è generica oltre ogni accettabile limite avendo i testi mancato di indicarne il modello;
d'altronde identica lacuna è presente in domanda, ove esso viene descritto semplicemente come un'auto pirata.
Allo stesso modo, non si comprende la reale posizione del pedone sulla strada poiché, mentre la prima teste affermava che l'attrice “si trovava sulla striscia che delimita la carreggiata sulla destra”, lasciando così comprendere che l'attrice si trovasse sul ciglio della strada, la seconda testimonianza assunta acclarava che “l'attrice stava attraversando la strada per tornare a casa sua”, lasciando, quindi, l'impianto probatorio offerto insufficiente a far ritenere fondata la domanda proposta.
Alla luce di quanto esposto, non avendo l'attrice fornito convincente prova - al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- del suo coinvolgimento in un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, la domanda deve ritenersi infondata e, in quanto tale, va rigettata.
La peculiarità del caso concreto integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della disciplina
Pag. 11 a 12 che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
Quanto, infine, alle spese di CTU, le stesse si pongono definitivamente ad esclusivo carico di parte soccombente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta integralmente la domanda;
B) dichiara compensata tra le parti le spese di lite;
C) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa, 22.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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