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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2233/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BELLOTTA Parte_1
FEDERICA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
SCIMONE MARIA LORENA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponenedo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla separazione;
• la separazione tra le parti, alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita del 02/07/2020, è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 14/08/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“Sulla disponibilità economica: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione reciproca.
Sull'assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale sita in Palermo nella Via Tommaso Aversa n.75, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Dottoress ed in essa CP continuerà a vivere unitamente al figlio minor . Sulla stessa continueranno a gravare Pt_1 le quote condominiali ordinarie e le imposte/tasse/tributi collegati al godimento dell'immobile. Le parti dichiarano di aver provveduto a rinegoziare il mutuo con il medesimo istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, scelto di comune accordo, ed il relativo rateo mensile sarà ripartito tra le parti nella misura del 40% a carico della sig.ra mentre il restante 60% sarà a carico del sig CP Parte_1
Sulla ripartizione degli oneri di mantenimento:
Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando Parte_1 Pt_1 alla madre, in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (oggi rivalutato secondo ISTAT ad € 290,00) oltre il 50% delle spese straordinarie. A tal specifico proposito le parti faranno riferimento al Protocollo adottato ed in uso da codesto Tribunale.
L'assegno Unico Universale continuerà ad essere equamente ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sulla compensazione degli oneri:
Considerato che il rateo mensile a carico della Sig.r sarà in misura inferiore a CP quanto dovutole per il mantenimento del figli , le parti dichiarano che l'assolvimento Pt_1 di quest'ultimo, da parte del sig , avverrà per compensazione. Parte_1
Sul diritto di visita del padre:
Le parti confermano il diritto di visita del padre secondo il medesimo calendario già concordato in sede di separazione.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 11/10/2008, da Parte_1
, nato a [...] in data [...] e da , nata a
[...] Controparte_1
CASTELVETRANO (TP) in data 10/04/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 512, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
- 2 - 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2233/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BELLOTTA Parte_1
FEDERICA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
SCIMONE MARIA LORENA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponenedo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla separazione;
• la separazione tra le parti, alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita del 02/07/2020, è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 14/08/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“Sulla disponibilità economica: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione reciproca.
Sull'assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale sita in Palermo nella Via Tommaso Aversa n.75, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Dottoress ed in essa CP continuerà a vivere unitamente al figlio minor . Sulla stessa continueranno a gravare Pt_1 le quote condominiali ordinarie e le imposte/tasse/tributi collegati al godimento dell'immobile. Le parti dichiarano di aver provveduto a rinegoziare il mutuo con il medesimo istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, scelto di comune accordo, ed il relativo rateo mensile sarà ripartito tra le parti nella misura del 40% a carico della sig.ra mentre il restante 60% sarà a carico del sig CP Parte_1
Sulla ripartizione degli oneri di mantenimento:
Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando Parte_1 Pt_1 alla madre, in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 (oggi rivalutato secondo ISTAT ad € 290,00) oltre il 50% delle spese straordinarie. A tal specifico proposito le parti faranno riferimento al Protocollo adottato ed in uso da codesto Tribunale.
L'assegno Unico Universale continuerà ad essere equamente ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sulla compensazione degli oneri:
Considerato che il rateo mensile a carico della Sig.r sarà in misura inferiore a CP quanto dovutole per il mantenimento del figli , le parti dichiarano che l'assolvimento Pt_1 di quest'ultimo, da parte del sig , avverrà per compensazione. Parte_1
Sul diritto di visita del padre:
Le parti confermano il diritto di visita del padre secondo il medesimo calendario già concordato in sede di separazione.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 11/10/2008, da Parte_1
, nato a [...] in data [...] e da , nata a
[...] Controparte_1
CASTELVETRANO (TP) in data 10/04/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 512, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
- 2 - 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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