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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2642/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2642 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Sabbatucci e Loris C.F._2
Mattrella ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via Alunno n.
1, giusta procura in calce all'atto di citazione
-
[...]
[...]
(P.I. ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martino ed elettivamente domiciliato presso lo
[...] studio dell'avv. Carlo Moroni in Terni, via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. , Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ed
[...] C.F._4 Controparte_5
[...]
- convenuta
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Federica Sabbatucci e Loris Mattrella, per gli attori: “Piaccia all'ecc.mo
Tribunale, adversis reiectis, accertata e ritenuta la prevalente maggiore responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Persona_1 mortale in atti narrato, per l'effetto, condannare l'
[...] in persona del suo legale rappresentante e Controparte_6 amministratore pro-tempore, alla rifusione dei danni tutti sofferti dai sigg.ri
[...] e nell'occorso sinistro, e, quindi, al pagamento in Parte_1 Parte_3 favore degli istanti e , nelle qualità dagli stessi Parte_1 Parte_2 rispettivamente rivestite e come in atti specificate, dei danni che per l'intero vengono quantificati come appresso segue: per e , quali Parte_1 Parte_2 eredi della defunta , € 36.000,00 per danno biologico proprio Parte_3 sopravvenuto, maggiorato del 10% per l'aumento personalizzato, calcolato alla data del decesso della predetta intervenuta in data 8 giugno 2021 e, quindi, nove anni dopo il decesso del di lei figlio;
€ 12.937,50 per invalidità Persona_2 temporanea;
€ 1.350,00 per spese mediche sostenute;
€ 304.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
in totale la somma pari ad € 354.287,50, e, quindi, detratto l'importo pari ad € 50.000,00 liquidato a titolo di provvisionale e trattenuto in acconto rispetto al maggior credito risarcitorio vantato, condannare l'
[...] in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante e amministratore pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti e , nella qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 defunta in quanto coniuge e figlia della predetta, secondo la quota Parte_3 ereditaria spettante a ciascuno di essi pari al 50% cadauno, della residua somma pari ad € 304,287,50, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione della percentuale di responsabilità dell'evento che verrà rispettivamente attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Per
[...]
in proprio: € 51.000,00 per danno biologico proprio sopravvenuto, Parte_1 maggiorato del 20% per l'aumento personalizzato;
€ 12.937,50 per invalidità temporanea;
€ 1.350,00 per spese mediche sostenute;
€ 294.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
in totale la somma pari ad € 359.287,50, e, quindi, detratto l'importo pari ad € 50.000,00 liquidato a titolo di provvisionale e trattenuto in acconto rispetto al maggior credito risarcitorio vantato, condannare l'
[...] in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante e amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante , iure proprio, della residua somma pari ad € Parte_1
309.287,50, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione della percentuale di responsabilità dell'evento che verrà rispettivamente attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Piaccia, altresì, condannare l' in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante e amministratore pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze di lite tutte distratte per antistatarietà ai procuratori degli istanti”. Contr
- L'avv. Filippo Martini, per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, dato atto dell'avvenuto versamento, in favore delle controparti, del complessivo importo di € 100.000,00, ritenere lo stesso congruo ed esaustivo, rigettando ogni ulteriore e maggiore pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con la vittoria delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/11/2022, (in proprio e in Parte_1 qualità di coerede di ed (in qualità di coerede di Parte_3 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l' (d'ora in avanti, per
[...] Controparte_6 Contr brevita: , e la Controparte_3 Controparte_4 Contr
(questi ultimi domiciliati presso l' i sensi Controparte_5 Contr dell'art. 126, co. 2, lett. b), d.lgs. 209/05), chiedendo la condanna dell' l risarcimento di tutti i danni subiti da da in conseguenza della morte Parte_1 Parte_3 del loro figlio a seguito del sinistro avvenuto alle ore 3:10 circa del Persona_2
13/05/2012 in Terni, Via del Centenario. Gli attori, premesso che il predetto sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente di Controparte_3
, il quale, a bordo dell'autovettura Renault Twingo targata BC (di proprietà
[...] di e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_4 [...]
) aveva effettuato una manovra vietata in uscita da una stazione di Controparte_5 servizio omettendo di dare la precedenza al motociclo condotto dall' (deceduto poche Pt_1 ore dopo presso l'Ospedale di Terni), evidenziavano che la responsabilità dell' era CP_3 stata confermata in sede penale dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 952/21 (passata in giudicato), con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 589, co. 2,
c.p.c.. con liquidazione di una provvisionale di € 100.000,00 (€ 50.000,00) in favore delle costituite parti civili e ed Gli Parte_1 Parte_3 Parte_2 attori quantificavano i danni complessivamente subiti nell'importo di € 347.830,00 (di cui €
294.000,00 per perdita del rapporto parentale, ed € 52.480,00 per danno biologico di natura psichica adeguatamente personalizzato, ed € 1.350,00 per spese mediche) per Parte_1
e nell'importo di € 348.000,00 (di cui € 304.000,00 per perdita del rapporto
[...] parentale, ed € 42.650,00 per danno biologico di natura psichica adeguatamente personalizzato, ed € 1.350,00 per spese mediche) per chiedendo quindi la Parte_3 Contr condanna dell' al pagamento delle somme di € 297.830,00 e di € 298.000,00
(quest'ultima da suddividersi in parti uguali tra i due attori) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Contr Con comparsa depositata in data 11/05/2023 si costituiva l' il quale eccepiva: che il sinistro era da attribuirsi in via esclusiva o quantomeno prevalente alla stessa vittima per l'eccessiva velocità tenuta in occasione dell'evento, come accertato anche dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza non definitiva n. 293/2023 emessa nel giudizio risarcitorio promosso iure proprio da con la quale la corresponsabilità dell' Parte_2 CP_3 era stata quantificata nella misura del 25%; l'eccessiva quantificazione dei danni, avuto riguardo sia alla mancanza di prova dell'allegato danno biologico di tipo psichico, sia alla duplicazione delle poste risarcitorie e all'esorbitante valutazione del danno da perdita parentale (tenuto conto anche del fatto che era medio tempore deceduta in Parte_3 Contr data 08/06/2021). L' concludeva quindi per l'integrale rigetto delle avverse domande, reputando satisfattivo l'importo già corrisposto agli attori a titolo di provvisionale liquidata in sede penale.
Dopo la prima udienza del 06/06/2023 (all'esito della quale veniva dichiarata la contumacia dei convenuti , e la Controparte_3 Controparte_4
e veniva concesso termine per l'avvio della Controparte_5 negoziazione assistita, poi ritualmente esperita con esito negativo), il successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – a seguito della formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dagli attori – della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del
18/03/2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto precisato che la sentenza penale passata in giudicato spiega effetto vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., non solo in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato commesso dall' nella sua materialità CP_3 fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma anche rispetto alla sussistenza di un concorso di colpa della vittima (v. pag. 9 della sentenza, in cui si legge che “non possono non ravvisarsi profili di negligenza anche nella condotta della persona offesa” che “viaggiava a una velocità superiore a quella consentita […] e si era posto alla guida con un tasso alcolico superiore al limite previsto”, il cui grado, tuttavia, non essendo stato precisamente fissato dal giudice penale, può e deve essere stabilito in questa sede (v. ex multis Cass. 17682/2020, Cass. 21653/2018 e Cass. 15392/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Firenze 6 febbraio 2024, Trib. Civitavecchia 19 aprile 2023,
Trib. Agrigento 3 maggio 2022, App. Bari 25 ottobre 2021 e Trib. Torino 25 novembre 2020), senza che possano considerarsi decisive al riguardo alcune generiche espressioni (come quelle sul non potersi “disconoscere nel comportamento della P.O., pur sempre connotato dall'oggettiva imprudenza, una – sia pur minimale – efficacia deterministica dell'evento lesivo” e sul “ruolo marginalmente partecipativo della vittima nella realizzazione dell'evento”) utilizzate in proposito nella sentenza di condanna dell'imputato.
3. D'altra parte, la sentenza n. 293/2023 della Corte d'Appello di Perugia, con la quale è stato accertato e dichiarato che “nel sinistro occorso in data 13 maggio 2012 in esito al quale
è deceduto il sig. è concorso, nella misura del 25%, il Persona_2 comportamento assunto dall'autovettura Renault Twingo targata BH4111BC, condotta da di proprietà di , essendo stata Controparte_3 Controparte_4 pronunciata nel giudizio tra gli odierni convenuti per il danno dalla stessa Parte_2 patito iure proprio, e non essendo stata impugnata nel termine di legge (v. pag. 3 della memoria di replica degli attori, in cui si dà atto del fatto che avverso la predetta sentenza non
è stato interposto gravame), ha efficacia di giudicato esterno nei confronti delle medesime parti nel presente giudizio, non ostandovi il fatto che in questa sede abbia Parte_2 agito iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti da sua madre (v. sul tema Cass.
10578/2018).
4. Deve poi evidenziarsi che la medesima sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede ben possono essere (autonomamente) valutate e utilizzate nel presente giudizio anche nei confronti di (che di quel giudizio non era parte), Parte_1 Contr essendo state ritualmente allegate dal convenuto v. ex multis Cass. 4977/2023 e Cass.
26593/2021), ed essendo stato quindi consentita a tutte le parti del presente giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio, la proposizione di osservazioni e censure (v. Cass.
36484/2023, Cass. 38057/2022 e Cass. 20719/2018). A tal riguardo, non può non rimarcarsi come appaia pienamente condivisibile la valutazione svolta dalla Corte d'Appello in merito alla ripartizione delle responsabilità tra i due conducenti in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che procedeva – Persona_2 in orario notturno – ad una velocità quasi tripla rispetto al limite in quel tratto di strada (136 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h; il che, evidentemente, rileva anche sotto il profilo della non prevedibilità di tale condotta da parte dell'altro conducente) e sotto l'effetto di alcool
(tasso alcolemico pari a 0,90 mg/l, superiore al limite massimo tollerato pari a 0,5 mg/l), e che tali gravi condotte hanno contribuito in maniera prevalente alla verificazione del sinistro (v. pag. 17 e 20-21 della relazione peritale, anche in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice), alla quale ha contribuito anche l' mediante una condotta imprudente di CP_3 minore gravità, ossia ponendo in essere una manovra non consentita violando anche l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (v. ex multis Cass. 1002/2010, secondo cui, ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre – ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. – porre riferimento sia alla gravità della colpa, rapportata alla misura della diligenza violata, sia all'entità delle conseguenze che ne sono derivate). A fronte di tali risultanze, il difensore degli odierni attori
– nella propria comparsa conclusionale – si è limitato ad affermare che le valutazioni del c.t.u. come recepite in sentenza dalla Corte d'Appello di Perugia circa la ripartizione delle responsabilità nella causazione dell'incidente sarebbero “palesemente e chiaramente contraddette dal pensiero costante e consolidato espresso sul punto dalla Suprema Corte di
Cassazione […] in punto di graduazione della colpa in ipotesi di incidenti stradali verificatesi con le medesime modalità e nelle stesse circostanze di quello per cui è causa”, senza muovere idonee censure di carattere tecnico-scientifico rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro come effettuata dal c.t.u., e limitandosi a richiamare precedenti della giurisprudenza di legittimità su eventi simili ma evidentemente non identici, senza confrontarsi specificamente con le peculiarità del caso in esame (avuto riguardo, in particolare, all'entità della violazione del limite di velocità e allo stato di ebbrezza della vittima).
5. Per tutti i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., deve affermarsi che l'evento dannoso è attribuibile alla concorrente condotta colposa della stessa vittima nella misura del 75%, con corrispondente riduzione del risarcimento spettante agli odierni attori.
6. Per quel che concerne il danno da perdita del rapporto parentale allegato dagli attori, deve farsi applicazione del principio in base al quale, per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) e “originaria” (genitori e fratelli), vi è una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, che impone al terzo danneggiante l'onere – evidentemente non assolto dalle convenute nel caso di specie – di dimostrare che la vittima e il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, fermo restando che grava invece sul danneggiato la prova dell'effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) ai fini della liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno (v. da ultimo Cass.
16895/2025 e Cass. 5769/2024), liquidazione che, peraltro, non richiede la dimostrazione di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, trattandosi di profilo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (v. Cass. 26140/2023).
7. L'applicazione di tali principi induce a quantificare il suddetto danno, per ciascuno dei due genitori della vittima, nella misura “standard” stabilita dalle tabelle del Tribunale di
Milano (che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema
Corte prevedendo una liquidazione fondata su un sistema “a punto variabile” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale: v.
Cass. 13540/2023 e Cass. 37009/2022), salvo quanto si dirà in relazione alla premorienza di
Parte_3
8. In particolare, per quel che concerne la liquidazione del danno in favore di Parte_1 si ritiene di dover moltiplicare il “valore punto” di € 3.911,00 per 83 punti, di cui 24
[...] per l'età della vittima primaria, 16 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza
(stante l'incontestata sussistenza della stessa al momento dell'evento), 12 in relazione al numero dei congiunti superstiti nel nucleo familiare primario della de cuius (pari a 2: la moglie deceduta solo in seguito, e la figlia , e 15 per la Parte_3 Parte_2 qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (tenuto conto, quanto a quest'ultimo parametro, della genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova formulati sul punto a pag. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tali da non far desumere che la sofferenza patita dal genitore sia stata superiore a quella normalmente patita da altro genitore nella stessa situazione). Si perviene in tal modo alla liquidazione dell'importo di € 324.613,00 (non ostando alla suddetta liquidazione il fatto che nelle conclusioni sia stato indicato il minor importo di € 294.000,00, stante l'utilizzo della formula
“o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia””: v. sul tema Cass. 26301/2021, sull'efficacia di una tale formula, anche all'esito dell'istruttoria, con specifico riferimento al danno da perdita del rapporto parentale), il cui 25% è pari ad € 81.153,25.
9. Per quel che concerne la liquidazione del danno subito da spettante agli Parte_3 odierni attori in parti uguali ai sensi dell'art. 581 c.c., si ritiene di dover moltiplicare il “valore punto” di € 3.911,00 per 85 punti, di cui 24 per l'età della vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza (stante l'incontestata sussistenza della stessa al momento dell'evento), 12 in relazione al numero dei congiunti superstiti nel nucleo familiare primario della de cuius (pari a 2: il marito e la figlia Parte_1 Pt_2
, e 15 per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo
[...] specifico rapporto parentale perduto (tenuto conto, quanto a quest'ultimo parametro, della genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova formulati sul punto a pag. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tali da non far desumere che la sofferenza patita dal genitore sia stata superiore a quella normalmente patita da altro genitore nella stessa situazione).
L'importo di € 332.435,00 deve essere tuttavia ridotto in ragione della durata della vita residua della vittima secondaria, che è deceduta (per causa autonoma) nel 2021, laddove, in base alle ultime statistiche elaborate dall'ISTAT sull'aspettativa di vita media delle donne in
Italia, avrebbe potuto vivere fino al 2037. La rilevanza di tale dato non può essere posta in dubbio, sebbene si tratti di rilevanza più limitata di quella che ad esso è possibile riconoscere nel caso del danno biologico da premorienza (v. da ultimo Cass. 26185/2024), sicché appare equo ridurre il suindicato importo ad € 280.000,00, il cui 25% è pari ad € 70.000,00.
10. Quanto al danno biologico di natura psichica subito dagli attori, deve premettersi che si tratta di un pregiudizio che – a differenza del danno morale ed esistenziale (v. da ultimo Cass.
13786/2024) – non può ritenersi ricompreso nel suindicato danno da perdita del rapporto parentale (v. Cass. 25907/2023 e Cass. 9857/2022).
11. Ciò premesso, l'entità di tale danno va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 180 giorni di inabilità temporanea (di cui 45 al 100%, 45 al 75%, 45 al 50% e 45 al 25%) per ciascuno dei danneggiati;
invalidità permanente del 16% per invalidità Parte_1 permanente del 21% per Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare Parte_3 adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie i difensori delle parti costituite e i rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche.
12. La liquidazione del danno in questione va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass. 11319/2025). 13. In favore di vanno quindi liquidati a tale titolo gli importi di € Parte_1
6.214,50 per l'invalidità temporanea e di € 36.747,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 69 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass.
7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012), così pervenendosi ad un totale di € 42.961,50, il cui 25% è pari ad € 10.740,37.
14. Per quel che concerne la liquidazione in favore di e di Parte_2 Parte_1 del danno biologico subito da deve tenersi conto di quanto da
[...] Parte_3 ultimo precisato da alcune condivisibili pronunce della Suprema Corte secondo cui, quando la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, tale liquidazione va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso (v. in tal senso Cass. 30461/2024,
Cass. 26900/2022 e Cass. 41933/2021). Si perviene, in tal modo, alla liquidazione del complessivo importo di € 27.352,04 (di cui € 6.214,50 per l'invalidità temporanea ed €
21.137,54 per l'invalidità permanente, secondo la proporzione 24,7 : € 60.709,00 = 8,6 : €
21.137,54, laddove € 60.709,00 è il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona ancora vivente, 24,7 è il numero di anni che aveva ancora da vivere secondo le Parte_3 ultime statistiche elaborate dall'ISTAT sull'aspettativa di vita media delle donne in Italia, e
8,6 è il numero di anni effettivamente vissuti dalla danneggiata tra il momento della cessazione dell'invalidità temporanea e il suo decesso), il cui 25% è pari ad € 6.838,01.
15. Nella pronuncia della condanna al risarcimento in questa sede deve tuttavia tenersi conto della somma di € 50.000,00 liquidata in favore di ciascuno dei due danneggiati a titolo di provvisionale in sede penale (v. ex multis Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché, da ultimo, App. Milano 6 luglio 2022).
16. Alla provvisionale deve a tal fine applicarsi un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati (v. ancora Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché Trib. Messina 11 ottobre 2023, Trib. Milano 24 aprile 2023 e Trib. Cosenza 15 dicembre 2022). Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
17. Quindi, per quanto riguarda poiché la devalutazione del credito Parte_1 di € 91.893,62 (€ 81.153,25 + € 10.740,37) dall'attualità alla data dell'evento (13/05/2012) conduce ad un importo pari ad € 74.771,05, e poiché la somma di € 50.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (16/11/2021) a quella dell'evento (13/05/2012) è pari ad €
46.641,79, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 28.129,26 (€ 74.771,05 - € 46.641,79). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di € 74.771,05 dalla data dell'evento
(13/05/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021), per un importo di € 10.751,14, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 28.129,26 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 7.178,46. La somma spettante a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza dell'evento oggetto di causa, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto della provvisionale già liquidata, è dunque oggi pari ad € 46.058,86 (€ 28.129,26 + € 10.751,14 + 7.178,46).
18. Per quanto concerne il danno non patrimoniale complessivamente subito da Parte_3
poiché la devalutazione del credito di € 76.838,01 (€ 70.000,00 + € 6.838,01)
[...] dall'attualità alla data dell'evento (13/05/2012) conduce ad un importo pari ad € 62.520,76, e poiché la somma di € 50.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (16/11/2021) a quella dell'evento (13/05/2012) è pari ad € 46.641,79, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 15.878,97 (€ 62.520,76 -
€ 46.641,79). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di €
62.520,76 dalla data dell'evento (13/05/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021), per un importo di € 8.989,68, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 15.878,97 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 4.052,26. La somma spettante a ed quali eredi di a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale patito da quest'ultima in conseguenza dell'evento oggetto di causa, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto della provvisionale già liquidata, è dunque oggi pari ad € 28.920,91 (€ 15.878,97 + € 8.989,68 + 4.052,26).
19. Il danno patrimoniale subito dagli attori per le spese mediche conseguenti al sinistro va liquidato in € 350,00 per e in € 350,00 per in base Parte_1 Parte_3 alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, rispetto alla quale non sono state formulate specifiche censure. I predetti importi devono essere maggiorati di rivalutazione (mediante applicazione degli indici annuali ISTAT) e interessi legali (sulla somma progressivamente rivalutata) dalla data del relativo esborso (03/11/2014: v. le fatture quietanzate in atti) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (v. Cass.
4150/2019), nonché degli ulteriori interessi legali sino al saldo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue, che nella specie vanno quantificate in € 786,00 compresa marca da bollo, di cui tuttavia risultano pagati solo €
545,00, con conseguente indicazione di tale importo in dispositivo, salva la futura rivalsa per la differenza di € 241,00 previo versamento all'Erario: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (lievemente superiore alla media) della controversia, con aumento del 30% per ciascuna parte assistita oltre la prima, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014, e senza previa diminuzione del 30% ai sensi del quarto comma del medesimo articolo (avendo la pluralità di parti, pur aventi la medesima posizione processuale, comportato per il difensore degli attori l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo, in particolare, all'allegazione e prova dell'intensità dei diversi rapporti parentali e del danno biologico subito da ciascuno dei due danneggiati: v. sul tema, da ultimo,
Cass. 21386/2024 e Cass. 10367/2024).
21. Gli attori hanno inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale dei convenuti – le spese per le consulenze tecniche medico-legali di parte acquisite ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), (v.
Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia
13 luglio 2022), spese che gli attori risultano essersi obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella depositato in data 07/02/2025) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue
(v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass.
2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass.
17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio
2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 1.400,00 oltre accessori di legge (ed oltre € 610,00 per l'acquisizione di relazione specialistica) riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero- professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte
Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
22. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti Contr
– integralmente a carico dell' ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' , ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_6 provvede:
a) accerta e dichiara la corresponsabilità di – nella misura Controparte_3 del 25% - nella causazione del sinistro oggetto di causa;
b) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1 elle seguenti somme: 1) € 46.058,86, oltre interessi al saggio legale dalla data
[...] di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 350,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dal
03/11/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
c) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
e di quali eredi di e in parti uguali tra loro,
[...] Parte_2 Parte_3 delle seguenti somme: 1) € 28.920,91, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 350,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dal
03/11/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
d) condanna l' alla rifusione in favore degli attori – con Controparte_6 distrazione in favore dei loro procuratori antistatari – delle spese processuali, che liquida in € 18.333,90 (di cui € 3.600,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, €
8.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 6.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 3.904,00 (inclusi accessori di legge) per spese di c.t.p. e in € 597,95 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
e) pone integralmente a carico dell' le spese della c.t.u. Controparte_6 nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 08/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2642 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Sabbatucci e Loris C.F._2
Mattrella ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via Alunno n.
1, giusta procura in calce all'atto di citazione
-
[...]
[...]
(P.I. ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martino ed elettivamente domiciliato presso lo
[...] studio dell'avv. Carlo Moroni in Terni, via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. , Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ed
[...] C.F._4 Controparte_5
[...]
- convenuta
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Federica Sabbatucci e Loris Mattrella, per gli attori: “Piaccia all'ecc.mo
Tribunale, adversis reiectis, accertata e ritenuta la prevalente maggiore responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Persona_1 mortale in atti narrato, per l'effetto, condannare l'
[...] in persona del suo legale rappresentante e Controparte_6 amministratore pro-tempore, alla rifusione dei danni tutti sofferti dai sigg.ri
[...] e nell'occorso sinistro, e, quindi, al pagamento in Parte_1 Parte_3 favore degli istanti e , nelle qualità dagli stessi Parte_1 Parte_2 rispettivamente rivestite e come in atti specificate, dei danni che per l'intero vengono quantificati come appresso segue: per e , quali Parte_1 Parte_2 eredi della defunta , € 36.000,00 per danno biologico proprio Parte_3 sopravvenuto, maggiorato del 10% per l'aumento personalizzato, calcolato alla data del decesso della predetta intervenuta in data 8 giugno 2021 e, quindi, nove anni dopo il decesso del di lei figlio;
€ 12.937,50 per invalidità Persona_2 temporanea;
€ 1.350,00 per spese mediche sostenute;
€ 304.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
in totale la somma pari ad € 354.287,50, e, quindi, detratto l'importo pari ad € 50.000,00 liquidato a titolo di provvisionale e trattenuto in acconto rispetto al maggior credito risarcitorio vantato, condannare l'
[...] in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante e amministratore pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti e , nella qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 defunta in quanto coniuge e figlia della predetta, secondo la quota Parte_3 ereditaria spettante a ciascuno di essi pari al 50% cadauno, della residua somma pari ad € 304,287,50, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione della percentuale di responsabilità dell'evento che verrà rispettivamente attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Per
[...]
in proprio: € 51.000,00 per danno biologico proprio sopravvenuto, Parte_1 maggiorato del 20% per l'aumento personalizzato;
€ 12.937,50 per invalidità temporanea;
€ 1.350,00 per spese mediche sostenute;
€ 294.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
in totale la somma pari ad € 359.287,50, e, quindi, detratto l'importo pari ad € 50.000,00 liquidato a titolo di provvisionale e trattenuto in acconto rispetto al maggior credito risarcitorio vantato, condannare l'
[...] in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante e amministratore pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante , iure proprio, della residua somma pari ad € Parte_1
309.287,50, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione della percentuale di responsabilità dell'evento che verrà rispettivamente attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Piaccia, altresì, condannare l' in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante e amministratore pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze di lite tutte distratte per antistatarietà ai procuratori degli istanti”. Contr
- L'avv. Filippo Martini, per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, dato atto dell'avvenuto versamento, in favore delle controparti, del complessivo importo di € 100.000,00, ritenere lo stesso congruo ed esaustivo, rigettando ogni ulteriore e maggiore pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con la vittoria delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/11/2022, (in proprio e in Parte_1 qualità di coerede di ed (in qualità di coerede di Parte_3 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l' (d'ora in avanti, per
[...] Controparte_6 Contr brevita: , e la Controparte_3 Controparte_4 Contr
(questi ultimi domiciliati presso l' i sensi Controparte_5 Contr dell'art. 126, co. 2, lett. b), d.lgs. 209/05), chiedendo la condanna dell' l risarcimento di tutti i danni subiti da da in conseguenza della morte Parte_1 Parte_3 del loro figlio a seguito del sinistro avvenuto alle ore 3:10 circa del Persona_2
13/05/2012 in Terni, Via del Centenario. Gli attori, premesso che il predetto sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente di Controparte_3
, il quale, a bordo dell'autovettura Renault Twingo targata BC (di proprietà
[...] di e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_4 [...]
) aveva effettuato una manovra vietata in uscita da una stazione di Controparte_5 servizio omettendo di dare la precedenza al motociclo condotto dall' (deceduto poche Pt_1 ore dopo presso l'Ospedale di Terni), evidenziavano che la responsabilità dell' era CP_3 stata confermata in sede penale dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 952/21 (passata in giudicato), con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 589, co. 2,
c.p.c.. con liquidazione di una provvisionale di € 100.000,00 (€ 50.000,00) in favore delle costituite parti civili e ed Gli Parte_1 Parte_3 Parte_2 attori quantificavano i danni complessivamente subiti nell'importo di € 347.830,00 (di cui €
294.000,00 per perdita del rapporto parentale, ed € 52.480,00 per danno biologico di natura psichica adeguatamente personalizzato, ed € 1.350,00 per spese mediche) per Parte_1
e nell'importo di € 348.000,00 (di cui € 304.000,00 per perdita del rapporto
[...] parentale, ed € 42.650,00 per danno biologico di natura psichica adeguatamente personalizzato, ed € 1.350,00 per spese mediche) per chiedendo quindi la Parte_3 Contr condanna dell' al pagamento delle somme di € 297.830,00 e di € 298.000,00
(quest'ultima da suddividersi in parti uguali tra i due attori) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Contr Con comparsa depositata in data 11/05/2023 si costituiva l' il quale eccepiva: che il sinistro era da attribuirsi in via esclusiva o quantomeno prevalente alla stessa vittima per l'eccessiva velocità tenuta in occasione dell'evento, come accertato anche dalla Corte
d'Appello di Perugia con sentenza non definitiva n. 293/2023 emessa nel giudizio risarcitorio promosso iure proprio da con la quale la corresponsabilità dell' Parte_2 CP_3 era stata quantificata nella misura del 25%; l'eccessiva quantificazione dei danni, avuto riguardo sia alla mancanza di prova dell'allegato danno biologico di tipo psichico, sia alla duplicazione delle poste risarcitorie e all'esorbitante valutazione del danno da perdita parentale (tenuto conto anche del fatto che era medio tempore deceduta in Parte_3 Contr data 08/06/2021). L' concludeva quindi per l'integrale rigetto delle avverse domande, reputando satisfattivo l'importo già corrisposto agli attori a titolo di provvisionale liquidata in sede penale.
Dopo la prima udienza del 06/06/2023 (all'esito della quale veniva dichiarata la contumacia dei convenuti , e la Controparte_3 Controparte_4
e veniva concesso termine per l'avvio della Controparte_5 negoziazione assistita, poi ritualmente esperita con esito negativo), il successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – a seguito della formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dagli attori – della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del
18/03/2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto precisato che la sentenza penale passata in giudicato spiega effetto vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., non solo in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato commesso dall' nella sua materialità CP_3 fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma anche rispetto alla sussistenza di un concorso di colpa della vittima (v. pag. 9 della sentenza, in cui si legge che “non possono non ravvisarsi profili di negligenza anche nella condotta della persona offesa” che “viaggiava a una velocità superiore a quella consentita […] e si era posto alla guida con un tasso alcolico superiore al limite previsto”, il cui grado, tuttavia, non essendo stato precisamente fissato dal giudice penale, può e deve essere stabilito in questa sede (v. ex multis Cass. 17682/2020, Cass. 21653/2018 e Cass. 15392/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Firenze 6 febbraio 2024, Trib. Civitavecchia 19 aprile 2023,
Trib. Agrigento 3 maggio 2022, App. Bari 25 ottobre 2021 e Trib. Torino 25 novembre 2020), senza che possano considerarsi decisive al riguardo alcune generiche espressioni (come quelle sul non potersi “disconoscere nel comportamento della P.O., pur sempre connotato dall'oggettiva imprudenza, una – sia pur minimale – efficacia deterministica dell'evento lesivo” e sul “ruolo marginalmente partecipativo della vittima nella realizzazione dell'evento”) utilizzate in proposito nella sentenza di condanna dell'imputato.
3. D'altra parte, la sentenza n. 293/2023 della Corte d'Appello di Perugia, con la quale è stato accertato e dichiarato che “nel sinistro occorso in data 13 maggio 2012 in esito al quale
è deceduto il sig. è concorso, nella misura del 25%, il Persona_2 comportamento assunto dall'autovettura Renault Twingo targata BH4111BC, condotta da di proprietà di , essendo stata Controparte_3 Controparte_4 pronunciata nel giudizio tra gli odierni convenuti per il danno dalla stessa Parte_2 patito iure proprio, e non essendo stata impugnata nel termine di legge (v. pag. 3 della memoria di replica degli attori, in cui si dà atto del fatto che avverso la predetta sentenza non
è stato interposto gravame), ha efficacia di giudicato esterno nei confronti delle medesime parti nel presente giudizio, non ostandovi il fatto che in questa sede abbia Parte_2 agito iure hereditatis per il risarcimento dei danni subiti da sua madre (v. sul tema Cass.
10578/2018).
4. Deve poi evidenziarsi che la medesima sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede ben possono essere (autonomamente) valutate e utilizzate nel presente giudizio anche nei confronti di (che di quel giudizio non era parte), Parte_1 Contr essendo state ritualmente allegate dal convenuto v. ex multis Cass. 4977/2023 e Cass.
26593/2021), ed essendo stato quindi consentita a tutte le parti del presente giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio, la proposizione di osservazioni e censure (v. Cass.
36484/2023, Cass. 38057/2022 e Cass. 20719/2018). A tal riguardo, non può non rimarcarsi come appaia pienamente condivisibile la valutazione svolta dalla Corte d'Appello in merito alla ripartizione delle responsabilità tra i due conducenti in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che procedeva – Persona_2 in orario notturno – ad una velocità quasi tripla rispetto al limite in quel tratto di strada (136 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h; il che, evidentemente, rileva anche sotto il profilo della non prevedibilità di tale condotta da parte dell'altro conducente) e sotto l'effetto di alcool
(tasso alcolemico pari a 0,90 mg/l, superiore al limite massimo tollerato pari a 0,5 mg/l), e che tali gravi condotte hanno contribuito in maniera prevalente alla verificazione del sinistro (v. pag. 17 e 20-21 della relazione peritale, anche in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice), alla quale ha contribuito anche l' mediante una condotta imprudente di CP_3 minore gravità, ossia ponendo in essere una manovra non consentita violando anche l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (v. ex multis Cass. 1002/2010, secondo cui, ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre – ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. – porre riferimento sia alla gravità della colpa, rapportata alla misura della diligenza violata, sia all'entità delle conseguenze che ne sono derivate). A fronte di tali risultanze, il difensore degli odierni attori
– nella propria comparsa conclusionale – si è limitato ad affermare che le valutazioni del c.t.u. come recepite in sentenza dalla Corte d'Appello di Perugia circa la ripartizione delle responsabilità nella causazione dell'incidente sarebbero “palesemente e chiaramente contraddette dal pensiero costante e consolidato espresso sul punto dalla Suprema Corte di
Cassazione […] in punto di graduazione della colpa in ipotesi di incidenti stradali verificatesi con le medesime modalità e nelle stesse circostanze di quello per cui è causa”, senza muovere idonee censure di carattere tecnico-scientifico rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro come effettuata dal c.t.u., e limitandosi a richiamare precedenti della giurisprudenza di legittimità su eventi simili ma evidentemente non identici, senza confrontarsi specificamente con le peculiarità del caso in esame (avuto riguardo, in particolare, all'entità della violazione del limite di velocità e allo stato di ebbrezza della vittima).
5. Per tutti i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., deve affermarsi che l'evento dannoso è attribuibile alla concorrente condotta colposa della stessa vittima nella misura del 75%, con corrispondente riduzione del risarcimento spettante agli odierni attori.
6. Per quel che concerne il danno da perdita del rapporto parentale allegato dagli attori, deve farsi applicazione del principio in base al quale, per i membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli) e “originaria” (genitori e fratelli), vi è una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, che impone al terzo danneggiante l'onere – evidentemente non assolto dalle convenute nel caso di specie – di dimostrare che la vittima e il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, fermo restando che grava invece sul danneggiato la prova dell'effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) ai fini della liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno (v. da ultimo Cass.
16895/2025 e Cass. 5769/2024), liquidazione che, peraltro, non richiede la dimostrazione di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, trattandosi di profilo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (v. Cass. 26140/2023).
7. L'applicazione di tali principi induce a quantificare il suddetto danno, per ciascuno dei due genitori della vittima, nella misura “standard” stabilita dalle tabelle del Tribunale di
Milano (che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema
Corte prevedendo una liquidazione fondata su un sistema “a punto variabile” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale: v.
Cass. 13540/2023 e Cass. 37009/2022), salvo quanto si dirà in relazione alla premorienza di
Parte_3
8. In particolare, per quel che concerne la liquidazione del danno in favore di Parte_1 si ritiene di dover moltiplicare il “valore punto” di € 3.911,00 per 83 punti, di cui 24
[...] per l'età della vittima primaria, 16 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza
(stante l'incontestata sussistenza della stessa al momento dell'evento), 12 in relazione al numero dei congiunti superstiti nel nucleo familiare primario della de cuius (pari a 2: la moglie deceduta solo in seguito, e la figlia , e 15 per la Parte_3 Parte_2 qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (tenuto conto, quanto a quest'ultimo parametro, della genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova formulati sul punto a pag. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tali da non far desumere che la sofferenza patita dal genitore sia stata superiore a quella normalmente patita da altro genitore nella stessa situazione). Si perviene in tal modo alla liquidazione dell'importo di € 324.613,00 (non ostando alla suddetta liquidazione il fatto che nelle conclusioni sia stato indicato il minor importo di € 294.000,00, stante l'utilizzo della formula
“o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia””: v. sul tema Cass. 26301/2021, sull'efficacia di una tale formula, anche all'esito dell'istruttoria, con specifico riferimento al danno da perdita del rapporto parentale), il cui 25% è pari ad € 81.153,25.
9. Per quel che concerne la liquidazione del danno subito da spettante agli Parte_3 odierni attori in parti uguali ai sensi dell'art. 581 c.c., si ritiene di dover moltiplicare il “valore punto” di € 3.911,00 per 85 punti, di cui 24 per l'età della vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 16 per la convivenza (stante l'incontestata sussistenza della stessa al momento dell'evento), 12 in relazione al numero dei congiunti superstiti nel nucleo familiare primario della de cuius (pari a 2: il marito e la figlia Parte_1 Pt_2
, e 15 per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo
[...] specifico rapporto parentale perduto (tenuto conto, quanto a quest'ultimo parametro, della genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova formulati sul punto a pag. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tali da non far desumere che la sofferenza patita dal genitore sia stata superiore a quella normalmente patita da altro genitore nella stessa situazione).
L'importo di € 332.435,00 deve essere tuttavia ridotto in ragione della durata della vita residua della vittima secondaria, che è deceduta (per causa autonoma) nel 2021, laddove, in base alle ultime statistiche elaborate dall'ISTAT sull'aspettativa di vita media delle donne in
Italia, avrebbe potuto vivere fino al 2037. La rilevanza di tale dato non può essere posta in dubbio, sebbene si tratti di rilevanza più limitata di quella che ad esso è possibile riconoscere nel caso del danno biologico da premorienza (v. da ultimo Cass. 26185/2024), sicché appare equo ridurre il suindicato importo ad € 280.000,00, il cui 25% è pari ad € 70.000,00.
10. Quanto al danno biologico di natura psichica subito dagli attori, deve premettersi che si tratta di un pregiudizio che – a differenza del danno morale ed esistenziale (v. da ultimo Cass.
13786/2024) – non può ritenersi ricompreso nel suindicato danno da perdita del rapporto parentale (v. Cass. 25907/2023 e Cass. 9857/2022).
11. Ciò premesso, l'entità di tale danno va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 180 giorni di inabilità temporanea (di cui 45 al 100%, 45 al 75%, 45 al 50% e 45 al 25%) per ciascuno dei danneggiati;
invalidità permanente del 16% per invalidità Parte_1 permanente del 21% per Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare Parte_3 adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie i difensori delle parti costituite e i rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche.
12. La liquidazione del danno in questione va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass. 11319/2025). 13. In favore di vanno quindi liquidati a tale titolo gli importi di € Parte_1
6.214,50 per l'invalidità temporanea e di € 36.747,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 69 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass.
7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012), così pervenendosi ad un totale di € 42.961,50, il cui 25% è pari ad € 10.740,37.
14. Per quel che concerne la liquidazione in favore di e di Parte_2 Parte_1 del danno biologico subito da deve tenersi conto di quanto da
[...] Parte_3 ultimo precisato da alcune condivisibili pronunce della Suprema Corte secondo cui, quando la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, tale liquidazione va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso (v. in tal senso Cass. 30461/2024,
Cass. 26900/2022 e Cass. 41933/2021). Si perviene, in tal modo, alla liquidazione del complessivo importo di € 27.352,04 (di cui € 6.214,50 per l'invalidità temporanea ed €
21.137,54 per l'invalidità permanente, secondo la proporzione 24,7 : € 60.709,00 = 8,6 : €
21.137,54, laddove € 60.709,00 è il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona ancora vivente, 24,7 è il numero di anni che aveva ancora da vivere secondo le Parte_3 ultime statistiche elaborate dall'ISTAT sull'aspettativa di vita media delle donne in Italia, e
8,6 è il numero di anni effettivamente vissuti dalla danneggiata tra il momento della cessazione dell'invalidità temporanea e il suo decesso), il cui 25% è pari ad € 6.838,01.
15. Nella pronuncia della condanna al risarcimento in questa sede deve tuttavia tenersi conto della somma di € 50.000,00 liquidata in favore di ciascuno dei due danneggiati a titolo di provvisionale in sede penale (v. ex multis Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché, da ultimo, App. Milano 6 luglio 2022).
16. Alla provvisionale deve a tal fine applicarsi un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati (v. ancora Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché Trib. Messina 11 ottobre 2023, Trib. Milano 24 aprile 2023 e Trib. Cosenza 15 dicembre 2022). Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
17. Quindi, per quanto riguarda poiché la devalutazione del credito Parte_1 di € 91.893,62 (€ 81.153,25 + € 10.740,37) dall'attualità alla data dell'evento (13/05/2012) conduce ad un importo pari ad € 74.771,05, e poiché la somma di € 50.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (16/11/2021) a quella dell'evento (13/05/2012) è pari ad €
46.641,79, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 28.129,26 (€ 74.771,05 - € 46.641,79). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di € 74.771,05 dalla data dell'evento
(13/05/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021), per un importo di € 10.751,14, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 28.129,26 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 7.178,46. La somma spettante a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza dell'evento oggetto di causa, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto della provvisionale già liquidata, è dunque oggi pari ad € 46.058,86 (€ 28.129,26 + € 10.751,14 + 7.178,46).
18. Per quanto concerne il danno non patrimoniale complessivamente subito da Parte_3
poiché la devalutazione del credito di € 76.838,01 (€ 70.000,00 + € 6.838,01)
[...] dall'attualità alla data dell'evento (13/05/2012) conduce ad un importo pari ad € 62.520,76, e poiché la somma di € 50.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (16/11/2021) a quella dell'evento (13/05/2012) è pari ad € 46.641,79, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 15.878,97 (€ 62.520,76 -
€ 46.641,79). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di €
62.520,76 dalla data dell'evento (13/05/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021), per un importo di € 8.989,68, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 15.878,97 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (16/11/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 4.052,26. La somma spettante a ed quali eredi di a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale patito da quest'ultima in conseguenza dell'evento oggetto di causa, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto della provvisionale già liquidata, è dunque oggi pari ad € 28.920,91 (€ 15.878,97 + € 8.989,68 + 4.052,26).
19. Il danno patrimoniale subito dagli attori per le spese mediche conseguenti al sinistro va liquidato in € 350,00 per e in € 350,00 per in base Parte_1 Parte_3 alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, rispetto alla quale non sono state formulate specifiche censure. I predetti importi devono essere maggiorati di rivalutazione (mediante applicazione degli indici annuali ISTAT) e interessi legali (sulla somma progressivamente rivalutata) dalla data del relativo esborso (03/11/2014: v. le fatture quietanzate in atti) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (v. Cass.
4150/2019), nonché degli ulteriori interessi legali sino al saldo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue, che nella specie vanno quantificate in € 786,00 compresa marca da bollo, di cui tuttavia risultano pagati solo €
545,00, con conseguente indicazione di tale importo in dispositivo, salva la futura rivalsa per la differenza di € 241,00 previo versamento all'Erario: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (lievemente superiore alla media) della controversia, con aumento del 30% per ciascuna parte assistita oltre la prima, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014, e senza previa diminuzione del 30% ai sensi del quarto comma del medesimo articolo (avendo la pluralità di parti, pur aventi la medesima posizione processuale, comportato per il difensore degli attori l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo, in particolare, all'allegazione e prova dell'intensità dei diversi rapporti parentali e del danno biologico subito da ciascuno dei due danneggiati: v. sul tema, da ultimo,
Cass. 21386/2024 e Cass. 10367/2024).
21. Gli attori hanno inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale dei convenuti – le spese per le consulenze tecniche medico-legali di parte acquisite ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), (v.
Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia
13 luglio 2022), spese che gli attori risultano essersi obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella depositato in data 07/02/2025) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue
(v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass.
2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass.
17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio
2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 1.400,00 oltre accessori di legge (ed oltre € 610,00 per l'acquisizione di relazione specialistica) riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero- professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte
Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
22. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti Contr
– integralmente a carico dell' ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ed nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' , ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_6 provvede:
a) accerta e dichiara la corresponsabilità di – nella misura Controparte_3 del 25% - nella causazione del sinistro oggetto di causa;
b) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1 elle seguenti somme: 1) € 46.058,86, oltre interessi al saggio legale dalla data
[...] di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 350,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dal
03/11/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
c) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
e di quali eredi di e in parti uguali tra loro,
[...] Parte_2 Parte_3 delle seguenti somme: 1) € 28.920,91, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 350,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dal
03/11/2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
d) condanna l' alla rifusione in favore degli attori – con Controparte_6 distrazione in favore dei loro procuratori antistatari – delle spese processuali, che liquida in € 18.333,90 (di cui € 3.600,00 per la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva, €
8.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 6.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 3.904,00 (inclusi accessori di legge) per spese di c.t.p. e in € 597,95 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
e) pone integralmente a carico dell' le spese della c.t.u. Controparte_6 nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 08/07/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)