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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
184 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
; C.U.I.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Gaetano C.F._1 C.F._2
Litterio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di al fine di sentir - previo annullamento del CP_1 provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, Controparte_1
dovendo pertanto in questa sede dichiararne la contumacia.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 17/11/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale, all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm, che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un eventuale provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e
2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
02.02.2024, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
2 Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 17/11/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto CU (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accordava al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., CP_2
assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
3 Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto
4 riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti- tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni)- attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in
Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In particolare, il ricorrente ha allegato documentazione attestante la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nel settore metalmeccanico, alle dipendenze della società DST a r.l., con la qualifica professionale di finitore di metalli, e fornito in atti la prova dell'esistenza di una fonte di reddito costante e di importo sufficiente a dimostrare l'inserimento del ricorrente, il quale ha rinunciato al beneficio del gratuito patrocinio, nel tessuto socioeconomico del nostro Paese (cfr.: deposito telematico del 25.06.2024 dichiarazione di rinuncia al gratuito patrocinio per intervenuto superamento del reddito;
comunicazione Unilav di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato e pieno a tempo indeterminato e pieno, a far data dal 30.12.2023, con la medesima qualifica professionale;
CUD 2024, anno di imposta 2023, reddito da lavoro dipendente pari a € 13.077,67; busta paga per la mensilità di retribuzione di gennaio 2025).
Inoltre, il migrante ha dato prova dello svolgimento di attività lavorativa pregressa, nel settore primario, quale bracciante agricolo, seppur a tempo determinato e per brevi
5 periodi, alle dipendenze di diversi imprenditori operanti nel settore (cfr.: comunicazione
Unilav di assunzione presso la Parte_2
– dal 20.02.2021al 31.03.2021 e busta paga per la mensilità di retribuzione di febbraio
2021; contratto di assunzione a tempo determinato presso la Parte_3
– dal 08.04.2022 al 31.10.2024 e comunicazione Unilav di proroga del
[...]
rapporto sino al 20.12.2022).
Dagli elementi acquisiti, emerge anche lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale. Difatti, risulta documentata in atti la partecipazione dell'istante al corso di lingua italiana per stranieri, svolto presso il Comune di Orsogna (cfr.: attestato di partecipazione del 26.05.2023).
Per contro non può ritenersi idonea a provare il raggiungimento di un'autonomia abitativa del richiedente, in quanto il contratto di locazione in atti, relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Orsogna, Via Vagnauoli Vico II n. 3, di durata quadriennale, dal
01.08.2023 sino al 31.07.2027, risulta essere privo della data di stipula, della firma dal locatore, non accompagnato da ricevuta di avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, benché il Bangladesh risulti nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L. n. 158/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del CP_1
resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
6 collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 184/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ nulla sulle spese.
Cosi deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
184 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
; C.U.I.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Gaetano C.F._1 C.F._2
Litterio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di al fine di sentir - previo annullamento del CP_1 provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, Controparte_1
dovendo pertanto in questa sede dichiararne la contumacia.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 17/11/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale, all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm, che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un eventuale provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e
2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
02.02.2024, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
2 Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 17/11/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto CU (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accordava al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., CP_2
assicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
3 Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto
4 riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti- tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni)- attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in
Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In particolare, il ricorrente ha allegato documentazione attestante la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nel settore metalmeccanico, alle dipendenze della società DST a r.l., con la qualifica professionale di finitore di metalli, e fornito in atti la prova dell'esistenza di una fonte di reddito costante e di importo sufficiente a dimostrare l'inserimento del ricorrente, il quale ha rinunciato al beneficio del gratuito patrocinio, nel tessuto socioeconomico del nostro Paese (cfr.: deposito telematico del 25.06.2024 dichiarazione di rinuncia al gratuito patrocinio per intervenuto superamento del reddito;
comunicazione Unilav di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato e pieno a tempo indeterminato e pieno, a far data dal 30.12.2023, con la medesima qualifica professionale;
CUD 2024, anno di imposta 2023, reddito da lavoro dipendente pari a € 13.077,67; busta paga per la mensilità di retribuzione di gennaio 2025).
Inoltre, il migrante ha dato prova dello svolgimento di attività lavorativa pregressa, nel settore primario, quale bracciante agricolo, seppur a tempo determinato e per brevi
5 periodi, alle dipendenze di diversi imprenditori operanti nel settore (cfr.: comunicazione
Unilav di assunzione presso la Parte_2
– dal 20.02.2021al 31.03.2021 e busta paga per la mensilità di retribuzione di febbraio
2021; contratto di assunzione a tempo determinato presso la Parte_3
– dal 08.04.2022 al 31.10.2024 e comunicazione Unilav di proroga del
[...]
rapporto sino al 20.12.2022).
Dagli elementi acquisiti, emerge anche lo svolgimento di altre attività meritevoli di tutela sul territorio nazionale. Difatti, risulta documentata in atti la partecipazione dell'istante al corso di lingua italiana per stranieri, svolto presso il Comune di Orsogna (cfr.: attestato di partecipazione del 26.05.2023).
Per contro non può ritenersi idonea a provare il raggiungimento di un'autonomia abitativa del richiedente, in quanto il contratto di locazione in atti, relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Orsogna, Via Vagnauoli Vico II n. 3, di durata quadriennale, dal
01.08.2023 sino al 31.07.2027, risulta essere privo della data di stipula, della firma dal locatore, non accompagnato da ricevuta di avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, benché il Bangladesh risulti nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L. n. 158/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del CP_1
resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
6 collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 184/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ nulla sulle spese.
Cosi deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli
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