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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1050 - 2025 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CANTORO STEFANIA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso, dall'avv. VENETO CLARA;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02.07.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,premesso che: il 09/04/2005 Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1
in TARANTO;
dalla loro unione erano nati aveva contratto matrimonio con CP_1
il 09/10/2005, Persona_2i figli Persona_1 08/05/2009, [...]
Per_3 il 21/03/2011; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12/11/2021; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 02.07.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo riportato nello stesso verbale di udienza del 02.07.2025 e la causa era rimessa al
Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12/11/2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra e,
i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 02.07.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 09/04/2005 nel
"nata a [...] il [...], e Comune di Taranto da Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato CP 1
,
civile del comune di Taranto dell'anno 2005, parte 2, numero 8;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1 e CP_1
[...] , nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 02.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1050 - 2025 r.g. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CANTORO STEFANIA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso, dall'avv. VENETO CLARA;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02.07.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,premesso che: il 09/04/2005 Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1
in TARANTO;
dalla loro unione erano nati aveva contratto matrimonio con CP_1
il 09/10/2005, Persona_2i figli Persona_1 08/05/2009, [...]
Per_3 il 21/03/2011; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12/11/2021; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 02.07.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo riportato nello stesso verbale di udienza del 02.07.2025 e la causa era rimessa al
Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12/11/2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra e,
i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 02.07.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 09/04/2005 nel
"nata a [...] il [...], e Comune di Taranto da Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato CP 1
,
civile del comune di Taranto dell'anno 2005, parte 2, numero 8;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte_1 e CP_1
[...] , nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 02.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/07/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI