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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13779 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Martina Brizzi, nel procedimento tra , . Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO GAETANO contro , Controparte_1
LETTI GLI ATTI, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE, pronunzia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' ., CP_2
esponendo di aver inoltrato in data domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario previsto per l'erogazione dell'assegno di inabilità con esito negativo.
Letto l'art. 445 – bis c.p.c.;
- rilevato che la parte ha proposto istanza di accertamento tecnico preventivo
- premesso che secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. 8932 del 2015) in ordine alla specifica questione attinente alla necessità di preliminare verifica da parte del giudice dell'ATP della sussistenza dei presupposti, la cui carenza renderebbe inutile l'accertamento sanitario, va affermato il principio secondo cui "l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale” (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014; conf. Cassazione civile 09/11/2016 n.22721);
- rilevato che anche la Cassazione civile sez. lav. nella sentenza del 24/10/2018 n.27010, ha affermato che “nel caso di cui all'art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (nel caso, il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa”;
CP_
- rilevato che nel caso in esame, l'istante non ha contestato quanto dedotto dall' che ha contestato e comprovato il possesso di redditi superiori ai limiti di legge, per il conseguimento
CP_ della prestazione reclamata (assegno di invalidità civile); ( doc. prodotta dall;
- rilevato che l'art. 13 della L. 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall' art. 1, comma
35, secondo cui: "1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è con-cesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_2 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12”;
- rilevato che nessuna contestazione ha sollevato parte ricorrente nelle note di udienze con riferimento alla documentazione ed eccezioni addotte dall' ; CP_2
- considerato che la presentazione dell'istanza di A.T.P. in mancanza di alcuno dei presupposti sopra richiamati ne determina la inammissibilità e, quindi, il suo rigetto;
- considerato che parte ricorrente ha assolto all'onere di autocertificazione in merito alla sussistenza delle condizioni per ottenere l'esonero dalle spese, di cui all'art. 152 c.p.c., così come modificato dall'articolo 42, 11° comma, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in legge
24.11.2003 n. 326;
P.Q.M.
- a) rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
- b) compensa le spese.
- C) nulla per le spese;
- SI COMUNICHI
- Napoli, 12/2/25 - 13/03/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI