CA
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2024, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3929/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2024 ore 13:05
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAIMONDI GIUSEPPE
Avv. SCIATTA ROSA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LORUSSO PIERO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3929 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Raimondi (C.F. - PEC: C.F._2
e dall'Avv. Rosa Sciatta (C.F. - PEC: Email_1 C.F._3
) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima Email_2 in Roma, Via Premuda n.18, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Piero Controparte_1 C.F._4
Lorusso (C.F. - e C.F._5 Email_3
, giusta mandato agli atti ed in una alla stessa elettivamente domiciliata in Email_4
Scafati alla via della Resistenza III tr. 3;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01/07/2020 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 9423/2020, pubblicata in data
1/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 14024/17, promosso da nei Controparte_1
confronti di Parte_1 § 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore ha evocato l'avv. al fine di sentirlo condannare per violazione dei suoi doveri Pt_1 ex art 1176 cc 2° c al risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva iscrizione a ruolo del gravame proposto avverso la sentenza di rigetto n. 24/12 emessa dal Tribunale di Tivoli a fronte della sua domanda di riscatto di compendio immobiliare sito a Rignano Flaminio con il pagamento di
€12.500,00. L'errore del professionista aveva determinato la declaratoria di improcedibilità dell'appello e la soccombenza totale sulla pretesa inziale di riconoscimento immobiliare. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni -patrimoniali e non sofferti. Si costituiva l'avv. deducendo: che era subentrato a precedente collega nella difesa dell'attore Pt_1 nella domanda proposta in 1° volta al riscatto del compendio immobiliare;
in tale giudizio l'attore aveva chiesto di essere sostituito nella titolarità dei beni al sig. in virtù del mancato rispetto CP_2 dell'offerta in prelazione da parte della dante causa sig. tuttavia all'esito della istruttoria Per_1 ivi espletata erano emersi elementi volti ad escludere la sussistenza del diritto di prelazione, quale tra gli altri una rinunzia scritta da parte del sig. confermata dallo stesso in sede Controparte_3 testimoniale;
la domanda dunque era stata motivatamente rigettata;
parte attrice aveva insistito per proporre appello;
esso convenuto procedeva perciò a notificare il gravame a tutte le parti in data
30.3.12 ed ad iscrivere a ruolo la causa con la marca seppure senza contributo, potendo quest'ultimo essere recuperato dalla Agenzia delle Entrate;
in ogni caso il giudizio di appello avrebbe confermato la infondatezza della domanda. Eccepiva dunque la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex Dl132/14 e nel merito chiedeva respingersi la domanda”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio di €10.072,50 oltre interessi legali Parte_1
dal 5.11.15 in favore di;
- condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 in favore di che liquida per le varie fasi processuali in complessive €3.000,00 per Controparte_1 compensi ed €240,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre: in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata 9423\2020 pubblicata il 1.7.2020 rep.
9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli resa a definizione del giudizio 14024\2017 tra e Avv. sussistendone i gravi Controparte_1 Parte_1
e fondati motivi e, in via subordinata, disporre la sospensione della predetta sentenza previa concessione di idonea garanzia da parte dell'Avv. sino alla definizione del presente Parte_1
giudizio di appello;
in via pregiudiziale e preliminare, in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla e\o invalida e\o inesistente la sentenza n. 9423\2020 pubblicata il 1.7.2020 rep.
9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli resa a definizione del giudizio 14024\2017 tra e Avv. nel merito: in Controparte_1 Parte_1
accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata n. 9423\2020 pubblicata il
1.7.2020 rep. 9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria
Lavinia Fanelli, e, in accoglimento dei motivi di appello proposti e delle conclusioni formulate dall'Avv. negli atti del primo grado di giudizio: in via preliminare, accertare Parte_1
l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento da parte dell'attore della negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132; nel merito, rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese Controparte_1
ed onorari, oltre IVA e oneri accessori previsti per legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati costituiti”.
L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 18/05/2021, Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'appello ex articolo 342 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello 2. rigettare l'appello con ogni conseguenza di legge;
3. Condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 cpc. 4.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari di causa del primo grado e del secondo grado da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 5. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 6. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, in quanto dalla lettura dell'atto di appello è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 7. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Nullità e\o invalidità della sentenza impugnata ex art. 132 secondo comma n. 2 c.p.c., ex art. 156 c.p.c. ed ex art. 159 c.p.c.”.
Deduce l'appellante che vi era incertezza sulla persona dell'attore indicato nell'atto di citazione come
“ nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Flaminio (RM), Località Valle Castagna s.n.c." mentre “L'unico esistente Controparte_1 all'anagrafe tributaria è quello nato a [...] il [...] Codice fiscale
, residente in [...]”. C.F._4 Il motivo è infondato.
Invero il nome ed il cognome dell'attore sono esatti e ne consentono l'identificabilità anche perché
l'attore è stato un cliente dell'avvocato . Controparte_1
§ 7.2. — Con il secondo motivo viene dedotta l'“Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui rigetta implicitamente l'eccezione di improcedibilità per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n.
162”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Preliminarmente parte attrice ha proceduto all'invito di negoziazione assistita in data 4.6.17-pacificamente ricevuta dalla convenuta la quale nella memoria ex art 183 6° cpc n 2 ha allegato come parte attrice non vi abbia dato corso- senza dimostrare essa stessa in un'ottica di leale collaborazione di essersi adoperata per l'espletamento della stessa”.
Deduce l'appellante che “Come si dava atto nella prima memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. , a seguito di invito a concludere convenzione di negoziazione assistita inviato da controparte a mezzo pec in data 14.6.2017 all'avv. (doc. A allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 Parte_1
c.p.c.), cui faceva seguito la tempestiva comunicazione di adesione inviata in data 3.7.2017 dalla scrivente difesa all'Avv. Piero Lorusso (doc. B allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c), controparte non ha più dato impulso alla procedura di negoziazione che di fatto, dunque, non è mai stata esperita. Pertanto, si insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda, in considerazione del fittizio esperimento di negoziazione”.
Il motivo è fondato.
L'attore non coltivava negoziazione assistita alla quale pure il convenuto aveva aderito.
L'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, prevede che «[…] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». L'improcedibilità deve essere eccepita «[…] dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito […]».
Osserva Corte l'attore nell'atto di citazione ha dichiarato che il valore della causa era inferiore ad €
26.000,00 e pertanto rientrante nei casi di negoziazione obbligatoria di cui alla legge 132/2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.
Nel caso di specie l'attore aveva sollevato tempestivamente la questione della procedibilità della domanda per difetto della negoziazione assistita tanto che il Tribunale invitava le parti a procedervi.
Il comma 2 dell'art. 3 cit. dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
La procedura di negoziazione è articolata in varie fasi :
1. Invito a stipulare la negoziazione da parte dell'attore;
2. Risposta (positiva o negativa) del convenuto;
3. Stipula della convenzione di negoziazione.
La procedura deve concludersi non prima di un mese e non oltre tre mesi.
Dunque, nel caso di adesione del convenuto alla negoziazione (come nel caso di specie) era onere dell'attore attivarsi per l'espletamento della procedura di negoziazione.
Ciò non è avvenuto impedendo così la funzione deflattiva dell'istituto.
Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
§ 7.3. — Con il terzo motivo viene dedotta la “Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui accerta la colpa professionale dell'avv. e la conseguente responsabilità Parte_1 professionale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 166 e 167 c.p.c. nonché dell'art. 115
c.p.c. e per contraddittoria e ingiusta motivazione sul punto”.
§ 7.4. — Con il quarto motivo viene dedotta l'“Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità professionale dell'avv. per contraddittorietà ed illogicità Parte_1 della decisione sul punto e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 2^ comma c.c. e 2236
c.c..”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Si legge nella sentenza impugnata che : “Sul punto il sg. ha dimostrato la condotta colposa CP_1 dell'avv. Pt_1
Come invero è risultato nella parte motivazionale della sentenza dichiarativa di improcedibilità della
Corte di Appello n. 6149/15 (all. cit. In PCT) l'appello -seppure notificato alle parti in data 30.3.12 -è stato poi iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di 10 gg ovvero in data 11.4.12 anziché 10.4.12, pur essendo possibile pacificamente costituirsi con copia dell'atto.
A nulla rileva perciò sul punto la difesa inconferente dell'avv. di avere omesso il versamento Pt_1
del C.U., giacché non è stato certamente questo il motivo che ha determinato la pronunzia di cui sopra.
Non di meno la allegata circostanza che sia stato il sig. ad insistere sulla proposizione CP_1 dell'appello -ancorché rimasta priva di riscontro probatorio- è irrilevante, giacché il difensore deve essere in grado di distogliere il cliente ove convinto giuridicamente della scarsa probabilità di accoglimento finanche rinunziando al mandato;
in caso contrario laddove proceda all'impugnazione deve farlo correttamente, non potendo ricadere sul cliente gli effetti negativi di una pronuncia procedurale (spese di lite vd infra).
Con riferimento al danno tuttavia l'attore avrebbe dovuto dimostrare che -laddove l'avv. avesse Pt_1 dato corso correttamente al mandato ovvero iscritto a ruolo l'appello nei termini- la sentenza n.24/12 sarebbe stata riformata in melius con ottenimento della res (compendio immobiliare) mirata. Sul punto in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. n. 25112/12).
Orbene nel caso di specie proprio dalla motivazione della sentenza 24/12 emerge come l'istruttoria aveva dimostrato l'insussistenza in capo al sig. dei requisiti di riscatto legale agrario del CP_1
compendio immobiliare in questione ex artt. 8 e 31 L590/65 e artt. 7 e 8 L817/71.
In primis infatti difettava in capo allo stesso il requisito soggettivo di coltivatore diretto, avendo i testimoni escussi confermato che egli aveva invece esercitato attività di allevamento bestiame e produzione di foraggio ad esso destinato nel fondo limitrofo;
in aggiunta il sig. non aveva CP_1
concretamente dimostrato il rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, non essendo stato all'uopo sufficiente provare che sul fondo lavoravano i suoi familiari;
ed infine non aveva provato né di non avere alienato nel biennio precedente altri fondi rustici di imponibile superiore a mille, né che il proprio terreno fosse confinante con quelli in contestazione essendo stato constatato a seguito di ctu la sussistenza di un fosso naturale tra le proprietà come separazione naturale di dimensioni notevoli e ricoperto da fitta vegetazione di guisa da non esserne agevole l'eliminazione poiché a rischio idrogeologico.
Inoltre dal verbale del giudizio (all. 15 c.r.) si evince che la venditrice sig. ad Controparte_5
interrogatorio libero- aveva ottenuto rinunzia scritta alla prelazione dal sig. , Controparte_6 socio dell'attore, il quale sentito come teste aveva confermato la circostanza (udienza 10.2.10).
Questi- seppure non proprietario del bene- era risultato comunque essere socio con poteri di amministrazione disgiunta nella compagine familiare che si dedicava all'attività di allevamento e foraggio, e poteva dunque impegnare la società rifiutando l'offerta della dante causa venditrice.
Ora a fronte di tali riscontri allo stato non vi sono elementi ulteriori che -alla luce di un riesame del materiale probatorio assunto in 1° -consentano di addivenire a conclusioni difformi, non potendosi perciò ritenere che l'appello ove regolarmente incardinato molto probabilmente sarebbe stato vinto dall'attore.
Invero nei propri scritti difensivi nel presente giudizio il Sig. in citazione ovvero nella CP_1
prima memoria ex art 183 c 6° cpc - non ha addotto ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero nella loro fondatezza portato ad accogliere le censure avanzate con l'atto di gravame (all. 19 c.r.).
Sul punto in tale atto si è insistito sulla qualifica oltre che di allevatore anche di coltivatore diretto in capo all'attore, quando invece era emerso dall'istruttoria che egli allevasse bestiame e coltivasse foraggio finalizzato al nutrimento di detto bestiame, non certo destinato a terzi/mercato come tipico dell'agricoltore seppure diretto (Cass.4685/20).
Si è insistito poi sulla contiguità tra i fondi, benché dalla ctu era emersa la sussistenza di un fossato idoneo ad impedire la necessaria contiguità, di guisa che la Corte di Appello probabilmente avrebbe condiviso la tesi del tribunale, atteso le numerose pronunce confermative della Suprema Corte sulla questione (ex multis Cass. n. 19747/11; 25620/15).
Ciò premesso il sig. non può pretendere in questo giudizio alcun danno parametrato al CP_1
bene della vita (compendio immobiliare) perduto.
Al contrario -come già enunciato nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc- l'attore ha il diritto di vedersi ripetere il 50 % delle spese di lite di appello, siccome il gravame è stato dichiarato improcedibile per l'errore commesso dall'avvocato.
Si ritiene equo invece che il 50% continui a dover gravare sul sig. il quale decidendo con CP_1
il proprio avvocato di impugnare- si è assunto il rischio della probabile soccombenza come sopra delineato nel giudizio prognostico, che lo avrebbe portato ugualmente alla soccombenza delle spese”.
Deduce l'appellante che “La contraddizione e la illogicità tra la premessa, costituita dal principio generale e le conclusioni è evidente. Anche a voler concedere che negligenza via sia stata e che tale negligenza configuri la colpa grave dell'avvocato di cui all'art. 2236 c.c. per aver iscritto tardivamente a ruolo l'appello, non è stato provato dall'attore “altresì” il danno derivatone come dallo stesso Giudice affermato in sentenza.
I due requisiti (oltre al nesso di causalità su cui non vi è stata discussione nel giudizio di I grado) devono essere contestuali e presenti perché si configuri la responsabilità e l'avvocato debba rispondere del risarcimento del danno”.
Il motivo è fondato.
Come rilevato dal Tribunale affinché sussista la responsabilità dell'avvocato è necessaria una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione nel caso in esame preclusa dalla tardiva iscrizione a ruolo, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia) (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024, Rv. 669831 - 01).
Esclusa motivatamente tale possibilità non poteva condannarsi l'avvocato al risarcimento dei danni.
Tale danno poi è stato incongruamente parametrato alla metà delle spese del giudizio di impugnazione in quanto, stante le scarse probabilità di accoglimento dell'appello, ove lo stesso fosse stato procedibile le spese sarebbero state maggiori.
§ 7.5. — Con il quinto motivo viene dedotta l'“Illegittimità della sentenza anche nella parte in cui liquida e quantifica le spese di lite perché adottata in violazione dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. e 92, secondo comma, c.p.c.”.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento degli altri motivi di appello.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
9.Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue :
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 919,00
Fase introduttiva del giudizio : € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.680,00
Fase decisionale : € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio : € 921,00
Fase decisionale : € 1.911,00 per un totale di € 3.966,00 oltre ad € 355,50 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 9423/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Controparte_1
Roma, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
- condanna a rifondere ad le spese dei due gradi di Controparte_1 Controparte_4 giudizio che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi del giudizio di primo grado e complessivi € 3.966,00 per compensi del grado di appello ed € 355,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3929/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2024 ore 13:05
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAIMONDI GIUSEPPE
Avv. SCIATTA ROSA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LORUSSO PIERO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3929 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Raimondi (C.F. - PEC: C.F._2
e dall'Avv. Rosa Sciatta (C.F. - PEC: Email_1 C.F._3
) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima Email_2 in Roma, Via Premuda n.18, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Piero Controparte_1 C.F._4
Lorusso (C.F. - e C.F._5 Email_3
, giusta mandato agli atti ed in una alla stessa elettivamente domiciliata in Email_4
Scafati alla via della Resistenza III tr. 3;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01/07/2020 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 9423/2020, pubblicata in data
1/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 14024/17, promosso da nei Controparte_1
confronti di Parte_1 § 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore ha evocato l'avv. al fine di sentirlo condannare per violazione dei suoi doveri Pt_1 ex art 1176 cc 2° c al risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva iscrizione a ruolo del gravame proposto avverso la sentenza di rigetto n. 24/12 emessa dal Tribunale di Tivoli a fronte della sua domanda di riscatto di compendio immobiliare sito a Rignano Flaminio con il pagamento di
€12.500,00. L'errore del professionista aveva determinato la declaratoria di improcedibilità dell'appello e la soccombenza totale sulla pretesa inziale di riconoscimento immobiliare. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni -patrimoniali e non sofferti. Si costituiva l'avv. deducendo: che era subentrato a precedente collega nella difesa dell'attore Pt_1 nella domanda proposta in 1° volta al riscatto del compendio immobiliare;
in tale giudizio l'attore aveva chiesto di essere sostituito nella titolarità dei beni al sig. in virtù del mancato rispetto CP_2 dell'offerta in prelazione da parte della dante causa sig. tuttavia all'esito della istruttoria Per_1 ivi espletata erano emersi elementi volti ad escludere la sussistenza del diritto di prelazione, quale tra gli altri una rinunzia scritta da parte del sig. confermata dallo stesso in sede Controparte_3 testimoniale;
la domanda dunque era stata motivatamente rigettata;
parte attrice aveva insistito per proporre appello;
esso convenuto procedeva perciò a notificare il gravame a tutte le parti in data
30.3.12 ed ad iscrivere a ruolo la causa con la marca seppure senza contributo, potendo quest'ultimo essere recuperato dalla Agenzia delle Entrate;
in ogni caso il giudizio di appello avrebbe confermato la infondatezza della domanda. Eccepiva dunque la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ex Dl132/14 e nel merito chiedeva respingersi la domanda”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio di €10.072,50 oltre interessi legali Parte_1
dal 5.11.15 in favore di;
- condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 in favore di che liquida per le varie fasi processuali in complessive €3.000,00 per Controparte_1 compensi ed €240,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre: in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata 9423\2020 pubblicata il 1.7.2020 rep.
9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli resa a definizione del giudizio 14024\2017 tra e Avv. sussistendone i gravi Controparte_1 Parte_1
e fondati motivi e, in via subordinata, disporre la sospensione della predetta sentenza previa concessione di idonea garanzia da parte dell'Avv. sino alla definizione del presente Parte_1
giudizio di appello;
in via pregiudiziale e preliminare, in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla e\o invalida e\o inesistente la sentenza n. 9423\2020 pubblicata il 1.7.2020 rep.
9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli resa a definizione del giudizio 14024\2017 tra e Avv. nel merito: in Controparte_1 Parte_1
accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata n. 9423\2020 pubblicata il
1.7.2020 rep. 9196\2020 del 1.7.2020 del Tribunale di Roma Sezione XIII Giudice dott. Maria
Lavinia Fanelli, e, in accoglimento dei motivi di appello proposti e delle conclusioni formulate dall'Avv. negli atti del primo grado di giudizio: in via preliminare, accertare Parte_1
l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento da parte dell'attore della negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132; nel merito, rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese Controparte_1
ed onorari, oltre IVA e oneri accessori previsti per legge per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati costituiti”.
L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 18/05/2021, Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'appello ex articolo 342 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello 2. rigettare l'appello con ogni conseguenza di legge;
3. Condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 cpc. 4.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari di causa del primo grado e del secondo grado da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 5. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 6. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, in quanto dalla lettura dell'atto di appello è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 7. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Nullità e\o invalidità della sentenza impugnata ex art. 132 secondo comma n. 2 c.p.c., ex art. 156 c.p.c. ed ex art. 159 c.p.c.”.
Deduce l'appellante che vi era incertezza sulla persona dell'attore indicato nell'atto di citazione come
“ nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Flaminio (RM), Località Valle Castagna s.n.c." mentre “L'unico esistente Controparte_1 all'anagrafe tributaria è quello nato a [...] il [...] Codice fiscale
, residente in [...]”. C.F._4 Il motivo è infondato.
Invero il nome ed il cognome dell'attore sono esatti e ne consentono l'identificabilità anche perché
l'attore è stato un cliente dell'avvocato . Controparte_1
§ 7.2. — Con il secondo motivo viene dedotta l'“Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui rigetta implicitamente l'eccezione di improcedibilità per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n.
162”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Preliminarmente parte attrice ha proceduto all'invito di negoziazione assistita in data 4.6.17-pacificamente ricevuta dalla convenuta la quale nella memoria ex art 183 6° cpc n 2 ha allegato come parte attrice non vi abbia dato corso- senza dimostrare essa stessa in un'ottica di leale collaborazione di essersi adoperata per l'espletamento della stessa”.
Deduce l'appellante che “Come si dava atto nella prima memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. , a seguito di invito a concludere convenzione di negoziazione assistita inviato da controparte a mezzo pec in data 14.6.2017 all'avv. (doc. A allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 Parte_1
c.p.c.), cui faceva seguito la tempestiva comunicazione di adesione inviata in data 3.7.2017 dalla scrivente difesa all'Avv. Piero Lorusso (doc. B allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c), controparte non ha più dato impulso alla procedura di negoziazione che di fatto, dunque, non è mai stata esperita. Pertanto, si insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda, in considerazione del fittizio esperimento di negoziazione”.
Il motivo è fondato.
L'attore non coltivava negoziazione assistita alla quale pure il convenuto aveva aderito.
L'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, prevede che «[…] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». L'improcedibilità deve essere eccepita «[…] dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito […]».
Osserva Corte l'attore nell'atto di citazione ha dichiarato che il valore della causa era inferiore ad €
26.000,00 e pertanto rientrante nei casi di negoziazione obbligatoria di cui alla legge 132/2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.
Nel caso di specie l'attore aveva sollevato tempestivamente la questione della procedibilità della domanda per difetto della negoziazione assistita tanto che il Tribunale invitava le parti a procedervi.
Il comma 2 dell'art. 3 cit. dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.
La procedura di negoziazione è articolata in varie fasi :
1. Invito a stipulare la negoziazione da parte dell'attore;
2. Risposta (positiva o negativa) del convenuto;
3. Stipula della convenzione di negoziazione.
La procedura deve concludersi non prima di un mese e non oltre tre mesi.
Dunque, nel caso di adesione del convenuto alla negoziazione (come nel caso di specie) era onere dell'attore attivarsi per l'espletamento della procedura di negoziazione.
Ciò non è avvenuto impedendo così la funzione deflattiva dell'istituto.
Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
§ 7.3. — Con il terzo motivo viene dedotta la “Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui accerta la colpa professionale dell'avv. e la conseguente responsabilità Parte_1 professionale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 166 e 167 c.p.c. nonché dell'art. 115
c.p.c. e per contraddittoria e ingiusta motivazione sul punto”.
§ 7.4. — Con il quarto motivo viene dedotta l'“Illegittimità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità professionale dell'avv. per contraddittorietà ed illogicità Parte_1 della decisione sul punto e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 2^ comma c.c. e 2236
c.c..”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Si legge nella sentenza impugnata che : “Sul punto il sg. ha dimostrato la condotta colposa CP_1 dell'avv. Pt_1
Come invero è risultato nella parte motivazionale della sentenza dichiarativa di improcedibilità della
Corte di Appello n. 6149/15 (all. cit. In PCT) l'appello -seppure notificato alle parti in data 30.3.12 -è stato poi iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di 10 gg ovvero in data 11.4.12 anziché 10.4.12, pur essendo possibile pacificamente costituirsi con copia dell'atto.
A nulla rileva perciò sul punto la difesa inconferente dell'avv. di avere omesso il versamento Pt_1
del C.U., giacché non è stato certamente questo il motivo che ha determinato la pronunzia di cui sopra.
Non di meno la allegata circostanza che sia stato il sig. ad insistere sulla proposizione CP_1 dell'appello -ancorché rimasta priva di riscontro probatorio- è irrilevante, giacché il difensore deve essere in grado di distogliere il cliente ove convinto giuridicamente della scarsa probabilità di accoglimento finanche rinunziando al mandato;
in caso contrario laddove proceda all'impugnazione deve farlo correttamente, non potendo ricadere sul cliente gli effetti negativi di una pronuncia procedurale (spese di lite vd infra).
Con riferimento al danno tuttavia l'attore avrebbe dovuto dimostrare che -laddove l'avv. avesse Pt_1 dato corso correttamente al mandato ovvero iscritto a ruolo l'appello nei termini- la sentenza n.24/12 sarebbe stata riformata in melius con ottenimento della res (compendio immobiliare) mirata. Sul punto in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. n. 25112/12).
Orbene nel caso di specie proprio dalla motivazione della sentenza 24/12 emerge come l'istruttoria aveva dimostrato l'insussistenza in capo al sig. dei requisiti di riscatto legale agrario del CP_1
compendio immobiliare in questione ex artt. 8 e 31 L590/65 e artt. 7 e 8 L817/71.
In primis infatti difettava in capo allo stesso il requisito soggettivo di coltivatore diretto, avendo i testimoni escussi confermato che egli aveva invece esercitato attività di allevamento bestiame e produzione di foraggio ad esso destinato nel fondo limitrofo;
in aggiunta il sig. non aveva CP_1
concretamente dimostrato il rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, non essendo stato all'uopo sufficiente provare che sul fondo lavoravano i suoi familiari;
ed infine non aveva provato né di non avere alienato nel biennio precedente altri fondi rustici di imponibile superiore a mille, né che il proprio terreno fosse confinante con quelli in contestazione essendo stato constatato a seguito di ctu la sussistenza di un fosso naturale tra le proprietà come separazione naturale di dimensioni notevoli e ricoperto da fitta vegetazione di guisa da non esserne agevole l'eliminazione poiché a rischio idrogeologico.
Inoltre dal verbale del giudizio (all. 15 c.r.) si evince che la venditrice sig. ad Controparte_5
interrogatorio libero- aveva ottenuto rinunzia scritta alla prelazione dal sig. , Controparte_6 socio dell'attore, il quale sentito come teste aveva confermato la circostanza (udienza 10.2.10).
Questi- seppure non proprietario del bene- era risultato comunque essere socio con poteri di amministrazione disgiunta nella compagine familiare che si dedicava all'attività di allevamento e foraggio, e poteva dunque impegnare la società rifiutando l'offerta della dante causa venditrice.
Ora a fronte di tali riscontri allo stato non vi sono elementi ulteriori che -alla luce di un riesame del materiale probatorio assunto in 1° -consentano di addivenire a conclusioni difformi, non potendosi perciò ritenere che l'appello ove regolarmente incardinato molto probabilmente sarebbe stato vinto dall'attore.
Invero nei propri scritti difensivi nel presente giudizio il Sig. in citazione ovvero nella CP_1
prima memoria ex art 183 c 6° cpc - non ha addotto ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero nella loro fondatezza portato ad accogliere le censure avanzate con l'atto di gravame (all. 19 c.r.).
Sul punto in tale atto si è insistito sulla qualifica oltre che di allevatore anche di coltivatore diretto in capo all'attore, quando invece era emerso dall'istruttoria che egli allevasse bestiame e coltivasse foraggio finalizzato al nutrimento di detto bestiame, non certo destinato a terzi/mercato come tipico dell'agricoltore seppure diretto (Cass.4685/20).
Si è insistito poi sulla contiguità tra i fondi, benché dalla ctu era emersa la sussistenza di un fossato idoneo ad impedire la necessaria contiguità, di guisa che la Corte di Appello probabilmente avrebbe condiviso la tesi del tribunale, atteso le numerose pronunce confermative della Suprema Corte sulla questione (ex multis Cass. n. 19747/11; 25620/15).
Ciò premesso il sig. non può pretendere in questo giudizio alcun danno parametrato al CP_1
bene della vita (compendio immobiliare) perduto.
Al contrario -come già enunciato nella proposta conciliativa ex art 185 bis cpc- l'attore ha il diritto di vedersi ripetere il 50 % delle spese di lite di appello, siccome il gravame è stato dichiarato improcedibile per l'errore commesso dall'avvocato.
Si ritiene equo invece che il 50% continui a dover gravare sul sig. il quale decidendo con CP_1
il proprio avvocato di impugnare- si è assunto il rischio della probabile soccombenza come sopra delineato nel giudizio prognostico, che lo avrebbe portato ugualmente alla soccombenza delle spese”.
Deduce l'appellante che “La contraddizione e la illogicità tra la premessa, costituita dal principio generale e le conclusioni è evidente. Anche a voler concedere che negligenza via sia stata e che tale negligenza configuri la colpa grave dell'avvocato di cui all'art. 2236 c.c. per aver iscritto tardivamente a ruolo l'appello, non è stato provato dall'attore “altresì” il danno derivatone come dallo stesso Giudice affermato in sentenza.
I due requisiti (oltre al nesso di causalità su cui non vi è stata discussione nel giudizio di I grado) devono essere contestuali e presenti perché si configuri la responsabilità e l'avvocato debba rispondere del risarcimento del danno”.
Il motivo è fondato.
Come rilevato dal Tribunale affinché sussista la responsabilità dell'avvocato è necessaria una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione nel caso in esame preclusa dalla tardiva iscrizione a ruolo, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia) (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024, Rv. 669831 - 01).
Esclusa motivatamente tale possibilità non poteva condannarsi l'avvocato al risarcimento dei danni.
Tale danno poi è stato incongruamente parametrato alla metà delle spese del giudizio di impugnazione in quanto, stante le scarse probabilità di accoglimento dell'appello, ove lo stesso fosse stato procedibile le spese sarebbero state maggiori.
§ 7.5. — Con il quinto motivo viene dedotta l'“Illegittimità della sentenza anche nella parte in cui liquida e quantifica le spese di lite perché adottata in violazione dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. e 92, secondo comma, c.p.c.”.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento degli altri motivi di appello.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
9.Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue :
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 919,00
Fase introduttiva del giudizio : € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.680,00
Fase decisionale : € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio : € 921,00
Fase decisionale : € 1.911,00 per un totale di € 3.966,00 oltre ad € 355,50 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 9423/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Controparte_1
Roma, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta da CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
- condanna a rifondere ad le spese dei due gradi di Controparte_1 Controparte_4 giudizio che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi del giudizio di primo grado e complessivi € 3.966,00 per compensi del grado di appello ed € 355,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli