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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45369/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45369/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALVI ANDREA e dell'avv. CASSAMAGNAGHI PIERA ROSA ( ) VIA DEL MOLINO, 40 20091 BRESSO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GARIBALDI, 8/B 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. CALVI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PARATI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI, 44 20831 SEREGNO presso il difensore avv. PARATI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
PARATI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI, 44 20831 SEREGNO presso il difensore avv. PARATI LAURA
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata pagina 1 di 5 esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente xxx
Il attore ha svolto domanda nei confronti del e CP_1 Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito
- per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare il tenuto Controparte_4
a corrispondere in favore del la somma CAitale d'euro Controparte_1 euro 10.933,05 per i titoli e le causali dedotte in narrativa;
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_2 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in sede principale, accertare e dichiarare l'entità delle somme dovute, per i titoli e le causali dedotte in narrativa, dal convenuto CP_1 in favore del , Controparte_1
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_2 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il ha chiesto il rigetto delle domande attoree ed ha concluso Controparte_2 nel merito: respingere ogni eccezione, istanza e domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto nonché inammissibile per le ragioni meglio indicate in narrativa
- Accertare e dichiarare che nulla deve il al Controparte_4 Controparte_1 per i titoli per cui è giudizio
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal CP_4
unicamente con riferimento alle fatture n. 201962119, 20199349126,
[...]
2019618087, 20200102577, 20200600752 e 2020343171 secondo migliore e opportuna pronuncia di legge e del caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Il condominio ha svolto domanda nei confronti del CP_1 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: pagina 2 di 5 nel merito
- per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare il convenuto tenuto CP_1
a corrispondere in favore del la somma CAitale d'euro Controparte_1 euro 9.766,11 per i titoli e le causali dedotte in narrativa;
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_3 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in sede principale, accertare e dichiarare l'entità delle somme dovute, per i titoli e le causali dedotte in narrativa, dal convenuto CP_1 in favore del , Controparte_1
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_3 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio. Il si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree formulando Controparte_3 le seguenti conclusioni: Voglia Questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o di mediazione obbligatoria con tutte le conseguenti pronunce di legge e del caso
- disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento n.r.g. 45369/2021
Dottoressa Folci
- nel merito: respingere ogni eccezione, istanza e domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto nonché inammissibile per le ragioni meglio indicate in narrativa
- Accertare e dichiarare che nulla deve il al Controparte_5 CP_1
per i titoli per cui è giudizio
[...]
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal CP_5 unicamente con riferimento alle fatture n. 201962119, 20199349126,
[...]
2019618087, 20200102577, 20200600752 e 2020343171 secondo migliore e opportuna pronuncia di legge e del caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre. I due procedimenti rg 45369/2021 e 45374/2021 sono stati riuniti per connessione dal giudice. Istruita la causa con ctu si passa ora alla decisione Il era intestatario del contatore per la fornitura dell'acqua con il Controparte_1 numero di utenza n. 0005797645 della soc. CA IN. Il contatore unico era al servizio di tre condomini: condominio , CP_1 CP_6
e sino alla data del 2/10/2020.
[...] Controparte_3
pagina 3 di 5 Da tale data il si è staccato e il contatore è rimasto al servizio del CP_1 CP_1
e Controparte_6 Controparte_3
A seguito di decreto ingiuntivo emesso a favore della soc. CA IN, al CP_1
per l'importo di € 13.976,39 oltre interessi, il ha svolto
[...] Controparte_1 domanda nei confronti rispettivamente al e al Controparte_6 Controparte_7 per il pagamento di € 10.933,05. La consulenza, ben motivata ed immune da vizi, ha accertato che la somma dovuta dal alla , fosse di € 13.956,39 alla data del 13/6/2018 Controparte_1 Controparte_8
( pag 16 relazione ctu), ripartiti in : 9.416,49 Controparte_1 Controparte_6
1.923,22 € 1.093,64. Controparte_3
A pag 18 e 19 della perizia, il consulente ha indicato i versamenti effettuati dal al Condominio attore. Controparte_9
Ha quindi stabilito le somme ancore dovute relative alle fatture CA IN spa, indicando che “ il criterio di riparto tra i tre condomini è in percentuale, derivante dai contatori delle singole palazzine” e che i tre condomini hanno adottato un criterio a percentuale;
condominio ; condominio il 21%; condominio il Giglio CP_10 CP_3
56% “; “ la somma dovuta a CA Holdinig alla data del 30/09/2023 è pari ad € 15.587,41 ( piano di rateazione concordato tra il e CA IN ) e in base al criterio di CP_1 riparto delle fatture ed ai versamenti effettuati dai singoli condomini cosi diviso: condominio il € 5.767,23; condominio € 6706,63; condominio € CP_1 CP_6 CP_7
3887,69”. Il consulente ha infatti specificato che “ dal piano di rateazione concordato dal condominio il con CA IN alla data del 30/09/2020, il debito risulta di € CP_1
13.947,07 il linea CAitale e in € 1640,33 quali interessi della rateazione, importo inferiore a quello riscontrato in € 16.361,59 a riprova che la soc CA ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati direttamente dai condomini . Parte_1
In conclusione il ctu ha indicato gli importi singolarmente dovuti dai tre condomini : condominio il Giglio € 5428,25; € 6.256,08 e € Controparte_6 Controparte_3
3.894,08 Dalle risultanze della ctu è altresì risultato che i condomini e per gli anni CP_3 CP_6
2017 e 2018 hanno versato quanto dovuto a CA IN. In relazione alle richieste di ulteriori somme, avanzate dall'attore , si precisa che non risulta dovuta alcuna somma , ne per quanto riguarda gli importi dovuti con il decreto ingiuntivo di CA IN , le relative spese legali e il compenso allo per la CP_11 gestione pratica CA IN ( avendo il provveduto al saldo della CP_1 CP_3 quota a proprio carico , prima dell'introduzione del presente giudizio) ne per le quote fatture relative ai lavori cancelli, non essendo stato dimostrato, neppure in corso di causa, a quali cancelli si riferissero i lavori. In relazione alle somme richieste per i consumi d'acqua relative agli anni 2019/2020, il condominio ha dimostrato il versamento al condominio attore sul conto corrente di CP_3 questi delle somme richieste per il 2019 ( doc 6), mentre per il periodo successivo dovrà versare al condominio attore la soma di € 3894,08 pagina 4 di 5 Il condominio dovrà pagare al condominio attore la somma di € 5718,30 per il CP_6 periodo 2019/2020 Attesa la condotta processuale e conciliante attuata delle parti convenute, si ritiene equo compensare le spese di lite. Le spese di ctu devono essere poste a carico di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna il a versare al condominio il la somma di € Controparte_6 CP_1
6.265,08 oltre interessi Condanna Il al pagamento a favore del condominio il della Controparte_3 CP_1 somma di € 3894,08 oltre interessi
Compensa le spese di lite
Le spese di ctu vengono poste a carico solidale delle parti
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45369/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CALVI ANDREA e dell'avv. CASSAMAGNAGHI PIERA ROSA ( ) VIA DEL MOLINO, 40 20091 BRESSO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GARIBALDI, 8/B 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. CALVI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PARATI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI, 44 20831 SEREGNO presso il difensore avv. PARATI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
PARATI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI, 44 20831 SEREGNO presso il difensore avv. PARATI LAURA
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata pagina 1 di 5 esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente xxx
Il attore ha svolto domanda nei confronti del e CP_1 Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito
- per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare il tenuto Controparte_4
a corrispondere in favore del la somma CAitale d'euro Controparte_1 euro 10.933,05 per i titoli e le causali dedotte in narrativa;
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_2 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in sede principale, accertare e dichiarare l'entità delle somme dovute, per i titoli e le causali dedotte in narrativa, dal convenuto CP_1 in favore del , Controparte_1
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_2 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il ha chiesto il rigetto delle domande attoree ed ha concluso Controparte_2 nel merito: respingere ogni eccezione, istanza e domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto nonché inammissibile per le ragioni meglio indicate in narrativa
- Accertare e dichiarare che nulla deve il al Controparte_4 Controparte_1 per i titoli per cui è giudizio
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal CP_4
unicamente con riferimento alle fatture n. 201962119, 20199349126,
[...]
2019618087, 20200102577, 20200600752 e 2020343171 secondo migliore e opportuna pronuncia di legge e del caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Il condominio ha svolto domanda nei confronti del CP_1 Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: pagina 2 di 5 nel merito
- per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare il convenuto tenuto CP_1
a corrispondere in favore del la somma CAitale d'euro Controparte_1 euro 9.766,11 per i titoli e le causali dedotte in narrativa;
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_3 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in sede principale, accertare e dichiarare l'entità delle somme dovute, per i titoli e le causali dedotte in narrativa, dal convenuto CP_1 in favore del , Controparte_1
- per l'effetto, condannare il a corrispondere in favore Controparte_3 dell'attore l'importo così determinato oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio. Il si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree formulando Controparte_3 le seguenti conclusioni: Voglia Questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e provvedere previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o di mediazione obbligatoria con tutte le conseguenti pronunce di legge e del caso
- disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento n.r.g. 45369/2021
Dottoressa Folci
- nel merito: respingere ogni eccezione, istanza e domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto nonché inammissibile per le ragioni meglio indicate in narrativa
- Accertare e dichiarare che nulla deve il al Controparte_5 CP_1
per i titoli per cui è giudizio
[...]
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal CP_5 unicamente con riferimento alle fatture n. 201962119, 20199349126,
[...]
2019618087, 20200102577, 20200600752 e 2020343171 secondo migliore e opportuna pronuncia di legge e del caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre. I due procedimenti rg 45369/2021 e 45374/2021 sono stati riuniti per connessione dal giudice. Istruita la causa con ctu si passa ora alla decisione Il era intestatario del contatore per la fornitura dell'acqua con il Controparte_1 numero di utenza n. 0005797645 della soc. CA IN. Il contatore unico era al servizio di tre condomini: condominio , CP_1 CP_6
e sino alla data del 2/10/2020.
[...] Controparte_3
pagina 3 di 5 Da tale data il si è staccato e il contatore è rimasto al servizio del CP_1 CP_1
e Controparte_6 Controparte_3
A seguito di decreto ingiuntivo emesso a favore della soc. CA IN, al CP_1
per l'importo di € 13.976,39 oltre interessi, il ha svolto
[...] Controparte_1 domanda nei confronti rispettivamente al e al Controparte_6 Controparte_7 per il pagamento di € 10.933,05. La consulenza, ben motivata ed immune da vizi, ha accertato che la somma dovuta dal alla , fosse di € 13.956,39 alla data del 13/6/2018 Controparte_1 Controparte_8
( pag 16 relazione ctu), ripartiti in : 9.416,49 Controparte_1 Controparte_6
1.923,22 € 1.093,64. Controparte_3
A pag 18 e 19 della perizia, il consulente ha indicato i versamenti effettuati dal al Condominio attore. Controparte_9
Ha quindi stabilito le somme ancore dovute relative alle fatture CA IN spa, indicando che “ il criterio di riparto tra i tre condomini è in percentuale, derivante dai contatori delle singole palazzine” e che i tre condomini hanno adottato un criterio a percentuale;
condominio ; condominio il 21%; condominio il Giglio CP_10 CP_3
56% “; “ la somma dovuta a CA Holdinig alla data del 30/09/2023 è pari ad € 15.587,41 ( piano di rateazione concordato tra il e CA IN ) e in base al criterio di CP_1 riparto delle fatture ed ai versamenti effettuati dai singoli condomini cosi diviso: condominio il € 5.767,23; condominio € 6706,63; condominio € CP_1 CP_6 CP_7
3887,69”. Il consulente ha infatti specificato che “ dal piano di rateazione concordato dal condominio il con CA IN alla data del 30/09/2020, il debito risulta di € CP_1
13.947,07 il linea CAitale e in € 1640,33 quali interessi della rateazione, importo inferiore a quello riscontrato in € 16.361,59 a riprova che la soc CA ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati direttamente dai condomini . Parte_1
In conclusione il ctu ha indicato gli importi singolarmente dovuti dai tre condomini : condominio il Giglio € 5428,25; € 6.256,08 e € Controparte_6 Controparte_3
3.894,08 Dalle risultanze della ctu è altresì risultato che i condomini e per gli anni CP_3 CP_6
2017 e 2018 hanno versato quanto dovuto a CA IN. In relazione alle richieste di ulteriori somme, avanzate dall'attore , si precisa che non risulta dovuta alcuna somma , ne per quanto riguarda gli importi dovuti con il decreto ingiuntivo di CA IN , le relative spese legali e il compenso allo per la CP_11 gestione pratica CA IN ( avendo il provveduto al saldo della CP_1 CP_3 quota a proprio carico , prima dell'introduzione del presente giudizio) ne per le quote fatture relative ai lavori cancelli, non essendo stato dimostrato, neppure in corso di causa, a quali cancelli si riferissero i lavori. In relazione alle somme richieste per i consumi d'acqua relative agli anni 2019/2020, il condominio ha dimostrato il versamento al condominio attore sul conto corrente di CP_3 questi delle somme richieste per il 2019 ( doc 6), mentre per il periodo successivo dovrà versare al condominio attore la soma di € 3894,08 pagina 4 di 5 Il condominio dovrà pagare al condominio attore la somma di € 5718,30 per il CP_6 periodo 2019/2020 Attesa la condotta processuale e conciliante attuata delle parti convenute, si ritiene equo compensare le spese di lite. Le spese di ctu devono essere poste a carico di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna il a versare al condominio il la somma di € Controparte_6 CP_1
6.265,08 oltre interessi Condanna Il al pagamento a favore del condominio il della Controparte_3 CP_1 somma di € 3894,08 oltre interessi
Compensa le spese di lite
Le spese di ctu vengono poste a carico solidale delle parti
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
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