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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2809/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020, iscritto al n. 932/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E C A S E R T A (c.f. ), con sede P.IVA_1
in Caserta, alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv. Michele Pascarella (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE
E
C A S A D I C U R A S A N M I C H E L E S . R . L . (c.f. ), con sede in P.IVA_2
Maddaloni (CE) alla Via Appia n. 176, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata con le modalità di cui
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
4/1/2025, dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ricorso per decreto ingiuntivo la domandava Parte_1 al Tribunale di S. Maria Capua Vetere di ingiungere alla il pagamento di € Parte_2
379.159,32, oltre interessi, quale somma residua del fatturato, pari a € 634.943,71, relativo alle prestazioni di medicina nucleare eseguite, in regime di accreditamento con
Parte la predetta da aprile a dicembre del 2009 in virtù del contratto disciplinante i rapporti tra le parti nel 2009 e recante il numero di protocollo 33673 del 2 dicembre 2009.
Con decreto ingiuntivo n. 938/2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parte ordinava all' di pagare al Centro la somma di € 379.159,32, “oltre interessi nei soli limiti legali”. Parte L' si opponeva a tale decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato alla controparte il 28 settembre 2010, eccependo che non erano dovute le seguenti somme:
“1) €. 13.034,35 quale sconto sulle tariffe (L.296/06) sulle prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009 e dallo stesso informaticamente trasmesse;
2) €.39.210,28 quale
Regressione Unica Tariffaria anno 2009, calcolata al netto degli sconti sulle tariffe e dei tagli su ricette;
3) €. 107.686,45 per superamento del 10% di eccedenza del volume di prestazioni contrattualizzato ai sensi dell'art.8 del contratto, per il quale il Centro non ha fornito le motivazioni richieste con nota prot.115/34 dell'8.3.2020 e successivo sollecito plot.142 del 19.3.2010” (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i.).
Costituitasi in giudizio, la contestava quanto dedotto dalla Parte_1 controparte. In particolare, sosteneva che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o) della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) non fosse applicabile al caso in esame e, in ogni caso, che la somma applicata fosse sproporzionata, poiché superiore al 2%. Inoltre, contestava l'applicazione della regressione tariffaria unica (o
R.T.U.), rilevando la genericità dell'allegazione e l'omessa specifica indicazione dei criteri di calcolo, nonché l'infondatezza della presunta violazione dell'art. 8 del contratto circa il preteso superamento del 10% di incremento sul fatturato. Infine, affermava che
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gli atti in questione non dovessero considerarsi come autoritativi, e quindi non necessitavano di impugnazione.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2809/2020, pubblicata il
1° dicembre 2020, il Tribunale, dopo aver affermato la propria giurisdizione, accoglieva Parte parzialmente l'opposizione, revocava il d.i. e condannava l' al pagamento “di €
371.576,14, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo”.
In particolare, riconosceva l'applicabilità dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o) della L. n. 296/2006, in quanto il contratto risaliva al 2009 e dunque rientrava nel periodo 2007 – 2009 al quale lo sconto trovava applicazione. Stabiliva tuttavia che la riduzione era del 2% del fatturato di cui era stato richiesto il pagamento, sicché andava detratto l'importo di € 7.583,18, e non quello maggiore di € 13.034,30 Parte indicato dall'
Respingeva l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa con conseguente Parte applicazione della R.T.U., sostenendo che l' non aveva dedotto “nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista, (in particolare subordinata a verifiche compiute dal Tavolo Tecnico appositamente istituito), tantomeno indicando le modalità di calcolo”, sicché riscontrava la mancata “prova in atti del suddetto superamento, attesa
l'omessa indicazione delle singole cifre componenti la somma e riferibili al Centro opposto” (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Parimenti, rigettava per genericità l'eccezione “afferente l'eccedenza del 10% del volume di prestazioni di cui all'art. 8 del contratto stesso, considerato che, sebbene risulti versata in atti documentazione comprovante la richiesta di delucidazioni in ordine a tale aumento rispetto al volume di fatturato risalente al 2008, non è neppure possibile evincere dalla stessa l'ammontare del volume di affari contestato, e tantomeno se vi sia stato tale aumento ed a quale percentuale esso ammonti”. Al riguardo specificava che neppure dal Tavolo Tecnico del 20 aprile 2010 risultava alcun riferimento al Centro,
“atteso che, alla pag. 3 del predetto verbale si legge solamente “per la branca di
Medicina Nucleare non si riconoscono cod. struttura -50020- non ha fornito motivazione”. Codice che, sulla scorta della documentazione in atti, non può ritenersi identificare la ” (pag. 5 della sentenza impugnata). Parte_1
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Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 1° marzo 2021 articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto la propria giurisdizione, sostenendo che, invece, il caso in esame ricadeva sotto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, nel riconoscere l'applicabilità dello sconto tariffario, aveva ritenuto non dovuto il solo importo di € 7.583,18 e non quello maggiore indicato con la relativa eccezione formulata Parte dall' pari a € 13.034,35. In particolare, ha dedotto che “[i]l giudice di primo grado
è incorso in un evidente errore avendo applicato lo sconto tariffario solo all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, che rappresentava e rappresenta solo l'importo residuo, mentre andava applicato a tutto il fatturato dell'anno 2009 della
[...] risultandone un importo in detrazione di €.13.034,35, così come Parte_1 stabilito e derivante dalle tariffe allegate al contratto stipulato” (pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non provato l'eccepito superamento del tetto di spesa. Infatti, a giudizio dell'appellante, il rispetto di tale limite di spesa deve considerarsi un fatto costitutivo, il cui onere della prova incombe sul creditore, nonché “un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” (pag. 7 dell'atto di citazione in appello). In ogni caso la documentazione prodotta era certamente idonea a dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa e la conseguente necessaria applicazione della RTU, nonché i presupposti per la riduzione del 10% e comunque nel dubbio il Tribunale avrebbe dovuto disporre una CTU.
Con il quarto motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione relativa al superamento del limite dell'incremento del 10% del volume di prestazioni, ai sensi dell'art. 8 del contratto, affermando che “la valutazione operata dal giudice di primo grado è illegittima ed infondata e si fonda su una visione ed interpretazione semplicistica del rapporto contrattuale stipulato dalle parti e sulla natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece il limite di aumento delle prestazioni entro il 10% del fatturato dell'anno precedente (così come anche i limiti di spesa e lo
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sconto tariffario) oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr.
Corte di Appello di Napoli n. 1747 del 2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria”.
Alla luce di quanto esposto, l'appellante ha formulato le proprie conclusioni, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: “in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 2809/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto (D.I.. n. 938/2010) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti IIa), IIb) e IIc) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi parzialmente la impugnata sentenza n.
2809/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza dei seguenti Pt_3 importi: a) € 13.034,35 per sconto tariffario;
b) € 39.210,28 per RTU;
c) € 107.686,45 per superamento del 10% del volume di prestazioni, ai sensi dell'art. 8 del contratto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I.n. n. 938/2010) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese
e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
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(già Prima sezione civile bis)
Con comparsa di risposta depositata il 21 giugno 2021 si è costituita la casa di cura che ha resistito all'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 della in persona del suo legale rappresentante. […] Parte_1
c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare
l'impugnata sentenza. d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_2 compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 7 gennaio 2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari ex art. 190 comma 1°
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
1. Preliminarmente va rilevato che il motivo di appello relativo alla giurisdizione
è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2009. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo
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per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2. Il secondo motivo, relativo alla quantificazione dello sconto tariffario del 2% previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della L. n. 296/2006, è parzialmente fondato.
L'importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 379.159,32, rappresentava la parte non liquidata – relativa alle prestazioni svolte da aprile a dicembre
2009 – dell'intero fatturato di quell'anno pari a € 634.943,71. Parte Nel suo atto introduttivo del giudizio di opposizione, l' giustificava il mancato pagamento di tale parte del fatturato, ritenendo non dovuta, tra le altre, la somma di “€. 13.034,35 quale sconto sulle tariffe (L.296/06) sulle prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009 e dallo stesso informaticamente trasmesse”.
È evidente, tuttavia, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la base di calcolo dello sconto tariffario del 2% avrebbe dovuto corrispondere all'intero fatturato relativo al periodo di riferimento del credito reclamato, trattandosi sostanzialmente di una compensazione. Non vi era quindi motivo di calcolare lo sconto esclusivamente sulla porzione di fatturato non pagata, oggetto del decreto ingiuntivo. L'importo da detrarre a titolo di sconto tariffario va quindi determinato applicando la percentuale del 2% sull'intero fatturato di riferimento, pari a € 634.943,71, ottenendo così il valore di €
12.698,87. Sicché, il giudice avrebbe dovuto rettificare il calcolo, riconoscendo che lo sconto effettivamente dovuto ammontava a € 12.698,87 e non a € 13.034,35, come Parte erroneamente sostenuto dall'
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Parte Né può affermarsi, come fa l'appellata, che solo nel giudizio di appello l' avrebbe sostenuto che l'importo da detrarre a titolo di sconto andava calcolato applicando la percentuale indicata all'intero fatturato realizzato nel 2009; a prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di ritenere che tale precisazione fosse preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c., va evidenziato che già nell'atto di opposizione a d.i. si precisava che l'importo da detrarre a titolo di sconto ex art. 1, co. 796, lett. o) l. 296/2006 era stato calcolato sulle “prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009” (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i., pag. 5) e non solo su quelle relative al periodo aprile – dicembre 2009.
Pertanto, questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, nella quale era stata riconosciuta come non dovuta la somma di € 7.583,18, in ragione dello sconto tariffario, ritiene non dovuta la somma maggiore di € 12.698,87.
3. È fondato anche il terzo motivo d'appello, volto a contestare la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'eccezione sollevata Parte dall' secondo cui non era dovuta la somma di € 39.2010,28 per superamento del tetto di spesa.
Il Tribunale ha rilevato l'assenza di prova sul superamento del tetto di spesa, Parte giustificando tale riscontro con il fatto che l' non aveva dedotto “nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista, (in particolare subordinata a verifiche compiute dal Tavolo Tecnico appositamente istituito), tantomeno indicando le modalità di calcolo”.
Tali conclusioni non sono condivisibili.
Parte Non vi è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dall' secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente ha adempiuto a tale onere depositando la determinazione dirigenziale n. 2701 dell'11/5/2010 che dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene l'indicazione della regressione tariffaria da
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applicare ai vari centri per la branca di medicina nucleare (in particolare € 39.201,28 per la ). Parte_1
A fronte di tale documento la casa di cura ha richiamato giurisprudenza relativa
Parte all'irrilevanza della documentazione interna dell' al fine di dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'entità della regressione tariffaria. È evidente, tuttavia, che tali richiami sono del tutto inappropriati perché, nel caso di specie, non sono state
Parte esibite comunicazioni interne, bensì un atto autoritativo emesso dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della
Part del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass.
31364/2024, in motivazione). È evidente che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.. Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la stessa avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale n. 2644 del 10/5/2010, pure presente in atti, vengono indicati i fatturati ed il numero di prestazioni eseguite per ciascuna macroarea.
4. Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo all'ultimo motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 8 del contratto secondo il quale “[a]llo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, non è consentito, se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di
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cui all'art. 6, ad ogni singola struttura privata provvisoriamente accreditata: a) di incrementare la propria produzione a carico del oltre il limite del 10% rispetto a Pt_4 quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
b) di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni di cui al comma 6 dell'art. 4, che definisce il case mix delle strutture facenti capo alla macroarea / branca oggetto del presente contratto. Fermo restando che, in caso di valutazione positiva da parte del tavolo tecnico, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente remunerate (nell'ovvio rispetto dei limiti di spesa)”.
Orbene, nella determina dirigenziale n. 2701 del 11/5/2010 viene indicato anche l'ammontare della riduzione da operare nei confronti della casa di cura per effetto dell'art. 8 del contratto nella misura di € 107.786,45. Nella determina n. 2644 del 10/5/2010 vengono indicati i relativi dati per ciascuna macroarea. Anche in questo caso non occorre neppure soffermarsi sulla natura autoritativa dei provvedimenti in questione per sostenere che la casa di cura avrebbe dovuto impugnarli innanzi al G.A.. Infatti, in tali provvedimenti viene indicato il numero di prestazioni rese dalla casa di cura per la branca di medicina nucleare in relazione al periodo preso in considerazione, l'ammontare complessivo del fatturato (e quello per ciascun mese) e l'importo detratto ai sensi dell'art. 8 del contratto. È fin troppo evidente che, qualora avesse voluto sostenere l'erroneità dei Parte calcoli effettuati dall' sarebbe stato sufficiente per la casa di cura indicare (ed eventualmente provare) il proprio fatturato relativo al medesimo periodo dell'anno precedente per la branca di medicina nucleare (dato certamente in possesso dell'odierna appellata) per evidenziare che non era aumentato in misura superiore al 10% e che,
Parte conseguentemente, la riduzione operata dall' era erronea. Ed invece, la casa di cura si è limitata ad invocare la carenza di prova, senza contestare specificamente il contenuto dei provvedimenti sopra indicati (peraltro di natura autoritativa). Sicché anche ove volesse prescindersi da tutte le considerazioni fin qui svolte, dovrebbe ritenersi dimostrato l'intervenuto superamento dei limiti stabiliti nell'art. 8 del contratto quanto meno in virtù del principio di non contestazione.
Va dunque riformata la sentenza di primo grado sul punto, non potendo affatto
Parte ritenersi generica la deduzione dell' al riguardo, risultando dai provvedimenti indicati gli elementi attraverso i quali la stessa è pervenuta all'individuazione
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dell'importo di € 107.786,45 - da detrarre ai sensi dell'art. 8 del contratto - che non sono stati specificamente contestati dalla casa di cura.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 219.472,72 (€ 379.159,32 - € 12.698,87 - €
39.201,28 - € 107.786,45). Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado (23/11/2020) al saldo, secondo la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale che, con riguardo a tale profilo, non è stata impugnata.
6. Sebbene l'appello sia stato in larga misura accolto, va riconosciuta la
Parte sostanziale soccombenza dell' permanendo comunque una parte significativa del Parte credito della casa di cura che non è stata soddisfatta;
l' va quindi condannata al pagamento, in favore della casa di cura, delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,01, in relazione all'entità del decisum - nei seguenti importi: per il primo grado, € 7.200,00 (di cui 1.300,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.850,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria); per il secondo grado, € 7.300,00 (di cui
1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere n. 2809/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020, proposto dalla
: Parte_5
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce l'importo oggetto della condanna contenuta nella sentenza di primo grado ad € 219.472,72, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 23/11/2020;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
€ 7.200 per compenso professionale ed € 1.080 per spese generali e, per il processo d'appello, in € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2809/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020, iscritto al n. 932/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E C A S E R T A (c.f. ), con sede P.IVA_1
in Caserta, alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv. Michele Pascarella (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE
E
C A S A D I C U R A S A N M I C H E L E S . R . L . (c.f. ), con sede in P.IVA_2
Maddaloni (CE) alla Via Appia n. 176, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata con le modalità di cui
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
4/1/2025, dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ricorso per decreto ingiuntivo la domandava Parte_1 al Tribunale di S. Maria Capua Vetere di ingiungere alla il pagamento di € Parte_2
379.159,32, oltre interessi, quale somma residua del fatturato, pari a € 634.943,71, relativo alle prestazioni di medicina nucleare eseguite, in regime di accreditamento con
Parte la predetta da aprile a dicembre del 2009 in virtù del contratto disciplinante i rapporti tra le parti nel 2009 e recante il numero di protocollo 33673 del 2 dicembre 2009.
Con decreto ingiuntivo n. 938/2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parte ordinava all' di pagare al Centro la somma di € 379.159,32, “oltre interessi nei soli limiti legali”. Parte L' si opponeva a tale decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato alla controparte il 28 settembre 2010, eccependo che non erano dovute le seguenti somme:
“1) €. 13.034,35 quale sconto sulle tariffe (L.296/06) sulle prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009 e dallo stesso informaticamente trasmesse;
2) €.39.210,28 quale
Regressione Unica Tariffaria anno 2009, calcolata al netto degli sconti sulle tariffe e dei tagli su ricette;
3) €. 107.686,45 per superamento del 10% di eccedenza del volume di prestazioni contrattualizzato ai sensi dell'art.8 del contratto, per il quale il Centro non ha fornito le motivazioni richieste con nota prot.115/34 dell'8.3.2020 e successivo sollecito plot.142 del 19.3.2010” (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i.).
Costituitasi in giudizio, la contestava quanto dedotto dalla Parte_1 controparte. In particolare, sosteneva che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o) della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) non fosse applicabile al caso in esame e, in ogni caso, che la somma applicata fosse sproporzionata, poiché superiore al 2%. Inoltre, contestava l'applicazione della regressione tariffaria unica (o
R.T.U.), rilevando la genericità dell'allegazione e l'omessa specifica indicazione dei criteri di calcolo, nonché l'infondatezza della presunta violazione dell'art. 8 del contratto circa il preteso superamento del 10% di incremento sul fatturato. Infine, affermava che
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
gli atti in questione non dovessero considerarsi come autoritativi, e quindi non necessitavano di impugnazione.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2809/2020, pubblicata il
1° dicembre 2020, il Tribunale, dopo aver affermato la propria giurisdizione, accoglieva Parte parzialmente l'opposizione, revocava il d.i. e condannava l' al pagamento “di €
371.576,14, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo”.
In particolare, riconosceva l'applicabilità dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o) della L. n. 296/2006, in quanto il contratto risaliva al 2009 e dunque rientrava nel periodo 2007 – 2009 al quale lo sconto trovava applicazione. Stabiliva tuttavia che la riduzione era del 2% del fatturato di cui era stato richiesto il pagamento, sicché andava detratto l'importo di € 7.583,18, e non quello maggiore di € 13.034,30 Parte indicato dall'
Respingeva l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa con conseguente Parte applicazione della R.T.U., sostenendo che l' non aveva dedotto “nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista, (in particolare subordinata a verifiche compiute dal Tavolo Tecnico appositamente istituito), tantomeno indicando le modalità di calcolo”, sicché riscontrava la mancata “prova in atti del suddetto superamento, attesa
l'omessa indicazione delle singole cifre componenti la somma e riferibili al Centro opposto” (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Parimenti, rigettava per genericità l'eccezione “afferente l'eccedenza del 10% del volume di prestazioni di cui all'art. 8 del contratto stesso, considerato che, sebbene risulti versata in atti documentazione comprovante la richiesta di delucidazioni in ordine a tale aumento rispetto al volume di fatturato risalente al 2008, non è neppure possibile evincere dalla stessa l'ammontare del volume di affari contestato, e tantomeno se vi sia stato tale aumento ed a quale percentuale esso ammonti”. Al riguardo specificava che neppure dal Tavolo Tecnico del 20 aprile 2010 risultava alcun riferimento al Centro,
“atteso che, alla pag. 3 del predetto verbale si legge solamente “per la branca di
Medicina Nucleare non si riconoscono cod. struttura -50020- non ha fornito motivazione”. Codice che, sulla scorta della documentazione in atti, non può ritenersi identificare la ” (pag. 5 della sentenza impugnata). Parte_1
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(già Prima sezione civile bis)
Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 1° marzo 2021 articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto la propria giurisdizione, sostenendo che, invece, il caso in esame ricadeva sotto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, nel riconoscere l'applicabilità dello sconto tariffario, aveva ritenuto non dovuto il solo importo di € 7.583,18 e non quello maggiore indicato con la relativa eccezione formulata Parte dall' pari a € 13.034,35. In particolare, ha dedotto che “[i]l giudice di primo grado
è incorso in un evidente errore avendo applicato lo sconto tariffario solo all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, che rappresentava e rappresenta solo l'importo residuo, mentre andava applicato a tutto il fatturato dell'anno 2009 della
[...] risultandone un importo in detrazione di €.13.034,35, così come Parte_1 stabilito e derivante dalle tariffe allegate al contratto stipulato” (pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non provato l'eccepito superamento del tetto di spesa. Infatti, a giudizio dell'appellante, il rispetto di tale limite di spesa deve considerarsi un fatto costitutivo, il cui onere della prova incombe sul creditore, nonché “un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” (pag. 7 dell'atto di citazione in appello). In ogni caso la documentazione prodotta era certamente idonea a dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa e la conseguente necessaria applicazione della RTU, nonché i presupposti per la riduzione del 10% e comunque nel dubbio il Tribunale avrebbe dovuto disporre una CTU.
Con il quarto motivo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione relativa al superamento del limite dell'incremento del 10% del volume di prestazioni, ai sensi dell'art. 8 del contratto, affermando che “la valutazione operata dal giudice di primo grado è illegittima ed infondata e si fonda su una visione ed interpretazione semplicistica del rapporto contrattuale stipulato dalle parti e sulla natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece il limite di aumento delle prestazioni entro il 10% del fatturato dell'anno precedente (così come anche i limiti di spesa e lo
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(già Prima sezione civile bis)
sconto tariffario) oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr.
Corte di Appello di Napoli n. 1747 del 2014), sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria”.
Alla luce di quanto esposto, l'appellante ha formulato le proprie conclusioni, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: “in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 2809/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto (D.I.. n. 938/2010) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti IIa), IIb) e IIc) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi parzialmente la impugnata sentenza n.
2809/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza dei seguenti Pt_3 importi: a) € 13.034,35 per sconto tariffario;
b) € 39.210,28 per RTU;
c) € 107.686,45 per superamento del 10% del volume di prestazioni, ai sensi dell'art. 8 del contratto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I.n. n. 938/2010) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese
e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
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(già Prima sezione civile bis)
Con comparsa di risposta depositata il 21 giugno 2021 si è costituita la casa di cura che ha resistito all'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 della in persona del suo legale rappresentante. […] Parte_1
c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare
l'impugnata sentenza. d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_2 compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 7 gennaio 2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari ex art. 190 comma 1°
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
1. Preliminarmente va rilevato che il motivo di appello relativo alla giurisdizione
è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2009. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo
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per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2. Il secondo motivo, relativo alla quantificazione dello sconto tariffario del 2% previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della L. n. 296/2006, è parzialmente fondato.
L'importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 379.159,32, rappresentava la parte non liquidata – relativa alle prestazioni svolte da aprile a dicembre
2009 – dell'intero fatturato di quell'anno pari a € 634.943,71. Parte Nel suo atto introduttivo del giudizio di opposizione, l' giustificava il mancato pagamento di tale parte del fatturato, ritenendo non dovuta, tra le altre, la somma di “€. 13.034,35 quale sconto sulle tariffe (L.296/06) sulle prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009 e dallo stesso informaticamente trasmesse”.
È evidente, tuttavia, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la base di calcolo dello sconto tariffario del 2% avrebbe dovuto corrispondere all'intero fatturato relativo al periodo di riferimento del credito reclamato, trattandosi sostanzialmente di una compensazione. Non vi era quindi motivo di calcolare lo sconto esclusivamente sulla porzione di fatturato non pagata, oggetto del decreto ingiuntivo. L'importo da detrarre a titolo di sconto tariffario va quindi determinato applicando la percentuale del 2% sull'intero fatturato di riferimento, pari a € 634.943,71, ottenendo così il valore di €
12.698,87. Sicché, il giudice avrebbe dovuto rettificare il calcolo, riconoscendo che lo sconto effettivamente dovuto ammontava a € 12.698,87 e non a € 13.034,35, come Parte erroneamente sostenuto dall'
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Parte Né può affermarsi, come fa l'appellata, che solo nel giudizio di appello l' avrebbe sostenuto che l'importo da detrarre a titolo di sconto andava calcolato applicando la percentuale indicata all'intero fatturato realizzato nel 2009; a prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di ritenere che tale precisazione fosse preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c., va evidenziato che già nell'atto di opposizione a d.i. si precisava che l'importo da detrarre a titolo di sconto ex art. 1, co. 796, lett. o) l. 296/2006 era stato calcolato sulle “prestazioni erogate al centro nel corso dell'anno 2009” (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i., pag. 5) e non solo su quelle relative al periodo aprile – dicembre 2009.
Pertanto, questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, nella quale era stata riconosciuta come non dovuta la somma di € 7.583,18, in ragione dello sconto tariffario, ritiene non dovuta la somma maggiore di € 12.698,87.
3. È fondato anche il terzo motivo d'appello, volto a contestare la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'eccezione sollevata Parte dall' secondo cui non era dovuta la somma di € 39.2010,28 per superamento del tetto di spesa.
Il Tribunale ha rilevato l'assenza di prova sul superamento del tetto di spesa, Parte giustificando tale riscontro con il fatto che l' non aveva dedotto “nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista, (in particolare subordinata a verifiche compiute dal Tavolo Tecnico appositamente istituito), tantomeno indicando le modalità di calcolo”.
Tali conclusioni non sono condivisibili.
Parte Non vi è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dall' secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente ha adempiuto a tale onere depositando la determinazione dirigenziale n. 2701 dell'11/5/2010 che dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene l'indicazione della regressione tariffaria da
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applicare ai vari centri per la branca di medicina nucleare (in particolare € 39.201,28 per la ). Parte_1
A fronte di tale documento la casa di cura ha richiamato giurisprudenza relativa
Parte all'irrilevanza della documentazione interna dell' al fine di dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'entità della regressione tariffaria. È evidente, tuttavia, che tali richiami sono del tutto inappropriati perché, nel caso di specie, non sono state
Parte esibite comunicazioni interne, bensì un atto autoritativo emesso dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della
Part del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass.
31364/2024, in motivazione). È evidente che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.. Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la stessa avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale n. 2644 del 10/5/2010, pure presente in atti, vengono indicati i fatturati ed il numero di prestazioni eseguite per ciascuna macroarea.
4. Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo all'ultimo motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 8 del contratto secondo il quale “[a]llo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, non è consentito, se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di
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cui all'art. 6, ad ogni singola struttura privata provvisoriamente accreditata: a) di incrementare la propria produzione a carico del oltre il limite del 10% rispetto a Pt_4 quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
b) di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni di cui al comma 6 dell'art. 4, che definisce il case mix delle strutture facenti capo alla macroarea / branca oggetto del presente contratto. Fermo restando che, in caso di valutazione positiva da parte del tavolo tecnico, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente remunerate (nell'ovvio rispetto dei limiti di spesa)”.
Orbene, nella determina dirigenziale n. 2701 del 11/5/2010 viene indicato anche l'ammontare della riduzione da operare nei confronti della casa di cura per effetto dell'art. 8 del contratto nella misura di € 107.786,45. Nella determina n. 2644 del 10/5/2010 vengono indicati i relativi dati per ciascuna macroarea. Anche in questo caso non occorre neppure soffermarsi sulla natura autoritativa dei provvedimenti in questione per sostenere che la casa di cura avrebbe dovuto impugnarli innanzi al G.A.. Infatti, in tali provvedimenti viene indicato il numero di prestazioni rese dalla casa di cura per la branca di medicina nucleare in relazione al periodo preso in considerazione, l'ammontare complessivo del fatturato (e quello per ciascun mese) e l'importo detratto ai sensi dell'art. 8 del contratto. È fin troppo evidente che, qualora avesse voluto sostenere l'erroneità dei Parte calcoli effettuati dall' sarebbe stato sufficiente per la casa di cura indicare (ed eventualmente provare) il proprio fatturato relativo al medesimo periodo dell'anno precedente per la branca di medicina nucleare (dato certamente in possesso dell'odierna appellata) per evidenziare che non era aumentato in misura superiore al 10% e che,
Parte conseguentemente, la riduzione operata dall' era erronea. Ed invece, la casa di cura si è limitata ad invocare la carenza di prova, senza contestare specificamente il contenuto dei provvedimenti sopra indicati (peraltro di natura autoritativa). Sicché anche ove volesse prescindersi da tutte le considerazioni fin qui svolte, dovrebbe ritenersi dimostrato l'intervenuto superamento dei limiti stabiliti nell'art. 8 del contratto quanto meno in virtù del principio di non contestazione.
Va dunque riformata la sentenza di primo grado sul punto, non potendo affatto
Parte ritenersi generica la deduzione dell' al riguardo, risultando dai provvedimenti indicati gli elementi attraverso i quali la stessa è pervenuta all'individuazione
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dell'importo di € 107.786,45 - da detrarre ai sensi dell'art. 8 del contratto - che non sono stati specificamente contestati dalla casa di cura.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 219.472,72 (€ 379.159,32 - € 12.698,87 - €
39.201,28 - € 107.786,45). Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado (23/11/2020) al saldo, secondo la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale che, con riguardo a tale profilo, non è stata impugnata.
6. Sebbene l'appello sia stato in larga misura accolto, va riconosciuta la
Parte sostanziale soccombenza dell' permanendo comunque una parte significativa del Parte credito della casa di cura che non è stata soddisfatta;
l' va quindi condannata al pagamento, in favore della casa di cura, delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,01, in relazione all'entità del decisum - nei seguenti importi: per il primo grado, € 7.200,00 (di cui 1.300,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.850,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 2.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria); per il secondo grado, € 7.300,00 (di cui
1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 2.600,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere n. 2809/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020, proposto dalla
: Parte_5
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce l'importo oggetto della condanna contenuta nella sentenza di primo grado ad € 219.472,72, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 23/11/2020;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in
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n. 932/2021 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
€ 7.200 per compenso professionale ed € 1.080 per spese generali e, per il processo d'appello, in € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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