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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2932/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti SEBASTIANO SALLEMI e SELIO SALLEMI, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i difensori in Ragusa, via Roma n. 200;
OPPONENTI contro
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via Magenta n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 991/2023 (R.G. 2360/2023) del 2.8.2023, notificato in data 7.8.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 9.10.2023.
Decreto ingiuntivo basato su domanda di finanziamento;
importo ingiunto di € 39.434,69, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per le parti opponenti:
- nel merito accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso.
Per parte opposta:
pagina 1 di 4 - preliminarmente, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 991/2023 del 02/08/2023 emesso dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 2360/2023; - nel merito, rigettare l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti nel presente giudizio perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 991/2023 dell'adito Tribunale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex artt. 91 da liquidarsi nella misura prevista per scaglione dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 9.10.2023 Parte_1
( e proponevano opposizione avverso il decreto C.F._1 Parte_2 ingiuntivo n. 991/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 2.8.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 2360/2023 R.G., con il quale veniva ingiunto all'azienda Parte_3
e ai soci personalmente, tra i quali gli odierni opponenti, il pagamento della somma
[...] di € 39.434,69, oltre interessi e spese, in favore della per il credito alle Controparte_1
Imprese Artigiane . CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 19.10.2012, l' CP_1 [...] presentava all'ingiungente una domanda di finanziamento per il credito per la Parte_4 formazione di scorte per un importo di € 29.319,00. In data 2.9.2013, la erogava all'azienda CP_1 un finanziamento netto di € 26.319,00, che questa si obbligava a rimborsare ratealmente in 24 mesi mediante il pagamento di 8 rate con scadenze trimestrali consecutive dal 2.12.2013 al 2.9.2015.
Nonostante varie intimazioni e diffide, la società non provvedeva al pagamento delle rate e la proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di € 39.424,69 (sorte capitale + CP_1 interessi moratori), oltre interessi e spese.
In sede di opposizione, i soci e eccepivano la nullità del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto e contestavano la debenza della somma ingiunta per mancata prova dell'effettiva erogazione, ed eventualmente dell'importo, del finanziamento;
sostenevano comunque l'inefficacia del finanziamento nei loro confronti, in quanto la relativa domanda era stata presentata da senza il consenso degli altri soci, in contrasto con lo statuto dell' _1 Parte_4
che prescriveva la necessità di agire congiuntamente per gli atti di straordinaria
[...] amministrazione.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la che CP_1 preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a causa del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti dell' ; affermava la responsabilità solidale di tutti i Parte_4 soci per l'obbligazione assunta dalla società; allegava i documenti dimostrativi dell'avvenuta erogazione del finanziamento.
Con provvedimento del 2.11.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.2.2025.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, è priva di rilievo l'eccezione di parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione per avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della società. Invero, il decreto ingiuntivo n. 991/2023 è stato emesso tanto nei confronti dell' Parte_4 quanto nei confronti dei soci personalmente;
pertanto, ciascuno dei soci aveva una
[...] legittimazione e un interesse all'impugnazione autonomi rispetto a quelli della società.
pagina 2 di 4 Nel merito, la C.R.I.A.S. ha opportunamente dimostrato il fondamento della pretesa monitoriamente azionata. A tal fine, ha allegato la domanda di finanziamento per la formazione di scorte per l'importo di € 29.819,90 presentatale il 31.11.2012 da in veste di legale rappresentante _1 dell'azienda Agricola Cascalana dei f.lli Capuzzello & C. società semplice. Ha altresì prodotto la contabile del bonifico per erogazione finan.to n. 0119897 dell'importo di € 25.652,80, effettuato in data 3.9.2013 da su disposizione della C.R.I.A.S., in favore dell'azienda Controparte_2 Parte_4
Infine, ha allegato l'atto di diffida e messa in mora inviato in data 12.6.2023 all'azienda
[...] agricola e ai suoi soci, avente ad oggetto il rimborso delle insolute rate del finanziamento concesso, maggiorate degli interessi, per un totale di € 39.103,59 più spese.
A fronte di tali allegazioni, le parti opponenti avrebbero dovuto fornire prova di fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte. e hanno anzitutto Parte_1 Parte_2 dedotto l'inesistenza di un contratto di finanziamento intercorrente tra l' e Parte_4 la Invero, il finanziamento de quo ricade nel campo applicativo del D.D.G. n. 2449 del CP_1
2012, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso, senza richiedere la stipulazione di un contratto tra le parti. Tale contratto non sarebbe stato, peraltro, necessario, in quanto lo stesso D.D.G. n. 2449/2012 stabilisce la durata del finanziamento agevolato – 24 mesi – e le modalità di rimborso dello stesso – 21 rate costanti mensili con addebito sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione o, in alternativa, rate costanti trimestrali con addebito sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, con decorrenza dalla erogazione.
In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato la debenza della somma ingiunta per mancata prova dell'effettiva erogazione del finanziamento, ma tale circostanza risulta smentita dalle risultanze documentali prodotte da parte opposta. Parimenti smentita è la contestazione relativa alla mancata prova dell'importo del finanziamento, che risulta dalla contabile del bonifico prodotta da parte opposta.
Non meritano accoglimento neanche le doglianze relative all'inefficacia del finanziamento nei confronti di e . A sostegno, gli opponenti deducevano la Parte_1 Parte_2 natura di atto di straordinaria amministrazione della domanda di finanziamento proposta da _1
, che avrebbe richiesto l'amministrazione congiunta di tutti i soci dotati del potere
[...] rappresentativo. Invero, la giurisprudenza ha chiarito cosa debba intendersi per atto di straordinaria amministrazione nell'ambito di una società di persone, affermando che qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante” (Cass. n. 8538/2004). Nel caso di specie, dalla visura camerale dell' Parte_4 estratta dal Registro delle Imprese risulta che la società ha per oggetto: lo scopo di
[...] incentivare il lavoro, l'occupazione, il miglioramento dei fondi conferiti dagli associati per la conduzione comune costituendosi quale forza operativa per assicurare posti di lavoro stabili;
l'allevamento di bovini sia da carne che da latte, la caseificazione del latte, la vendita al dettaglio ed all'ingrosso di carni macellate, latte e prodotti caseari, la coltivazione di terreni, la trasformazione dei prodotti del suolo e la relativa commercializzazione dei prodotti ottenuti, l'attività di agriturismo nonché l'allevamento di ovicaprini e che la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che riterrà opportuno intraprendere per il raggiungimento dei fini sociali. Pertanto, la richiesta di un finanziamento ai sensi del D.D.G. n. 2449 del 2012, che disciplina la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte, non può dirsi esorbitante rispetto all'oggetto sociale e agli scopi economici dell'
[...]
, e non può qualificarsi quale atto di straordinaria amministrazione. Parte_4
pagina 3 di 4 La stessa visura camerale dell'azienda riporta stralcio di statuto, in base al quale l'amministrazione e la rappresentanza della società per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta ai soci
, del 1983, , e _1 Parte_1 Parte_2 Parte_5 del 1987 i quali potranno agire disgiuntamente per gli atti di ordinaria Parte_1 amministrazione mentre dovranno agire congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
Dovendosi qualificare la domanda di finanziamento de quo quale atto di ordinaria amministrazione, la stessa poteva essere effettuata disgiuntamente da qualsiasi socio dotato del potere rappresentativo, con effetti vincolanti anche nei confronti dei soci rimasti estranei all'operazione. L'atto di _1
è, pertanto, efficace anche nei confronti degli opponenti e
[...] Parte_1 Parte_2
, che ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2267 c.c..
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere confermato nei confronti di Parte_1
( e il decreto ingiuntivo n. 991/2023, emesso dal C.F._1 Parte_2 Tribunale di Ragusa in data 2.8.2023 in favore della per la somma di € 39.424,69. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2932/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta da ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2023 emesso in data 2.8.2023 e per l'effetto conferma il
[...] decreto citato;
condanna ( e al pagamento, in Parte_1 C.F._1 Parte_2 favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.170,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA.
Ragusa, 05/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2932/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti SEBASTIANO SALLEMI e SELIO SALLEMI, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i difensori in Ragusa, via Roma n. 200;
OPPONENTI contro
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via Magenta n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 991/2023 (R.G. 2360/2023) del 2.8.2023, notificato in data 7.8.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 9.10.2023.
Decreto ingiuntivo basato su domanda di finanziamento;
importo ingiunto di € 39.434,69, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per le parti opponenti:
- nel merito accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso.
Per parte opposta:
pagina 1 di 4 - preliminarmente, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 991/2023 del 02/08/2023 emesso dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 2360/2023; - nel merito, rigettare l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti nel presente giudizio perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 991/2023 dell'adito Tribunale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex artt. 91 da liquidarsi nella misura prevista per scaglione dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 9.10.2023 Parte_1
( e proponevano opposizione avverso il decreto C.F._1 Parte_2 ingiuntivo n. 991/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 2.8.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 2360/2023 R.G., con il quale veniva ingiunto all'azienda Parte_3
e ai soci personalmente, tra i quali gli odierni opponenti, il pagamento della somma
[...] di € 39.434,69, oltre interessi e spese, in favore della per il credito alle Controparte_1
Imprese Artigiane . CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 19.10.2012, l' CP_1 [...] presentava all'ingiungente una domanda di finanziamento per il credito per la Parte_4 formazione di scorte per un importo di € 29.319,00. In data 2.9.2013, la erogava all'azienda CP_1 un finanziamento netto di € 26.319,00, che questa si obbligava a rimborsare ratealmente in 24 mesi mediante il pagamento di 8 rate con scadenze trimestrali consecutive dal 2.12.2013 al 2.9.2015.
Nonostante varie intimazioni e diffide, la società non provvedeva al pagamento delle rate e la proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di € 39.424,69 (sorte capitale + CP_1 interessi moratori), oltre interessi e spese.
In sede di opposizione, i soci e eccepivano la nullità del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto e contestavano la debenza della somma ingiunta per mancata prova dell'effettiva erogazione, ed eventualmente dell'importo, del finanziamento;
sostenevano comunque l'inefficacia del finanziamento nei loro confronti, in quanto la relativa domanda era stata presentata da senza il consenso degli altri soci, in contrasto con lo statuto dell' _1 Parte_4
che prescriveva la necessità di agire congiuntamente per gli atti di straordinaria
[...] amministrazione.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la che CP_1 preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a causa del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti dell' ; affermava la responsabilità solidale di tutti i Parte_4 soci per l'obbligazione assunta dalla società; allegava i documenti dimostrativi dell'avvenuta erogazione del finanziamento.
Con provvedimento del 2.11.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.2.2025.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, è priva di rilievo l'eccezione di parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione per avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della società. Invero, il decreto ingiuntivo n. 991/2023 è stato emesso tanto nei confronti dell' Parte_4 quanto nei confronti dei soci personalmente;
pertanto, ciascuno dei soci aveva una
[...] legittimazione e un interesse all'impugnazione autonomi rispetto a quelli della società.
pagina 2 di 4 Nel merito, la C.R.I.A.S. ha opportunamente dimostrato il fondamento della pretesa monitoriamente azionata. A tal fine, ha allegato la domanda di finanziamento per la formazione di scorte per l'importo di € 29.819,90 presentatale il 31.11.2012 da in veste di legale rappresentante _1 dell'azienda Agricola Cascalana dei f.lli Capuzzello & C. società semplice. Ha altresì prodotto la contabile del bonifico per erogazione finan.to n. 0119897 dell'importo di € 25.652,80, effettuato in data 3.9.2013 da su disposizione della C.R.I.A.S., in favore dell'azienda Controparte_2 Parte_4
Infine, ha allegato l'atto di diffida e messa in mora inviato in data 12.6.2023 all'azienda
[...] agricola e ai suoi soci, avente ad oggetto il rimborso delle insolute rate del finanziamento concesso, maggiorate degli interessi, per un totale di € 39.103,59 più spese.
A fronte di tali allegazioni, le parti opponenti avrebbero dovuto fornire prova di fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte. e hanno anzitutto Parte_1 Parte_2 dedotto l'inesistenza di un contratto di finanziamento intercorrente tra l' e Parte_4 la Invero, il finanziamento de quo ricade nel campo applicativo del D.D.G. n. 2449 del CP_1
2012, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso, senza richiedere la stipulazione di un contratto tra le parti. Tale contratto non sarebbe stato, peraltro, necessario, in quanto lo stesso D.D.G. n. 2449/2012 stabilisce la durata del finanziamento agevolato – 24 mesi – e le modalità di rimborso dello stesso – 21 rate costanti mensili con addebito sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione o, in alternativa, rate costanti trimestrali con addebito sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, con decorrenza dalla erogazione.
In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato la debenza della somma ingiunta per mancata prova dell'effettiva erogazione del finanziamento, ma tale circostanza risulta smentita dalle risultanze documentali prodotte da parte opposta. Parimenti smentita è la contestazione relativa alla mancata prova dell'importo del finanziamento, che risulta dalla contabile del bonifico prodotta da parte opposta.
Non meritano accoglimento neanche le doglianze relative all'inefficacia del finanziamento nei confronti di e . A sostegno, gli opponenti deducevano la Parte_1 Parte_2 natura di atto di straordinaria amministrazione della domanda di finanziamento proposta da _1
, che avrebbe richiesto l'amministrazione congiunta di tutti i soci dotati del potere
[...] rappresentativo. Invero, la giurisprudenza ha chiarito cosa debba intendersi per atto di straordinaria amministrazione nell'ambito di una società di persone, affermando che qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante” (Cass. n. 8538/2004). Nel caso di specie, dalla visura camerale dell' Parte_4 estratta dal Registro delle Imprese risulta che la società ha per oggetto: lo scopo di
[...] incentivare il lavoro, l'occupazione, il miglioramento dei fondi conferiti dagli associati per la conduzione comune costituendosi quale forza operativa per assicurare posti di lavoro stabili;
l'allevamento di bovini sia da carne che da latte, la caseificazione del latte, la vendita al dettaglio ed all'ingrosso di carni macellate, latte e prodotti caseari, la coltivazione di terreni, la trasformazione dei prodotti del suolo e la relativa commercializzazione dei prodotti ottenuti, l'attività di agriturismo nonché l'allevamento di ovicaprini e che la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che riterrà opportuno intraprendere per il raggiungimento dei fini sociali. Pertanto, la richiesta di un finanziamento ai sensi del D.D.G. n. 2449 del 2012, che disciplina la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte, non può dirsi esorbitante rispetto all'oggetto sociale e agli scopi economici dell'
[...]
, e non può qualificarsi quale atto di straordinaria amministrazione. Parte_4
pagina 3 di 4 La stessa visura camerale dell'azienda riporta stralcio di statuto, in base al quale l'amministrazione e la rappresentanza della società per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta ai soci
, del 1983, , e _1 Parte_1 Parte_2 Parte_5 del 1987 i quali potranno agire disgiuntamente per gli atti di ordinaria Parte_1 amministrazione mentre dovranno agire congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
Dovendosi qualificare la domanda di finanziamento de quo quale atto di ordinaria amministrazione, la stessa poteva essere effettuata disgiuntamente da qualsiasi socio dotato del potere rappresentativo, con effetti vincolanti anche nei confronti dei soci rimasti estranei all'operazione. L'atto di _1
è, pertanto, efficace anche nei confronti degli opponenti e
[...] Parte_1 Parte_2
, che ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2267 c.c..
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere confermato nei confronti di Parte_1
( e il decreto ingiuntivo n. 991/2023, emesso dal C.F._1 Parte_2 Tribunale di Ragusa in data 2.8.2023 in favore della per la somma di € 39.424,69. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2932/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta da ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 991/2023 emesso in data 2.8.2023 e per l'effetto conferma il
[...] decreto citato;
condanna ( e al pagamento, in Parte_1 C.F._1 Parte_2 favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.170,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA.
Ragusa, 05/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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