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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 14/1/25 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 767/2022 R.G.L. avverso la sentenza n.919/2022 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo;
- APPELLANTE-
e costituito ai Controparte_1 CP_2
sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo
n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131 Persona_1
agli Avv. Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario;
Persona_2
Parte_2
Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regio-nale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio CP_3 Pt_3
Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera;
, qualità di erede universale del Sig. Parte_4 Persona_3
( ), nato a [...], il [...] ed ivi residente CodiceFiscale_1
in via Pasquale Cilione, n. 77, deceduto in data 21.12.2020 , in virtù di testamento olografo pubblicato in data 13.01.2021, dal Notaio Dott. repertorio n. 9034 e Persona_4 raccolta n. 6091, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tarzia
-APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 27 ottobre 2022, il Concessionario della riscossione ( in seguito ha impugnato la sentenza n 919/22 del Tribunale di Reggio Calabria con CP_4
cui è stato accolto parzialmente il proposto avverso l'intimazione di Persona_3 pagamento n. 09420199007370238/000, notificatagli in data 09/10/2019, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420050039021032000, notificata il 24/12/2005 e a n.21 avvisi di addebito.
Con l'originario ricorso dante causa dell'odierna appellata Persona_3 Parte_4 eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione e comunque la
[...]
prescrizione quinquennale dei crediti in essa portati.
Si costituiva in primo grado l' e l' contestando tutto quanto dedotto da parte CP_5 Pt_2
ricorrente, depositavano documentazione comprovante la notifica degli avvisi di addebito;
eccepivano la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte di ed il CP_4
consolidamento del credito per la mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva e forniva la prova di atti interruttivi della prescrizione. CP_4
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva parzialmente accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito con riferimento ai seguenti crediti:
094 2005 0039021032000 e agli avvisi di addebito n. 39420112000285373000, n.
39420112000391418000, n. 39420120000334613000, n. 39420120002961455000, n.
39420120003181019000, n. 39420130000114729000, n. 39420130000681726000, n.
39420130001969772000, n. 39420140000304651000, n. 39420140001633743000 per i quali veniva accertata la prescrizione dopo la data della loro notifica.
Si legge nella sentenza con riferimento alla prescrizione che << Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti previdenziali, indicati nella intimazione di pagamento n. 094
2019 9007370238/000 afferenti alla cartella di pagamento n. 094 2005 0039021032000 e agli avvisi di addebito n. 39420112000285373000, n. 39420112000391418000, n. 39420120000334613000,
n. 39420120002961455000, n. 39420120003181019000, n. 39420130000114729000, n.
39420130000681726000, n. 39420130001969772000, n. 39420140000304651000, n.
39420140001633743000, risultano prescritti in ragione della mancata allegazione di atti interruttivi della prescrizione >>.
Il Tribunale pertanto ha accertato la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alla loro notifica.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che CP_4
non ha tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione depositati in primo grado << in particolare, trattasi delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria nn.
09476201400000766000 (all. B) e 09476201600000252000 (all. C),rispettivamente notificate all'odierno appellato in data 11/12/2014 e 09/02/2016>>.
Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito portato neri seguenti atti: avvisi di addebito nn. 39420112000285373000,
39420112000391418000,39420120000334613000,39420120002961455000,39420120003181019
000,39420130000114729000,39420130000681726000,39420130001969772000,39420140000304
651000 e 39420140001633743000.
L'appellata si è costituita in giudizio per difendersi. Ha eccepito la non Parte_4
conformità all'originale delle copie dei documenti comprovanti la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e la loro tardività. Ha concluso per la conferma della sentenza .
e l' si sono costituiti per difendersi. CP_5 Pt_2
In corrispondenza al giorno 14/1 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l e l' , CP_5 Pt_2 Parte_1 ha ritenuto maturata la prescrizione dei crediti eccepita con l'azione di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019 9007370238/000.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ritendo matura la prescrizione per crediti previdenziali, afferenti alla cartella di pagamento n. 094 2005 0039021032000 e agli avvisi di addebito n. 39420112000285373000, n. 39420112000391418000, n. 39420120000334613000,
n. 39420120002961455000, n. 39420120003181019000, n. 39420130000114729000, n.
39420130000681726000, n. 39420130001969772000, n. 39420140000304651000, n.
39420140001633743000, ritenendo gli stessi prescritti in ragione della mancata allegazione di atti interruttivi della prescrizione.
Va rilevato che non è stato appellato il capo concernente la legittimazione passiva di e degli Enti impositore su cui si è creato il giudicato interno. CP_4
Fatta questa premessa, l'unico motivo di appello -eccepito da oncernente l'omessa CP_4
valutazione della documentazione comprovante la notifica degli atti interruttivi è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto matura la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito senza considerare la documentazione depositata da comprovante la notifica di due CP_4
atti interruttivi: nella specie la comunicazione preventive di iscrizione ipotecaria n.
09476201400000766000 notificata in data 11/12/2014 e n. 09476201600000252000 notificata in data 09/02/2016. ha depositato già in primo grado la relativa documentazione con riferimento alle CP_4 relate ed in appello ha completato il deposito allegando anche integralmente gli atti.
Ciò posto va rigettata l'eccezione di non conformità agli originali delle relate comprovanti la notifica degli atti interruttivi attesa la genericità della stessa.
Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021).
In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere
"espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso. Cass.,
775/2014.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Cass., 12730/2016
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art 2719 non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art 215 c.p.c. giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 C.C., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 24191/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269104 e n. 9439110)>>.
Applicando i principi sopra enunciati al caso in esame l'eccezione va disattesa atteso che la stessa è formulata in maniera generica e aprioristica volta più a sconfessare il valore probatorio delle copie e non la loro asserita non conformità agli originali.
Va rigettata anche l'eccezione di tardiva produzione della documentazione comprovante la prova degli atti interruttivi della prescrizione il cui deposito già fatto in primo grado è stato completato in appello.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che
<l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008,
n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della si fosse costituito in ritardo, Parte_1 potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>.
In forza dei principi sopra riportati la produzione di completata solo in appello, è CP_4
utilizzabile e determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti crediti oggetto di appello: avvisi di addebito n. 39420112000285373000, notificato in data
10/10/2011, 39420112000391418000 notificato in data 07/10/2011, 39420120000334613000,
n. 39420120002961455000 notificato in data 20/04/2012, n. 39420120003181019000, notificato in data 23/11/2012, n. 39420130000114729000 notificato in data 07/12/2012, n.
39420130000681726000 notificato in data 08/04/2013, 39420130001969772000 notificato in data 09/04/2013 n. 39420140000304651000 notificato in data 16/12/2013 e n.
39420140001633743000 notificato in data 29/05/2014; atteso che nel quinquennio dallo loro notifica è stata notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09476201400000766000 ricevuta in data 11/12/2014 e n. 09476201600000252000 ricevuta in data e 09/02/2016 e successivamente l'intimazione di pagamento n.
09420199007370238/000, avvenuta in data 09/10/2019 oggetto della presente causa.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento ai seguenti crediti: 39420112000285373000,
39420112000391418000, 39420120000334613000, 39420120002961455000,
39420120003181019000, 39420130000114729000, 39420130000681726000,
39420130001969772000, 39420140000304651000 e 39420140001633743000.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate tra tutte le parti in ragione del completamento della produzione documentale comprovante gli atti interruttivi fatta da in appello. CP_4
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_4
ricorso depositato in data 27 ottobre 2022 nei confronti di , e Pt_2 Parte_4
con riferimento alla sentenza n.919/2022 del Tribunale di Reggio Calabria CP_5 pubblicata in data 03/05/2022 ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: 39420112000285373000,
39420112000391418000, 39420120000334613000, 39420120002961455000,
39420120003181019000, 39420130000114729000, 39420130000681726000,
39420130001969772000, 39420140000304651000 e 39420140001633743000;
2) Compensa le spese del presente grado.
Reggio Calabria, 15/1/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti