Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00832/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LU RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 456 del 7.8.2017, notificata in data 4.9.2017, con la quale il Dirigente dell'area funzionale 1^ del Comune di Nardò ha ordinato al ricorrente di demolire le opere ivi indicate, realizzate presso il suo terreno, sito in Nardò (LE), località Carignano Grande;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.3.2020, per l’annullamento:
- dell’ordinanza n. 456 del 7.8.2017, con la quale il Dirigente dell’area funzionale 1^ del Comune di Nardò ha ordinato al ricorrente di demolire le opere ivi indicate presso il terreno, sito in Nardò (LE), località Carignano Grande;
- dell’ordinanza n. 86 del 16.2.2018 - prot. n. 7484 - notificata in data 13.2.2020 con nota prot. n. 7038 del 12.2.2020, con cui il Dirigente dell’area funzionale 1 del Comune di Nardò ha inflitto al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 11.200,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 456/2017;
- ove occorra, della suddetta nota prot. n. 7038 del 12.2.2020, del verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 2.1.2018, notificato al ricorrente con la stessa nota prot. n. 7038/2020, e della nota prot. 213/2017/Ris della Polizia Locale, conosciuta solo a seguito dell’esame dell’ordinanza n. 86/2018, con cui la Polizia Locale trasmetteva il verbale del 2.1.2020 all’area funzionale 1;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe, relativamente alle opere da lui realizzate presso il suo terreno, sito in Nardò (LE), località Carignano Grande.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere; difetto di motivazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TUE per altra ragione; eccesso di potere; difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TUE per altra ragione; eccesso di potere; difetto di motivazione; 4) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90.
Con successivi motivi aggiunti depositati in data 4.3.2020 il ricorrente ha impugnato l’ulteriore nota in epigrafe, con cui il Comune di Nardò ha inflitto al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 11.200,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 456/2017.
A sostegno dei motivi aggiunti, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TUE; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione dell’art. 7 l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Prende atto il Collegio che l’originario ordine di demolizione è stato sostituito dalla successiva ordinanza n. 86/18 (impugnata con motivi aggiunti), con la quale il Comune di Nardò ha inflitto al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 11.200,00 per non aver ottemperato al suddetto ordine di demolizione.
Per tali ragioni, il ricorso originario va dichiarato improcedibile.
3. Venendo ora all’esame dei motivi aggiunti, con essi il ricorrente reitera l’insussistenza dei presupposti per la demolizione, e dunque, l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione della successiva ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
A tal fine, egli deduce, nell’ordine, che:
a) essendo l’area in esame superiore di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita, essa non poteva essere acquisita dal Comune;
b) non poteva essere ordinata la demolizione della tettoia e della recinzione, essendo le stesse regolarmente assentite;
c) non era stata indicata l’area di sedime da acquisirsi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione;
d) non è stata data comunicazione di avvio del procedimento di demolizione delle opere abusive.
4. Le censure sono tutte infondate. Invero:
- per quel che attiene alla censura sub a), l’affermazione secondo cui l’area in esame sarebbe superiore di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita, costituisce mera allegazione di parte ricorrente, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Per tali ragioni, essa non può che essere disattesa;
- per quel che attiene alla censura sub b), è sufficiente leggere l’impugnata ordinanza per avvedersi che il nuovo manufatto ha sostituito integralmente quello originario, ivi incluse le opere assentite. Trattasi, cioè, di nuovo corpo di fabbrica, edificato in assenza di titolo edilizio, sicché unica sanzione adottabile era quella – di poi adottata – di demolizione del manufatto abusivo;
- per quel che attiene alla censura sub c), la stessa è infondata, sol che si consideri che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza che ingiunge la demolizione, potendo procedersi all'individuazione dell'area di sedime da acquisire anche successivamente con l'ordinanza di acquisizione ” (TAR Napoli, III, 2.11.2021, n. 6844);
- per quel che attiene alla censura sub d), la stessa è infondata, sol che si consideri che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il provvedimento di demolizione, avendo natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene ” (C.d.S, II, 17.2.2021, n. 1452).
5. Per tali ragioni, il ricorso per motivi aggiunti è infondato, e va dunque rigettato.
6. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO