TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1727/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
a BU IO (VA) il 13.9.1979
[...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data in data 27.5.2006
(anno 2006 atto n. 0408 reg. 1 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 2125/2024 del 28.2.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana Parte_3 , nato a [...] in data [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, Via M. Donati n. 14, di sua esclusiva proprietà. Tutte le decisioni di maggiori rilevo riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione di e saranno assunte dai genitori in accordo tra di loro. Per le Pt_3 Pt_4 questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli, fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo avuto riguardo alle esigenze e alle necessità dei genitori e dei bambini, con le seguenti tempistiche e modalità:
- durante il periodo scolastico, il padre tutte le settimane nelle giornate di lunedì e mercoledì si occuperà di prendere o far prendere i figli all'orario dell'uscita presso le rispettive scuole e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le 21.30;
- a week end alternati, il padre si recherà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore 18.30 del venerdì, per riaccompagnarveli la domenica sera entro le 19.30;
- Indicativamente il lunedì successivo al weekend trascorso con la madre (o comunque due sere in settimana al mese), i bambini si fermeranno a dormire a casa del padre dopo aver cenato insieme, e nel periodo scolastico saranno da lui accompagnati a scuola la mattina seguente.
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre starà con e dalle ore 16.30 Pt_3 Pt_4 del 23 dicembre sino alla sera del 24 dicembre;
il padre la sera della Vigilia riaccompagnerà i bambini presso la madre all'orario che sarà ritenuto più consono in base alle loro esigenze ed ai loro desideri;
la giornata del 25 dicembre e staranno Pt_3 Pt_4 con la madre, impegnandosi i coniugi, almeno per gli anni 2025 e 2026, ad aprire con i figli i regali la mattina di Natale (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00, in via
Donati). Il resto delle vacanze scolastiche natalizie di e sarà trascorso dai Pt_3 Pt_4 bambini in pari misura con ciascun genitore. I coniugi dovranno accordarsi sul punto entro il 31 ottobre di ogni anno;
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore
(nell'anno 2025 e staranno con il padre); laddove il compleanno di Pt_3 Pt_4 Pt_4 si trovasse a “cadere” nel periodo, i coniugi si impegnano, almeno per gli anni 2025 e
2026, a trascorrere insieme quantomeno parte della giornata del 20 aprile;
- gli eventuali ponti scolastici saranno trascorsi da e con il genitore cui Pt_3 Pt_4 spetterà, di volta in volta, il fine settimana correlato, fermo il criterio dell'equa distribuzione di tali periodi tra i genitori, ove possibile, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze e degli interessi dei bambini e con precisazione che quantomeno sino al 2026 i genitori trascorreranno entrambi insieme ai figli almeno parte della giornata del 7 dicembre (S. Ambrogio e compleanno di ); Pt_3 - durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con e almeno due Pt_3 Pt_4 settimane, anche consecutive, e almeno un altro weekend nel periodo luglio/agosto. Il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno.
- In caso di periodi trascorsi dai bambini a Milano nei mesi di luglio e agosto, i genitori si accorderanno per distribuire equamente il tempo con i figli nel periodo estivo.
3) I genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con i figli, garantendo di rendersi reperibili almeno una volta al giorno e/o comunque tutte le volte che i figli desidereranno contattare il genitore assente, anche se all'estero.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con lui.
5) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie di e Pt_3
, con le modalità e secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, Pt_4 che le parti dichiarano di conoscere e condividere e che convengono costituire parte integrante del presente accordo. Per far fronte a dette spese, e ferma restando la necessità di condivisione delle medesime, le parti continueranno ad utilizzare il conto corrente tra le stesse cointestato
( n. 152492), il cui saldo si impegnano a mantenere non inferiore a € 500,00 Parte_5
(cinquecento/00) e su cui entrambe hanno facoltà di prelievo/pagamento con tessera bancomat.
Laddove quindi il saldo di detto conto dovesse essere inferiore a € 500,00, ciascun coniuge dovrà versarvi la metà della somma necessaria al raggiungimento del “tetto” prefissato, a semplice richiesta dell'altro.
Nel caso in cui le parti dovessero (o condividessero di) sostenere esborsi superiori alla giacenza attiva del conto corrente, allora ciascuna dovrà provvedere a versarvi tempestivamente la metà di quanto necessario;
se per motivi di urgenza fosse uno dei genitori a doversi far carico integralmente e personalmente dell'esborso, l'altro provvederà a rimborsarlo entro 5 giorni dalla data del medesimo, a semplice richiesta dell'altro, mediante bonifico bancario alle coordinate già note alle parti.
6) Con riferimento all'Assegno Unico Universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito nella misura del 50% ciascuna, avendo peraltro già così istruito la relativa pratica
INPS.
7) si impegna, una volta incassati in busta paga, a corrispondere a Parte_2 Parte_1
nella misura del 50%, i proventi derivanti dalle spese, sostenute da entrambi per
[...] Pt_3
e/o , dedotte nella dichiarazione dei redditi del medesimo. Pt_4
8) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo - rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
9) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato con i patti sopra esposti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatte salve le condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 27.5.2006 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Legnano dove l'atto è stato parimenti trascritto (Anno 2006, Atto n. 49, P. II, Serie B).
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
a BU IO (VA) il 13.9.1979
[...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data in data 27.5.2006
(anno 2006 atto n. 0408 reg. 1 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 2125/2024 del 28.2.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana Parte_3 , nato a [...] in data [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, Via M. Donati n. 14, di sua esclusiva proprietà. Tutte le decisioni di maggiori rilevo riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione di e saranno assunte dai genitori in accordo tra di loro. Per le Pt_3 Pt_4 questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli, fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo avuto riguardo alle esigenze e alle necessità dei genitori e dei bambini, con le seguenti tempistiche e modalità:
- durante il periodo scolastico, il padre tutte le settimane nelle giornate di lunedì e mercoledì si occuperà di prendere o far prendere i figli all'orario dell'uscita presso le rispettive scuole e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le 21.30;
- a week end alternati, il padre si recherà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore 18.30 del venerdì, per riaccompagnarveli la domenica sera entro le 19.30;
- Indicativamente il lunedì successivo al weekend trascorso con la madre (o comunque due sere in settimana al mese), i bambini si fermeranno a dormire a casa del padre dopo aver cenato insieme, e nel periodo scolastico saranno da lui accompagnati a scuola la mattina seguente.
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre starà con e dalle ore 16.30 Pt_3 Pt_4 del 23 dicembre sino alla sera del 24 dicembre;
il padre la sera della Vigilia riaccompagnerà i bambini presso la madre all'orario che sarà ritenuto più consono in base alle loro esigenze ed ai loro desideri;
la giornata del 25 dicembre e staranno Pt_3 Pt_4 con la madre, impegnandosi i coniugi, almeno per gli anni 2025 e 2026, ad aprire con i figli i regali la mattina di Natale (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00, in via
Donati). Il resto delle vacanze scolastiche natalizie di e sarà trascorso dai Pt_3 Pt_4 bambini in pari misura con ciascun genitore. I coniugi dovranno accordarsi sul punto entro il 31 ottobre di ogni anno;
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore
(nell'anno 2025 e staranno con il padre); laddove il compleanno di Pt_3 Pt_4 Pt_4 si trovasse a “cadere” nel periodo, i coniugi si impegnano, almeno per gli anni 2025 e
2026, a trascorrere insieme quantomeno parte della giornata del 20 aprile;
- gli eventuali ponti scolastici saranno trascorsi da e con il genitore cui Pt_3 Pt_4 spetterà, di volta in volta, il fine settimana correlato, fermo il criterio dell'equa distribuzione di tali periodi tra i genitori, ove possibile, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze e degli interessi dei bambini e con precisazione che quantomeno sino al 2026 i genitori trascorreranno entrambi insieme ai figli almeno parte della giornata del 7 dicembre (S. Ambrogio e compleanno di ); Pt_3 - durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con e almeno due Pt_3 Pt_4 settimane, anche consecutive, e almeno un altro weekend nel periodo luglio/agosto. Il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno.
- In caso di periodi trascorsi dai bambini a Milano nei mesi di luglio e agosto, i genitori si accorderanno per distribuire equamente il tempo con i figli nel periodo estivo.
3) I genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con i figli, garantendo di rendersi reperibili almeno una volta al giorno e/o comunque tutte le volte che i figli desidereranno contattare il genitore assente, anche se all'estero.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con lui.
5) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie di e Pt_3
, con le modalità e secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, Pt_4 che le parti dichiarano di conoscere e condividere e che convengono costituire parte integrante del presente accordo. Per far fronte a dette spese, e ferma restando la necessità di condivisione delle medesime, le parti continueranno ad utilizzare il conto corrente tra le stesse cointestato
( n. 152492), il cui saldo si impegnano a mantenere non inferiore a € 500,00 Parte_5
(cinquecento/00) e su cui entrambe hanno facoltà di prelievo/pagamento con tessera bancomat.
Laddove quindi il saldo di detto conto dovesse essere inferiore a € 500,00, ciascun coniuge dovrà versarvi la metà della somma necessaria al raggiungimento del “tetto” prefissato, a semplice richiesta dell'altro.
Nel caso in cui le parti dovessero (o condividessero di) sostenere esborsi superiori alla giacenza attiva del conto corrente, allora ciascuna dovrà provvedere a versarvi tempestivamente la metà di quanto necessario;
se per motivi di urgenza fosse uno dei genitori a doversi far carico integralmente e personalmente dell'esborso, l'altro provvederà a rimborsarlo entro 5 giorni dalla data del medesimo, a semplice richiesta dell'altro, mediante bonifico bancario alle coordinate già note alle parti.
6) Con riferimento all'Assegno Unico Universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito nella misura del 50% ciascuna, avendo peraltro già così istruito la relativa pratica
INPS.
7) si impegna, una volta incassati in busta paga, a corrispondere a Parte_2 Parte_1
nella misura del 50%, i proventi derivanti dalle spese, sostenute da entrambi per
[...] Pt_3
e/o , dedotte nella dichiarazione dei redditi del medesimo. Pt_4
8) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo - rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
9) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato con i patti sopra esposti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatte salve le condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 27.5.2006 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Legnano dove l'atto è stato parimenti trascritto (Anno 2006, Atto n. 49, P. II, Serie B).
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG