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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti
BE BI e CA IN, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
Rag. Dott. rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
LI NÇ e NZ Carlo VI NÇ, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
Rag. rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Paola Leone e Claudio Stellini, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tartagli, come da mandato in atti;
Terza chiamata
E
1 , in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Bozzola, come da mandato in atti;
Terza chiamata
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 19-11-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22 settembre 2025”; per Rag. Dott. “conclude come da foglio di CP_1
precisazione delle conclusioni depositato il 18 settembre 2025”; per Rag. “conclude come da foglio Controparte_2
di precisazione delle conclusioni depositato il 22 settembre 2025”; per “conclude come da foglio di precisazione Controparte_3
delle conclusioni depositato il 19 settembre 2025”; per : Controparte_4
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Rag. Dott. CP_5
ed il Dott. Rag. chiedendo
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, a) accertare gli inadempimenti professionali del Rag. Dott. (C.F. Controparte_5
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
Firenze, in Via Maurizio Bufalini 15, domiciliato presso lo studio in
2 Via Maurizio Bufalini 15, Firenze, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 101A e del
Dott. Rag. (C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F._2
residente a [...], con studio in Via
Maurizio Bufalini 15, Firenze, nei sensi e per le ragioni di cui in narrativa;
b) accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità, per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, del Rag. Dott.
e del Dott. Rag. , e per l'effetto; c) Controparte_5 CP_2
condannare, per le causali di cui ai par. IV.1, IV.2, IV.3 e IV.4, il
Rag. Dott. Comm. e il Dott. Rag. CP_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al risarcimento del danno arrecato CP_2
all'attrice nella misura di € 927.282,82 (o la diversa somma che risulterà spettante all'esito del giudizio), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
d) in ogni caso, accertare e conseguentemente dichiarare, per le causali di cui al par. IV.5, il diritto di parte attrice al rimborso degli oneri corrisposti al Rag. Dott.
Comm. e il Dott. Rag. CP_1 Controparte_2
per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015
e conseguentemente condannare, per le causali di cui al par. IV.5, il
Rag. Dott. al pagamento in favore di parte CP_5 CP_1
attrice dell'importo di € 23.283,51 a titolo di rimborso degli oneri corrisposti al medesimo da parte attrice per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015 e il Dott. Rag. al pagamento in favore di parte Controparte_2
attrice dell'importo di € 30.451,20 a titolo di rimborso degli oneri corrisposti al medesimo da parte attrice per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015; e) in ogni caso,
3 condannare il Rag. Dott. il Dott. Rag. Controparte_5 [...]
in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_2
spese e dei compensi del presente giudizio”.
L'attrice a sostegno della propria pretesa ha dedotto:
- di aver fornito, sin dalla sua costituzione nel 1977, incarico ai convenuti di fornire assistenza contabile e finanziaria alla società
(dal 2017 esclusivamente al Dott. Rag. Controparte_2
;
[...]
- di aver ricevuto, a partire dall'anno 2018, plurimi avvisi di accertamento per illeciti amministrativo-tributari dall'Agenzia delle
Entrate a fronte delle numerose irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai professionisti convenuti per conto della Pt_1
(infedele dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012-
2015 e omessa dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta
2015-2016, cfr. docc. 21-24 fascicolo di parte attrice);
- che ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime delle cosiddette “società in perdita sistematica”, ex art. 2, comma 36- decies, del D.L. n. 138/2011, e quelli della disciplina ordinaria delle cosiddette “società non operative” (e, in particolare, il mancato superamento del cosiddetto “test di vitalità”), ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994;
- di aver definito accordi transattivi o accertamenti con adesione con per i periodi di imposta da 1-7-2012 a 30-6-2013, da 1-7-2013
a 30-6-2014, da 1-7-2014 a 30-6-2015 e da 1-7-2015 a 30-6-2016
(cfr. doc. 31-34 fascicolo di parte attrice) pretese per un totale di circa euro 615.000,00 a titolo di IRES e di IRAP, oltre ad interessi per circa euro 120.000,00 e a sanzioni, con le riduzioni di legge previste per i suddetti istituti deflattivi, per circa euro 112.500,00 (cfr.
4 docc. 35, 35 bis, 36, 37, 38 e 38 bis fascicolo di parte attrice, comprensivi dei piani di ammortamento e delle quietanze di pagamento delle rate scadute);
- di non aver ancora definito con le pretese impositive per i periodi d'imposta da 1-7-2016 a 30-6-2017, da 1-7-2017 a 30-6-
2018, da 1-1-2018 a 31-12-2018. ha, quindi, richiesto di accertare la responsabilità Parte_1
professionale dei convenuti per le negligenze professionali da questi poste in essere almeno fin dall'esercizio 2012/2013 (tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; erronea applicazione della normativa sulle società in perdita sistematica e sulle società non operative per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014), con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno nella misura di euro 927.282,82 (euro 112.527,50 per le sanzioni patite, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 108,83 per interessi di dilazione sulle sanzioni, cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice;
euro 615.079,00 a titolo di imposte IRES,
IRAP e/o imposta sostitutiva, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 120.856,25 per i relativi interessi fino al perfezionamento delle definizioni, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 702,60 per interessi di dilazione sulle imposte, cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice;
euro 78.008,64 a titolo di compensi, spese generali e “vive” e contributi previdenziali;
somma comprensiva di IVA al 22% per euro 13.796,64, delle ritenute di acconto al 20% per euro 12.060,00 effettuate da Pt_1
sugli stessi compensi e riversate all'Erario; euro 1.500,00 a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, cfr. docc. 42, 43 e 44
5 fascicolo di parte attrice) e al rimborso di euro 23.283,51 per quanto riguarda il dott. (cfr. docc. 4 – 7 fascicolo di parte attrice) ed CP_1
euro 30.451,20 per quanto riguarda il dott. a titolo di CP_2
compensi indebitamente percepiti.
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il
Rag. Dott. deducendo: CP_1
- l'estraneità ai fatti esposti ed alle responsabilità connesse, non avendo quest'ultimo partecipato alla genesi della dichiarazione dei redditi della società attrice (cfr. docc.
2-9 fascicolo CP_1
- la correttezza delle scelte contabili effettuate, stante la necessaria esclusione di “Villa Aurora” dagli assets rilevanti per la disciplina della società di comodo e la perdita di know-how determinata dalla morte del sig. ; Per_1
- l'impossibilità di procedere all'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, dato che l'accertamento non era stato preceduto dalla fase di interpello;
- l'imputabilità dell'esposizione debitorie dell'attrice alle improvvide scelte e decisioni della stessa, alla luce della rinuncia alla proposizione di appello avverso alla erronea pronuncia resa dalla commissione tributaria provinciale di SS e della indebita adesione a soluzioni transattive sfavorevoli;
- l'infondatezza delle richieste di rimborso, stante la mancata risoluzione del contratto d'opera professionale;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento delle imposte e delle sanzioni relative agli avvisi di accertamento di cui ai periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, a fronte dell'assenza di alcuna prova della responsabilità del professionista incaricato;
6 - l'infondatezza della richiesta di pagamento delle imposte, necessariamente gravanti sul soggetto che ha integrato il presupposto.
Il Rag. Dott. inoltre, ha richiesto il differimento della CP_1
prima udienza al fine di effettuare la chiamata in causa della terza
, chiedendo Controparte_4
di essere manlevato in relazione all'accertamento di ogni eventuale responsabilità (cfr. doc. 15 e 16 fascicolo CP_1
Si è costituito altresì il Rag. il quale Controparte_2
ha rilevato:
- la piena consapevolezza della società in ordine alle scelte fiscali e tributarie adottate, alla luce della preventiva approvazione di queste ultime da parte degli organi societari e di un altro studio commercialista, di Milano, indicato come Controparte_7
professionista di fiducia dall'attrice;
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento inerente all'esercizio 2012, stante l'assenza di una preventiva fase di interpello;
- l'assenza di redditualità di “Villa Aurora”;
- l'imputabilità esclusivamente all'attrice dell'abbandono delle difese processuali nel giudizio tributario e delle adesioni alle soluzioni transattive dell'
Il Rag. inoltre, ha domandato la Controparte_2
chiamata in causa della terza al fine di Controparte_8
essere manlevato dall'accertamento di ogni eventuale responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa, si sono costituite Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
ha aderito alle difese di merito dei convenuti e ha domandando la
7 limitazione dell'eventuale manleva agli importi di cui al massimale, e
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, la quale ha evidenziato l'inoperatività della polizza per i fatti anteriori al 25-3-2013,
l'esclusione dalla garanzia di “tasse e imposte” e in ogni caso il necessario rispetto dei limiti di massimale.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Ciò posto, in via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria resa da in data 10-5-2025, con la quale si è ritenuto: che non debba trovare accoglimento l'istanza di prova orale articolata da parte convenuta trattandosi di capitoli inerenti a circostanze irrilevanti o CP_1
pacifiche; che non debba trovare accoglimento l'istanza di prova orale articolata da parte convenuta trattandosi di capitoli CP_2
inerenti a circostanze irrilevanti o pacifiche, o formulati in modo generico;
che non debba neppure trovare accoglimento l'istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 -213 c.p.c. formulata dalla terza chiamata in quanto superflua;
che Controparte_8
risulti altresì superfluo l'espletamento di una CTU.
3. Tanto premesso, in questa sede deve essere dichiarata la responsabilità professionale del Rag. Dott. e del Rag. CP_1
per gli inadempimenti da questi Controparte_2
perpetrati nella redazione delle dichiarazioni dei redditi presentate per conto della per le ragioni e nei limiti di seguito Parte_1
esposti.
8 Al riguardo, ferma la pacifica esistenza di un contratto d'opera professionale tra l'attrice e i convenuti (cfr. fatture e pagamenti, doc.
2-20 fascicolo di parte attrice), plurime risultano le irregolarità rinvenibili nella redazione della dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta 2012-2016 effettuata da parte di questi ultimi.
A tal proposito, mette conto rilevare:
- in relazione ai periodi di imposta dall'1-7-2012 al 30-6-2013, dall'1-
7-2013 al 30-6-2014 e dall' 1-7-2014 al 30-6-2015, la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un'infedele dichiarazione dei redditi, stante la mancata indicazione nel prospetto di operatività della dichiarazione di alcuni immobili e assets rilevanti e la mancata applicazione la normativa delle società non operative, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 36-decies, del D.L. n.
138/2011 e dell'art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994 (cfr. docc. 21,
22 e 23 fascicolo di parte attrice: “la società ha compilato Pt_1
negli anni 2012, 2013 e 2014 il prospetto di operatività, omettendo di indicare alcuni immobili e alcuni assets aziendali, risultanti dalla documentazione contabile presentata e aventi rilevanza a tali fini e, conseguentemente, ha omesso di dichiarare il reddito minimo imputabile ai soggetti non operativi (..) considerata la situazione di perdita fiscale riscontrata dalle dichiarazioni presentate dalla società nel periodo dal 2008 al 2014, la società è qualificabile come società in perdita sistematica, cui si rende in ogni caso applicabile la disciplina sulle società non operative (cioè indipendentemente dal test di operatività) con l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore
a quello minimo calcolato forfettariamente applicando determinati coefficienti di redditività agli assets patrimoniali rilevanti (..) si procede a determinare il reddito minimo che la stessa avrebbe
9 dovuto dichiarare nel suddetto periodo (..) per quanto riguarda invece l'inclusione, in sede di determinazione del reddito minimo della società, della Villa e degli altri immobili siti nel comune di
Seravezza, con relativi impianti, immobili e arredi e attrezzature, tutte di provenienza della società “Aurora” (..) l'ufficio non ritiene accoglibili le osservazioni di parte in quanto la mancanza di conformità catastale non preclude l'affitto a terzi della villa”);
- in relazione al periodo di imposta dall'1-7-2015 al 30-6-2016, la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, attesa la presentazione della stessa soltanto in data 15-3-2019 (cfr. doc. 24 fascicolo di parte attrice: “La dichiarazione relativa al periodo
d'imposta 2015 non risulta presentata nei termini di legge. In particolare, per il predetto periodo d'imposta, decorrente dall'01/07/2015 al 30/06/2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 31/03/2017; la società ha invece presentato la dichiarazione Unico società di capitali relativa al periodo d'imposta
2015 in data 15/03/2019. Pertanto, considerato che la suddetta dichiarazione è stata presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari, la stessa è da considerarsi omessa”).
Ebbene, a fronte della allegazione attorea degli inadempimenti dei convenuti (infedele o omessa dichiarazione dei redditi), non si può ritenere che questi ultimi abbiano dimostrato il diligente espletamento dell'incarico conferito (con specifico riferimento alla figura del commercialista, cfr. Cass. n. 14387/2019: “ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non
10 convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse”).
A quest'ultimo riguardo, in particolare, si deve osservare che:
- in ordine alla dedotta estraneità del Rag. Dott. i fatti esposti CP_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott.
p. 4), la stessa trova smentita nelle fatture da questo emesse, CP_1
espressamente recanti la voce relativa alla “dichiarazione dei redditi” tra quelle oggetto di attività (cfr. docc.
2-18 fascicolo di parte attrice);
- in ordine alla dedotta mancata partecipazione del Rag. Dott. CP_1
alla redazione del bilancio societario (base delle successive dichiarazioni dei redditi, cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 4), la stessa è da considerarsi CP_1
irrilevante, posto lo scostamento delle dichiarazioni dei redditi presentate rispetto ai bilanci depositati (cfr. doc. 22 fascicolo di parte attrice: “Con particolare riferimento ai valori degli assets patrimoniali
(titoli e crediti, immobili e altre immobilizzazioni) esposti nel prospetto relativo alla verifica dell'operatività e determinazione dei ricavi presunti/reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, si è constatato che la società ha indicato negli anni dal 2008 al 2014 valori discordanti da un esercizio ad un altro e non coincidenti con quelli risultanti dai bilanci depositati”) e la conseguente esclusione del rivestimento del ruolo di mero “intermediario” da parte del convenuto;
- in ordine alla dedotta correttezza del mancato inserimento in bilancio di immobili e di altri assets a causa della loro incommerciabilità determinata da difetti urbanistici (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 7; cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. CP_2
11 p. 10: “gli immobili all'origine del Controparte_2
contradditorio innanzitutto fiscale e poi oggetto del presente giudizio, non sono immobilizzazioni da allocare tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale bensì beni merci da allocare nell'attivo circolante dell'attivo dello stato patrimoniale”), la sussistenza degli errori professionali nella redazione della dichiarazione dei redditi trova conferma tanto negli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. cfr. docc. 21, 22 e 23 fascicolo di parte attrice: “per quanto riguarda invece l'inclusione, in sede di determinazione del reddito minimo della società, della Villa e degli altri immobili siti nel comune di Seravezza, con relativi impianti, immobili e arredi e attrezzature, tutte di provenienza della società
“Aurora” (..) l'ufficio non ritiene accoglibili le osservazioni di parte in quanto la mancanza di conformità catastale non preclude l'affitto a terzi della villa”) che nella pronuncia (passata in giudicato in quanto non appellata) della Commissione Tributaria Provinciale SS di rigetto del ricorso avverso tali avvisi (cfr. doc. 14 fascicolo “la CP_1
documentazione prodotta non fa giungere a conclusioni diverse da quelle a cui è giunto l'ufficio, in quanto non esistono dubbi sul fatto che i figli e la moglie del sig. risiedono, praticamente da Per_1
sempre, nella villa che la ricorrente vorrebbe che fosse considerata bene merce, non può essere così perché tale immobile risulta essere la residenza di famiglia”);
- in ordine alla dedotta inapplicabilità della normativa prevista in materia di società non operative (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 11: “la società non sia CP_1
stata costituita con gli intenti che la normativa sulle società non operative vuole contrastare”), tale ricostruzione risulta confutata
12 dagli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. docc. 21,
22 e 23 fascicolo di parte attrice: “considerata la situazione di perdita fiscale riscontrata dalle dichiarazioni presentate dalla società nel periodo dal 2008 al 2014, la società è qualificabile come società in perdita sistematica, cui si rende in ogni caso applicabile la disciplina sulle società non operative (cioè indipendentemente dal test di operatività) con l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore
a quello minimo calcolato forfettariamente applicando determinati coefficienti di redditività agli assets patrimoniali rilevanti”), non più suscettibili di impugnazione;
- in ordine alla dedotta erroneità della rinuncia all'appello avverso alla pronuncia resa in primo grado dalla TP SS (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 15), i CP_1
motivi di impugnazione prospettati dagli odierni convenuti (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott.
p. 15: “a) veniva richiesta la disapplicazione della normativa CP_1
in materia di società non operative, o in perdita sistematica, per la presenza di obbiettive situazioni riferite ai beni aziendali e giustificanti l'esclusione degli stessi assets dalla applicazione dei coefficienti per la determinazione del reddito;
b) evidenziava la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento notificati, chiedendone la disapplicazione integrale”) si presentano generici (illegittimità delle sanzioni) o adeguatamente superati dalle motivazioni rese negli avvisi di accertamento predisposti dall'ADE
(per l'applicabilità della disciplina sulle società non operative a prescindere dal test di operatività, cfr. sopra).
In ragione di quanto argomentato, non si può, quindi, reputare che i convenuti abbiano provato di aver adempiuto, con la diligenza
13 professionale richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c., alle obbligazioni assunte con l'attrice.
Da un lato, invero, non si rinviene in atti alcuna spiegazione in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2015-2016 in data 15-3-2019 (cfr. doc. 41 fascicolo di parte attrice), ben oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari (ovvero entro il 31-3-2017).
Dall'altro lato, invece, le giustificazioni addotte dai convenuti in relazione alle inesattezze rinvenute dall' nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
(inapplicabilità della normativa in materia di società non operativa;
non imputabilità del reddito di alcuni immobili/assets) risultano superate dalle suesposte argomentazioni, volte ad evidenziare la perdita sistematica patita dalla società (si veda in tal senso le perdite patrimoniali societarie per tre esercizi consecutivi: cfr. docc.
49-55 fascicolo di parte attrice) e l'imputabilità a reddito degli immobili e degli assets erroneamente esclusi in ragione dell'utilizzo residenziale degli stessi e comunque della natura affittabile dei medesimi.
Né, in senso contrario rispetto a quanto sino a questo punto esposto, possono venire in rilievo le difese delle parti convenute, secondo le quali, con riferimento all'esercizio 2012, il relativo accertamento sarebbe da considerarsi illegittimo a causa della mancanza di una preventiva fase di interpello (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 15; cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag.
[...]
p. 4), posto l'accertamento da parte della Controparte_2
TP SS Carrara della completezza del contraddittorio endo-
14 procedimentale (cfr. doc. 14 fascicolo “tale fase abbia avuto CP_2
luogo in maniera compiuta, è anche testimoniato dal seguito che
l'Ufficio ha riconosciuto ad alcune rivendicazioni avanzate dalla parte”).
Ritenuta, quindi, la sussistenza, in punto di an, della responsabilità professionale del Rag. Dott. e del Dott. Rag. Controparte_5
deve essere esclusa ogni forma di Controparte_2
concorso nella responsabilità della a norma dell'art. Parte_1
1227 c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del
Rag. Dott. p. 22), a fronte della mancata allegazione CP_1
da parte dei convenuti, da un lato, di motivi idonei a configurare una colpa dell'attrice nella tardiva presentazione della dichiarazione e, dall'altro lato, di elementi suscettibili di consentire all'attrice di adottare una decisione in materia fiscale diversa rispetto a quella approntata dai commercialisti in relazione alle dichiarazioni presentate (sull'impugnabilità della pronuncia della TP di SS, cfr. sopra).
4. Venendo al quantum della domanda, con riferimento alle voci di danno allegate da parte attrice, si ritiene che debba essere riconosciuto a quest'ultima unicamente l'importo di euro 283.359,98, rispetto a quello preteso nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/10/2020, n.22855).
15 Tali oneri, in particolare, sono costituiti dalle sanzioni e dagli interessi, per fatti costituenti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (cfr.
Tribunale di Milano, n. 12520/2016, Tribunale di Napoli n.
5631/2022, Tribunale di Monza n. 2602/2022).
Per le ragioni da ultimo precisate, devono essere risarciti ad Pt_1
solamente i seguenti danni:
[...]
- euro 112.527,50, per le sanzioni comminate all'attrice a causa delle infedeli o delle omesse dichiarazioni dei redditi presentate dai convenuti (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. le relative quietanze sub docc. 44-48 fascicolo di parte attrice);
- euro 108,83 per gli interessi di dilazione su tali sanzioni (cfr. docc.
35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice);
- euro 120.856,25 per gli interessi dovuti dall'attrice in ragione del ritardo dell'adempimento fiscale, ritardo da ricondursi all'inadempimento dei commercialisti (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. le relative quietanze sub docc. 44-48 fascicolo di parte attrice);
- euro 702,60 per gli interessi di dilazione di pagamento applicati sugli interessi (cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice);
- euro 49.164,80 per le spese sostenute dall'attrice per la consulenza legale tributaria volta alla definizione in via stragiudiziale in materia di imposte dirette per il periodo compreso fra il 2012 e il
2015 (cfr. doc. 44 fascicolo di parte attrice), anch'esse causalmente riconducibili all'inadempimento dei convenuti.
16 Al contrario, non possono trovare riconoscimento le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio dalla e nello specifico: Parte_1
- euro 615.079,00 a titolo di imposte IRES, IRAP e/o imposta sostitutiva (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice), stante la debenza del relativo carico fiscale anche nell'ipotesi in cui i convenuti avessero adempiuto correttamente all'incarico di opera professionale conferito;
- euro 702,60 a titolo interessi di dilazione sulle imposte (cfr. docc.
35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice), per le motivazioni da ultimo esposte;
- euro 15.283,84 a titolo di compensi per il giudizio di appello per la riforma della sentenza n. 146/01/2019 della C.T.P. di SS Carrara
(cfr. doc. 42 fascicolo di parte attrice), posta la decisione attorea di non radicare il relativo giudizio di impugnazione e stante, in ogni caso, l'assenza di uno stretto nesso eziologico tra l'inadempimento dei convenuti e la scelta attorea di proporre un ricorso giudiziale avverso agli avvisi di accertamento ricevuti, senza adire immediatamente alla possibilità di definizione transattiva prevista in essi (cfr. docc. 21-24 fascicolo di parte attrice);
- euro 1.500,00 a titolo di contributo unificato, per le motivazioni da ultimo esposte.
Del pari, deve essere rigettata la domanda di condanna attorea finalizzata ad ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di compenso al Rag. Dott. (euro 23.283,51) e al Rag. CP_1
(euro 30.451,20), alla luce del Controparte_2
consolidato orientamento, secondo il quale nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il
17 professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2024,
n.27042).
In definitiva, il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 Controparte_2
devono, quindi, essere condannati, a titolo di
[...]
risarcimento del danno, al pagamento, in solido, della somma di euro 283.359,98 (112.527,50 + 108,83 + 120.856,25 + 702,60 +
49.164,80) in favore dell'attrice.
Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, alla stregua dei criteri di cui a Cass.Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 23-2- 2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
5. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva avanzata dal Rag. nei confronti di in CP_2 Controparte_3
ragione del contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile ZZ (Mod. R17/02) n. Controparte_9
0240836181 con effetto 18-2-2004 (in proroga), integrato dalla polizza base n. 39800700, tra questi stipulato, al netto della franchigia e fino al massimale di euro 258.229,00 (difetta in atti, infatti, la prova di un aumento di questo, come preteso dal convenuto assicurato: cfr. memoria nell'interesse del Rag. ex CP_2
art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., p. 1), al lordo dello scoperto del 10% (cfr. doc. 2 fascicolo . CP_3
Del pari, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dal
Rag. Dott. nei confronti di CP_1 [...]
[...]
[...] [...]
, in ragione della polizza a Controparte_10
copertura della responsabilità civile professionale dei commercialisti n. IPC0003011, con decorrenza 25-3-2020 – 25-3-2021, rinnovata con annualità successiva decorrente da tale data fino al 25-3-2022, al netto della franchigia ivi prevista (cfr. doc. 2 fascicolo ).
A quest'ultimo riguardo, in particolare, non può essere condivisa la ricostruzione della terza chiamata Controparte_4
ai sensi della quale l'operatività della polizza, a
[...]
fronte dell'individuazione della data di retroattività del 25-3-2013, non si estenderebbe al periodo di imposta 2012-2013 (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di ), alla luce della redazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo in data 31-8-2014 (cfr. doc. 3 fascicolo e della conseguente CP_1
commissione dell'errore professionale dell'assicurato nell'arco di vigenza della stessa.
6. Avuto riguardo alle spese di lite nel rapporto tra attrice e convenuti, queste, visto l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, devono essere compensate per la quota di 2/3, mentre la restante quota di 1/3, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) deve essere poste a carico dei convenuti ex art. 97 cpc., in pari quota, in ragione della soccombenza degli stessi.
19 Anche sotto tale profilo deve trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata da parte dei convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, nei limiti del massimale sopra ricordato.
Le spese di lite sostenute dal convenuto Rag. Dott. CP_1
liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM
55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali), devono essere poste a carico della terza chiamata Controparte_4
, tenuto conto della soccombenza di
[...]
quest'ultima.
Le spese di lite sostenute dal convenuto Rag. Controparte_2
liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai
[...]
parametri di cui al DM 55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali), devono essere poste a carico della terza chiamata Controparte_3
tenuto conto della soccombenza di quest'ultima.
[...]
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta gli inadempimenti professionali del Rag. Dott. Comm.
e del Rag. e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, condanna il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 [...]
al pagamento, in solido, della somma di Controparte_2
20 euro 283.359,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come in parte motiva, in favore di Parte_1
2. rigetta la domanda attorea di condanna finalizzata ad ottenere il rimborso dei compensi professionali corrisposti ai convenuti;
3. compensa le spese di lite tra parte attrice e le parti convenute per la quota di 2/3;
4. condanna il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 Controparte_2
al pagamento, nella misura di 1/2 ciascuno, in favore
[...]
dell'attrice, della restante quota di 1/3 delle spese di lite, che si liquida in euro 6.140,33 per compensi, euro 571,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
5. in accoglimento della domanda di manleva formulata dal Rag.
Dott. Comm. condanna la terza chiamata CP_1 [...]
a rilevare indenne il Controparte_4
convenuto Rag. Dott. Comm. al netto della franchigia CP_1
e nei limiti del massimale, da tutto quanto con la presente sentenza lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
6. in accoglimento della domanda di manleva formulata dal Rag. condanna la terza chiamata Controparte_2
a rilevare indenne il convenuto Rag. Controparte_3 [...]
al netto della franchigia e nei limiti del Controparte_2
massimale, da tutto quanto con la presente sentenza lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
7. condanna la terza chiamata Controparte_4
al pagamento in favore del convenuto Rag.
[...]
21 Dott. Comm. delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in euro 14.170,00 per compensi, euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
8. condanna la terza chiamata al pagamento in Controparte_3
favore del convenuto Rag. delle Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in euro 14.170,00 per compensi, euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %,
Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti
BE BI e CA IN, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
Rag. Dott. rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
LI NÇ e NZ Carlo VI NÇ, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
Rag. rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Paola Leone e Claudio Stellini, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tartagli, come da mandato in atti;
Terza chiamata
E
1 , in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Bozzola, come da mandato in atti;
Terza chiamata
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 19-11-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22 settembre 2025”; per Rag. Dott. “conclude come da foglio di CP_1
precisazione delle conclusioni depositato il 18 settembre 2025”; per Rag. “conclude come da foglio Controparte_2
di precisazione delle conclusioni depositato il 22 settembre 2025”; per “conclude come da foglio di precisazione Controparte_3
delle conclusioni depositato il 19 settembre 2025”; per : Controparte_4
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Rag. Dott. CP_5
ed il Dott. Rag. chiedendo
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, a) accertare gli inadempimenti professionali del Rag. Dott. (C.F. Controparte_5
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
Firenze, in Via Maurizio Bufalini 15, domiciliato presso lo studio in
2 Via Maurizio Bufalini 15, Firenze, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 101A e del
Dott. Rag. (C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F._2
residente a [...], con studio in Via
Maurizio Bufalini 15, Firenze, nei sensi e per le ragioni di cui in narrativa;
b) accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità, per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, del Rag. Dott.
e del Dott. Rag. , e per l'effetto; c) Controparte_5 CP_2
condannare, per le causali di cui ai par. IV.1, IV.2, IV.3 e IV.4, il
Rag. Dott. Comm. e il Dott. Rag. CP_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al risarcimento del danno arrecato CP_2
all'attrice nella misura di € 927.282,82 (o la diversa somma che risulterà spettante all'esito del giudizio), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
d) in ogni caso, accertare e conseguentemente dichiarare, per le causali di cui al par. IV.5, il diritto di parte attrice al rimborso degli oneri corrisposti al Rag. Dott.
Comm. e il Dott. Rag. CP_1 Controparte_2
per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015
e conseguentemente condannare, per le causali di cui al par. IV.5, il
Rag. Dott. al pagamento in favore di parte CP_5 CP_1
attrice dell'importo di € 23.283,51 a titolo di rimborso degli oneri corrisposti al medesimo da parte attrice per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015 e il Dott. Rag. al pagamento in favore di parte Controparte_2
attrice dell'importo di € 30.451,20 a titolo di rimborso degli oneri corrisposti al medesimo da parte attrice per la tenuta della contabilità degli anni di imposta dal 2012 al 2015; e) in ogni caso,
3 condannare il Rag. Dott. il Dott. Rag. Controparte_5 [...]
in solido tra di loro, al pagamento delle Controparte_2
spese e dei compensi del presente giudizio”.
L'attrice a sostegno della propria pretesa ha dedotto:
- di aver fornito, sin dalla sua costituzione nel 1977, incarico ai convenuti di fornire assistenza contabile e finanziaria alla società
(dal 2017 esclusivamente al Dott. Rag. Controparte_2
;
[...]
- di aver ricevuto, a partire dall'anno 2018, plurimi avvisi di accertamento per illeciti amministrativo-tributari dall'Agenzia delle
Entrate a fronte delle numerose irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai professionisti convenuti per conto della Pt_1
(infedele dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012-
2015 e omessa dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta
2015-2016, cfr. docc. 21-24 fascicolo di parte attrice);
- che ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime delle cosiddette “società in perdita sistematica”, ex art. 2, comma 36- decies, del D.L. n. 138/2011, e quelli della disciplina ordinaria delle cosiddette “società non operative” (e, in particolare, il mancato superamento del cosiddetto “test di vitalità”), ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994;
- di aver definito accordi transattivi o accertamenti con adesione con per i periodi di imposta da 1-7-2012 a 30-6-2013, da 1-7-2013
a 30-6-2014, da 1-7-2014 a 30-6-2015 e da 1-7-2015 a 30-6-2016
(cfr. doc. 31-34 fascicolo di parte attrice) pretese per un totale di circa euro 615.000,00 a titolo di IRES e di IRAP, oltre ad interessi per circa euro 120.000,00 e a sanzioni, con le riduzioni di legge previste per i suddetti istituti deflattivi, per circa euro 112.500,00 (cfr.
4 docc. 35, 35 bis, 36, 37, 38 e 38 bis fascicolo di parte attrice, comprensivi dei piani di ammortamento e delle quietanze di pagamento delle rate scadute);
- di non aver ancora definito con le pretese impositive per i periodi d'imposta da 1-7-2016 a 30-6-2017, da 1-7-2017 a 30-6-
2018, da 1-1-2018 a 31-12-2018. ha, quindi, richiesto di accertare la responsabilità Parte_1
professionale dei convenuti per le negligenze professionali da questi poste in essere almeno fin dall'esercizio 2012/2013 (tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; erronea applicazione della normativa sulle società in perdita sistematica e sulle società non operative per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014), con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno nella misura di euro 927.282,82 (euro 112.527,50 per le sanzioni patite, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 108,83 per interessi di dilazione sulle sanzioni, cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice;
euro 615.079,00 a titolo di imposte IRES,
IRAP e/o imposta sostitutiva, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 120.856,25 per i relativi interessi fino al perfezionamento delle definizioni, cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
euro 702,60 per interessi di dilazione sulle imposte, cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice;
euro 78.008,64 a titolo di compensi, spese generali e “vive” e contributi previdenziali;
somma comprensiva di IVA al 22% per euro 13.796,64, delle ritenute di acconto al 20% per euro 12.060,00 effettuate da Pt_1
sugli stessi compensi e riversate all'Erario; euro 1.500,00 a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, cfr. docc. 42, 43 e 44
5 fascicolo di parte attrice) e al rimborso di euro 23.283,51 per quanto riguarda il dott. (cfr. docc. 4 – 7 fascicolo di parte attrice) ed CP_1
euro 30.451,20 per quanto riguarda il dott. a titolo di CP_2
compensi indebitamente percepiti.
Si è costituito, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il
Rag. Dott. deducendo: CP_1
- l'estraneità ai fatti esposti ed alle responsabilità connesse, non avendo quest'ultimo partecipato alla genesi della dichiarazione dei redditi della società attrice (cfr. docc.
2-9 fascicolo CP_1
- la correttezza delle scelte contabili effettuate, stante la necessaria esclusione di “Villa Aurora” dagli assets rilevanti per la disciplina della società di comodo e la perdita di know-how determinata dalla morte del sig. ; Per_1
- l'impossibilità di procedere all'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, dato che l'accertamento non era stato preceduto dalla fase di interpello;
- l'imputabilità dell'esposizione debitorie dell'attrice alle improvvide scelte e decisioni della stessa, alla luce della rinuncia alla proposizione di appello avverso alla erronea pronuncia resa dalla commissione tributaria provinciale di SS e della indebita adesione a soluzioni transattive sfavorevoli;
- l'infondatezza delle richieste di rimborso, stante la mancata risoluzione del contratto d'opera professionale;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento delle imposte e delle sanzioni relative agli avvisi di accertamento di cui ai periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, a fronte dell'assenza di alcuna prova della responsabilità del professionista incaricato;
6 - l'infondatezza della richiesta di pagamento delle imposte, necessariamente gravanti sul soggetto che ha integrato il presupposto.
Il Rag. Dott. inoltre, ha richiesto il differimento della CP_1
prima udienza al fine di effettuare la chiamata in causa della terza
, chiedendo Controparte_4
di essere manlevato in relazione all'accertamento di ogni eventuale responsabilità (cfr. doc. 15 e 16 fascicolo CP_1
Si è costituito altresì il Rag. il quale Controparte_2
ha rilevato:
- la piena consapevolezza della società in ordine alle scelte fiscali e tributarie adottate, alla luce della preventiva approvazione di queste ultime da parte degli organi societari e di un altro studio commercialista, di Milano, indicato come Controparte_7
professionista di fiducia dall'attrice;
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento inerente all'esercizio 2012, stante l'assenza di una preventiva fase di interpello;
- l'assenza di redditualità di “Villa Aurora”;
- l'imputabilità esclusivamente all'attrice dell'abbandono delle difese processuali nel giudizio tributario e delle adesioni alle soluzioni transattive dell'
Il Rag. inoltre, ha domandato la Controparte_2
chiamata in causa della terza al fine di Controparte_8
essere manlevato dall'accertamento di ogni eventuale responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa, si sono costituite Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
ha aderito alle difese di merito dei convenuti e ha domandando la
7 limitazione dell'eventuale manleva agli importi di cui al massimale, e
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, la quale ha evidenziato l'inoperatività della polizza per i fatti anteriori al 25-3-2013,
l'esclusione dalla garanzia di “tasse e imposte” e in ogni caso il necessario rispetto dei limiti di massimale.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Ciò posto, in via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria resa da in data 10-5-2025, con la quale si è ritenuto: che non debba trovare accoglimento l'istanza di prova orale articolata da parte convenuta trattandosi di capitoli inerenti a circostanze irrilevanti o CP_1
pacifiche; che non debba trovare accoglimento l'istanza di prova orale articolata da parte convenuta trattandosi di capitoli CP_2
inerenti a circostanze irrilevanti o pacifiche, o formulati in modo generico;
che non debba neppure trovare accoglimento l'istanza di ordine di esibizione ex artt. 210 -213 c.p.c. formulata dalla terza chiamata in quanto superflua;
che Controparte_8
risulti altresì superfluo l'espletamento di una CTU.
3. Tanto premesso, in questa sede deve essere dichiarata la responsabilità professionale del Rag. Dott. e del Rag. CP_1
per gli inadempimenti da questi Controparte_2
perpetrati nella redazione delle dichiarazioni dei redditi presentate per conto della per le ragioni e nei limiti di seguito Parte_1
esposti.
8 Al riguardo, ferma la pacifica esistenza di un contratto d'opera professionale tra l'attrice e i convenuti (cfr. fatture e pagamenti, doc.
2-20 fascicolo di parte attrice), plurime risultano le irregolarità rinvenibili nella redazione della dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta 2012-2016 effettuata da parte di questi ultimi.
A tal proposito, mette conto rilevare:
- in relazione ai periodi di imposta dall'1-7-2012 al 30-6-2013, dall'1-
7-2013 al 30-6-2014 e dall' 1-7-2014 al 30-6-2015, la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un'infedele dichiarazione dei redditi, stante la mancata indicazione nel prospetto di operatività della dichiarazione di alcuni immobili e assets rilevanti e la mancata applicazione la normativa delle società non operative, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 36-decies, del D.L. n.
138/2011 e dell'art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994 (cfr. docc. 21,
22 e 23 fascicolo di parte attrice: “la società ha compilato Pt_1
negli anni 2012, 2013 e 2014 il prospetto di operatività, omettendo di indicare alcuni immobili e alcuni assets aziendali, risultanti dalla documentazione contabile presentata e aventi rilevanza a tali fini e, conseguentemente, ha omesso di dichiarare il reddito minimo imputabile ai soggetti non operativi (..) considerata la situazione di perdita fiscale riscontrata dalle dichiarazioni presentate dalla società nel periodo dal 2008 al 2014, la società è qualificabile come società in perdita sistematica, cui si rende in ogni caso applicabile la disciplina sulle società non operative (cioè indipendentemente dal test di operatività) con l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore
a quello minimo calcolato forfettariamente applicando determinati coefficienti di redditività agli assets patrimoniali rilevanti (..) si procede a determinare il reddito minimo che la stessa avrebbe
9 dovuto dichiarare nel suddetto periodo (..) per quanto riguarda invece l'inclusione, in sede di determinazione del reddito minimo della società, della Villa e degli altri immobili siti nel comune di
Seravezza, con relativi impianti, immobili e arredi e attrezzature, tutte di provenienza della società “Aurora” (..) l'ufficio non ritiene accoglibili le osservazioni di parte in quanto la mancanza di conformità catastale non preclude l'affitto a terzi della villa”);
- in relazione al periodo di imposta dall'1-7-2015 al 30-6-2016, la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, attesa la presentazione della stessa soltanto in data 15-3-2019 (cfr. doc. 24 fascicolo di parte attrice: “La dichiarazione relativa al periodo
d'imposta 2015 non risulta presentata nei termini di legge. In particolare, per il predetto periodo d'imposta, decorrente dall'01/07/2015 al 30/06/2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 31/03/2017; la società ha invece presentato la dichiarazione Unico società di capitali relativa al periodo d'imposta
2015 in data 15/03/2019. Pertanto, considerato che la suddetta dichiarazione è stata presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari, la stessa è da considerarsi omessa”).
Ebbene, a fronte della allegazione attorea degli inadempimenti dei convenuti (infedele o omessa dichiarazione dei redditi), non si può ritenere che questi ultimi abbiano dimostrato il diligente espletamento dell'incarico conferito (con specifico riferimento alla figura del commercialista, cfr. Cass. n. 14387/2019: “ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non
10 convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse”).
A quest'ultimo riguardo, in particolare, si deve osservare che:
- in ordine alla dedotta estraneità del Rag. Dott. i fatti esposti CP_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott.
p. 4), la stessa trova smentita nelle fatture da questo emesse, CP_1
espressamente recanti la voce relativa alla “dichiarazione dei redditi” tra quelle oggetto di attività (cfr. docc.
2-18 fascicolo di parte attrice);
- in ordine alla dedotta mancata partecipazione del Rag. Dott. CP_1
alla redazione del bilancio societario (base delle successive dichiarazioni dei redditi, cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 4), la stessa è da considerarsi CP_1
irrilevante, posto lo scostamento delle dichiarazioni dei redditi presentate rispetto ai bilanci depositati (cfr. doc. 22 fascicolo di parte attrice: “Con particolare riferimento ai valori degli assets patrimoniali
(titoli e crediti, immobili e altre immobilizzazioni) esposti nel prospetto relativo alla verifica dell'operatività e determinazione dei ricavi presunti/reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, si è constatato che la società ha indicato negli anni dal 2008 al 2014 valori discordanti da un esercizio ad un altro e non coincidenti con quelli risultanti dai bilanci depositati”) e la conseguente esclusione del rivestimento del ruolo di mero “intermediario” da parte del convenuto;
- in ordine alla dedotta correttezza del mancato inserimento in bilancio di immobili e di altri assets a causa della loro incommerciabilità determinata da difetti urbanistici (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 7; cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. CP_2
11 p. 10: “gli immobili all'origine del Controparte_2
contradditorio innanzitutto fiscale e poi oggetto del presente giudizio, non sono immobilizzazioni da allocare tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale bensì beni merci da allocare nell'attivo circolante dell'attivo dello stato patrimoniale”), la sussistenza degli errori professionali nella redazione della dichiarazione dei redditi trova conferma tanto negli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. cfr. docc. 21, 22 e 23 fascicolo di parte attrice: “per quanto riguarda invece l'inclusione, in sede di determinazione del reddito minimo della società, della Villa e degli altri immobili siti nel comune di Seravezza, con relativi impianti, immobili e arredi e attrezzature, tutte di provenienza della società
“Aurora” (..) l'ufficio non ritiene accoglibili le osservazioni di parte in quanto la mancanza di conformità catastale non preclude l'affitto a terzi della villa”) che nella pronuncia (passata in giudicato in quanto non appellata) della Commissione Tributaria Provinciale SS di rigetto del ricorso avverso tali avvisi (cfr. doc. 14 fascicolo “la CP_1
documentazione prodotta non fa giungere a conclusioni diverse da quelle a cui è giunto l'ufficio, in quanto non esistono dubbi sul fatto che i figli e la moglie del sig. risiedono, praticamente da Per_1
sempre, nella villa che la ricorrente vorrebbe che fosse considerata bene merce, non può essere così perché tale immobile risulta essere la residenza di famiglia”);
- in ordine alla dedotta inapplicabilità della normativa prevista in materia di società non operative (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 11: “la società non sia CP_1
stata costituita con gli intenti che la normativa sulle società non operative vuole contrastare”), tale ricostruzione risulta confutata
12 dagli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. docc. 21,
22 e 23 fascicolo di parte attrice: “considerata la situazione di perdita fiscale riscontrata dalle dichiarazioni presentate dalla società nel periodo dal 2008 al 2014, la società è qualificabile come società in perdita sistematica, cui si rende in ogni caso applicabile la disciplina sulle società non operative (cioè indipendentemente dal test di operatività) con l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore
a quello minimo calcolato forfettariamente applicando determinati coefficienti di redditività agli assets patrimoniali rilevanti”), non più suscettibili di impugnazione;
- in ordine alla dedotta erroneità della rinuncia all'appello avverso alla pronuncia resa in primo grado dalla TP SS (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 15), i CP_1
motivi di impugnazione prospettati dagli odierni convenuti (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott.
p. 15: “a) veniva richiesta la disapplicazione della normativa CP_1
in materia di società non operative, o in perdita sistematica, per la presenza di obbiettive situazioni riferite ai beni aziendali e giustificanti l'esclusione degli stessi assets dalla applicazione dei coefficienti per la determinazione del reddito;
b) evidenziava la illegittimità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento notificati, chiedendone la disapplicazione integrale”) si presentano generici (illegittimità delle sanzioni) o adeguatamente superati dalle motivazioni rese negli avvisi di accertamento predisposti dall'ADE
(per l'applicabilità della disciplina sulle società non operative a prescindere dal test di operatività, cfr. sopra).
In ragione di quanto argomentato, non si può, quindi, reputare che i convenuti abbiano provato di aver adempiuto, con la diligenza
13 professionale richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c., alle obbligazioni assunte con l'attrice.
Da un lato, invero, non si rinviene in atti alcuna spiegazione in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2015-2016 in data 15-3-2019 (cfr. doc. 41 fascicolo di parte attrice), ben oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari (ovvero entro il 31-3-2017).
Dall'altro lato, invece, le giustificazioni addotte dai convenuti in relazione alle inesattezze rinvenute dall' nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
(inapplicabilità della normativa in materia di società non operativa;
non imputabilità del reddito di alcuni immobili/assets) risultano superate dalle suesposte argomentazioni, volte ad evidenziare la perdita sistematica patita dalla società (si veda in tal senso le perdite patrimoniali societarie per tre esercizi consecutivi: cfr. docc.
49-55 fascicolo di parte attrice) e l'imputabilità a reddito degli immobili e degli assets erroneamente esclusi in ragione dell'utilizzo residenziale degli stessi e comunque della natura affittabile dei medesimi.
Né, in senso contrario rispetto a quanto sino a questo punto esposto, possono venire in rilievo le difese delle parti convenute, secondo le quali, con riferimento all'esercizio 2012, il relativo accertamento sarebbe da considerarsi illegittimo a causa della mancanza di una preventiva fase di interpello (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag. Dott. p. 15; cfr. CP_1
comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Rag.
[...]
p. 4), posto l'accertamento da parte della Controparte_2
TP SS Carrara della completezza del contraddittorio endo-
14 procedimentale (cfr. doc. 14 fascicolo “tale fase abbia avuto CP_2
luogo in maniera compiuta, è anche testimoniato dal seguito che
l'Ufficio ha riconosciuto ad alcune rivendicazioni avanzate dalla parte”).
Ritenuta, quindi, la sussistenza, in punto di an, della responsabilità professionale del Rag. Dott. e del Dott. Rag. Controparte_5
deve essere esclusa ogni forma di Controparte_2
concorso nella responsabilità della a norma dell'art. Parte_1
1227 c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del
Rag. Dott. p. 22), a fronte della mancata allegazione CP_1
da parte dei convenuti, da un lato, di motivi idonei a configurare una colpa dell'attrice nella tardiva presentazione della dichiarazione e, dall'altro lato, di elementi suscettibili di consentire all'attrice di adottare una decisione in materia fiscale diversa rispetto a quella approntata dai commercialisti in relazione alle dichiarazioni presentate (sull'impugnabilità della pronuncia della TP di SS, cfr. sopra).
4. Venendo al quantum della domanda, con riferimento alle voci di danno allegate da parte attrice, si ritiene che debba essere riconosciuto a quest'ultima unicamente l'importo di euro 283.359,98, rispetto a quello preteso nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/10/2020, n.22855).
15 Tali oneri, in particolare, sono costituiti dalle sanzioni e dagli interessi, per fatti costituenti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (cfr.
Tribunale di Milano, n. 12520/2016, Tribunale di Napoli n.
5631/2022, Tribunale di Monza n. 2602/2022).
Per le ragioni da ultimo precisate, devono essere risarciti ad Pt_1
solamente i seguenti danni:
[...]
- euro 112.527,50, per le sanzioni comminate all'attrice a causa delle infedeli o delle omesse dichiarazioni dei redditi presentate dai convenuti (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. le relative quietanze sub docc. 44-48 fascicolo di parte attrice);
- euro 108,83 per gli interessi di dilazione su tali sanzioni (cfr. docc.
35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice);
- euro 120.856,25 per gli interessi dovuti dall'attrice in ragione del ritardo dell'adempimento fiscale, ritardo da ricondursi all'inadempimento dei commercialisti (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. le relative quietanze sub docc. 44-48 fascicolo di parte attrice);
- euro 702,60 per gli interessi di dilazione di pagamento applicati sugli interessi (cfr. docc. 35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice);
- euro 49.164,80 per le spese sostenute dall'attrice per la consulenza legale tributaria volta alla definizione in via stragiudiziale in materia di imposte dirette per il periodo compreso fra il 2012 e il
2015 (cfr. doc. 44 fascicolo di parte attrice), anch'esse causalmente riconducibili all'inadempimento dei convenuti.
16 Al contrario, non possono trovare riconoscimento le ulteriori somme richieste a titolo risarcitorio dalla e nello specifico: Parte_1
- euro 615.079,00 a titolo di imposte IRES, IRAP e/o imposta sostitutiva (cfr. docc. 31, 32, 33 e 34 fascicolo di parte attrice), stante la debenza del relativo carico fiscale anche nell'ipotesi in cui i convenuti avessero adempiuto correttamente all'incarico di opera professionale conferito;
- euro 702,60 a titolo interessi di dilazione sulle imposte (cfr. docc.
35, 36, 37 e 38 fascicolo di parte attrice), per le motivazioni da ultimo esposte;
- euro 15.283,84 a titolo di compensi per il giudizio di appello per la riforma della sentenza n. 146/01/2019 della C.T.P. di SS Carrara
(cfr. doc. 42 fascicolo di parte attrice), posta la decisione attorea di non radicare il relativo giudizio di impugnazione e stante, in ogni caso, l'assenza di uno stretto nesso eziologico tra l'inadempimento dei convenuti e la scelta attorea di proporre un ricorso giudiziale avverso agli avvisi di accertamento ricevuti, senza adire immediatamente alla possibilità di definizione transattiva prevista in essi (cfr. docc. 21-24 fascicolo di parte attrice);
- euro 1.500,00 a titolo di contributo unificato, per le motivazioni da ultimo esposte.
Del pari, deve essere rigettata la domanda di condanna attorea finalizzata ad ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di compenso al Rag. Dott. (euro 23.283,51) e al Rag. CP_1
(euro 30.451,20), alla luce del Controparte_2
consolidato orientamento, secondo il quale nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il
17 professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2024,
n.27042).
In definitiva, il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 Controparte_2
devono, quindi, essere condannati, a titolo di
[...]
risarcimento del danno, al pagamento, in solido, della somma di euro 283.359,98 (112.527,50 + 108,83 + 120.856,25 + 702,60 +
49.164,80) in favore dell'attrice.
Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, alla stregua dei criteri di cui a Cass.Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 23-2- 2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
5. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva avanzata dal Rag. nei confronti di in CP_2 Controparte_3
ragione del contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile ZZ (Mod. R17/02) n. Controparte_9
0240836181 con effetto 18-2-2004 (in proroga), integrato dalla polizza base n. 39800700, tra questi stipulato, al netto della franchigia e fino al massimale di euro 258.229,00 (difetta in atti, infatti, la prova di un aumento di questo, come preteso dal convenuto assicurato: cfr. memoria nell'interesse del Rag. ex CP_2
art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., p. 1), al lordo dello scoperto del 10% (cfr. doc. 2 fascicolo . CP_3
Del pari, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dal
Rag. Dott. nei confronti di CP_1 [...]
[...]
[...] [...]
, in ragione della polizza a Controparte_10
copertura della responsabilità civile professionale dei commercialisti n. IPC0003011, con decorrenza 25-3-2020 – 25-3-2021, rinnovata con annualità successiva decorrente da tale data fino al 25-3-2022, al netto della franchigia ivi prevista (cfr. doc. 2 fascicolo ).
A quest'ultimo riguardo, in particolare, non può essere condivisa la ricostruzione della terza chiamata Controparte_4
ai sensi della quale l'operatività della polizza, a
[...]
fronte dell'individuazione della data di retroattività del 25-3-2013, non si estenderebbe al periodo di imposta 2012-2013 (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di ), alla luce della redazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo in data 31-8-2014 (cfr. doc. 3 fascicolo e della conseguente CP_1
commissione dell'errore professionale dell'assicurato nell'arco di vigenza della stessa.
6. Avuto riguardo alle spese di lite nel rapporto tra attrice e convenuti, queste, visto l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, devono essere compensate per la quota di 2/3, mentre la restante quota di 1/3, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale) deve essere poste a carico dei convenuti ex art. 97 cpc., in pari quota, in ragione della soccombenza degli stessi.
19 Anche sotto tale profilo deve trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata da parte dei convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, nei limiti del massimale sopra ricordato.
Le spese di lite sostenute dal convenuto Rag. Dott. CP_1
liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM
55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali), devono essere poste a carico della terza chiamata Controparte_4
, tenuto conto della soccombenza di
[...]
quest'ultima.
Le spese di lite sostenute dal convenuto Rag. Controparte_2
liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai
[...]
parametri di cui al DM 55/2014 (con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase di trattazione istruttoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori, e decisoria, stante il mancato scambio di conclusionali), devono essere poste a carico della terza chiamata Controparte_3
tenuto conto della soccombenza di quest'ultima.
[...]
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta gli inadempimenti professionali del Rag. Dott. Comm.
e del Rag. e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, condanna il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 [...]
al pagamento, in solido, della somma di Controparte_2
20 euro 283.359,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come in parte motiva, in favore di Parte_1
2. rigetta la domanda attorea di condanna finalizzata ad ottenere il rimborso dei compensi professionali corrisposti ai convenuti;
3. compensa le spese di lite tra parte attrice e le parti convenute per la quota di 2/3;
4. condanna il Rag. Dott. e il Rag. CP_1 Controparte_2
al pagamento, nella misura di 1/2 ciascuno, in favore
[...]
dell'attrice, della restante quota di 1/3 delle spese di lite, che si liquida in euro 6.140,33 per compensi, euro 571,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
5. in accoglimento della domanda di manleva formulata dal Rag.
Dott. Comm. condanna la terza chiamata CP_1 [...]
a rilevare indenne il Controparte_4
convenuto Rag. Dott. Comm. al netto della franchigia CP_1
e nei limiti del massimale, da tutto quanto con la presente sentenza lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
6. in accoglimento della domanda di manleva formulata dal Rag. condanna la terza chiamata Controparte_2
a rilevare indenne il convenuto Rag. Controparte_3 [...]
al netto della franchigia e nei limiti del Controparte_2
massimale, da tutto quanto con la presente sentenza lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
7. condanna la terza chiamata Controparte_4
al pagamento in favore del convenuto Rag.
[...]
21 Dott. Comm. delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in euro 14.170,00 per compensi, euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
8. condanna la terza chiamata al pagamento in Controparte_3
favore del convenuto Rag. delle Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in euro 14.170,00 per compensi, euro 1.686,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %,
Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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