Articolo 45 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 43 terArticolo 46
Versione
25 aprile 1981
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Versione
8 maggio 1994
Art. 45. (Limiti di eta')

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
((Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni))
Entrata in vigore il 8 maggio 1994
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