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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4955/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SALZER MARIA MARGHERITA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CORRADINI MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso ex art.316 c.c del figlio nato a [...] il giorno 27 Per_1
giugno 2012 ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre e nella sua abitazione e con la seguente tempistica di visita paterna: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in periodo estivo, nonché un pomeriggio con pernottamento nella medesima settimana in cui egli trascorrerà il fine settimana con il padre, salva diversa volontà di Per_1
2) Nella settimana in cui non sia previsto il fine settimana paterno, per due pomeriggi, possibilmente coincidenti con le giornate in cui pratica attività sportiva, pernottamento incluso. Per_1
3) Le festività scolastiche, individuando le stesse nel 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno saranno trascorse da in via alternata e ad anni alterni con uno o l'altro genitore. Per_1
4) Per le festività natalizie: le stesse andranno così ripartite ad anni alterni la vigilia o la giornata di
Natale, il 26 dicembre o 31 dicembre e 6 gennaio con previsione che ciascun genitore trascorrerò con sette giorni che per la madre indicativamente e per ragioni di lavoro decorreranno dal 1 Per_1
gennaio al 6 gennaio, salvo diverse richieste del figlio Per_1
5) Per le festività pasquali: trascorrerà in via alternata con l'uno o l'altro dei genitori ed a Per_1
anni alterni la giornata di sabato e la domenica di Pasqua con uno, il lunedì in Albis ed il martedì con
2 l'altro.
6) Per il periodo estivo ciascun genitore avrà cura di comunicare i propri programmi estivi entro il mese di marzo di ogni anno. Il padre terrà con sè per la durata di giorni 15 ed analogamente Per_1
farà la madre, per la quale esse saranno trascorse sempre nel mese di agosto in coincidenza alle ferie aziendali obbligate. Un eventuale periodo ulteriore da concordare con il padre entro il riferito termine di marzo e per un massimo di 7 giorni in ossequio ad eventuali intendimenti del figlio Per_1
durante il mese di luglio lo trascorrerà invece con gli ascendenti materni al mare. Qualora Per_1
detto periodo dovesse avere una durata superiore ai cinque giorni, la eventuale giornata di competenza paterna che andasse disattesa, verrà da lui recuperate la settimana successiva.
7) La giornata del proprio compleanno sarà trascorso da ciascun genitore con il figlio, mentre la giornata del compleanno di sarà invece trascorsa preferibilmente da lui con entrambi i Per_1
genitori.
8) Le parti, inoltre, si impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei riguardi dell'altro, a comunicare sempre all'altro genitore direttamente e non per il tramite del figlio i tempi di Per_1
permanenza dello stesso presso di sé, eventuali modifiche, ritardi o cambiamenti di orario e programma.
9) corrisponderà a titolo di integrazione nel mantenimento del figlio la somma Parte_2 Per_1
mensile di 450,00 e ciò farà entro il giorno 1 di ogni mese e riconosce di esclusiva spettanza di
[...]
l'assegno unico. L'importo a titolo di mantenimento sarà aggiornabile Istat annualmente Parte_1
nella misura del 100% sulla base delle tabelle per dipendenti pubblici ed operai, con primo aggiornamento a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso. Il pagamento avverrà con accredito sul conto corrente della ricorrente di cui verranno forniti gli estremi.
10) contribuirà, inoltre, nella percentuale del 70% alle spese straordinarie che si dovessero Parte_2
rendere necessarie nell' interesse del figlio siccome meglio individuate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Treviso. Ad integrazione delle stesse che di ciò verrà informato in via Parte_2
3 preventiva, contribuirà al bisogno al 50% dei costi per l'acquisto di capi di abbigliamento particolarmente costosi e necessari come sinora avvenuto. Il rimborso avverrà entro 10 giorni lavorativi dall'invio della documentazione comprovante.
11) Con riferimento alle spese sanitarie e dentistiche di cui dovesse necessitare, esse saranno Per_1
totalmente anticipate dal padre. Allo stesso andranno poi rimborsate nella quota stabilita per quanto dovesse essere effettivamente dovuto a seguito del successivo rimborso riconosciuto a
[...]
conseguente alla polizza sanitaria aziendale di cui è titolare e che copre la quasi totalità Parte_1
degli esborsi per dette spese.
12) Le parti concordano con riferimento invece alla attività sportiva praticata da e qualora Per_1
egli continuasse con la disciplina del “Padel” che sarà il padre a farsi carico del trasporto di Per_1
per allenamenti o partite, come pure a carico del padre saranno le spese per le attività sportive del figlio.
13) Le parti concordano inoltre che i ratei relativi alla Polizza assicurativa per Responsabilità civile capofamiglia per e per l'animale di affezione stipulata in Convenzione agevolata in Per_1
considerazione alla qualifica di dipendente Genertel della ricorrente qualificata con n.
E446704/0302V03 saranno sostenuti e pagati da ciascuno per la metà.
14) Le parti concordano inoltre che il piano di risparmio attivato da entrambi per il figlio Per_1
con Polizza We-Share Generali n.G_148465, che verrà alimentato in parti uguali sino a sua scadenza nel giugno 2026, verrà riscattato e i proventi versati integralmente sul conto corrente bancario intestato a Per_1
15) Le parti concordano inoltre di corrispondere la paghetta settimanale o mensile che riconosceranno a in parti uguali. Per_1
16) Le parti si concedono fin d'ora il nulla osta reciproco per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/09/2025.
4 Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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