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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. 830/2024 RGVG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa IA Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 830/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.06.1947, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ornella Nucci, elettivamente domiciliato come in atti
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
31.07.1949, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Rosa, elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 26.02.2025. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.05.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in MO AL in data 26.04.1970 (Atto di Matrimonio
Anno 1970, n. 7, Parte II, Serie A, cfr. estratto depositato); che dalla suddetta unione sono nate due figlie, IA (nata il [...]) ed (nata il [...]), Per_1 entrambe maggiorenni ed economicamente sufficienti;
che il Tribunale di Castrovillari
1 con sentenza n. 350/2015, pubblicata il 16.06.2015, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dalla data della separazione la convivenza non è stata più ripresa, essendo venuto meno definitivamente ogni comunione materiale e spirituale.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “[…] obbligo di Parte_1
di versare a un assegno mensile di mantenimento di €.150,00 a
[...] Parte_2 partire dal mese di gennaio del corrente anno e con contestuale trasferimento in favore della signora del 50% delle piena proprietà dei seguenti beni Parte_2 immobili:
1. fondo rustico sito in agro di MO AL in catasto terreni foglio 16 part.lle n.
126,127 e128 della superficie complessiva di ha 1,26.40;
2. fondo rustico sito in agro di MO AL in catasto terreni al foglio 77 part.lle
123 e 149 della superficie complessiva di mq.9.390.
Le parti con riferimento agli immobili oggetto di trasferimento precisano che gli stessi vennero acquistati con atto pubblico per notar del 13.04.1989 rер п.1543 Persona_2 registrato a Castrovillari il 21.04.1989 al n.362 e che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e risultanti dalla visura catastale allegata, sono conformi allo stato di fatto.
Contestualmente al trasferimento dei menzionati beni la signora consegnerà al Pt_2 sig. un assegno circolare di € 12.500,00 ( dodicimilacinquento) a tacitazione di Pt_1 ogni avere”.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
15.10.2024 in cui i difensori e le parti hanno dato atto che per il primo immobile si tratta di donazione dal alla e per il secondo terreno si tratta di vendita dal Pt_1 Pt_2 alla e hanno precisato che i predetti trasferimenti sono mirati a una Pt_1 Pt_2 definizione dei rapporti economici delle parti e che la misura dell'assegno divorzile, come indicato in ricorso, è stata determinata in funzione dei predetti trasferimenti. Le parti hanno dichiarato di riportarsi all'accordo di cui al ricorso congiunto e alle precisazioni di cui sopra.
L'udienza è stata rinviata al 22.01.2025 per il deposito di documentazione e, quindi, stante l'assenza del all'udienza del 26.02.2025. Parte_1
All'udienza del 26.02.2025, gli avvocati e le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la decisione in base all'accordo di cui al ricorso congiunto con le seguenti precisazioni: “- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 [...]
un assegno di divorzio di euro 150,00 mensili a partire da gennaio 2024; Parte_2 che per mero errore in ricorso, in riferimento al terreno di cui alla p.lla 77, è stato indicato che esso si trova in MO AL ma in realtà esso si trova in Castrovillari;
- che per il fondo rustico sito in MO AL foglio 16 - Particelle 126, 127 e 128 si tratta di donazione dal alla mentre per il terreno di cui al foglio 77, p.lle Pt_1 Pt_2
123 e 149 si tratta di vendita dal alla la quale ha già consegnato Pt_1 Pt_2
2 l'assegno circolare per la somma indicata in ricorso;
i predetti trasferimenti sono mirati a una definizione dei rapporti economici delle parti atteso che la misura dell'assegno divorzile, come indicato in ricorso, è stata determinata in funzione dei predetti trasferimenti”.
Nella medesima udienza, le parti, presenti personalmente, hanno sottoscritto a verbale, innanzi al Giudice e al Cancelliere, l'accordo di trasferimento, di seguito riportato: “il sig. , di seguito cedente, trasferisce alla sig.ra , di Parte_1 Parte_2 seguito cessionaria, la propria quota del diritto di proprietà pari ad ½ dei seguenti immobili:
1. Fondo rustico sito in MO AL ed identificato in Catasto Terreni al foglio di 16 particelle 126, 127 e 128 della superficie complessiva di ha 0,27.90; 2.
Fondo Rustico sito in Castrovillari ed identificato in Catasto Terreni al Foglio n. 77 particelle 123 e 149 della superficie complessiva di ha 1,26.40.Il cedente, ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001, produce, per essere allegati al presente verbale, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di cessione, rilasciati dal Comune di
Castrovillari in data 04.12.2024 e dal Comune di MO AL il 27.11.2024. Le parti dichiarano che, ai fini della redazione del presente accordo di trasferimento, nessuna assistenza e consiglio hanno ricevuto dal giudice ovvero dal cancelliere, avendo confidato unicamente sull'assistenza dei rispettivi difensori e dei rispettivi consulenti personali. Le parti quindi sono consapevoli che nessuna responsabilità sarà imputabile al giudice, al cancelliere e all' Amministrazione della Giustizia per eventuali vizi di cui l'accordo possa essere affetto e per le relative conseguenze giuridiche
(nullità, inefficacia, sanzioni, acquisto a non domino etc.) ed, altresì, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-
2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplicato della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici”.
I difensori delle parti hanno quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni previste nel predetto verbale e nel ricorso congiunto.
La causa, pertanto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. La Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 20.07.2010, data di comparizione dei medesimi innanzi
3 al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione conclusosi con sentenza n. 350/2015 dell'11.06.2015 passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Va rilevato che, avendo le parti concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza
è dichiarativa del divorzio restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, essendo tale il solo verbale di udienza del 26.02.2025.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in MO AL in data 26.04.1970 (atto anno 1970, n. 7,
Parte II, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29.04.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est. dott.ssa IA Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa IA Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 830/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.06.1947, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ornella Nucci, elettivamente domiciliato come in atti
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
31.07.1949, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Rosa, elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 26.02.2025. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.05.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in MO AL in data 26.04.1970 (Atto di Matrimonio
Anno 1970, n. 7, Parte II, Serie A, cfr. estratto depositato); che dalla suddetta unione sono nate due figlie, IA (nata il [...]) ed (nata il [...]), Per_1 entrambe maggiorenni ed economicamente sufficienti;
che il Tribunale di Castrovillari
1 con sentenza n. 350/2015, pubblicata il 16.06.2015, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che dalla data della separazione la convivenza non è stata più ripresa, essendo venuto meno definitivamente ogni comunione materiale e spirituale.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “[…] obbligo di Parte_1
di versare a un assegno mensile di mantenimento di €.150,00 a
[...] Parte_2 partire dal mese di gennaio del corrente anno e con contestuale trasferimento in favore della signora del 50% delle piena proprietà dei seguenti beni Parte_2 immobili:
1. fondo rustico sito in agro di MO AL in catasto terreni foglio 16 part.lle n.
126,127 e128 della superficie complessiva di ha 1,26.40;
2. fondo rustico sito in agro di MO AL in catasto terreni al foglio 77 part.lle
123 e 149 della superficie complessiva di mq.9.390.
Le parti con riferimento agli immobili oggetto di trasferimento precisano che gli stessi vennero acquistati con atto pubblico per notar del 13.04.1989 rер п.1543 Persona_2 registrato a Castrovillari il 21.04.1989 al n.362 e che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e risultanti dalla visura catastale allegata, sono conformi allo stato di fatto.
Contestualmente al trasferimento dei menzionati beni la signora consegnerà al Pt_2 sig. un assegno circolare di € 12.500,00 ( dodicimilacinquento) a tacitazione di Pt_1 ogni avere”.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
15.10.2024 in cui i difensori e le parti hanno dato atto che per il primo immobile si tratta di donazione dal alla e per il secondo terreno si tratta di vendita dal Pt_1 Pt_2 alla e hanno precisato che i predetti trasferimenti sono mirati a una Pt_1 Pt_2 definizione dei rapporti economici delle parti e che la misura dell'assegno divorzile, come indicato in ricorso, è stata determinata in funzione dei predetti trasferimenti. Le parti hanno dichiarato di riportarsi all'accordo di cui al ricorso congiunto e alle precisazioni di cui sopra.
L'udienza è stata rinviata al 22.01.2025 per il deposito di documentazione e, quindi, stante l'assenza del all'udienza del 26.02.2025. Parte_1
All'udienza del 26.02.2025, gli avvocati e le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la decisione in base all'accordo di cui al ricorso congiunto con le seguenti precisazioni: “- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 [...]
un assegno di divorzio di euro 150,00 mensili a partire da gennaio 2024; Parte_2 che per mero errore in ricorso, in riferimento al terreno di cui alla p.lla 77, è stato indicato che esso si trova in MO AL ma in realtà esso si trova in Castrovillari;
- che per il fondo rustico sito in MO AL foglio 16 - Particelle 126, 127 e 128 si tratta di donazione dal alla mentre per il terreno di cui al foglio 77, p.lle Pt_1 Pt_2
123 e 149 si tratta di vendita dal alla la quale ha già consegnato Pt_1 Pt_2
2 l'assegno circolare per la somma indicata in ricorso;
i predetti trasferimenti sono mirati a una definizione dei rapporti economici delle parti atteso che la misura dell'assegno divorzile, come indicato in ricorso, è stata determinata in funzione dei predetti trasferimenti”.
Nella medesima udienza, le parti, presenti personalmente, hanno sottoscritto a verbale, innanzi al Giudice e al Cancelliere, l'accordo di trasferimento, di seguito riportato: “il sig. , di seguito cedente, trasferisce alla sig.ra , di Parte_1 Parte_2 seguito cessionaria, la propria quota del diritto di proprietà pari ad ½ dei seguenti immobili:
1. Fondo rustico sito in MO AL ed identificato in Catasto Terreni al foglio di 16 particelle 126, 127 e 128 della superficie complessiva di ha 0,27.90; 2.
Fondo Rustico sito in Castrovillari ed identificato in Catasto Terreni al Foglio n. 77 particelle 123 e 149 della superficie complessiva di ha 1,26.40.Il cedente, ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001, produce, per essere allegati al presente verbale, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di cessione, rilasciati dal Comune di
Castrovillari in data 04.12.2024 e dal Comune di MO AL il 27.11.2024. Le parti dichiarano che, ai fini della redazione del presente accordo di trasferimento, nessuna assistenza e consiglio hanno ricevuto dal giudice ovvero dal cancelliere, avendo confidato unicamente sull'assistenza dei rispettivi difensori e dei rispettivi consulenti personali. Le parti quindi sono consapevoli che nessuna responsabilità sarà imputabile al giudice, al cancelliere e all' Amministrazione della Giustizia per eventuali vizi di cui l'accordo possa essere affetto e per le relative conseguenze giuridiche
(nullità, inefficacia, sanzioni, acquisto a non domino etc.) ed, altresì, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-
2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplicato della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici”.
I difensori delle parti hanno quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni previste nel predetto verbale e nel ricorso congiunto.
La causa, pertanto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. La Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere.
Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 20.07.2010, data di comparizione dei medesimi innanzi
3 al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione conclusosi con sentenza n. 350/2015 dell'11.06.2015 passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Va rilevato che, avendo le parti concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza
è dichiarativa del divorzio restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, essendo tale il solo verbale di udienza del 26.02.2025.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in MO AL in data 26.04.1970 (atto anno 1970, n. 7,
Parte II, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29.04.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est. dott.ssa IA Assunta Pacelli
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