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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6926/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 5390/2023
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], nata il [...] Parte_2 Parte_3
a Napoli e nata l'[...] ad [...], nella qualità di eredi Parte_4
di ato il 20.07.1955 a Napoli e deceduto il 10.10.2023, rappresentati Persona_1
e difesi dagli avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrenti
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2023, il sig. proponeva, ai sensi Persona_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni
1 sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Nelle more del giudizio, all'esito del decesso in data 10.10.2023 del ricorrente, intervenivano nel predetto procedimento gli eredi di quest'ultimo, insistendo per l'accoglimento della domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. all'esito di perizia svolta sugli Persona_2
atti, riteneva non sussistenti in capo al de cuius i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
I ricorrenti, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 29.05.2024, proponevano rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.05.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 5390/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
2 Occorre, altresì, ribadire che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI,
n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ebbene, i motivi di opposizione non rendevano necessario l'espletamento di nuova c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, risultando sufficiente, alla luce delle contestazioni poste in essere dall'opponente e della relazione peritale depositata in fase di a.t.p.o., convocare il c.t.u. già nominato, dott. a rendere chiarimenti Persona_2
con riguardo, limitatamente, alla mancata valutazione della patologia polmonare.
Il c.t.u., con relazione integrativa depositata in data 30.03.2025, ha precisato quanto segue con riguardo a tale specifico quesito: “tenuto conto della documentazione in atti, il periziando signore ex fumatore, è risultato affetto da: Cardiopatia Persona_1
dilatativa già trattata con triplice By-Pass ed impianto di ICD. Diabete Mellito insulino dipendente complicato da neuropatia. Arteriopatia cronica arti inferiori sottoposta a rivascolarizzazione e confezionamento di By-Pass biforcazione femorale sx con vena omologa. Insufficienza renale cronica. La patologia polmonare cui fa riferimento il G.I. è la BPCO. A tale riguardo, in merito alla sua mancata valutazione
c'è da dire che tale patologia non risulta menzionata né nella domanda amministrativa, né nelle certificazioni e cartelle cliniche presenti in atti e pertanto non
è stata menzionata da me nell'elaborato finale. Ma quantunque fosse stata presente non avrebbe modificato la valutazione definitiva. Pertanto, nella fattispecie in esame sulla base della documentazione in atti, il quadro clinico dell'istante risultava essere grave, ma non bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Dagli Atti: risultava in grado di mangiare da solo, lavarsi e vestirsi da solo, gestire da solo la sua terapia medica, deambulava in modo autonomo.
Il quadro clinico dell'istante, pur se ritenuto grave, consentiva il normale svolgimento
3 degli atti quotidiani della vita. Pertanto, era da ritenersi un soggetto Persona_1
“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: Grave 100%”, senza accompagnamento per i motivi su esposti con decorrenza dalla data della domanda”.
All'esito del chiarimento di cui sopra il c.t.u. ha, quindi, ritenuto di confermare la valutazione già espressa in sede di a.t.p. ribadendo, vale a dire, l'insussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Le risposte del c.t.u. come sopra riportate, si dimostrano intrinsecamente coerenti e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da errori di metodo o vizi logici.
Dette risposte, d'altra parte, non sono state contestate da parte opponente se non genericamente.
Circa, poi, gli ulteriori motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso in opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
4 Aversa, 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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