TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4848/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/4/1939 in CATANIA, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. GATTUSO MATTIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “
[...]
, di anni 85, in atto è affetta da: Poliartrosi a media incidenza Parte_1 funzionale in cardiopatica con incontinenza urinaria e anamnestica sindrome depressiva. - Tale infermità consente in atto un residuo di autonomia nelle condotte quotidiane per cui si conclude che la ricorrente , di anni 85, non Parte_1 necessita di assistenza continua. - Le suddette patologie determinano uno svantaggio sociale, ai sensi della Legge 104/92, rendendo la ricorrente persona affetta da handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1). - Alle note presentate dal legale di parte ricorrente rispondo confermando la precedente valutazione”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accerti lo status di invalidità civile utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza soluzione di continuità dal mese di giugno 2024, con modifica delle conclusioni del C.T.U. di prime cure. Confermi, invece, il riconoscimento dello status di handicap grave accertato precedentemente in sede giurisdizionale, oggetto di valutazione non richiesta”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “A) è affetta da Deficit statico dinamico in Parte_1 soggetto con poliartrosi a grave incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmaco logico, sindrome depressiva grave in trattamento farmacologico, incontinenza urinaria . B) Invalida al 100 con requisiti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento . C) Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3
L 104/92). D) Decorrenza settembre 2025”. Il CTU ha poi precisato che la decorrenza del requisito sanitario può anticiparsi al giugno 2025.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4848/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/4/1939 in CATANIA, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. GATTUSO MATTIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “
[...]
, di anni 85, in atto è affetta da: Poliartrosi a media incidenza Parte_1 funzionale in cardiopatica con incontinenza urinaria e anamnestica sindrome depressiva. - Tale infermità consente in atto un residuo di autonomia nelle condotte quotidiane per cui si conclude che la ricorrente , di anni 85, non Parte_1 necessita di assistenza continua. - Le suddette patologie determinano uno svantaggio sociale, ai sensi della Legge 104/92, rendendo la ricorrente persona affetta da handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1). - Alle note presentate dal legale di parte ricorrente rispondo confermando la precedente valutazione”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accerti lo status di invalidità civile utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza soluzione di continuità dal mese di giugno 2024, con modifica delle conclusioni del C.T.U. di prime cure. Confermi, invece, il riconoscimento dello status di handicap grave accertato precedentemente in sede giurisdizionale, oggetto di valutazione non richiesta”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “A) è affetta da Deficit statico dinamico in Parte_1 soggetto con poliartrosi a grave incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmaco logico, sindrome depressiva grave in trattamento farmacologico, incontinenza urinaria . B) Invalida al 100 con requisiti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento . C) Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3
L 104/92). D) Decorrenza settembre 2025”. Il CTU ha poi precisato che la decorrenza del requisito sanitario può anticiparsi al giugno 2025.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2