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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 63/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 115/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. e est. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro ed avente ad oggetto: “opposizione ad comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Antonio Polcino, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Gamberale, elettivamente domiciliata come in atti appellata nonché contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Nucciarone CP_1
e dall'Avv. Antonella Testa e, elettivamente domiciliato come in atti appellato
1 e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ersilia Di CP_2
Tillo, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'08.11.2023, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (d'ora innanzi, CPI) del 14.9.2018, notificata il 19.09.2018, per la somma di € 173.462,26 in conseguenza del mancato pagamento di cartelle di per premi e avvisi di addebito per contributi . La società ricorrente aveva CP_2 CP_1
agito in riassunzione a seguito di annullamento da parte di questa Corte di appello (sentenza del
22.10.2021) della sentenza già emessa in data 21.04.2020 dal medesimo Tribunale di
Campobasso, per difetto di integrità del contraddittorio.
1.1. Con il ricorso in riassunzione, la società odierna appellante nuovamente impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02776201800001381000, eccependone l'illegittimità e/o nullità per:
1. inesistenza giuridica e/o inefficacia della notifica;
2. violazione delle disposizioni di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73; 3. inesistenza di validi titoli esecutivi;
4. intervenuta decadenza e/o prescrizione delle pretese creditorie;
5. mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo;
6. violazione della trasparenza amministrativa e del contraddittorio;
7. difetto di motivazione, nullità dell'atto e non debenza delle somme richieste.
Si domandava, quindi, che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'atto impugnato e, in particolare:
“a) preliminarmente accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica e/o comunque la nullità assoluta della notificazione degli atti impugnati per i vizi insanabili così come descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare la prescrizione di ogni credito vantato ex adverso o in via gradata determinare quali degli stessi siano effettivamente ancora dovuti;
provvedendo comunque, anche gradatamente a dichiarare la decadenza di controparte ad agire per la
2 riscossione a mezzo ruolo e/o comunque ove non ravvisasse la predetta inesistenza, in via gradata, dichiarare la decadenza di controparte per l'iscrizione a ruolo delle somme vantate per
i motivi di cui in narrativa e/o la prescrizione di ogni credito vantato ex adverso o determinare quali degli stessi siano effettivamente ancora dovuti e comunque la nullità e/o l'annullabilità dell'atto opposto per la mancata valida notifica di validi ed intellegibili atti esecutivi o comunque presupposti;
b) in ogni caso ed anche in via gradata e nel merito laddove non ritenga di accogliere completamente e/o parzialmente le suddette eccezioni preliminari voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi così come dedotti ed articolati in narrativa, anche determinando quali dei crediti vantati siano effettivamente dovuti”. CP_ 1.2 Si costituivano l' , l' e l' Controparte_3 CP_2
L eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. quanto alle cartelle di pagamento relative a CP_4
crediti di imposta e il proprio difetto di legittimazione quanto alle censure relative agli atti emessi direttamente dagli enti impositori, insisteva per l'accertamento dell'infondatezza dell'opposizione per essere stato l'atto impugnato emesso e notificato in conformità alle disposizioni di legge.
CP_ L' deduceva che i sei avvisi di addebito su cui, tra l'altro, si fondava la erano stati tutti CP_5
regolarmente notificati, in particolare i primi cinque a mezzo di raccomandate A.R., regolarmente recapitate, il sesto a mezzo PEC all'indirizzo pec della F.lli Calcutta s.n.c. A tanto conseguiva l'inammissibilità di tutte le questioni sollevate in merito ai detti avvisi di addebito, divenuti, per non essere stati opposti, titoli esecutivi irretrattabili. In merito alla eccepita prescrizione, asseritamente maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito, come pure alle questioni relative alla CPI, eccepito il proprio difetto di legittimazione, l' deduceva, CP_1
comunque, che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla notifica, il 19.09.2018, della comunicazione di iscrizione di ipoteca opposta.
L' eccepiva, in primis, il proprio difetto di legittimazione, non afferendo i vizi denunciati CP_2 dall'opponente all'esistenza del debito, ma agli atti dell'Agente per la riscossione, nonché la tardività del ricorso che, riguardando vizi formali, avrebbe dovuto essere proposto nei modi e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dalla notifica della cartella. Nel merito contestava che fosse maturata la eccepita decadenza, nonché la prescrizione, evidenziando che le cartelle , presupposto dell'atto impugnato, erano state tutte CP_2
regolarmente notificate nel termine di legge. Aggiungeva che erano, altresì, infondati, alla luce
3 della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto i rilievi formulati con riferimento alla notifica telematica dell'atto impugnato e di quelli presupposti, anche in applicazione del principio della sanatoria dei vizi di notifica degli atti per il raggiungimento dello scopo (Cass.
SS.UU. sentenza n. 3805 del 16.02.2018).
Quanto alla asserita maturata prescrizione, si deduceva che il relativo termine, da ritenersi nel caso di specie decennale, sarebbe stato interrotto, avendo l' posto in essere quanto di sua CP_2
competenza. In riferimento, poi, alla prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle, la stessa riguarderebbe, proprio in conseguenza della mancata opposizione alla cartella, non la pretesa contributiva ma solo l'azione esecutiva. Infondate sarebbero anche le censure afferenti al merito della pretesa dell' e quelle relative alla dedotta indeterminatezza CP_2 dell'atto e alla sua mancata trasparenza.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto appello la che, dopo avere ritrascritto Parte_1
l'originario ricorso in opposizione e il primo atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso del 22.10.2021, reitera, preliminarmente, la censura relativa al presunto errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto ai titoli di pagamento relativi a crediti di natura tributaria. Tanto in considerazione del fatto che l'opposizione avrebbe riguardato solo la parte dei crediti per i quali sussisteva la giurisdizione del G.O. (foglio 40 atto di appello).
Con il motivo sub n. 1, si impugna la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta regolare la notificazione delle cartelle relative ai crediti . CP_2
Si contesta, quindi, la tempestività della costituzione di , ritenendo tardiva la produzione CP_2
documentale di detta parte, la quale sarebbe comunque inidonea ai fini della dimostrazione della regolarità della notifica degli atti presupposti, trattandosi di un mero estratto informatico.
Mancherebbe, inoltre, la prova che gli atti siano stati inviati da un indirizzo PEC del mittente ritualmente iscritto nel REGINDE e/o nell'INDICEPA. Tale nullità, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Campobasso, non sarebbe sanata in conseguenza della omessa opposizione delle cartelle.
Con il motivo sub n. 1.1., si censura la sentenza nella parte in cui si è ritenuta regolare la notifica degli avvisi di addebito emessi dall' . Come già sostenuto nel corso del giudizio di primo CP_1 grado, l'appellante deduce che la documentazione prodotta dall' dimostrerebbe solo la CP_1 notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito n.327 2018 00004606 66 000, per l'importo di €
4.414,98. Per i restanti avvisi di addebito i files depositati dall' non dimostrerebbero la CP_6
4 notifica a mezzo posta, riproducendo documenti privi della firma di ricezione della società e, perfino, di quella del messo notificatore e/o dell'ufficio postale.
Con il motivo sub n. 2 si impugna la sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di inesistenza giuridica/ nullità/inefficacia della notifica della CPI ex art. 77 DPR 602/73 e sulla presunta dimostrazione di regolare notifica delle cartelle sottese alla stessa. L
[...]
si sarebbe limitata ad inviare una e-mail pec con allegato un file con mera Controparte_3 estensione “pdf”, senza osservare la procedura di cui all'art. 149 bis c.p.c. e, in particolare, effettuando una mera comunicazione utilizzando un formato non idoneo a certificare la conformità dell'atto. Le evidenziate anomalie non sarebbero suscettibili di sanatoria, non potendosi applicare a tale “notificazione” l'art. 156 c.p.c., rilevando un atto privo dei requisiti essenziali per essere considerato esistente, atteso che “ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis, il preavviso di iscrizione deve essere notificato alla parte, quindi deve seguire i criteri propri del procedimento di notifica che deve avvenire con i crismi propri e attraversi i soggetti all'uopo espressamente autorizzati dalla legge, non essendoci alcun riferimento derogatorio alla disciplina generale”. Né il principio della cd strumentalità delle forme, ex art. 156, co.3, c.p.c., potrebbe applicarsi al caso di specie, non essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un atto processuale.
Con il motivo sub n.
2.1. si contesta la statuizione con cui si è ritenuta infondata l'eccezione di nullità della intimazione perché notificata con file estensione .pdf e non p7m.
Richiamata la normativa di riferimento, l'appellante deduce che nel caso di specie sarebbe stato notificato al contribuente a mezzo p.e.c. non un documento informatico in senso proprio, dotato cioè di firma digitale, avente la forma dell'estensione “.p7m” , ma un mero file in “.pdf” scansionato, privo di qualsivoglia firma digitale e assimilabile, pertanto, ad una semplice fotocopia. Tale atto sarebbe privo di valenza giuridica non essendo idoneo a garantire che il documento inoltrato sia identico, in tutto il suo contenuto, al documento originale.
Ne conseguirebbe l'inesistenza del procedimento di notificazione che avrebbe come effetto ulteriore l'inesistenza del diritto stesso dell'ente previdenziale, così come dell'agente per la riscossione, di procedere nei confronti del contribuente.
Con il motivo sub n.
2.2. l'appellante si duole della statuizione con cui si è ritenuta la legittimità Cont delle notifiche a mezzo pec delle cartelle , documentate solo attraverso dei files. non CP_2
essendosi dimostrato di aver utilizzato quale indirizzo di destinazione del soggetto ricevente
5 quello risultante regolarmente registrato in quel momento nell'elenco INIPEC, come previsto dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73.
Quanto alla notifica della CPI l' non avrebbe utilizzato Controparte_3
l'indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia E
, né quello registrato nel REGINDE ossia: Email_1
E
, bensì il diverso indirizzo Email_3
t. Email_4
Né l'appellata avrebbe provato di aver utilizzato l'indirizzo pec iscritto nell'INIPEC CP_3 come previsto dall'art. 26 DPR 602/73. Le notifiche sarebbero, dunque, prive di effetti giuridici, come gli stessi atti impugnati
Analoghi argomenti vengono spese per le cartelle sottese. Mancherebbe la prova della osservanza dell'art. 26 DPR cit. risultando le notifiche inesistenti perché provenienti da indirizzi non presenti in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia
E
, né quello registrato nel REGINDE ossia: Email_1
t. Email_3
Con il motivo sub n. 3 si censura, in quanto generica, la statuizione di rigetto delle eccezioni relative alla mancata sottoscrizione delle cartelle e al difetto di motivazione, ribadendosi che le denunciate censure sarebbero relative ad elementi di validità formale e sostanziale dell'atto impugnato.
L'appellante si duole infine, con il motivo sub n. 4, del rigetto della censura relativa alla omessa esplicitazione nella intimazione del metodo di calcolo degli interessi e compensi di riscossione, trattandosi di indicazioni essenziali secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 8934/2014 e altre).
Si chiede, quindi, l'integrale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegante con il ricorso di primo grado.
3 Radicalmente instauratosi il contradditorio, con la costituzione dell' Controparte_3
, di e , che hanno chiesto il rigetto dell'appello, richiamando le difese
[...] CP_1 CP_2
del I grado, all'odierna udienza, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
4 Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
6 4.1 Va rilevato, innanzitutto, quanto alla eccezione preliminare afferente al dichiarato difetto di giurisdizione per i titoli di pagamento fondati su crediti diversi da quelli previdenziali, che nel ricorso di primo grado, elencate anche le cartelle per debiti di natura fiscale, si formulavano conclusioni riferibili genericamente a tutti gli atti impugnati, circostanza questa che ha indotto il
Tribunale di Campobasso alla declaratoria di parziale difetto di giurisdizione.
5 In merito al motivo (sub n. 1) relativo alla notifica, ritenuta non regolare, delle cartelle per crediti
, va, innanzitutto, rilevato che correttamente il Tribunale ha revocato la dichiarazione di CP_2 contumacia dell' , costituitasi non, tardivamente, il 19.05.2023, ma il 22.03.2023, come si CP_2 evince dalla pec pervenuta all'istituto solo il 19.05.2023 con il messaggio di errore e di mancata accettazione della costituzione medesima (v. allegati alle note depositate dall' il CP_2
23.05.2023).
6 Quanto alla regolarità delle notifiche delle cartelle di cui trattasi, sono stati prodotti da CP_2
(v. all. 3 del fascicolo di parte di I grado) le pec con cui i predetti atti sono stati notificati CP_4 alla odierna appellante all'indirizzo rispettivamente il 09.097.2015 (cartella Email_5
027201500022911117000), in data 25.07.2017 (cartella n. 02720170002489918000) e, infine, il
18.01.2018 (cartella n. 02720170004494165000).
La doglianza relativa alla nullità della notifica per non essere stata data la prova che le cartelle sono state inviate da un indirizzo Pec del mittente ritualmente iscritto nel REGINDE e/o nell'INDICEPA e che quello del destinatario al momento della notifica fosse quello ritualmente iscritto nel REGINDE, è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo grado di giudizio. Essa è, peraltro, infondata atteso che la prova sollecitata dall'odierno appellante avrebbe dovuto essere fornita solo se la regolarità di detti indirizzi, di invio e di accettazione delle notifiche, fosse stata ritualmente contestata dall'allora ricorrente, ciò che, si ribadisce, non
è avvenuto.
7 Privo di ogni fondamento è il motivo (sub n. 1.1.) relativo alla presunta mancata notifica degli avvisi di addebito per i quali l' , lungi dal limitarsi a depositare i files riprodotti nell'atto di CP_1
appello, ha esibito gli avvisi di ricevimento completi (fronte/retro) delle raccomandate inviate, con la firma del destinatario e dell'addetto dell'ufficio postale (documentazione di cui è stata reiterata la produzione in allegato alla memoria difensiva ex art. 436 c.p.c..). La regolare notifica dell'avviso di addebito notificato a mezzo pec, all'indirizzo non è, invece, Email_5 contestata neppure dall'appellante, circostanza questa che conferma la correttezza dell'indirizzo cui sono state notificate anche le cartelle . CP_2
7 8 Infondato è il motivo (sub n. 2) con cui si deduce l'omessa pronuncia del Tribunale di
Campobasso sulla doglianza relativa alla nullità/inesistenza della notifica della CPI ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973. Sul punto si osserva che il giudice di prime cure si è, invece, pronunciato, da pag. 3 (in fine) della sentenza impugnata. Alle argomentazioni del Tribunale è sufficiente aggiungere che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la giurisprudenza
è concorde nel ritenere che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire con l'invio diretto, da parte dell'agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l'agente è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Se. 5, sentenza n. 23572 del
03.09.2024)1.
9 Per il resto, insussistente è il lamentato vizio (motivo sub n. 2.1.) della intimazione in quanto notificata con file estensione .pdf e non p7m, alla luce dei principi affermati sul punto dalla
Suprema Corte: “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. Sez, 5, ordinanza n. 30922 del 03.12.2024). E, in riferimento alla sottoscrizione digitale dell'atto, si è affermato che “In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.
CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass., sez. 5, ordinanza n. 35541 del 19.12.2023; in senso conforme, della stessa sezione, ordinanza n. 19327 del
15.07.2024).
10 Sfornito di fondamento è anche il motivo (sub. n. 2.2) con il quale si censura la sentenza nella parte in cui non ha ravvisato vizi nella notifica delle cartelle . Fermo restando quanto già CP_2
osservato riguardo alla notifica della CPI, da ribadirsi anche per le cartelle in esame, va ricordato il principio secondo cui “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché
".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 6417 del 05.03.2019).
Quanto alla censura relativa all'indirizzo utilizzato da per la notifica della CPI, non CP_4
risultante di pubblici elenchi, da un lato se ne evidenzia la novità e, dunque, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c, dall'altro la stessa risulta infondata alla luce dei principi affermati dalla Suprema
Corte (v., ex plurimis, Cass., sez. 6, ordinanza n. 6015 del 15.12.2022: “ In tema di notificazione
a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma
1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
9 soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”).
Analoghi argomenti vanno estesi anche alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti.
11 Quanto, infine, alle statuizioni con cui sono state rigettate le eccezioni in ordine alla mancata esplicitazione nella intimazione del metodo di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione e al difetto di motivazione della stessa (motivi sub nn. 3 e 4), della cui genericità
l'appellante si duole, reputa il collegio che alle osservazioni del Giudice di prime cure può aggiungersi che in materia tributaria si è affermato che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti
e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass., sez. 5, ordinanza n. 27504 del 23.10.2024) .
Cont Nel caso di specie la riporta pedissequamente le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, contenenti precise indicazioni circa la quantificazione degli interessi di mora, donde può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'atto.
12 Dall'atto di appello non risulta che siano state mosse specifiche censure alla statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dall'originario opponente, ragion per cui deve ritenersi formato sul punto il giudicato.
Dette eccezioni risultano comunque infondate. La decisione del giudice di primo grado è ineccepibile e alla stessa può farsi in questa sede espresso richiamo (pag.5, II cpv).
13 Alla luce di quanto fin qui argomentato, deve rigettarsi l'appello, rimanendo confermata la impugnata sentenza.
Le spese di lite, quanto al rapporto processuale appellante-appellati, seguono la soccombenza, non ravvisandosi elementi per disporne la compensazione anche parziale, e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante soccombente, ex art. 13, comma 1° quater, del DPR 115/02 e successive modifiche, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
10 La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del Lavoro - in data 08.11.2023, proposto con ricorso qui depositato il 08.05.2024 da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, e in persona dei rispettivi legali Controparte_3 CP_2 CP_1
rappresentanti p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Parte_1
agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in €
2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione quanto a . CP_4
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 11.10.20204
il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso si era espressa, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sentenza n. 17248/2017, che, in motivazione, afferma:
“Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n.11708 del 2011, n. 15948 del 2011, n. 14327 del 2009, n. 2288 del 2011, n. 1091 del 2013). L'affermazione in diritto sui cui si fonda la decisione della CTR contrasta, infatti, con il principio reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015), con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali, ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”
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