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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Baroni
e
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesco Baroni
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM – sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 5/2/2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1°
1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi. davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in AS CA il 29/7/2006 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 11/4/2024 (sent. n.
21/2024 pubblicata il 12/4/2024, divenuta irrevocabile) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 14/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (l'11/4/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS CA il 29/7/2006 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
2 civile del Comune di AS CA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 2 Serie A n.24.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse nel rispetto dell'art. 315 bis c.c. e delle attitudini e inclina ioni della figlia – tra cui si ricordano a titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, variazioni di residenza, cure mediche, scelte sanitarie in genere, attività sportive o ricreative – e anche tutte quelle che comportano spese significative, continueranno ad essere prese da entrambi i genitori di comune accordo in ragione del diritto-dovere di entrambi di vigilare sulla cura, educa ione e l'istruzione della figlia.
2. avrà la collocazione stabile presso la madre nell'immobile sito in Per_1
AS CA (Li), Via Napoli n. 33, dove quest'ultima ha posto la propria residenza insieme a quella della figlia.
3. La casa coniugale di AS CA, via Napoli n. 33, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi vivrà con la figlia fino al Parte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza a economica di quest'ultima.
4. Tenuto conto dell'ottimo rapporto esistente tra il sig. e la figlia e della CP_1 reciproca collaborazione tra i genitori, il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà, Per_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro, nonché con le esigenze ludiche e scolastiche della figlia stesso e previo accordo con la madre.
La figlia inoltre, trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali con i Per_1 genitori, alternativamente: sette giorni durante le vacanze Natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze Pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia, fatta salva la facoltà dei coniugi di individuare in modo concorde soluzioni diverse ove eccezionalmente se ne presentassero le condizioni ed avendo comunque il più scrupoloso riguardo alle esigenze della figlia;
Salvi diversi e migliori accordi, la figlia trascorrerà ad anni alterni con Per_1
l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta tra i ricorrenti, rispettando, comunque, il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
L'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro.
3 I compleanni di fino al compimento della maggiore età, salvo diversi Per_1 accordi tra i genitori, saranno trascorsi dai ricorrenti insieme alla figlia.
5. entro il giorno 5 di ogni mese il sig. per il concorso al CP_1 mantenimento dei propri congiunti corrisponderà la somma di euro 300,00 mensili (trecento/00) a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore e di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento per la moglie. Tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il sig. concorrerà nella misura del 50% in merito alle spese CP_1 extra, da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche/universitarie, spese per le attività sportive, formative e ludico- ricreative, come descritte e previste nel Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione del Tribunale di
Livorno (da intendersi integralmente richiamato), nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle indicazioni contenute nel Protocollo medesimo.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa dovrà presentare documentazione giustificativa e dovrà essere rimborsato entro il 15 del mese successivo. Ai fini della formazione del consenso il genitore che intende affrontare una spesa extra per la figlia, dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso.
7. I genitori, allo stato, hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o la rinnovazione dei rispettivi passaporti e/o di ogni altra autorizzazione per la quale il consenso dovesse essere richiesto, e quindi si sono obbligati a compiere le attività a ciò necessarie a semplice richiesta dell'altro genitore. Del pari i genitori hanno consentito e quindi si sono obbligati a fare e sottoscrivere congiuntamente tutti i documenti necessari al rilascio del passaporto per la figlia minore. Qualunque dei genitori ne sia in possesso si obbliga a consegnare il passaporto della figlia all'altro genitore, a semplice richiesta di questi, quando vi sia un comprovato motivo, anche per finalità di svago e/o turistica. Gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti dal Sig.
[...]
, mentre le detrazioni fiscali per la figlia verranno usufruite dai coniugi CP_1 nella misura del 50% ciascuno.
8. i sig.ri e hanno dato atto di non aver altri procedimenti civili e Pt_1 CP_1 penali pendenti fra di loro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AS CA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Baroni
e
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesco Baroni
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM – sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 5/2/2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1°
1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi. davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in AS CA il 29/7/2006 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 11/4/2024 (sent. n.
21/2024 pubblicata il 12/4/2024, divenuta irrevocabile) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 14/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (l'11/4/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS CA il 29/7/2006 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
2 civile del Comune di AS CA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 2 Serie A n.24.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse nel rispetto dell'art. 315 bis c.c. e delle attitudini e inclina ioni della figlia – tra cui si ricordano a titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, variazioni di residenza, cure mediche, scelte sanitarie in genere, attività sportive o ricreative – e anche tutte quelle che comportano spese significative, continueranno ad essere prese da entrambi i genitori di comune accordo in ragione del diritto-dovere di entrambi di vigilare sulla cura, educa ione e l'istruzione della figlia.
2. avrà la collocazione stabile presso la madre nell'immobile sito in Per_1
AS CA (Li), Via Napoli n. 33, dove quest'ultima ha posto la propria residenza insieme a quella della figlia.
3. La casa coniugale di AS CA, via Napoli n. 33, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi vivrà con la figlia fino al Parte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza a economica di quest'ultima.
4. Tenuto conto dell'ottimo rapporto esistente tra il sig. e la figlia e della CP_1 reciproca collaborazione tra i genitori, il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà, Per_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro, nonché con le esigenze ludiche e scolastiche della figlia stesso e previo accordo con la madre.
La figlia inoltre, trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali con i Per_1 genitori, alternativamente: sette giorni durante le vacanze Natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze Pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia, fatta salva la facoltà dei coniugi di individuare in modo concorde soluzioni diverse ove eccezionalmente se ne presentassero le condizioni ed avendo comunque il più scrupoloso riguardo alle esigenze della figlia;
Salvi diversi e migliori accordi, la figlia trascorrerà ad anni alterni con Per_1
l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il primo novembre e l'8 dicembre;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta tra i ricorrenti, rispettando, comunque, il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
L'alternanza tra i genitori durante le festività dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro.
3 I compleanni di fino al compimento della maggiore età, salvo diversi Per_1 accordi tra i genitori, saranno trascorsi dai ricorrenti insieme alla figlia.
5. entro il giorno 5 di ogni mese il sig. per il concorso al CP_1 mantenimento dei propri congiunti corrisponderà la somma di euro 300,00 mensili (trecento/00) a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore e di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento per la moglie. Tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il sig. concorrerà nella misura del 50% in merito alle spese CP_1 extra, da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche/universitarie, spese per le attività sportive, formative e ludico- ricreative, come descritte e previste nel Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione del Tribunale di
Livorno (da intendersi integralmente richiamato), nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle indicazioni contenute nel Protocollo medesimo.
Il genitore che avrà sostenuto la spesa dovrà presentare documentazione giustificativa e dovrà essere rimborsato entro il 15 del mese successivo. Ai fini della formazione del consenso il genitore che intende affrontare una spesa extra per la figlia, dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso.
7. I genitori, allo stato, hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o la rinnovazione dei rispettivi passaporti e/o di ogni altra autorizzazione per la quale il consenso dovesse essere richiesto, e quindi si sono obbligati a compiere le attività a ciò necessarie a semplice richiesta dell'altro genitore. Del pari i genitori hanno consentito e quindi si sono obbligati a fare e sottoscrivere congiuntamente tutti i documenti necessari al rilascio del passaporto per la figlia minore. Qualunque dei genitori ne sia in possesso si obbliga a consegnare il passaporto della figlia all'altro genitore, a semplice richiesta di questi, quando vi sia un comprovato motivo, anche per finalità di svago e/o turistica. Gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti dal Sig.
[...]
, mentre le detrazioni fiscali per la figlia verranno usufruite dai coniugi CP_1 nella misura del 50% ciascuno.
8. i sig.ri e hanno dato atto di non aver altri procedimenti civili e Pt_1 CP_1 penali pendenti fra di loro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AS CA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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