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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 67 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Luigi Cotroneo e Fabrizio
Valente, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore.
[...]
[...
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello, dall'avvocato Leonardo Alesii, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6755/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma,
II sezione lavoro e pubblicata in data 14.7.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 2.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1383/2018 pubblicata in data
7.12.2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, condannava a pagare a : (I) la somma di € Controparte_1 Parte_1
339.461,82 quale ristoro del danno alla salute (consistente in grave ipoacusia Pag. 1 a 9
neurosensoriale bilaterale, disturbo cronico dell'adattamento con umore misto ansioso- depressivo di entità moderata, disturbo di personalità NAS) conseguente alla sua adibizione ad un ambiente di lavoro nocivo sotto il profilo dell'esposizione a rumore;
(II) la somma di € 39.815,02 a titolo di ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante, corrispondente agli emolumenti non percepiti per effetto del mutamento di mansioni disposto dalla datrice di lavoro, quale conseguenza della sua sopravvenuta inidoneità lavorativa provocata dalle sopra riportate patologie;
(III) gli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Co
, in forza di detta decisione, il 3.1.2019 notificava a Parte_1 [...] precetto, con il quale chiedeva (per quel che qui rileva) il Controparte_1 pagamento della sorte capitale come liquidata in sentenza e dell'ulteriore importo di €
50.061,42, a titolo di interessi legali maturati dal 20.10.2008 al 31.12.2018.
A tale precetto seguiva, nel persistente inadempimento della datrice di lavoro, pignoramento presso terzi notificato il 26.3.2019. proponeva, innanzi al Tribunale di Messina, Controparte_1 opposizione a precetto, contestando il calcolo degli interessi e assumendo che: (a) il precetto era erroneo nella parte in cui reclamava gli interessi sulla sorte capitale, senza distinguere tra risarcimento per il danno non patrimoniale e ristoro per quello patrimoniale;
(b) gli accessori sulla parte di sorte liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico, infatti, dovevano essere computati dal 7.12.2018, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza oppure, in subordine, sul capitale devalutato e dal
12.9.2012, data di consolidamento dei postumi;
così essendo pari rispettivamente a €
89,28 e a € 17.679,97; (c) gli interessi su quanto liquidato a titolo di ristoro del danno patrimoniale dovevano essere computati dal febbraio 1999, così essendo pari a €
17.679,97.
In questo giudizio di costituiva , che chiedeva la reiezione Parte_1 dell'avversa opposizione e formulava domanda riconvenzionale volta a conseguire il calcolo degli accessori dal febbraio 1999 per tutte le poste creditorie e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della differenza tra il dovuto e il precettato.
Con ordinanza pronunciata il 4.5.2021, il Tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
1.2 Nelle more di questo giudizio, proponeva, Controparte_1 innanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma, opposizione a
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pignoramento, con la quale sostanzialmente riproduceva le censure già poste a fondamento della precedente opposizione.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata in data 14.9.2020, sospendeva l'esecuzione limitatamente alla somma corrispondente agli interessi maturati prima della sentenza costituente titolo esecutivo ed assegnava alle parti termine di 60 giorni per instaurare il giudizio di merito innanzi al giudice competente.
1.3. Successivamente, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 309/2021 pubblicata il 7.7.2021, accogliendo l'impugnazione del lavoratore e disattendendo quella di rideterminava in € 509.192,73 il complessivo danno Controparte_1 non patrimoniale e in € 53.821,37 il danno patrimoniale e maggiorava le predette somme di interessi dal maturato al soddisfo.
In esecuzione di detta sentenza, in data 14.10.2021 notificava a Parte_1 altro precetto, con il quale reclamava il pagamento della Controparte_1 differenza tra quanto riconosciuto dalla Corte di Appello di Messina, rispettivamente a titolo di danno non patrimoniale e di danno non patrimoniale e quanto già liquidato in primo grado, nonché delle somme di € 23.859,32 e di € 14.006,36 a titolo di interessi maturati su detti differenziali.
2. La sopra descritta vicenda processuale portava all'instaurazione di tre distinti giudizi innanzi al Tribunale di Roma, così rispettivamente contraddistinti:
(1) RG 33533/2020, con il quale introduceva, in ottemperanza Parte_1 all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il giudizio di cognizione relativo all'opposizione a pignoramento a suo tempo proposta dalla datrice di lavoro.
Il ricorrente argomentava sull'infondatezza delle tesi di Controparte_1
e chiedeva che gli interessi fossero calcolati, per entrambe le poste risarcitorie,
[...] sulle somme devalutate e via via rivalutate dal febbraio 1999 o in subordine dal
20.10.2008, con condanna della datrice di lavoro al pagamento di quanto dovuto. ribadiva le tesi poste a fondamento Controparte_1 dell'opposizione, chiedendo che gli interessi fossero calcolati separatamente per le due tipologie di credito e in attuazione dei criteri di computo da essa proposti.
(2) RG 14743/2021, con il quale riassumeva, a Controparte_1 seguito di dichiarazione di incompetenza, il giudizio di opposizione a precetto a suo tempo instaurato presso il Tribunale di Messina, reiterando le ragioni di opposizione proposte in quella sede, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto opposto e di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore.
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chiedeva la reiezione dell'opposizione e formulava, in via Parte_1 riconvenzionale, la medesima domanda già proposta nel precedente giudizio, volta a conseguire il calcolo degli accessori dal febbraio 1999 o dal 20.10.2008.
(3) RG 28274/2021, con il quale sulla base delle Controparte_1 medesime ragioni poste a fondamento delle precedenti opposizioni, proponeva opposizione anche al precetto notificatole il 14.10.2021, così contestando il calcolo degli interessi e chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia di detto atto.
si costituiva anche in questo giudizio, spiegando le medesime Parte_1 difese e domande già svolte nelle precedenti opposizioni.
Il Tribunale di Roma, riunite le opposizioni e ammessa ctu contabile, con la sentenza in epigrafe indicata ha così statuito: «dichiara che al spetta la somma Pt_1 di euro 17.952,04 oltre ad euro 10.290,03 a titolo di accessori per il danno biologico riconosciuto nelle sentenze nonché di euro 15.882,39 oltre ad euro 5.708,52 a titolo di accessori sulla somma riconosciuta dalle predette pronunce a titolo di danno patrimoniale e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dei precetti notificati ad dal CP_3 medesimo , nella somma eccedente tali importi». Pt_1
In particolare, il primo giudice: (I) ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore;
(II) ha affermato che gli interessi sul risarcimento del danno non patrimoniale dovessero essere calcolati dal settembre 2012
e sulla somma devalutata a detta data e via via rivalutata;
(III) ha individuato nel febbraio 1999 il dies a quo del calcolo degli interessi sulle somme liquidate a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
(IV) aderendo alle risultanze della ctu, ha determinato negli importi indicati in dispositivo quanto spettante al lavoratore a titolo di interessi.
interpone appello contro questa decisione, assumendola erronea Parte_1 nella parte in cui ha determinato nel settembre 2012 il momento della decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale;
illustrate le ragioni di supposta erroneità, ripropone le tesi già svolte in primo grado dirette a veder calcolati detti accessori dal febbraio 1999 o in subordine del 20.10.2008. Rassegna le seguenti conclusioni: «riformare la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione della somma dovuta a titolo di accessori per il danno biologico riconosciuto nella misura del 60% con la sentenza n.1383/2018 del Tribunale di
Messina, nonché nella sua componente di danno morale con la sentenza n.309/2021 della Corte di appello di Messina;
accertare e dichiarare che Controparte_1
è tenuta a corrispondere in favore di , per le ragioni tutte
[...] Parte_1
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spiegate nel corpo dell'atto, la complessiva somma di € 67.993,69, quali accessori sulla sorte capitale liquidata a titolo di danno biologico mediante la sentenza n.1383/2018 del 07.12.2018, emessa dal Tribunale di Messina, sezione lavoro, anche nella sua componente di danno morale mediante la sentenza n.309/2021, emessa dalla Corte di appello di Messina, ove la data di decorrenza per il computo degli interessi legali venga individuata in quella del 20.10.2008, data di proposizione del ricorso giudiziale in primo grado;
accertare e dichiarare che è tenuta a Controparte_1 corrispondere in favore di , per le ragioni tutte spiegate nel corpo Parte_1 dell'atto, la complessiva somma di € 179.173,67, quali accessori sulla sorte capitale liquidata a titolo di danno biologico, mediante la sentenza n.1383/2018 del 07.12.2018 emessa dal Tribunale di Messina, sezione lavoro, anche nella sua componente di danno morale mediante la sentenza n.309/2021, emessa dalla Corte di appello di Messina, ove la data di decorrenza per il computo degli interessi legali venga individuata in quella del febbraio 1999, per come fatto rispetto al danno patrimoniale;
conseguentemente condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 67.993,69 ovvero di quella di € 179.173,67 a titolo di accessori sulla sorte capitale liquidata a titolo di danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, a secondo del criterio di calcolo che codesta Corte riterrà di adottare, decurtata comunque quella di € 28.242,07, già riconosciuta dal giudice di primo grado in favore di ». Parte_1 resiste all'impugnazione, della quale eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e in subordine la sua infondatezza. Rassegna conclusioni conformi.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado e disposta nuova ctu contabile, all'udienza del 2.10.2025
l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
L'impugnazione, infatti, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
Essa pertanto, pertanto, è pienamente rispettosa del precetto dell'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018 n. 13535;
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Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non ha pregio.
4. censura la statuizione di prime cure nella sola parte in cui ha Parte_1 statuito sugli interessi spettanti sulla sorte capitale liquidata a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, mentre si limita a chiedere la Controparte_1 conferma della decisione impugnata, senza proporre appello incidentale.
Si è dunque formato il giudicato sia sull'espressa dichiarazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale e sia sul capo di decisione con il quale il primo giudice ha identificato nel febbraio 1999 il dies a quo del computo degli interessi su quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale ed ha così identificato il dovuto in € 15.882,39
(per il primo precetto) ed in € 5.708,52 (per il secondo).
5. La sentenza impugnata ha ritenuto che gli accessori sul risarcimento del danno non patrimoniale dovessero essere calcolati dal 12.9.2012, perché (come si legge in motivazione) «la stabilizzazione dei postumi è avvenuta all'epoca della domanda di aggravamento del 12 settembre 2012».
Le conclusioni del primo giudice non sono corrette, siccome contrarie alle risultanze dello stesso titolo esecutivo di fonte giudiziale, sicché è condivisibile la censura dell'appellante sul punto.
La Corte di Appello di Messina, infatti, ha ritenuto che gli interessi dovessero computarsi sull'intero risarcimento del danno non patrimoniale dal maturato al soddisfo
e non vi è dubbio che tale locuzione, che richiama chiaramente quella dell'art. 429
c.p.c., debba essere intesa nel senso che gli interessi spettano dal giorno in cui viene a giuridica esistenza il diritto a conseguire il risarcimento del danno, ossia, in altri termini, da quando si produce la lesione all'integrità psico fisica del danneggiato, che indubbiamente, nell'ipotesi di risarcimento del danno da invalidità permanente, si identifica con il momento della stabilizzazione dei postumi.
La sentenza qui appellata, però, ha identificato la stabilizzazione dei postumi con la data in cui, per effetto di altra (e precedente) sentenza (nella specie la n. 399/2016 del Tribunale di Messina), è stato riconosciuto, nei confronti dell' ed in CP_4 accoglimento della domanda di aggravamento proposta dall'assicurato, il diritto del alla percezione di una maggior rendita per inabilità permanente rapportata ad Pt_1 un grado di minorazione del 60%, in luogo del 51% in precedenza in godimento.
Tale argomentazione è errata, non solo perché la pregressa costituzione di rendita da parte dell' dimostra ex se l'avvenuta stabilizzazione dei postumi in data ben CP_4 antecedente al riconosciuto aggravamento (si legge nella sentenza del Tribunale di
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Messina che il lavoratore era già titolare dal 1.6.1999 di rendita rapportata ad un CP_4 grado di minorazione del 51%), ma anche perché frutto di un equivoco.
Il Tribunale di Roma, infatti, confonde la stabilizzazione dei postumi, che da un punto di vista medico legale rappresenta il momento in cui il quadro clinico non si caratterizza più per significative variazioni, dal peggioramento dei medesimi, che rappresenta la loro fisiologica evoluzione secondo la natura della malattia.
Allo stesso tempo, la sentenza impugnata non si avvede che le decisioni poste a base dell'esecuzione forzata non individuano affatto il settembre 2012 quale data di stabilizzazione dei postumi, né rileva in tal senso che esse abbiano stimato l'invalidità permanente nella misura del 60%.
Tale stima del danno biologico derivato al lavoratore dalla condotta datoriale, infatti, non si riferisce alla sola patologia uditiva oggetto di costituzione di rendita CP_4 poiché il Tribunale di Messina (Trib. Messina n. 1383/2018), sul punto dalla locale Corte di appello (App. Messina n. 309/2021) ha ritenuto che la condotta antigiuridica del datore di lavoro avesse cagionato al non soltanto una grave ipoacusia, ma Pt_1 anche un disturbo cronico dell'adattamento con umore misto ansioso-depressivo di entità moderata e disturbo di personalità NAS (considerate, in verità, come un'unica patologia di natura psichica, tanto da dar luogo ad unitaria valutazione del barème medico legale).
La stima del danno biologico nella misura del 60%, dunque, è frutto, come si legge nella ctu svolta in quel giudizio e recepita integralmente dalle decisioni di merito, della congiunta e globale valutazione delle minorazioni conseguenti alla patologia uditiva
(stimate nella misura del 50%) e delle residue malattie (unitariamente valutate in misura pari al 20%).
La sentenza di appello (App. Messina n. 309/2021) è ancora più chiara nel precisare che il consulente medico legale nominato in primo grado ha stimato il danno biologico complessivo nella misura del 60% «di cui il 50% ascrivibile al grave deficit uditivo» (pag. 10).
Il successivo aggravamento del 12.9.2021, dunque, non ha nulla a che CP_4 vedere con la stabilizzazione dei postumi e con il grado di minorazione sulla base del quale è stato determinato il risarcimento del danno biologico liquidato dalle sentenze poste a base dell'esecuzione forzata.
Il credito risarcitorio, in realtà, irrilevante per i motivi esposti il successivo aggravamento del settembre 2012, era certamente sorto, secondo quanto risulta dalle
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statuizioni in esame, alla data del febbraio 1999, poiché la ctu medico legale svolta nel giudizio di primo celebrato innanzi al Tribunale di Messina (come detto interamente recepita dalle sentenza poste a base dell'esecuzione forzata) dimostra che a tale data entrambe le patologie rilevanti per la valutazione del danno biologico erano già esistenti e si erano stabilizzate nei loro postumi, in quanto: (a) il CTU ritiene dimostrata la patologia uditiva dal 26.11.1998 (cfr. pag. 7 ctu dr. ); (b) la sindrome ansioso Per_1 depressiva risulta già diagnosticata sulla base di una certificazione del gennaio 1999
(cfr. pag. 6 di detta ctu); (c) difetta qualsivoglia elemento per poter anche solo supporre che a quelle date il quadro clinico dell'una o dell'altra malattia fosse ancora in fieri.
È quindi corretta e va condivisa la tesi dell'appellante, laddove sostiene che gli interessi legali debbano computarsi dal febbraio 1999.
Tale computo deve essere effettuato, avendo la Corte di Appello ed il Tribunale di
Messina determinato il risarcimento in valori monetari attualizzati alla data della loro decisione, devalutando al febbraio 1999 le somme così liquidate e calcolando gli interessi sugli importi via via rivalutati.
Tal è il criterio seguito dal CTU officiato in appello, i cui calcoli appaiono matematicamente corretti e non sono contestati dalle parti, che ha così determinato in
€ 116.727,05 gli interessi spettanti sul risarcimento del solo danno biologico liquidato dal Tribunale di Messina (reclamati con il precetto notificato il 3.1.2019) ed in €
58.106,45 quelli spettanti sull'ulteriore somma riconosciuta a titolo di ristoro del danno morale dalla Corte di Appello di Messina (reclamati con il precetto notificato il
14.10.2021).
6. Le considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, nel senso dell'affermazione che ha diritto di percepire, in esecuzione della sentenze di cui ai Parte_1 precetti in atti, la complessiva somma di € 173.844,50 quali interessi legali complessivamente maturati sulle somme liquidate da dette decisioni a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale, anziché la diversa e minor somma riconosciuta dalla sentenza gravata, con conseguente reiezione delle opposizioni
(a precetto e a pignoramento) riunite.
La domanda di condannare al pagamento della Controparte_1 differenza tra l'importo precettato per interessi e le somme qui riconosciute è inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza della Corte di Appello di
Messina già costituisce valido titolo esecutivo per il conseguimento di dette somme.
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Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata, a carico della quale gravano anche le spese di CTU di primo grado e di appello, come già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, dichiara che ha diritto di percepire, in esecuzione della sentenze Parte_1 di cui ai precetti in atti, la complessiva somma di € 173.844,50 quali interessi legali complessivamente maturati sulle somme liquidate da dette decisioni a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale, anziché la diversa e minor somma riconosciuta dalla sentenza gravata, e per l'effetto respinge le opposizioni riunite proposte da Controparte_1
b) condanna a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1 doppio grado, che liquida in € 8.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 10.000,00 per quello di appello;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
c) pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
CTU di primo grado e di appello, come già liquidate con separati decreti.
Roma, il 2.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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