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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2019 promossa da:
(C.F.: CON SEDE IN SIRACUSA, VIA ITALIA N. Parte_1 P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
NG OR ( e dall'avv. EMILIANO Email_1
CONTARINO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catania, via Giacomo Leopardi n. 119, presso lo studio dell'avv. FELICETTA BORGIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio il , sito in Parte_1
Siracusa in via Italia n. 7, ha convenuto in giudizio chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, di €. 29.701,65 o del diverso ammontare da accertarsi in corso di causa.
Parte attrice ha in primo luogo evidenziato che controparte, dopo aver rivestito l'incarico di amministratore dell'ente condominiale esponente fino al 31.3.2013, pur avendo attestato nel bilancio consuntivo del 31.12.2011 avanzo di gestione di €. 13.033,47, avrebbe annotato alla medesima data giacenze di conto corrente per soli €. 698,78 e, per altro verso, per il periodo compreso tra l'1.1.2012 e il 31.3.2013, sebbene fossero state registrate entrate per €.
50.676,26 ed uscite per €. 33.787,92, avrebbe lasciato al momento del passaggio delle consegne esclusivamente la somma di €. 7.484,97.
In secondo luogo, il ha sostenuto che nonostante Parte_1 Controparte_1
fosse emersa l'esecuzione di lavori di valore pari ad €. 8.138,00 oltre I.V.A. al 10% da parte della impresa appaltatrice si sarebbe reso responsabile di pagamenti in favore CP_2 di quest'ultima per il superiore importo di €. 15.377,63 ed avrebbe dunque cagionato all'esponente un danno da indebito pari ad €. 7.239,63 oltre I.V.A. al 10%.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto.
Quest'ultimo ha anzitutto eccepito l'illegittimità della mediazione esperita ante causam.
Nel merito, ha ritenuto preclusa la possibilità per il Controparte_1 Parte_1
di muovere addebiti nei propri confronti, alla luce della intervenuta approvazione del bilancio consuntivo.
Ancora, il convenuto ha reputato erronea la ricostruzione avversaria relativa al lamentato ammanco di cassa, rilevando che controparte avrebbe dovuto tenere conto della necessità di distinguere le singole gestioni e di attribuire le entrate e le uscite anche ad operazioni di competenza degli anni precedenti.
Infine, ha esposto che i lavori commissionati a sarebbero stati Controparte_1 CP_2
eseguiti pressoché integralmente quando egli non rivestiva ancora la carica di amministratore del . Parte_1
In seguito al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 10.5.2021 emesso dallo scrivente magistrato, le parti sono state invitate a procedere a nuova mediazione, conclusasi negativamente.
La causa, in seguito a rimessione sul ruolo, è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve anzitutto considerarsi assolta la condizione di procedibilità della mediazione di cui all'art. 5 del decr. lgs. n. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
Con specifico riguardo alla materia condominiale, deve aversi riguardo anche al disposto dell'art. 71-quater disp. att. c.c. Il terzo comma di quest'ultimo, nella versione vigente ratione temporis, ha stabilito che “al procedimento” di mediazione “è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”.
Ebbene, in data 7.6.2021 l'assemblea del - chiamata a pronunciarsi Parte_1 specificamente sul “procedimento di mediazione, su ordine del Giudice, nella causa
1292/2019 R.G. Tribunale di Siracusa contro ” – ha all'unanimità rilasciato Controparte_1 la richiesta autorizzazione (v. punto 11 dell'allegato “delibera_07_06_2021” prodotto il
6.10.2021 da parte attrice).
Essendo la predetta approvazione assembleare intervenuta prima dell'incontro tenutosi davanti al mediatore nel successivo 28.6.2021 (v. allegato “verbale_di_mediazione” prodotto da parte attrice il 19.7.2021), deve considerarsi rispettato il disposto del comma 3 del richiamato art. 71-quater disp. att. c.c., mentre appare manifestamente irrilevante il fatto che l'organo condominiale, impropriamente, abbia utilizzato l'espressione “ratifica”.
Ciò premesso, la mediazione, nonostante la partecipazione dell'amministratore del e di – entrambi assistiti dai propri difensori -, ha Parte_1 Controparte_1
avuto esito negativo.
3. Con la prima domanda proposta, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di €. 21.738,06, sostenendo che tale importo costituirebbe ammanco di cassa imputabile a quest'ultimo.
La pretesa risarcitoria azionata dal ha natura contrattuale, fondandosi Parte_1 essa sulla affermazione di un inadempimento messo in atto dall'ex amministratore CP_1
legato all'ente condominiale da rapporto riconducibile al mandato (per tale
[...]
qualificazione – coerente con quanto previsto dal comma 15 dell'art. 1129 c.c. – v. Cass. Civ.
Sez. II 14.2.2023, n. 4561).
Com'è noto, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, allorché sia proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravano su chi si qualifica creditore la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ.
30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, è incontestato che abbia rivestito fino al 31.3.2013 la Controparte_1
qualifica di amministratore del . Parte_1
Per altro verso, quest'ultimo, quanto all'inadempimento, ha con chiarezza allegato che il convenuto si sarebbe reso responsabile di ammanchi di cassa.
All'esito delle operazioni peritali svoltesi nel corso del giudizio, il superiore addebito ha trovato parziale conferma.
In particolare, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha osservato che “dall'esame della documentazione inerente i rendiconti di gestione dei singoli anni, appare in evidenza che il
ha chiuso gli esercizi sempre in disavanzo;
mentre dalla lettura della Situazione Parte_1
Contabile 2011 e al 31.03.2013, appare un avanzo di gestione, rispettivamente di euro
13.033,47 (anno 2011) e di 14.196,30 (al 31.03.2013). In buona sostanza, ancorché l'incrocio dei dati indicati nella situazione contabile per periodo, con quelli indicati nel rendiconto di gestione, non brillano per chiarezza, è possibile sostenere che il condominio si è autofinanziato (per le spese ordinarie) con somme versate dai condomini e destinate ad altre voci di spesa. Invero, ciò è confermato dallo stesso sig. nella sua relazione del CP_1
31.03.2013, dove ha messo in evidenza che tutti i disavanzi contabili di cassa, sono stati finanziati dalla “Quota Straordinaria Edificio” di euro 43.308,25 e riportato nella parte dello Stato Patrimoniale separato per colonne Attività e Passività, dove il sig. ha CP_1
indicato tra le passività sotto la voce “Rimborso Lavori Straordinari Edificio” l'importo di euro 43.308,25, per poter ricostituire il fondo. […] Dalla documentazione del fascicolo ed in particolare dalla documentazione contabile in atti, si sono riscontrati dati indicati nei vari prospetti per i quali non è stato possibile ricostruirne la provenienza e pertanto lo scrivente ha trovato forti difficoltà a poter riconciliare alcuni dati riportati nel rendiconto di gestione con quelli del prospetto contabile (denominato situazione contabile). Al fine di addivenire comunque ad un risultato che possa ritenersi oggettivo, lo scrivente facendo uso dei dati significativi riportati nella situazione contabile e nel rendiconto, attraverso una loro riconciliazione, ha effettuato la ricostruzione che segue: Riepilogo Scalare SA Passivo
Anni Precedenti - 17.720,33; Incasso Anni Precedenti 5.321,83; Avanzo di Gestione al
31.12.2011 13.033,47; Differenza al 31.12.2011 634,97; - SA NT Corrente al
31.12.2011 - 2.083,00; Avanzo di Gestione al 31.03.2013 14.196,30; SA Disponibilità
Finanziaria 12.748,27; A Sottrarre Disponibilità liquide esistenti – Assegni da Incassare - 5.015,05; - C/C bancario - 1.006,33; - Cassa Contanti - 1.463,59; SA che il Sig. CP_1
Deve Versare 5.263,30” (v. pagg. 19-20 della consulenza tecnica d'ufficio).
Avverso le superiori risultanze, da ritenersi condivisibili in quanto coerentemente e logicamente sviluppate alla luce dell'esame di tutti i documenti ritualmente prodotti in atti, parte attrice non ha mosso alcuna osservazione.
Neppure negli scritti conclusivi il ha preso in alcun modo posizione Parte_1
sulle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto a il perito di quest'ultimo ha anzitutto osservato che l'ausiliario del Controparte_1
Tribunale “ha concentrato il suo lavoro di ricostruzione contabile dei fatti gestionali dopo aver applicato il rigoroso principio della continuità degli esercizi finanziari e pertanto si ritiene, nella sua indiscutibile linearità dei dati emersi dalla contabilità, che il risultato finale
è condivisibile” (v. pag. 1 delle osservazioni del perito del convenuto alla consulenza tecnica d'ufficio).
Precisato ciò, il consulente di parte del convenuto si è limitato ad aggiungere che “nel rendiconto 2011, purtroppo già approvato dall'Assemblea dei condomini del 6 giugno 2012, non sono inseriti due dati importanti, ovvero il rimborso effettuato all'amministratore precedente al sig. ovvero il rag. , di €. 2.976,87 ed il rimborso CP_1 Persona_1 effettuato al condomino signor di €. 2.000,00. Essendo queste informazioni Controparte_3
presenti nei verbali del e riscontrabili tra le carte del anche i Parte_1 Parte_1 condomini ne dovrebbero avere contezza” (v. pag. 1 delle osservazioni del perito del convenuto alla consulenza tecnica d'ufficio).
A tali osservazioni l'ausiliario del Tribunale – del tutto condivisibilmente – ha replicato affermando “di avere correttamente dato lettura ai verbali di assemblea versati in atti ed i soli a cui doveva fare riferimento e […] di non avere riscontrato alcun verbale su cui risultano indicati i due importi a rimborso, rispettivamente di euro 2.976,87 e di euro
2.000,00. Del resto, come appare evidente dalle stesse osservazioni” del perito di parte convenuta, “emerge che i suddetti rimborsi, non figurerebbero nei verbali di assemblea” (v. pag. 4 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
Il fatto che non abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante – in Controparte_1
quanto correlato a circostanze volte a contrastare la pretesa risarcitoria altrui – risulta ammesso dallo stesso convenuto. Quest'ultimo, infatti, ha nella seconda comparsa conclusionale dichiarato di aver “posto in evidenza pagamenti che purtroppo non è stato posto in grado di provare come il pagamento del compenso all'amministratore che lo aveva preceduto, alla fine del suo mandato e nel corso del 2011, ma in merito si osserva sommessamente che un corretto esercizio del canone di buona fede avrebbe imposto al condominio attore, nella persona dell'amministratore subentrato al di riconoscere tale circostanza, ben nota a tutti i condomini. Così come CP_1
è ben nota la circostanza di pagamenti eseguiti in favore del in seguito Parte_1 CP_3 ai lavori di rifacimento della terrazza” (v. pag. 3 della seconda comparsa conclusionale del convenuto).
Non osta alla affermazione della responsabilità del convenuto il fatto che sia stato approvato dall'assemblea condominiale il bilancio consuntivo del 31.12.2011.
Ed invero, l'atto di approvazione in esame non contiene alcuna dichiarazione che possa far ritenere che l'organo assembleare abbia inteso esonerare l'amministratore da responsabilità
(v. all. 3 della citazione).
Per altro verso, il fatto che il bilancio sia stato approvato non ha alcun effetto liberatorio per chi riveste incarichi gestori nell'ambito della disciplina degli enti, com'è confermato anche dall'art. 2434 c.c. per le società per azioni (v., per tali conclusioni anche in relazione al condominio, Trib. Palermo Sez. III 11.4.2025, n. 1613).
In conclusione, va condannato a pagare al la Controparte_1 Parte_1
somma di €. 5.263,30, oltre interessi legali dal 31.3.2013 sino al soddisfo.
4. È invece infondata la domanda con cui parte attrice ha chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento del danno da indebito pari ad €. 7.239,63 oltre I.V.A. al 10%.
A tal proposito, il ha in particolare sostenuto che Parte_1 Controparte_1
nonostante fosse emersa l'esecuzione di lavori di valore pari ad €. 8.138,00 oltre I.V.A. al
10% da parte della impresa appaltatrice si sarebbe reso responsabile di CP_2
pagamenti in favore di quest'ultima per il superiore importo di €. 15.377,63.
Anche tale pretesa risarcitoria ha natura contrattuale, essendo le parti in causa state legate da rapporto assimilabile al mandato.
Come si è già ricordato, in tali evenienze, incombono su chi si qualifica creditore la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001,
n. 13533 cit.).
Nel caso di specie, parte attrice ha addebitato al convenuto il fatto di avere pagato alla
[...]
un importo superiore al corrispettivo esigibile da quest'ultima per i lavori CP_4
effettivamente eseguiti.
Tuttavia, la condotta testé richiamata non costituisce ex se inadempimento di obblighi gravanti sull'amministratore in quanto mandatario.
Parte attrice non ha neppure prospettato le ragioni per le quali il fatto di aver pagato un contraente del condominio integrerebbe comportamento inadempiente.
Il , in particolare, non ha chiarito, neppure sul piano allegatorio, se il Parte_1
convenuto sia stato al corrente della non debenza delle somme corrisposte Controparte_1
alla o abbia omesso di assolvere obblighi di controllo posti a suo carico. CP_2
La domanda risarcitoria in esame va dunque respinta in ragione della mancata allegazione, da parte del danneggiato, dell'inadempimento.
Del resto, fin dalla comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha sostenuto che “il signor
alla data di approvazione dei predetti lavori non era ancora stato nominato CP_1
amministratore del , la esecuzione dei predetti lavori è avvenuta in Parte_1
gran parte nel periodo di gestione del precedente amministratore Studio Ventura, come è facilmente desumibile dal verbale di assemblea del 16/03/2010 (doc.12 del fascicolo di parte attrice)” (v. pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto).
Tali circostanze non sono state ritualmente contestate da parte attrice, essendosi quest'ultima limitata ad affermare che i pagamenti delle opere appaltate sarebbero intervenuti quando controparte ricopriva già la carica di amministratore (v. pagg.
4-5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si legge che “è stato proprio il convenuto a corrispondere alla impresa esecutrice dei lavori di CP_2
impermeabilizzazione della terrazza e del torrino della Scala B del Parte_2
… la somma di €. 15.377,63 + I.V.A. … Non è vero, dunque, quanto riferito dal convenuto
[...]
ossia che lo stesso si sarebbe limitato a registrare le fatture in questione in contabilità, in quanto è stato proprio lui a provvedere all'effettivo pagamento degli importi richiesti dall'impresa. Ed invero risulta pacificamente dall'elenco spese riepilogate per conto relativo ai lavori in questione … all. 17 …, redatto dal sig. e dallo stesso Controparte_1
sottoscritto, che le fatture in questione sono tutte pagate durante il periodo in cui il Condominio attore è stato amministrato dal convenuto. In particolare si evidenzia che la fattura n. 100/2011 risulta essere stata pagata in data 24/05/2011 e che le fatture nn.
175/2011 e 198/2011 risultano essere state entrambe pagate in data 26/1172011. Il convenuto, dunque, per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, è certamente tenuto a corrispondere al le somme pagate in eccesso alla impresa Parte_1 esecutrice dei lavori”).
Resta salva la possibilità per il di agire nei confronti della Parte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 2033 c.c. per recuperare quanto eventualmente corrisposto in misura
[...]
superiore al dovuto.
5. Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle richieste risarcitorie articolate da parte attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Il residuo ½ va posto invece a carico di poiché prevalentemente Controparte_1
soccombente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto in favore del (scaglione di Parte_1
riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti in via definitiva a carico del convenuto dovendo quest'ultimo reputarsi Controparte_1
prevalentemente soccombente ed essendo imputabile alla sua condotta la nomina dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 1292/2019, ogni altra istanza ed azione disattese:
- condanna a pagare al la somma di €. 5.263,30, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dal 31.3.2013 sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta, nel resto, le domande risarcitorie proposte dal nei confronti Parte_1
di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
- compensa per ½ le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna CP_1
a pagare al il residuo ½, che liquida – all'esito della già
[...] Parte_1 disposta compensazione – in €. 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto i costi della espletata Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidati.
Così deciso in Siracusa, 8.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2019 promossa da:
(C.F.: CON SEDE IN SIRACUSA, VIA ITALIA N. Parte_1 P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
NG OR ( e dall'avv. EMILIANO Email_1
CONTARINO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Catania, via Giacomo Leopardi n. 119, presso lo studio dell'avv. FELICETTA BORGIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio il , sito in Parte_1
Siracusa in via Italia n. 7, ha convenuto in giudizio chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, di €. 29.701,65 o del diverso ammontare da accertarsi in corso di causa.
Parte attrice ha in primo luogo evidenziato che controparte, dopo aver rivestito l'incarico di amministratore dell'ente condominiale esponente fino al 31.3.2013, pur avendo attestato nel bilancio consuntivo del 31.12.2011 avanzo di gestione di €. 13.033,47, avrebbe annotato alla medesima data giacenze di conto corrente per soli €. 698,78 e, per altro verso, per il periodo compreso tra l'1.1.2012 e il 31.3.2013, sebbene fossero state registrate entrate per €.
50.676,26 ed uscite per €. 33.787,92, avrebbe lasciato al momento del passaggio delle consegne esclusivamente la somma di €. 7.484,97.
In secondo luogo, il ha sostenuto che nonostante Parte_1 Controparte_1
fosse emersa l'esecuzione di lavori di valore pari ad €. 8.138,00 oltre I.V.A. al 10% da parte della impresa appaltatrice si sarebbe reso responsabile di pagamenti in favore CP_2 di quest'ultima per il superiore importo di €. 15.377,63 ed avrebbe dunque cagionato all'esponente un danno da indebito pari ad €. 7.239,63 oltre I.V.A. al 10%.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto.
Quest'ultimo ha anzitutto eccepito l'illegittimità della mediazione esperita ante causam.
Nel merito, ha ritenuto preclusa la possibilità per il Controparte_1 Parte_1
di muovere addebiti nei propri confronti, alla luce della intervenuta approvazione del bilancio consuntivo.
Ancora, il convenuto ha reputato erronea la ricostruzione avversaria relativa al lamentato ammanco di cassa, rilevando che controparte avrebbe dovuto tenere conto della necessità di distinguere le singole gestioni e di attribuire le entrate e le uscite anche ad operazioni di competenza degli anni precedenti.
Infine, ha esposto che i lavori commissionati a sarebbero stati Controparte_1 CP_2
eseguiti pressoché integralmente quando egli non rivestiva ancora la carica di amministratore del . Parte_1
In seguito al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 10.5.2021 emesso dallo scrivente magistrato, le parti sono state invitate a procedere a nuova mediazione, conclusasi negativamente.
La causa, in seguito a rimessione sul ruolo, è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve anzitutto considerarsi assolta la condizione di procedibilità della mediazione di cui all'art. 5 del decr. lgs. n. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
Con specifico riguardo alla materia condominiale, deve aversi riguardo anche al disposto dell'art. 71-quater disp. att. c.c. Il terzo comma di quest'ultimo, nella versione vigente ratione temporis, ha stabilito che “al procedimento” di mediazione “è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”.
Ebbene, in data 7.6.2021 l'assemblea del - chiamata a pronunciarsi Parte_1 specificamente sul “procedimento di mediazione, su ordine del Giudice, nella causa
1292/2019 R.G. Tribunale di Siracusa contro ” – ha all'unanimità rilasciato Controparte_1 la richiesta autorizzazione (v. punto 11 dell'allegato “delibera_07_06_2021” prodotto il
6.10.2021 da parte attrice).
Essendo la predetta approvazione assembleare intervenuta prima dell'incontro tenutosi davanti al mediatore nel successivo 28.6.2021 (v. allegato “verbale_di_mediazione” prodotto da parte attrice il 19.7.2021), deve considerarsi rispettato il disposto del comma 3 del richiamato art. 71-quater disp. att. c.c., mentre appare manifestamente irrilevante il fatto che l'organo condominiale, impropriamente, abbia utilizzato l'espressione “ratifica”.
Ciò premesso, la mediazione, nonostante la partecipazione dell'amministratore del e di – entrambi assistiti dai propri difensori -, ha Parte_1 Controparte_1
avuto esito negativo.
3. Con la prima domanda proposta, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di €. 21.738,06, sostenendo che tale importo costituirebbe ammanco di cassa imputabile a quest'ultimo.
La pretesa risarcitoria azionata dal ha natura contrattuale, fondandosi Parte_1 essa sulla affermazione di un inadempimento messo in atto dall'ex amministratore CP_1
legato all'ente condominiale da rapporto riconducibile al mandato (per tale
[...]
qualificazione – coerente con quanto previsto dal comma 15 dell'art. 1129 c.c. – v. Cass. Civ.
Sez. II 14.2.2023, n. 4561).
Com'è noto, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, allorché sia proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravano su chi si qualifica creditore la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ.
30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, è incontestato che abbia rivestito fino al 31.3.2013 la Controparte_1
qualifica di amministratore del . Parte_1
Per altro verso, quest'ultimo, quanto all'inadempimento, ha con chiarezza allegato che il convenuto si sarebbe reso responsabile di ammanchi di cassa.
All'esito delle operazioni peritali svoltesi nel corso del giudizio, il superiore addebito ha trovato parziale conferma.
In particolare, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha osservato che “dall'esame della documentazione inerente i rendiconti di gestione dei singoli anni, appare in evidenza che il
ha chiuso gli esercizi sempre in disavanzo;
mentre dalla lettura della Situazione Parte_1
Contabile 2011 e al 31.03.2013, appare un avanzo di gestione, rispettivamente di euro
13.033,47 (anno 2011) e di 14.196,30 (al 31.03.2013). In buona sostanza, ancorché l'incrocio dei dati indicati nella situazione contabile per periodo, con quelli indicati nel rendiconto di gestione, non brillano per chiarezza, è possibile sostenere che il condominio si è autofinanziato (per le spese ordinarie) con somme versate dai condomini e destinate ad altre voci di spesa. Invero, ciò è confermato dallo stesso sig. nella sua relazione del CP_1
31.03.2013, dove ha messo in evidenza che tutti i disavanzi contabili di cassa, sono stati finanziati dalla “Quota Straordinaria Edificio” di euro 43.308,25 e riportato nella parte dello Stato Patrimoniale separato per colonne Attività e Passività, dove il sig. ha CP_1
indicato tra le passività sotto la voce “Rimborso Lavori Straordinari Edificio” l'importo di euro 43.308,25, per poter ricostituire il fondo. […] Dalla documentazione del fascicolo ed in particolare dalla documentazione contabile in atti, si sono riscontrati dati indicati nei vari prospetti per i quali non è stato possibile ricostruirne la provenienza e pertanto lo scrivente ha trovato forti difficoltà a poter riconciliare alcuni dati riportati nel rendiconto di gestione con quelli del prospetto contabile (denominato situazione contabile). Al fine di addivenire comunque ad un risultato che possa ritenersi oggettivo, lo scrivente facendo uso dei dati significativi riportati nella situazione contabile e nel rendiconto, attraverso una loro riconciliazione, ha effettuato la ricostruzione che segue: Riepilogo Scalare SA Passivo
Anni Precedenti - 17.720,33; Incasso Anni Precedenti 5.321,83; Avanzo di Gestione al
31.12.2011 13.033,47; Differenza al 31.12.2011 634,97; - SA NT Corrente al
31.12.2011 - 2.083,00; Avanzo di Gestione al 31.03.2013 14.196,30; SA Disponibilità
Finanziaria 12.748,27; A Sottrarre Disponibilità liquide esistenti – Assegni da Incassare - 5.015,05; - C/C bancario - 1.006,33; - Cassa Contanti - 1.463,59; SA che il Sig. CP_1
Deve Versare 5.263,30” (v. pagg. 19-20 della consulenza tecnica d'ufficio).
Avverso le superiori risultanze, da ritenersi condivisibili in quanto coerentemente e logicamente sviluppate alla luce dell'esame di tutti i documenti ritualmente prodotti in atti, parte attrice non ha mosso alcuna osservazione.
Neppure negli scritti conclusivi il ha preso in alcun modo posizione Parte_1
sulle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto a il perito di quest'ultimo ha anzitutto osservato che l'ausiliario del Controparte_1
Tribunale “ha concentrato il suo lavoro di ricostruzione contabile dei fatti gestionali dopo aver applicato il rigoroso principio della continuità degli esercizi finanziari e pertanto si ritiene, nella sua indiscutibile linearità dei dati emersi dalla contabilità, che il risultato finale
è condivisibile” (v. pag. 1 delle osservazioni del perito del convenuto alla consulenza tecnica d'ufficio).
Precisato ciò, il consulente di parte del convenuto si è limitato ad aggiungere che “nel rendiconto 2011, purtroppo già approvato dall'Assemblea dei condomini del 6 giugno 2012, non sono inseriti due dati importanti, ovvero il rimborso effettuato all'amministratore precedente al sig. ovvero il rag. , di €. 2.976,87 ed il rimborso CP_1 Persona_1 effettuato al condomino signor di €. 2.000,00. Essendo queste informazioni Controparte_3
presenti nei verbali del e riscontrabili tra le carte del anche i Parte_1 Parte_1 condomini ne dovrebbero avere contezza” (v. pag. 1 delle osservazioni del perito del convenuto alla consulenza tecnica d'ufficio).
A tali osservazioni l'ausiliario del Tribunale – del tutto condivisibilmente – ha replicato affermando “di avere correttamente dato lettura ai verbali di assemblea versati in atti ed i soli a cui doveva fare riferimento e […] di non avere riscontrato alcun verbale su cui risultano indicati i due importi a rimborso, rispettivamente di euro 2.976,87 e di euro
2.000,00. Del resto, come appare evidente dalle stesse osservazioni” del perito di parte convenuta, “emerge che i suddetti rimborsi, non figurerebbero nei verbali di assemblea” (v. pag. 4 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
Il fatto che non abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante – in Controparte_1
quanto correlato a circostanze volte a contrastare la pretesa risarcitoria altrui – risulta ammesso dallo stesso convenuto. Quest'ultimo, infatti, ha nella seconda comparsa conclusionale dichiarato di aver “posto in evidenza pagamenti che purtroppo non è stato posto in grado di provare come il pagamento del compenso all'amministratore che lo aveva preceduto, alla fine del suo mandato e nel corso del 2011, ma in merito si osserva sommessamente che un corretto esercizio del canone di buona fede avrebbe imposto al condominio attore, nella persona dell'amministratore subentrato al di riconoscere tale circostanza, ben nota a tutti i condomini. Così come CP_1
è ben nota la circostanza di pagamenti eseguiti in favore del in seguito Parte_1 CP_3 ai lavori di rifacimento della terrazza” (v. pag. 3 della seconda comparsa conclusionale del convenuto).
Non osta alla affermazione della responsabilità del convenuto il fatto che sia stato approvato dall'assemblea condominiale il bilancio consuntivo del 31.12.2011.
Ed invero, l'atto di approvazione in esame non contiene alcuna dichiarazione che possa far ritenere che l'organo assembleare abbia inteso esonerare l'amministratore da responsabilità
(v. all. 3 della citazione).
Per altro verso, il fatto che il bilancio sia stato approvato non ha alcun effetto liberatorio per chi riveste incarichi gestori nell'ambito della disciplina degli enti, com'è confermato anche dall'art. 2434 c.c. per le società per azioni (v., per tali conclusioni anche in relazione al condominio, Trib. Palermo Sez. III 11.4.2025, n. 1613).
In conclusione, va condannato a pagare al la Controparte_1 Parte_1
somma di €. 5.263,30, oltre interessi legali dal 31.3.2013 sino al soddisfo.
4. È invece infondata la domanda con cui parte attrice ha chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento del danno da indebito pari ad €. 7.239,63 oltre I.V.A. al 10%.
A tal proposito, il ha in particolare sostenuto che Parte_1 Controparte_1
nonostante fosse emersa l'esecuzione di lavori di valore pari ad €. 8.138,00 oltre I.V.A. al
10% da parte della impresa appaltatrice si sarebbe reso responsabile di CP_2
pagamenti in favore di quest'ultima per il superiore importo di €. 15.377,63.
Anche tale pretesa risarcitoria ha natura contrattuale, essendo le parti in causa state legate da rapporto assimilabile al mandato.
Come si è già ricordato, in tali evenienze, incombono su chi si qualifica creditore la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001,
n. 13533 cit.).
Nel caso di specie, parte attrice ha addebitato al convenuto il fatto di avere pagato alla
[...]
un importo superiore al corrispettivo esigibile da quest'ultima per i lavori CP_4
effettivamente eseguiti.
Tuttavia, la condotta testé richiamata non costituisce ex se inadempimento di obblighi gravanti sull'amministratore in quanto mandatario.
Parte attrice non ha neppure prospettato le ragioni per le quali il fatto di aver pagato un contraente del condominio integrerebbe comportamento inadempiente.
Il , in particolare, non ha chiarito, neppure sul piano allegatorio, se il Parte_1
convenuto sia stato al corrente della non debenza delle somme corrisposte Controparte_1
alla o abbia omesso di assolvere obblighi di controllo posti a suo carico. CP_2
La domanda risarcitoria in esame va dunque respinta in ragione della mancata allegazione, da parte del danneggiato, dell'inadempimento.
Del resto, fin dalla comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha sostenuto che “il signor
alla data di approvazione dei predetti lavori non era ancora stato nominato CP_1
amministratore del , la esecuzione dei predetti lavori è avvenuta in Parte_1
gran parte nel periodo di gestione del precedente amministratore Studio Ventura, come è facilmente desumibile dal verbale di assemblea del 16/03/2010 (doc.12 del fascicolo di parte attrice)” (v. pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto).
Tali circostanze non sono state ritualmente contestate da parte attrice, essendosi quest'ultima limitata ad affermare che i pagamenti delle opere appaltate sarebbero intervenuti quando controparte ricopriva già la carica di amministratore (v. pagg.
4-5 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si legge che “è stato proprio il convenuto a corrispondere alla impresa esecutrice dei lavori di CP_2
impermeabilizzazione della terrazza e del torrino della Scala B del Parte_2
… la somma di €. 15.377,63 + I.V.A. … Non è vero, dunque, quanto riferito dal convenuto
[...]
ossia che lo stesso si sarebbe limitato a registrare le fatture in questione in contabilità, in quanto è stato proprio lui a provvedere all'effettivo pagamento degli importi richiesti dall'impresa. Ed invero risulta pacificamente dall'elenco spese riepilogate per conto relativo ai lavori in questione … all. 17 …, redatto dal sig. e dallo stesso Controparte_1
sottoscritto, che le fatture in questione sono tutte pagate durante il periodo in cui il Condominio attore è stato amministrato dal convenuto. In particolare si evidenzia che la fattura n. 100/2011 risulta essere stata pagata in data 24/05/2011 e che le fatture nn.
175/2011 e 198/2011 risultano essere state entrambe pagate in data 26/1172011. Il convenuto, dunque, per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, è certamente tenuto a corrispondere al le somme pagate in eccesso alla impresa Parte_1 esecutrice dei lavori”).
Resta salva la possibilità per il di agire nei confronti della Parte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 2033 c.c. per recuperare quanto eventualmente corrisposto in misura
[...]
superiore al dovuto.
5. Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle richieste risarcitorie articolate da parte attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Il residuo ½ va posto invece a carico di poiché prevalentemente Controparte_1
soccombente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto in favore del (scaglione di Parte_1
riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti in via definitiva a carico del convenuto dovendo quest'ultimo reputarsi Controparte_1
prevalentemente soccombente ed essendo imputabile alla sua condotta la nomina dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 1292/2019, ogni altra istanza ed azione disattese:
- condanna a pagare al la somma di €. 5.263,30, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dal 31.3.2013 sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta, nel resto, le domande risarcitorie proposte dal nei confronti Parte_1
di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
- compensa per ½ le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna CP_1
a pagare al il residuo ½, che liquida – all'esito della già
[...] Parte_1 disposta compensazione – in €. 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto i costi della espletata Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti liquidati.
Così deciso in Siracusa, 8.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti