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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 356/2023 del ruolo generale e promossa
DA
società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore (c,f./p.i. Parte_1
), a mezzo della mandataria in persona del legale P.IVA_1 CP_1 Parte_2
rappresentante pro tempore (c,f./p.i. ) elettivamente domiciliata in Roma, viale della P.IVA_2
Tecnica n. 177, presso lo studio dell'avv. Francesca Crivellari, che l rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), e nato a CP_2 C.F._1 CP_3
Castelnovo di sotto il 31/8/1955 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Pesaro C.F._2 pagina 1 di 7 Corso XI Settembre 129 presso lo studio dell'avv. Emanuele Pantaleoni, che li rappresenta e difende,
unitamente e disgiuntamente all'avv. Aldo Valentini, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Poviglio il 3/4/2023 (c.f. Persona_1
), contumaci;
C.F._3
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore (c.f./p.i. ), contumace;
P.IVA_3
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 742 del 7/11/2022 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) Riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 742/2022 resa nel giudizio RG 162/2020 per i motivi esposti nel presento atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1181/19 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 25.11.2019.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di primo grado.
Per gli appellati e : CP_2 CP_3
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis dichiarare l'appello inammissibile, in subordine
respingerlo siccome infondato.
In subordine e salvo gravame, in accoglimento dei motivi di opposizione svolti nel giudizio di primo
grado, riproposti perché assorbiti.
Accertare previa disponenda CTU la effettiva entità del credito dovuto dall'opposto, statuito il divieto
di anatocismo e verificato il rispetto del tasso massimo consentito dalla normativa antiusura.
Dichiarato UP Eletto consumatore ai fini del d.lgs. 206/2005, dichiarata la nullità delle clausole
agli artt. 2-9-6-7-8-10-11 della fideiussione 22.10.2007 per contrarietà all'art. 2 L. 287/1990 e
pagina 2 di 7 2,18,20,33,36 d.lgs. 206/2005, ed altresì in applicazione dell'art. 1955, 1956 e 1957 c.c. dichiarare
nulla l'obbligazione fideiussoria ed estinta la fideiussione dichiarando che nulla è dovuto dai
fideiussori all'opposta.
Condannare l'opposto a titolo risarcitorio, per abuso del diritto ed ex art. 96 c.p.c. al pagamento agli
opponenti della somma che sarà ritenuta di ragione e di legge anche all'esito della disponenda
istruttoria.
Con vittoria delle spese di lite del grado da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pesaro in accoglimento dell'opposizione proposta da , Controparte_4
, e avverso il DI n. 1181/2019 emesso nei loro confronti ed in CP_2 Persona_1 CP_3
favore di per il pagamento della complessiva somma di € 524.873,90 (i garanti fino Parte_1
alla concorrenza di € 520.230,33), oltre accessori, quale residuo debito derivante dal contratto di mutuo concluso con la società debitrice principale, ha dichiarato l'incompetenza territoriale della domanda azionata in via monitoria, ritenendo competente quanto a il Tribunale di Reggio Emilia e Persona_1
quanto a e il Tribunale di Ancona, ed ha conseguentemente dichiarato la CP_2 CP_3
nullità del DI opposto, condannando parte opposta al rimborso delle spese legali in favore degli opponenti.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dato atto che a seguito dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice principale l'opposizione era stata riassunta dai soli fideiussori:
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art.5 D.Lg. n.28/2010, in quanto tardivamente sollevata;
ha accertato la qualità di consumatore di in quanto alla data di sottoscrizione della Persona_1
fideiussione “ormai non possedeva più alcuna partecipazione nella né rivestiva Controparte_4
alcuna carica nella società”, ritenendo che “il fatto che i suoi familiari fossero coinvolti nelle
dinamiche societarie della e che detto opponente “abbia continuato a rilasciare Parte_3
pagina 3 di 7 fideiussioni bancarie anche dopo la sua fuoriuscita dalla società” non costituissero circostanze idonee ad escludere la riconosciuta qualità;
quanto agli opponenti e , ha preso atto che gli stessi hanno inteso avvalersi CP_2 CP_3
della clausola di cui all'art. 15 del contratto di fideiussione (disposizione “approvata dalle parti con
doppia sottoscrizione”), rilevando che la società opposta non aveva negato l'esistenza della clausola e la sua validità.
in persona della procuratrice ha proposto appello, Parte_1 Controparte_5
articolando i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 3 e falsa applicazione dell'art. 33 II comma lett. u del Codice del Consumo del capo di sentenza che ha qualificato come consumatore;
2) Persona_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 28 c.p.c., che prevede la derogabilità del foro convenzionale, e dell'art. 33 c.p.c. del capo di sentenza che ha dichiarato l'incompetenza territoriale in relazione a CP_2
e . Ha quindi concluso per la conferma del DI opposto, con il rigetto delle
[...] CP_3
ulteriori eccezioni proposte dagli opponenti in primo grado.
e , costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appello essendosi il giudice di primo grado pronunciato solo sulla competenza e comunque chiesto nel merito il rigetto integrale dell'appello, insistendo per le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado, specificamente riproposte. Hanno inoltre rilevato che era Persona_1
deceduto prima della notifica dell'atto di citazione in appello, con conseguente nullità della relativa notifica.
Con ordinanza in data 30/5/2023 questa Corte, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del fallimento di ne ha dichiarata la contumace e, “rilevato di contro che la Controparte_4
notifica all'appellato è stata effettuata (in data 17/4/2023) presso il difensore nominato Persona_1
per il giudizio di primo grado allorché era già intervenuto il decesso del medesimo (3/4/2023)”, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22889 del 13/9/2019
pagina 4 di 7 (per cui l'intervenuto decesso comporta l'automatica interruzione del processo a prescindere dalla conoscenza dell'atto interruttivo), ha dichiarato interrotto il processo.
Con ricorso depositato in data 18/7/2024 la società appellante ha provveduto alla riassunzione del giudizio anche nei confronti degli eredi di , insistendo per le domande già poste. Persona_1
Nessuno si è costituito per questi ultimi.
In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli appellati e CP_2 [...]
l'appello deve essere dichiarato inammissibile. CP_3
Come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata il giudice di primo grado con separate ed autonome motivazioni si è limitato a dichiarare la propria incompetenza territoriale in ordine alle domande azionate in via monitoria e, conseguentemente, a dichiarare la nullità del DI opposto.
L'appellante avrebbe dovuto pertanto impugnare la sentenza proponendo il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. Costituisce infatti giurisprudenza pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per cui “Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di
appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante
anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art.
42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il
regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla
competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione
sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio
della medesima” (cfr. Cass. ord. n. 17025 del 10/7/2017; n. 5516 del 28/2/2020; n. 4667 del
15/2/2023). La Cassazione ha infatti chiarito che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione
a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della
competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita,
la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al
giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto
pagina 5 di 7 ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento
del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla
competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di
cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello” (cfr. Cass. sent. n. 1372 del 26/1/2016; ord.
1121 del 14/1/2022).
Non meritevole di accoglimento è poi la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. A riguardo questa Corte ritiene che non siano stati acquisiti al processo elementi che consentano di affermare che l'appello sia stato proposto intenzionalmente proposto solo per arrecare un danno alla controparte ed inoltre che il presente giudizio abbia arrecato all'appellato conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali. La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore in considerazione della semplicità delle questioni esaminate oggetto di un'univoca e consolidata affermazione dalla giurisprudenza nomofilattica. Le stesse devono essere altresì distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 742 del 7/11/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna parte appellante al rimborso in favore di e delle spese di lite, CP_2 CP_3
liquidate nella misura di € 7.200,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
pagina 6 di 7 dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/6/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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