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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1183/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), con l'affiancamento necessario di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) in qualità di sua Amministratrice di Sostegno;
Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Ricorrente
entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Rita Bernardini (c.f. ) e Stefano Ravenna (c.f. ) in C.F._4 C.F._5
Milano (MI), alla piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 30.04.2024, i IG.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di Controparte_1
pagina 1 di 3 separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
09.11.1974, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1974, atto n. 2186,
Registro n. 03, Parte II, Serie A;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro neppure in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo non esistente alcuna pendenza derivante/connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
2) Le spese legali del presente procedimento sono state assunte interamente dalla IG.ra , Parte_1
come assentite dal Giudice Tutelare.”.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI), in data
09.11.1974, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 2186, registro n. 03, parte II, serie A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE).
Con sentenza n. 196/2024 del 19.08.2024, pubblicata il 20.08.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio. La sentenza di separazione è passata in giudicato il 28.02.2025.
L'udienza del 08.04.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 28.02.2025.
*.*.*
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Pone le spese legali a carico della IG.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1183/2024, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 09.11.1974 in Milano (MI), con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 2186, registro n. 03, parte II, serie
A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE);
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti:
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Milano (MI) e di Chioggia (VE) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- pone le spese legali a carico della IG.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
Così deciso a Lodi, nella Camera di ConIGlio del 5.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1183/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), con l'affiancamento necessario di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) in qualità di sua Amministratrice di Sostegno;
Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Ricorrente
entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Rita Bernardini (c.f. ) e Stefano Ravenna (c.f. ) in C.F._4 C.F._5
Milano (MI), alla piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 30.04.2024, i IG.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di Controparte_1
pagina 1 di 3 separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
09.11.1974, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1974, atto n. 2186,
Registro n. 03, Parte II, Serie A;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro neppure in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo non esistente alcuna pendenza derivante/connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
2) Le spese legali del presente procedimento sono state assunte interamente dalla IG.ra , Parte_1
come assentite dal Giudice Tutelare.”.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI), in data
09.11.1974, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 2186, registro n. 03, parte II, serie A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE).
Con sentenza n. 196/2024 del 19.08.2024, pubblicata il 20.08.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio. La sentenza di separazione è passata in giudicato il 28.02.2025.
L'udienza del 08.04.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 28.02.2025.
*.*.*
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Pone le spese legali a carico della IG.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1183/2024, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 09.11.1974 in Milano (MI), con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 2186, registro n. 03, parte II, serie
A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE);
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti:
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Milano (MI) e di Chioggia (VE) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- pone le spese legali a carico della IG.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
Così deciso a Lodi, nella Camera di ConIGlio del 5.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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