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Ordinanza 14 gennaio 2025
Ordinanza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 343/2022
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Giudice
In composizione monocratica in persona della dott.ssa Adriana Mazzacane, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis e segg. c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 343/22 tra con l'Avv. Antonio Labate, Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/1/25, esaminati gli atti di causa e la documentazione ivi depositata;
premesso: che con ricorso ex art 702 bis c.p.c. la conveniva in giudizio la resistente Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis, comma 3, c.p.c. ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 17272311 sottoscritto in data 17.02.2017 e, per l'effetto, condannare la IGnora
[...]
(C.F. ), al pagamento, in favore di CP_1 C.F._1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
15.349,53=, di cui € 3.094,16 a titolo di rate scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal
01.12.2020.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con ogni e più ampia riserva di precisare, modificare la domanda nonché integrare i mezzi istruttori in corso di causa, anche alla luce dell'eventuale difesa di controparte”.
La convenuta non si costituiva in giudizio optando per la contumacia.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e la ricorrente chiedeva la decisione all'udienza dell'8/1/25 dinanzi a questo giudice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Vi è prova in atti:
-che contratto n. 17272311 la Compass Banca Spa, erogava a favore della IGnora
un finanziamento da rifondere in n. 84 rate mensili di Controparte_1
importo pari ad € 385,77, per un totale di € 32.520,04;
- che in ordine al suddetto finanziamento n. 17272311, la Banca provvedeva, pertanto, ad erogare la somma richiesta di € 11.000,00 in favore della IG.ra
[...]
come da disposizione di bonifico in atti;
CP_1
-che, dichiarata la decadenza dal benificio del termine e chiedo l'adempimento,
l'esposizione debitoria in capo all'odierna parte resistente, ammonta a complessivi €
15.349,53, di cui € 3.094,16 a titolo di rate scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, come da piano di ammortamento, certificazione ex art. 50 T.U.B. e lista movimenti completa.
La documentazione tutta depositata dalla ricorrente dimostra, pertanto, il credito vantato.
Parte resistente non si è costituita in giudizio così dimostrando di non avere interesse nella causa.
Il ricorso conseguentemente va accolto.
Le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accertato l'inadempimento della parte resistente la condanna al pagamento, in favore di della somma di € 15.349,53, di cui € 3.094,16 a titolo di rate Parte_1
scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 01.12.2020.
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Tivoli, 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Giudice
In composizione monocratica in persona della dott.ssa Adriana Mazzacane, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis e segg. c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 343/22 tra con l'Avv. Antonio Labate, Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/1/25, esaminati gli atti di causa e la documentazione ivi depositata;
premesso: che con ricorso ex art 702 bis c.p.c. la conveniva in giudizio la resistente Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis, comma 3, c.p.c. ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 17272311 sottoscritto in data 17.02.2017 e, per l'effetto, condannare la IGnora
[...]
(C.F. ), al pagamento, in favore di CP_1 C.F._1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
15.349,53=, di cui € 3.094,16 a titolo di rate scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal
01.12.2020.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con ogni e più ampia riserva di precisare, modificare la domanda nonché integrare i mezzi istruttori in corso di causa, anche alla luce dell'eventuale difesa di controparte”.
La convenuta non si costituiva in giudizio optando per la contumacia.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e la ricorrente chiedeva la decisione all'udienza dell'8/1/25 dinanzi a questo giudice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Vi è prova in atti:
-che contratto n. 17272311 la Compass Banca Spa, erogava a favore della IGnora
un finanziamento da rifondere in n. 84 rate mensili di Controparte_1
importo pari ad € 385,77, per un totale di € 32.520,04;
- che in ordine al suddetto finanziamento n. 17272311, la Banca provvedeva, pertanto, ad erogare la somma richiesta di € 11.000,00 in favore della IG.ra
[...]
come da disposizione di bonifico in atti;
CP_1
-che, dichiarata la decadenza dal benificio del termine e chiedo l'adempimento,
l'esposizione debitoria in capo all'odierna parte resistente, ammonta a complessivi €
15.349,53, di cui € 3.094,16 a titolo di rate scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, come da piano di ammortamento, certificazione ex art. 50 T.U.B. e lista movimenti completa.
La documentazione tutta depositata dalla ricorrente dimostra, pertanto, il credito vantato.
Parte resistente non si è costituita in giudizio così dimostrando di non avere interesse nella causa.
Il ricorso conseguentemente va accolto.
Le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accertato l'inadempimento della parte resistente la condanna al pagamento, in favore di della somma di € 15.349,53, di cui € 3.094,16 a titolo di rate Parte_1
scadute e non pagate ed € 12.255,37 a titolo di capitale residuo del contratto di finanziamento n. 17272311, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 01.12.2020.
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Tivoli, 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane