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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1951 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura congiunta all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Scheda presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21
- ATTORE -
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pier Francesco Pistuddi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 76
- CONVENUTO -
E CONTRO
c.f. , in qualità di ex responsabile della Sede CP_2 C.F._2
1 Provinciale di Vercelli del Patronato e c.f. CP_1 Controparte_3
in qualità di già legale rappresentante pro tempore della estinta C.F._3
promotrice della Controparte_4
Sede di Vercelli del Patronato con sede in Vercelli, c.f. , CP_1 P.IVA_2
rappresentati e difesi, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Christian Greco presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Vercelli, largo D'Azzo n. 4
- TERZI CHIAMATI -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità solidale del Patronato C.F. CP_1
, con sede legale in ROMA, Viale Beethoven, 63 int. C1-C2, della IG.ra P.IVA_1
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...], del IG. C.F. Controparte_5
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, nella sua qualità di Presidente e legale rapp.te p.t. della
[...]
C.F. per non aver tempestivamente Controparte_4 P.IVA_2 presentato la domanda d'indennità Naspi del IG. , per l'effetto Parte_1
condannare i predetti Patronato C.F. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
ROMA, Viale Beethoven, 63 int. C1-C2, della IG.ra , C.F. CP_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, del IG. C.F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._3
25.12.1967 e residente in [...], nella sua qualità di Presidente e legale rapp.te p.t. della in proprio e/o Controparte_4 in via solidale, a corrispondere al IG. la somma pari ad € 16.313,00, o Parte_1
inferiore o superiore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, nonché a
2 risarcire i danni non patrimoniali subiti dal IG. a seguito della Parte_1 mancata presentazione della domanda NASPI, come descritti in atti, da liquidarsi in €
1.500,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e rimessa all'equità del Giudicante, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In via istruttoria:
Si chiede, inoltre, volersi disporre CTU contabile volta alla quantificazione del danno patrimoniale patito dal IG. , a fronte della mancata presentazione della Parte_1
domanda NASPI nei termini ex lege previsti.
Con vittoria delle spese.”
Per il convenuto:
“IN VIA PRELIMINARE:
A) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla procedura di negoziazione assistita;
B) dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti dell' Controparte_6
per difetto di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto disporre CP_1
l'estromissione dal giudizio dell' Controparte_7
NEL MERITO:
- rigettare comunque la domanda attrice avanzata nei confronti dell'Istituto di Patronato
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ut supra specificate. CP_1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati IG.ra e l' CP_2 Controparte_4
, promotrice della Sede del Patronato di Vercelli a manlevare il
[...] CP_1
convenuto Patronato per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore CP_1
della parte attrice;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inadempimento dei terzi chiamati in causa dalle obbligazioni pattuite nella convenzione economica sottoscritta in data 22.04.2022 con conseguente risarcimento dei danni in favore del Patronato quantificabili CP_1 in € 20.000,00 ovvero nella maggior somma dovesse essere riconosciuta a favore dell'attuale parte attrice per tutti i fatti per cui è causa.
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
3 Per i terzi chiamati:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo.
Disattesa ogni istanza contraria.
Previe le declaratorie del caso.
Nel merito, in via principale
Rigettare le domande formulate dal IGnor , sia con riferimento al Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, sia circa il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
Rigettare le domande formulate, nei confronti degli esponenti, da parte del Patronato
poiché infondate (quanto alla domanda di manleva in garanzia, poiché CP_1
insussistente qualunque responsabilità per i danni lamentati dall'attore), ovvero inammissibili (quanto alla domanda formulata in via ulteriormente subordinata).
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dall'attore, ridurre l'ammontare del risarcimento nei limiti di quanto effettivamente dovuto, alla luce dell'applicazione dei principi in materia di N.A.S.P.I.
(circolare n. 94/2015 ). CP_8
In via istruttoria
Ammettersi, solo laddove la domanda formulata dall'attore dovesse ritenersi fondata nell'an, C.T.U. specializzata, volta alla corretta quantificazione del danno patrimoniale patito dal IGnor , alla luce dei criteri e principi normativi che regolano Parte_1
l'istituto della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Con vittoria delle spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione conveniva nel presente giudizio il Patronato Parte_1
esponendo di avere prestato Controparte_1
4 attività lavorativa subordinata, sino al 31.1.2023, presso Deep Service S.r.L. e di essersi quindi rivolto, al termine del rapporto di lavoro, a con sede in Vercelli via CP_1
Donato n. 33, onde ricevere assistenza per la presentazione della domanda di indennità
NASpI.
L'attore aggiungeva che nelle settimane successive, non ricevendo aggiornamenti, aveva chiesto all'addetta del predetto ufficio, , di conoscere lo stato della CP_2
domanda. Ella in data 6.4.2023, tramite messaggistica istantanea, gli aveva comunicato che l'indennità risultava “in pagamento”. Nei giorni seguenti il si era recato Parte_1
presso la sede di Vercelli, dove aveva appreso che non era stata ancora CP_8
presentata alcuna domanda NASpI. Questa era stata infine depositata il 12.4.2023, ossia oltre il termine di 68 giorni previsto dalla legge, ed era stata respinta con la motivazione della mancata presentazione entro l'11.4.2023. aveva formulato istanza di CP_1
riesame, rappresentando che il mancato invio nel termine era stato dovuto a un mero errore di presentazione e comunque su indicazione dell'operatore Controparte_9
in data 11.5.2023 aveva però confermato il provvedimento di rigetto della
[...]
domanda.
Il deduceva di avere subito, a causa del grave inadempimento Parte_1
contrattuale del Patronato convenuto, un ingente danno patrimoniale, pari a Euro
16.313,00, per mancata percezione di 22 mensilità di indennità NASpI, nonché un danno non patrimoniale, quantificato in Euro 1.500,00, in quanto egli - non percependo l'indennità - non era riuscito a pagare l'affitto dal marzo 2023, rischiando così uno sfratto esecutivo, né a saldare le bollette di luce e gas, con conseguente distacco dell'utenza. Chiedeva pertanto la condanna del Patronato, previo accertamento della sua responsabilità professionale, a corrispondergli le predette somme, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
3. - Si costituiva in giudizio il Patronato eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda risarcitoria per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014.
Nel merito il convenuto deduceva che il per la presentazione della Parte_1
domanda di indennità NASpI si era rivolto alla Sede Provinciale di Vercelli del
Patronato , nella persona della responsabile , e la pratica era stata CP_1 CP_2
comunque lavorata ed era di esclusiva competenza della predetta Sede Provinciale. Di
5 ogni inadempienza o irregolarità doveva quindi rispondere direttamente il direttore provinciale, unico responsabile della Sede di Vercelli. Quest'ultima era stata infatti promossa e istituita dall' , era Controparte_4
dotata di autonomia negoziale, amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale e rispondeva in misura diretta ed esclusiva anche delle irregolarità o anomalie insorte nello svolgimento dell'attività delegata, sia nei confronti delle Autorità e degli Enti competenti, sia nei confronti dei contribuenti.
Il convenuto rappresentava l'esistenza di una convenzione economica, sottoscritta il
22.4.2022 tra Parte_2
e l'
[...] Controparte_4
(che aveva promosso e istituito la Sede Provinciale del Patronato di Vercelli), CP_1 con cui l' espressamente si era impegnata a tenere indenni Controparte_4
e gli Enti da essa promossi (tra cui appunto il Patronato da CP_4 CP_1
qualsiasi danno diretto o indiretto cagionato agli associati, agli utenti e ai terzi nell'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto della convenzione stessa.
Il Patronato deduceva di essere soggetto diverso rispetto alla Sede Provinciale di
Vercelli e di essere dunque carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda del
. Responsabile della Sede Provinciale era la la quale si era Parte_1 CP_2
improvvisamente dimessa il 4.7.2023 e dal 5.7.2023 aveva comunicato la sospensione dell'attività della Sede. La era l'unico soggetto legittimato e personalmente CP_2
obbligato alla consegna di tutta la documentazione relativa alle pratiche del Patronato per le annualità 2021, 2022 e 2023, ma si era rifiutata di consegnare le pratiche alla
Direzione Generale del Patronato. Ancora più gravemente inadempiente era stato
, presidente dell' e Controparte_3 Controparte_4
coniuge della CP_2
Il Patronato chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
quale ex responsabile della Sede Provinciale di Vercelli del Patronato e CP_1
l' , promotrice della Sede del Controparte_4
Patronato di Vercelli, in persona del presidente Chiedeva inoltre la CP_1 CP_5
dichiarazione di improcedibilità della domanda nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito della domanda stessa in quanto infondata.
Il Patronato effettuava la chiamata in causa, chiedendo in via subordinata che -
6 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea - i terzi chiamati fossero condannati a manlevarlo per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore del
. In via ulteriormente subordinata instava perché fosse dichiarato Parte_1
l'inadempimento dei terzi chiamati rispetto alle obbligazioni pattuite nella convenzione economica sottoscritta il 22.4.2022, con condanna al conseguente risarcimento dei danni quantificati in Euro 20.000,00.
La e il si costituivano in giudizio, chiedendo in via principale il CP_2 CP_5
rigetto delle domande risarcitorie formulate dal in quanto infondate, nonché il Parte_1
rigetto delle domande spiegate nei loro confronti dal Patronato poiché CP_1
infondate (quanto alla domanda di manleva) ovvero inammissibili (quanto alla domanda formulata in via ulteriormente subordinata). Per l'ipotesi in cui fosse ravvisata qualsivoglia responsabilità dei terzi per i danni lamentati dall'attore, chiedeva che l'ammontare del risarcimento fosse limitato a quanto effettivamente dovuto.
I terzi chiamati deducevano che l'attore non aveva fornito la prova di avere formalmente conferito - prima del 12.4.2023 - alcun mandato al Patronato. Questo, dunque, non era stato messo in condizione di presentare tempestivamente la domanda per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI. Nonostante i solleciti della CP_2
il non si era attivato tempestivamente, non si era neppure presentato Parte_1 all'appuntamento fissato per il giorno 11.4.2023, né aveva consegnato la totalità dei documenti necessari per la presentazione della domanda.
Aggiungevano che il danno non patrimoniale richiesto non era stato provato, mentre quello patrimoniale era stato quantificato in misura eccessiva. Quanto alla domanda formulata dal Patronato in via ulteriormente subordinata, la e il CP_2 affermavano che essa era del tutto inammissibile ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in CP_5
quanto completamente nuova.
In corso di causa erano ammesse e assunte prove orali richieste dalle parti.
All'esito la causa - previa precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - Con riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio va in primo luogo ricordato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (v.
Cass. civ., sez. III, 6.7.2020 n. 13873).
7 Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale, rispetto alla quale è a carico del cliente danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonché del nesso di causalità di questo con l'azione o l'omissione del professionista, mentre incombe sul prestatore d'opera l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero da un fatto imputabile al cliente stesso.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, relativa ai rapporti intercorsi tra il e la quale responsabile della Sede Provinciale di Vercelli del Parte_1 CP_2
Patronato e alla luce delle difese delle parti, deve ritenersi effettivamente CP_1 provato in causa l'avvenuto conferimento di un mandato da parte dell'attore alla responsabile della Sede di Vercelli di per la presentazione all' della CP_1 CP_8
domanda di indennità NASpI.
Parimenti risulta incontestato in causa che l'indennità in questione non sia stata erogata a causa di una tardiva presentazione della domanda, oltre il termine di legge (v. doc. 3 attore).
I terzi chiamati hanno tuttavia fornito la prova della non imputabilità a sé del fatto dannoso, avendo essi svolto la prestazione professionale in modo diligente ed essendo l'evento stato determinato dalla condotta negligente e dalla mancanza della necessaria cooperazione da parte del cliente.
Nell'udienza del 12.9.2024 è stata infatti sentita quale teste Testimone_1 all'epoca dei fatti tirocinante presso la Sede di Vercelli del Patronato CP_1
La teste ha confermato - per avervi personalmente presenziato - che in data
6.2.2023 presso l' , promotrice Controparte_4
della Sede del Patronato di Vercelli, la consegnava al CP_1 CP_2 Parte_1
l'elenco dei documenti da produrre ai fini della presentazione della richiesta di indennità
NASpI alla competente sede La teste ha anche riconosciuto detto elenco, CP_8
prodotto dai terzi chiamati al doc. 2.
La ha altresì confermato che il 7.2.2023, a seguito della ricezione di Tes_1
comunicazione telematica proveniente da Deep Service S.r.L., la significava al CP_2
che, per potere procedere con l'inoltro della richiesta di NASpI, egli doveva Parte_1
consegnarle la busta paga di gennaio 2023 e il documento di identità, oltre a un formale
8 mandato e una delega all'Ente intermediario. La teste ha sottolineato di essere stata presente ai fatti e particolarmente attenta a quanto veniva detto, giacché quale tirocinante doveva apprendere la procedura.
La ha infine confermato che il 10.3.2023 (“Me ne ricordo molto bene. Era Tes_1 dopo il mio compleanno, qualche giorno dopo”, essendo la teste nata il 2 marzo), sempre presso la sede dell' - , la Controparte_4 Controparte_4
pregava il Giugliano di tornare per la presentazione della domanda, CP_2 informandolo dell'approssimarsi del termine ultimo di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo 6.4.2023 la invitava il a presentarsi CP_2 Parte_1
l'11.4.2023 presso la sede dell' Controparte_4
per la presentazione della domanda. La teste ha aggiunto di avere visto i relativi messaggi inviati via whatsapp,
La domanda era infine consegnata il 12.4.2023 e, come detto, era respinta dall' con la motivazione che essa avrebbe dovuto essere presentata entro CP_8
l'11.4.2023.
5. - Le emergenze istruttorie appena esposte evidenziano un ritardo determinato non tanto da una negligente inerzia della quanto dalla carente collaborazione del CP_2
nel fornire tutta la documentazione personale necessaria per l'istruzione della Parte_1
pratica.
Rispetto a tale quadro probatorio si deve evidenziare che le contrapposte versioni della vicenda fornite dal e dalla in sede di interrogatorio formale reso Parte_1 CP_2 nell'udienza del 12.9.2024 non sono idonee a infirmare la ricostruzione dei fatti effettuata con precisione dalla teste . Tes_1
A questo riguardo è appena il caso di ricordare che l'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante.
Pertanto “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza
9 poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (v. Cass. civ., sez. III, 9.1.2002 n. 200).
Va anche rilevato che la “lettera di riesame pratica” in data 28.4.2023, inviata all' dalla responsabile della Sede del Patronato di Vercelli (v. doc. 4 CP_8 CP_1
attore), non può assumere valenza confessoria di una negligenza.
In effetti la locuzione utilizzata nella lettera (“per un mero errore di presentazione e comunque sotto indicazione del vs operatore è stata presentata al 69° giorno”) si configura non già come la descrizione di quanto realmente avvenuto, bensì come il tentativo di provocare un riesame della pratica da parte dell' CP_8
A fini tuzioristici la ha verosimilmente fatto riferimento a circostanze non CP_2 corrispondenti all'effettivo svolgimento dei fatti, così come riferiti dalla teste . Tes_1
IGnificativa in tal senso è anche la poco plausibile affermazione secondo cui l'operatore dell' avrebbe fornito un'indicazione contraria a quanto previsto dalla CP_8
normativa vigente circa il termine di presentazione della domanda.
6. - Le ragioni sin qui esposte portano a concludere per l'infondatezza delle domande proposte dal . Ciò rende superfluo stabilire quali tra i soggetti evocati in causa Parte_1
potessero essere obbligati al richiesto risarcimento dei danni.
Parimenti il rigetto delle domande attoree, richiesto in via principale dal convenuto e dai terzi chiamati, esonera dall'esame delle domande da costoro formulate in via subordinata.
Quanto al regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
convenuto Patronato e dei terzi Controparte_1
chiamati e;
CP_2 Controparte_3
10 2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura congiunta all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Scheda presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21
- ATTORE -
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pier Francesco Pistuddi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 76
- CONVENUTO -
E CONTRO
c.f. , in qualità di ex responsabile della Sede CP_2 C.F._2
1 Provinciale di Vercelli del Patronato e c.f. CP_1 Controparte_3
in qualità di già legale rappresentante pro tempore della estinta C.F._3
promotrice della Controparte_4
Sede di Vercelli del Patronato con sede in Vercelli, c.f. , CP_1 P.IVA_2
rappresentati e difesi, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Christian Greco presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Vercelli, largo D'Azzo n. 4
- TERZI CHIAMATI -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità solidale del Patronato C.F. CP_1
, con sede legale in ROMA, Viale Beethoven, 63 int. C1-C2, della IG.ra P.IVA_1
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...], del IG. C.F. Controparte_5
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, nella sua qualità di Presidente e legale rapp.te p.t. della
[...]
C.F. per non aver tempestivamente Controparte_4 P.IVA_2 presentato la domanda d'indennità Naspi del IG. , per l'effetto Parte_1
condannare i predetti Patronato C.F. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
ROMA, Viale Beethoven, 63 int. C1-C2, della IG.ra , C.F. CP_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, del IG. C.F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._3
25.12.1967 e residente in [...], nella sua qualità di Presidente e legale rapp.te p.t. della in proprio e/o Controparte_4 in via solidale, a corrispondere al IG. la somma pari ad € 16.313,00, o Parte_1
inferiore o superiore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, nonché a
2 risarcire i danni non patrimoniali subiti dal IG. a seguito della Parte_1 mancata presentazione della domanda NASPI, come descritti in atti, da liquidarsi in €
1.500,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e rimessa all'equità del Giudicante, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In via istruttoria:
Si chiede, inoltre, volersi disporre CTU contabile volta alla quantificazione del danno patrimoniale patito dal IG. , a fronte della mancata presentazione della Parte_1
domanda NASPI nei termini ex lege previsti.
Con vittoria delle spese.”
Per il convenuto:
“IN VIA PRELIMINARE:
A) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla procedura di negoziazione assistita;
B) dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti dell' Controparte_6
per difetto di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto disporre CP_1
l'estromissione dal giudizio dell' Controparte_7
NEL MERITO:
- rigettare comunque la domanda attrice avanzata nei confronti dell'Istituto di Patronato
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ut supra specificate. CP_1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati IG.ra e l' CP_2 Controparte_4
, promotrice della Sede del Patronato di Vercelli a manlevare il
[...] CP_1
convenuto Patronato per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore CP_1
della parte attrice;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inadempimento dei terzi chiamati in causa dalle obbligazioni pattuite nella convenzione economica sottoscritta in data 22.04.2022 con conseguente risarcimento dei danni in favore del Patronato quantificabili CP_1 in € 20.000,00 ovvero nella maggior somma dovesse essere riconosciuta a favore dell'attuale parte attrice per tutti i fatti per cui è causa.
Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
3 Per i terzi chiamati:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo.
Disattesa ogni istanza contraria.
Previe le declaratorie del caso.
Nel merito, in via principale
Rigettare le domande formulate dal IGnor , sia con riferimento al Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, sia circa il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
Rigettare le domande formulate, nei confronti degli esponenti, da parte del Patronato
poiché infondate (quanto alla domanda di manleva in garanzia, poiché CP_1
insussistente qualunque responsabilità per i danni lamentati dall'attore), ovvero inammissibili (quanto alla domanda formulata in via ulteriormente subordinata).
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dall'attore, ridurre l'ammontare del risarcimento nei limiti di quanto effettivamente dovuto, alla luce dell'applicazione dei principi in materia di N.A.S.P.I.
(circolare n. 94/2015 ). CP_8
In via istruttoria
Ammettersi, solo laddove la domanda formulata dall'attore dovesse ritenersi fondata nell'an, C.T.U. specializzata, volta alla corretta quantificazione del danno patrimoniale patito dal IGnor , alla luce dei criteri e principi normativi che regolano Parte_1
l'istituto della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Con vittoria delle spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione conveniva nel presente giudizio il Patronato Parte_1
esponendo di avere prestato Controparte_1
4 attività lavorativa subordinata, sino al 31.1.2023, presso Deep Service S.r.L. e di essersi quindi rivolto, al termine del rapporto di lavoro, a con sede in Vercelli via CP_1
Donato n. 33, onde ricevere assistenza per la presentazione della domanda di indennità
NASpI.
L'attore aggiungeva che nelle settimane successive, non ricevendo aggiornamenti, aveva chiesto all'addetta del predetto ufficio, , di conoscere lo stato della CP_2
domanda. Ella in data 6.4.2023, tramite messaggistica istantanea, gli aveva comunicato che l'indennità risultava “in pagamento”. Nei giorni seguenti il si era recato Parte_1
presso la sede di Vercelli, dove aveva appreso che non era stata ancora CP_8
presentata alcuna domanda NASpI. Questa era stata infine depositata il 12.4.2023, ossia oltre il termine di 68 giorni previsto dalla legge, ed era stata respinta con la motivazione della mancata presentazione entro l'11.4.2023. aveva formulato istanza di CP_1
riesame, rappresentando che il mancato invio nel termine era stato dovuto a un mero errore di presentazione e comunque su indicazione dell'operatore Controparte_9
in data 11.5.2023 aveva però confermato il provvedimento di rigetto della
[...]
domanda.
Il deduceva di avere subito, a causa del grave inadempimento Parte_1
contrattuale del Patronato convenuto, un ingente danno patrimoniale, pari a Euro
16.313,00, per mancata percezione di 22 mensilità di indennità NASpI, nonché un danno non patrimoniale, quantificato in Euro 1.500,00, in quanto egli - non percependo l'indennità - non era riuscito a pagare l'affitto dal marzo 2023, rischiando così uno sfratto esecutivo, né a saldare le bollette di luce e gas, con conseguente distacco dell'utenza. Chiedeva pertanto la condanna del Patronato, previo accertamento della sua responsabilità professionale, a corrispondergli le predette somme, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
3. - Si costituiva in giudizio il Patronato eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda risarcitoria per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014.
Nel merito il convenuto deduceva che il per la presentazione della Parte_1
domanda di indennità NASpI si era rivolto alla Sede Provinciale di Vercelli del
Patronato , nella persona della responsabile , e la pratica era stata CP_1 CP_2
comunque lavorata ed era di esclusiva competenza della predetta Sede Provinciale. Di
5 ogni inadempienza o irregolarità doveva quindi rispondere direttamente il direttore provinciale, unico responsabile della Sede di Vercelli. Quest'ultima era stata infatti promossa e istituita dall' , era Controparte_4
dotata di autonomia negoziale, amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale e rispondeva in misura diretta ed esclusiva anche delle irregolarità o anomalie insorte nello svolgimento dell'attività delegata, sia nei confronti delle Autorità e degli Enti competenti, sia nei confronti dei contribuenti.
Il convenuto rappresentava l'esistenza di una convenzione economica, sottoscritta il
22.4.2022 tra Parte_2
e l'
[...] Controparte_4
(che aveva promosso e istituito la Sede Provinciale del Patronato di Vercelli), CP_1 con cui l' espressamente si era impegnata a tenere indenni Controparte_4
e gli Enti da essa promossi (tra cui appunto il Patronato da CP_4 CP_1
qualsiasi danno diretto o indiretto cagionato agli associati, agli utenti e ai terzi nell'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto della convenzione stessa.
Il Patronato deduceva di essere soggetto diverso rispetto alla Sede Provinciale di
Vercelli e di essere dunque carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda del
. Responsabile della Sede Provinciale era la la quale si era Parte_1 CP_2
improvvisamente dimessa il 4.7.2023 e dal 5.7.2023 aveva comunicato la sospensione dell'attività della Sede. La era l'unico soggetto legittimato e personalmente CP_2
obbligato alla consegna di tutta la documentazione relativa alle pratiche del Patronato per le annualità 2021, 2022 e 2023, ma si era rifiutata di consegnare le pratiche alla
Direzione Generale del Patronato. Ancora più gravemente inadempiente era stato
, presidente dell' e Controparte_3 Controparte_4
coniuge della CP_2
Il Patronato chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
quale ex responsabile della Sede Provinciale di Vercelli del Patronato e CP_1
l' , promotrice della Sede del Controparte_4
Patronato di Vercelli, in persona del presidente Chiedeva inoltre la CP_1 CP_5
dichiarazione di improcedibilità della domanda nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito della domanda stessa in quanto infondata.
Il Patronato effettuava la chiamata in causa, chiedendo in via subordinata che -
6 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea - i terzi chiamati fossero condannati a manlevarlo per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore del
. In via ulteriormente subordinata instava perché fosse dichiarato Parte_1
l'inadempimento dei terzi chiamati rispetto alle obbligazioni pattuite nella convenzione economica sottoscritta il 22.4.2022, con condanna al conseguente risarcimento dei danni quantificati in Euro 20.000,00.
La e il si costituivano in giudizio, chiedendo in via principale il CP_2 CP_5
rigetto delle domande risarcitorie formulate dal in quanto infondate, nonché il Parte_1
rigetto delle domande spiegate nei loro confronti dal Patronato poiché CP_1
infondate (quanto alla domanda di manleva) ovvero inammissibili (quanto alla domanda formulata in via ulteriormente subordinata). Per l'ipotesi in cui fosse ravvisata qualsivoglia responsabilità dei terzi per i danni lamentati dall'attore, chiedeva che l'ammontare del risarcimento fosse limitato a quanto effettivamente dovuto.
I terzi chiamati deducevano che l'attore non aveva fornito la prova di avere formalmente conferito - prima del 12.4.2023 - alcun mandato al Patronato. Questo, dunque, non era stato messo in condizione di presentare tempestivamente la domanda per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI. Nonostante i solleciti della CP_2
il non si era attivato tempestivamente, non si era neppure presentato Parte_1 all'appuntamento fissato per il giorno 11.4.2023, né aveva consegnato la totalità dei documenti necessari per la presentazione della domanda.
Aggiungevano che il danno non patrimoniale richiesto non era stato provato, mentre quello patrimoniale era stato quantificato in misura eccessiva. Quanto alla domanda formulata dal Patronato in via ulteriormente subordinata, la e il CP_2 affermavano che essa era del tutto inammissibile ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in CP_5
quanto completamente nuova.
In corso di causa erano ammesse e assunte prove orali richieste dalle parti.
All'esito la causa - previa precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - Con riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio va in primo luogo ricordato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (v.
Cass. civ., sez. III, 6.7.2020 n. 13873).
7 Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale, rispetto alla quale è a carico del cliente danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonché del nesso di causalità di questo con l'azione o l'omissione del professionista, mentre incombe sul prestatore d'opera l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero da un fatto imputabile al cliente stesso.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, relativa ai rapporti intercorsi tra il e la quale responsabile della Sede Provinciale di Vercelli del Parte_1 CP_2
Patronato e alla luce delle difese delle parti, deve ritenersi effettivamente CP_1 provato in causa l'avvenuto conferimento di un mandato da parte dell'attore alla responsabile della Sede di Vercelli di per la presentazione all' della CP_1 CP_8
domanda di indennità NASpI.
Parimenti risulta incontestato in causa che l'indennità in questione non sia stata erogata a causa di una tardiva presentazione della domanda, oltre il termine di legge (v. doc. 3 attore).
I terzi chiamati hanno tuttavia fornito la prova della non imputabilità a sé del fatto dannoso, avendo essi svolto la prestazione professionale in modo diligente ed essendo l'evento stato determinato dalla condotta negligente e dalla mancanza della necessaria cooperazione da parte del cliente.
Nell'udienza del 12.9.2024 è stata infatti sentita quale teste Testimone_1 all'epoca dei fatti tirocinante presso la Sede di Vercelli del Patronato CP_1
La teste ha confermato - per avervi personalmente presenziato - che in data
6.2.2023 presso l' , promotrice Controparte_4
della Sede del Patronato di Vercelli, la consegnava al CP_1 CP_2 Parte_1
l'elenco dei documenti da produrre ai fini della presentazione della richiesta di indennità
NASpI alla competente sede La teste ha anche riconosciuto detto elenco, CP_8
prodotto dai terzi chiamati al doc. 2.
La ha altresì confermato che il 7.2.2023, a seguito della ricezione di Tes_1
comunicazione telematica proveniente da Deep Service S.r.L., la significava al CP_2
che, per potere procedere con l'inoltro della richiesta di NASpI, egli doveva Parte_1
consegnarle la busta paga di gennaio 2023 e il documento di identità, oltre a un formale
8 mandato e una delega all'Ente intermediario. La teste ha sottolineato di essere stata presente ai fatti e particolarmente attenta a quanto veniva detto, giacché quale tirocinante doveva apprendere la procedura.
La ha infine confermato che il 10.3.2023 (“Me ne ricordo molto bene. Era Tes_1 dopo il mio compleanno, qualche giorno dopo”, essendo la teste nata il 2 marzo), sempre presso la sede dell' - , la Controparte_4 Controparte_4
pregava il Giugliano di tornare per la presentazione della domanda, CP_2 informandolo dell'approssimarsi del termine ultimo di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo 6.4.2023 la invitava il a presentarsi CP_2 Parte_1
l'11.4.2023 presso la sede dell' Controparte_4
per la presentazione della domanda. La teste ha aggiunto di avere visto i relativi messaggi inviati via whatsapp,
La domanda era infine consegnata il 12.4.2023 e, come detto, era respinta dall' con la motivazione che essa avrebbe dovuto essere presentata entro CP_8
l'11.4.2023.
5. - Le emergenze istruttorie appena esposte evidenziano un ritardo determinato non tanto da una negligente inerzia della quanto dalla carente collaborazione del CP_2
nel fornire tutta la documentazione personale necessaria per l'istruzione della Parte_1
pratica.
Rispetto a tale quadro probatorio si deve evidenziare che le contrapposte versioni della vicenda fornite dal e dalla in sede di interrogatorio formale reso Parte_1 CP_2 nell'udienza del 12.9.2024 non sono idonee a infirmare la ricostruzione dei fatti effettuata con precisione dalla teste . Tes_1
A questo riguardo è appena il caso di ricordare che l'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante.
Pertanto “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza
9 poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (v. Cass. civ., sez. III, 9.1.2002 n. 200).
Va anche rilevato che la “lettera di riesame pratica” in data 28.4.2023, inviata all' dalla responsabile della Sede del Patronato di Vercelli (v. doc. 4 CP_8 CP_1
attore), non può assumere valenza confessoria di una negligenza.
In effetti la locuzione utilizzata nella lettera (“per un mero errore di presentazione e comunque sotto indicazione del vs operatore è stata presentata al 69° giorno”) si configura non già come la descrizione di quanto realmente avvenuto, bensì come il tentativo di provocare un riesame della pratica da parte dell' CP_8
A fini tuzioristici la ha verosimilmente fatto riferimento a circostanze non CP_2 corrispondenti all'effettivo svolgimento dei fatti, così come riferiti dalla teste . Tes_1
IGnificativa in tal senso è anche la poco plausibile affermazione secondo cui l'operatore dell' avrebbe fornito un'indicazione contraria a quanto previsto dalla CP_8
normativa vigente circa il termine di presentazione della domanda.
6. - Le ragioni sin qui esposte portano a concludere per l'infondatezza delle domande proposte dal . Ciò rende superfluo stabilire quali tra i soggetti evocati in causa Parte_1
potessero essere obbligati al richiesto risarcimento dei danni.
Parimenti il rigetto delle domande attoree, richiesto in via principale dal convenuto e dai terzi chiamati, esonera dall'esame delle domande da costoro formulate in via subordinata.
Quanto al regolamento delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
convenuto Patronato e dei terzi Controparte_1
chiamati e;
CP_2 Controparte_3
10 2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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