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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3146/2020 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. FEOLI SIMONE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
GAETANO, giusta procura speciale in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 6/2020 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data
7.01.2020 con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto tra l'attore e la società convenuta per pagina 1 di 6 inadempimento di quest'ultima avente ad oggetto l'integrazione dei 20 mega della linea internet e la conseguente domanda risarcitoria, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'appellante ha dedotto a fondamento dell'appello l'errata valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine alle circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e insistito nell'accoglimento della domanda attorea, ovvero la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quantificato in € 1.615 di danni patrimoniali ed €
1500 di danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e pervenuto in via definitiva il procedimento al sottoscritto giudice la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.01.2024, all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Invero la sentenza di primo grado appare congruamente e dettagliatamente motivata in ordine al rigetto della domanda attorea per cui non può
configurarsi il dedotto vizio di motivazione.
Sotto un primo profilo correttamente il Giudice di Pace ha evidenziato che la circostanza dedotta dalla società appellata della cessazione del rapporto contrattuale tra le parti in data 20.02.2017 e non contestata dalla parte pagina 2 di 6 convenuta, rende superflua ogni determinazione in ordine alla domanda di risoluzione.
Quanto all'asserito inadempimento di deve osservarsi Controparte_1
che la domanda, generica sin dalla sua prospettazione, è rimasta totalmente sprovvista di supposto probatorio.
Invero parte attrice si è limitata a dedurre plurimi disservizi senza circoscriverli temporalmente, senza indicare le pratiche aperte presso la società convenuta per la risoluzione degli asseriti problemi relativi alla linea internet. Né d'altra parte detti disservizi possono ritenersi provati sulla base delle testimonianze rese in primo grado. Invero ritiene il giudicante che i capitoli articolati dall'attore (totalmente privi di circostanze di tempo e di luogo idonee a circoscrivere l'inadempimento della società convenuta) siano inidonei a provare il grave inadempimento dedotto in giudizio.
Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che dei 40 reclami asseritamente presentati dall'attore e indicati nell'atto di reclamo al Corecom
l'attore non ha fornito alcuna prova né documentale né tantomeno per testi.
In disparte la prova dell'asserito inadempimento, inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova del danno subito, limitandosi a richiedere la restituzione di importi versati ma in alcun modo documentati in atti né
tantomeno può essere liquidata alcun importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore si è limitata a riferire il fatto costituente inadempimento senza specificare in cosa è consistito il danno, neanche in relazione al lamentato pagina 3 di 6 danno non patrimoniale. Non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante in forza della quale dovrebbe ritenersi provato in via presuntiva il disagio derivante dal mancato funzionamento della linea
ADSL. La presunzione non può infatti essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazione della parte che agisce in giudizio. Inoltre, si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione in forza del quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno anche precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in pagina 4 di 6 quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016).
In ragione della carenza di allegazione specifica e prova delle pretese dell'appellante, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno a suo favore in conseguenza dei fatti dedotti.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte motiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pagina 5 di 6 Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3146/2020 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. FEOLI SIMONE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
GAETANO, giusta procura speciale in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 6/2020 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data
7.01.2020 con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto tra l'attore e la società convenuta per pagina 1 di 6 inadempimento di quest'ultima avente ad oggetto l'integrazione dei 20 mega della linea internet e la conseguente domanda risarcitoria, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'appellante ha dedotto a fondamento dell'appello l'errata valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine alle circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e insistito nell'accoglimento della domanda attorea, ovvero la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quantificato in € 1.615 di danni patrimoniali ed €
1500 di danni non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e pervenuto in via definitiva il procedimento al sottoscritto giudice la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.01.2024, all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Invero la sentenza di primo grado appare congruamente e dettagliatamente motivata in ordine al rigetto della domanda attorea per cui non può
configurarsi il dedotto vizio di motivazione.
Sotto un primo profilo correttamente il Giudice di Pace ha evidenziato che la circostanza dedotta dalla società appellata della cessazione del rapporto contrattuale tra le parti in data 20.02.2017 e non contestata dalla parte pagina 2 di 6 convenuta, rende superflua ogni determinazione in ordine alla domanda di risoluzione.
Quanto all'asserito inadempimento di deve osservarsi Controparte_1
che la domanda, generica sin dalla sua prospettazione, è rimasta totalmente sprovvista di supposto probatorio.
Invero parte attrice si è limitata a dedurre plurimi disservizi senza circoscriverli temporalmente, senza indicare le pratiche aperte presso la società convenuta per la risoluzione degli asseriti problemi relativi alla linea internet. Né d'altra parte detti disservizi possono ritenersi provati sulla base delle testimonianze rese in primo grado. Invero ritiene il giudicante che i capitoli articolati dall'attore (totalmente privi di circostanze di tempo e di luogo idonee a circoscrivere l'inadempimento della società convenuta) siano inidonei a provare il grave inadempimento dedotto in giudizio.
Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che dei 40 reclami asseritamente presentati dall'attore e indicati nell'atto di reclamo al Corecom
l'attore non ha fornito alcuna prova né documentale né tantomeno per testi.
In disparte la prova dell'asserito inadempimento, inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova del danno subito, limitandosi a richiedere la restituzione di importi versati ma in alcun modo documentati in atti né
tantomeno può essere liquidata alcun importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore si è limitata a riferire il fatto costituente inadempimento senza specificare in cosa è consistito il danno, neanche in relazione al lamentato pagina 3 di 6 danno non patrimoniale. Non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante in forza della quale dovrebbe ritenersi provato in via presuntiva il disagio derivante dal mancato funzionamento della linea
ADSL. La presunzione non può infatti essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazione della parte che agisce in giudizio. Inoltre, si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione in forza del quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno anche precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in pagina 4 di 6 quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016).
In ragione della carenza di allegazione specifica e prova delle pretese dell'appellante, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno a suo favore in conseguenza dei fatti dedotti.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte motiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pagina 5 di 6 Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6