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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
TO OR, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 899/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CU - Via Turchia N. 2/4 96100 CU SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - CU - Viale Santa Panagia N. 141 96100 CU SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRPEG 1998 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IVA-ALIQUOTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRES-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031005849146 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008959303 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008959303 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato:L'Ufficio si oppone alla sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Ricorrente_2 SRL, assistita e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 71.802,22, relativa alla imposta IRPEF/IVA anni 1998, 2010, notificata dall'Agente della riscossione in data 20/02/2025, per la riscossione di un credito tributario specificato nelle cartelle di pagamento sottese.
Sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia Entrate riscossione che insistono per il rigetto della sospensiva. All'Udienza è presente l'Agenzia delle Entrate.
Il Collegio passa alla trattazione della istanza di sospensiva e in detta udienza cautelare decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante che il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento n. 298200300302863325 000 di euro 10.603, 43
è stato annullato dalla C.T.P. di CU, con sentenza N° 926/19, del 18/03/2019, depositata il 21/03/2019; il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento N° 29820031005849146 000 di euro 39.981,40,
è stato annullato dalla C.T.P. di CU, con sentenza N° 2514/06/18, del 21/05/2018, depositata il
21/03/2019; il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento N° 29820140008959303000, di euro
21.208,41, è stato definito, ai sensi del D.L. 119/2018, e l'Ufficio sostiene di aver proceduto allo sgravio imposte.
Ciò posto, il Collegio, esaminati gli atti prodotti, evidenzia che l'atto impugnato è illegittimo in difetto di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva. Pertanto, l'atto impugnato va annullato.
La Corte acclarata l'illegittimità dell'atto di riscossione impugnato, condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SA Sezione 5^ accoglie il ricorso, come da motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ag. entrate - SC di CU e l'Ag.
Entrate Direzione Provinciale CU, in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro quattromila oltre accessori se dovuti e contributo unificato.
Così deciso in CU il 23 gennaio 2026.
Il Presidente il LA
dott.ssa Maria Stella BOSCARINO dott. Teodoro TO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
TO OR, LA
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 899/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CU - Via Turchia N. 2/4 96100 CU SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - CU - Viale Santa Panagia N. 141 96100 CU SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRPEG 1998 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IVA-ALIQUOTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002634480000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRES-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820030030030286325 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031005849146 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008959303 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140008959303 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato:L'Ufficio si oppone alla sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Ricorrente_2 SRL, assistita e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 71.802,22, relativa alla imposta IRPEF/IVA anni 1998, 2010, notificata dall'Agente della riscossione in data 20/02/2025, per la riscossione di un credito tributario specificato nelle cartelle di pagamento sottese.
Sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia Entrate riscossione che insistono per il rigetto della sospensiva. All'Udienza è presente l'Agenzia delle Entrate.
Il Collegio passa alla trattazione della istanza di sospensiva e in detta udienza cautelare decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante che il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento n. 298200300302863325 000 di euro 10.603, 43
è stato annullato dalla C.T.P. di CU, con sentenza N° 926/19, del 18/03/2019, depositata il 21/03/2019; il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento N° 29820031005849146 000 di euro 39.981,40,
è stato annullato dalla C.T.P. di CU, con sentenza N° 2514/06/18, del 21/05/2018, depositata il
21/03/2019; il credito tributario contenuto nella cartella di pagamento N° 29820140008959303000, di euro
21.208,41, è stato definito, ai sensi del D.L. 119/2018, e l'Ufficio sostiene di aver proceduto allo sgravio imposte.
Ciò posto, il Collegio, esaminati gli atti prodotti, evidenzia che l'atto impugnato è illegittimo in difetto di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva. Pertanto, l'atto impugnato va annullato.
La Corte acclarata l'illegittimità dell'atto di riscossione impugnato, condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SA Sezione 5^ accoglie il ricorso, come da motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ag. entrate - SC di CU e l'Ag.
Entrate Direzione Provinciale CU, in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro quattromila oltre accessori se dovuti e contributo unificato.
Così deciso in CU il 23 gennaio 2026.
Il Presidente il LA
dott.ssa Maria Stella BOSCARINO dott. Teodoro TO