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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice monocratico Dr.
Emanuele Rocco, all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 20.03.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n.1860/2023 del Ruolo Generale a.c vertente
TRA
, nato a [...] il [...] CF , ivi residente , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Abagnale e Sebastiano Nastro, con i quali elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla Via Bers. C. Donnarumma n. 4
Ricorrente
E
P.IVA. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore Sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. Damiano Pasquale, Controparte_1
con il quale elettivamente domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia n.226.
Resistente
Oggetto: domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 23.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, asserendo di aver svolto le mansioni di operatore funebre e di essere stato correttamente inquadrato, solo dal 12.02.2016 al 08.02.2018, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
L'istante deduceva il mancato godimento delle ferie, nonché la mancata corresponsione degli emolumenti previsti dal CCNL e del compenso per il lavoro straordinario;
chiedeva, pertanto, al giudice di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo a decorrere dal 01.03.2014 al 08.02.2018, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, quantificate come da allegati conteggi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte resistente eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda., con varie argomentazioni. In particolare la resistente deduceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente,
a decorrere dal 12.02.2016 al 08.02.2018, contestando, tuttavia, la sussistenza del rapporto in parola anche nel periodo dal 2014 al 2016, atteso che nel suddetto periodo la collaborazione si era svolta nell'ambito di un semplice tirocinio formativo .
Inoltre, la società resistente allegava un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto presso la sede della O.S. C.I.. il 19.07.2018, verbale, peraltro, sottoscritto da entrambe le parti e dai relativi Pt_2
difensori, per effetto del quale il dichiarava e riconosceva di aver ricevuto un Parte_1
trattamento economico rapportato alla quantità e qualità delle prestazioni rese e rilasciava ampia e formale quietanza liberatoria con dichiarazione di non avere null'altro a pretendere in relazione ai rapporti di lavoro.
Sulla base delle ragioni esposte nella memoria difensiva, la resistente concludeva per il rigetto della domanda.
Ciò detto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Il Giudicante rileva che parte resistente ha prodotto in copia il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 19.07.2018, parti che sono state assistite dai propri difensori e dalle organizzazioni sindacali.
Attraverso il suddetto verbale, il ricorrente aveva accettato , in via transattiva e a tacitazione e saldo di ogni propria pretesa la somma complessiva di euro 3.500,00 rinunziando a ogni proprio diritto eventualmente vantato verso la società . Controparte_1
La sottoscrizione del predetto verbale, redatto, con l'assistenza del sindacato, nonché con l'assistenza tecnica di un procuratore di fiducia, rende sicuramente inammissibile la domanda per la parte che riguarda il periodo compreso nell'accordo transattivo, essendo già cessata la materia del contendere con riferimento al suddetto periodo.
Infatti, il verbale di conciliazione summenzionato è inoppugnabile, ai sensi dell'art.2113 c.c., ultimo comma, che espressamente sottrae tale atto alla disciplina dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione “costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c.” (CFR
Cass. n. 25796/2023)
Nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince la perfetta conoscenza relativa all' inoppugnabilità del verbale di conciliazione pertanto è da considerarsi valida ad ogni effetto, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità , secondo cui :“La necessità
(derivante dal combinato disposto dell'art. 412 ter c.p.c. e del contratto collettivo di volta in volta applicabile) che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore. Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto.” (Cfr. Cass. n.
1975/2024)
Per tutte le suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate inducono il Giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 23.03.2023 nei confronti di Controparte_1 così provvede: a) dichiara l'inammissibilità del ricorso b) compensa le spese.
[...]
Torre Annunziata, li 17/4/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice monocratico Dr.
Emanuele Rocco, all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 20.03.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n.1860/2023 del Ruolo Generale a.c vertente
TRA
, nato a [...] il [...] CF , ivi residente , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Abagnale e Sebastiano Nastro, con i quali elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla Via Bers. C. Donnarumma n. 4
Ricorrente
E
P.IVA. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore Sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. Damiano Pasquale, Controparte_1
con il quale elettivamente domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia n.226.
Resistente
Oggetto: domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 23.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, asserendo di aver svolto le mansioni di operatore funebre e di essere stato correttamente inquadrato, solo dal 12.02.2016 al 08.02.2018, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
L'istante deduceva il mancato godimento delle ferie, nonché la mancata corresponsione degli emolumenti previsti dal CCNL e del compenso per il lavoro straordinario;
chiedeva, pertanto, al giudice di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo a decorrere dal 01.03.2014 al 08.02.2018, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, quantificate come da allegati conteggi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte resistente eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda., con varie argomentazioni. In particolare la resistente deduceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente,
a decorrere dal 12.02.2016 al 08.02.2018, contestando, tuttavia, la sussistenza del rapporto in parola anche nel periodo dal 2014 al 2016, atteso che nel suddetto periodo la collaborazione si era svolta nell'ambito di un semplice tirocinio formativo .
Inoltre, la società resistente allegava un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto presso la sede della O.S. C.I.. il 19.07.2018, verbale, peraltro, sottoscritto da entrambe le parti e dai relativi Pt_2
difensori, per effetto del quale il dichiarava e riconosceva di aver ricevuto un Parte_1
trattamento economico rapportato alla quantità e qualità delle prestazioni rese e rilasciava ampia e formale quietanza liberatoria con dichiarazione di non avere null'altro a pretendere in relazione ai rapporti di lavoro.
Sulla base delle ragioni esposte nella memoria difensiva, la resistente concludeva per il rigetto della domanda.
Ciò detto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Il Giudicante rileva che parte resistente ha prodotto in copia il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 19.07.2018, parti che sono state assistite dai propri difensori e dalle organizzazioni sindacali.
Attraverso il suddetto verbale, il ricorrente aveva accettato , in via transattiva e a tacitazione e saldo di ogni propria pretesa la somma complessiva di euro 3.500,00 rinunziando a ogni proprio diritto eventualmente vantato verso la società . Controparte_1
La sottoscrizione del predetto verbale, redatto, con l'assistenza del sindacato, nonché con l'assistenza tecnica di un procuratore di fiducia, rende sicuramente inammissibile la domanda per la parte che riguarda il periodo compreso nell'accordo transattivo, essendo già cessata la materia del contendere con riferimento al suddetto periodo.
Infatti, il verbale di conciliazione summenzionato è inoppugnabile, ai sensi dell'art.2113 c.c., ultimo comma, che espressamente sottrae tale atto alla disciplina dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione “costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c.” (CFR
Cass. n. 25796/2023)
Nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince la perfetta conoscenza relativa all' inoppugnabilità del verbale di conciliazione pertanto è da considerarsi valida ad ogni effetto, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità , secondo cui :“La necessità
(derivante dal combinato disposto dell'art. 412 ter c.p.c. e del contratto collettivo di volta in volta applicabile) che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore. Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto.” (Cfr. Cass. n.
1975/2024)
Per tutte le suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate inducono il Giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 23.03.2023 nei confronti di Controparte_1 così provvede: a) dichiara l'inammissibilità del ricorso b) compensa le spese.
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Torre Annunziata, li 17/4/2024 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco