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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. CELANI MARIA TERESA giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti;
ATTORI
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMEI GIULIA giusta procura in atti;
Controparte_1
CONVENUTO
, , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13
Pers
(QUALE EREDE DI RE ), , , CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
(O I SUOI EREDI); CP_17
CONVENUTI CONTUMAC
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e spiegavano di aver acquistato, Parte_1 Parte_2 con atto a rogito del Notaio rep. 28216 racc. 15974 del 30.12.2014, registrato il Persona_2
31.12.2014 al n. 6407, gli immobili siti nel Comune di Castel Di Lama in Contrada Cabbiano
contraddistinti al Catasto fabbricati alla particella 240, sub. 4 cat. a/2 e sub. 5 cat. c/6. Aggiungevano che a tali immobili era asservita una strada privata di circa 5 metri, identificata al Catasto Terreni del Comune
di Castel di Lama al foglio 4, particelle n. 512, 232 e 238, insistente in parte su fondi di proprietà degli eredi di e , in parte di essi attori ed in parte su fondi della convenuta CP_2 CP_2 [...]
e spiegavano di aver, loro ed i loro danti causa, da tempo immemore transitato abitualmente su CP_1
tale strada sia a piedi che con mezzi meccanici per accedere dalla strada pubblica al fondo di loro proprietà.
Deducendo di aver interesse ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio per maturata usucapione sulla predetta strada o, in subordine, della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. – ritenendo tale strada l'unico comodo accesso al garage della loro abitazione - concludevano chiedendo
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, accertare, riconoscere, costituire e dichiarare che e , meglio in epigrafe qualificati, previa declaratoria di Parte_1 Parte_2 accertamento dell'esercizio della servitù di passaggio ultraventennale ad usucapionem dapprima da parte dei venditori e loro dante causa e successivamente di questi ultimi, sono titolari per maturata usucapione della servitù di passaggio carrabile dell'ampiezza di cinque metri, esercitata con ogni mezzo seguendo il percorso visibile asfaltato ed inghiaiato e con le modalità di cui in narrativa in parte
ricadente sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Castel di Lama (AP) foglio 4 partt.512-232
e 238 intestate come in premessa;
ciò per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Castel di Lama
Contrada Cabbiano e precisamentepar.240 sub.4,cat.A/2part.240 sub.5 cat.C/6 immobili posti in zona insistente e pertinente su area distinta al catasto terreni del predetto foglio 4 alla particella 240.
In via subordinata: in forza dell'art. 1051 c.c. accertata la interclusione dell'immobile costituito dal garage degli attori, descritto in narrativa, riconoscere, costituire e dichiarare in favore di esso immobile
la servitù di passaggio coattiva exart.1051 c.c. carrabile dell'ampiezza di metri cinque in favore di Pt_1
e sul fondo distinti al Catasto Terreni del Comune di Castel di Lama (AP) foglio
[...] Parte_2
4,part.512-232 e 238 le cui particelle sono intestate come in narrativa;
ciò per l'utilità del proprio fondo
sito in Comune di Castel di Lama, Contrada Cabbiano e precisamente part.240 sub.4, cat.A/2 part.240 sub. 5 cat.C/6 (immobile posto in zona insistente e pertinente su area distinta al catasto terreni del
predetto foglio4 alla particella 240) in particolare per l'accesso al locale garage. Con vittoria di spese e
compensi in caso di opposizione. In ogni caso con gli incombenti e le formalità di trascrizione di legge rimessi dall'Ill.mo Giudicante al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti con esenzione di responsabilità per quest'ultimo”.
Si costituiva in giudizio , proprietaria della particella di cui al foglio 4, n. 232/238 del Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Castel di Lama, che, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dagli attori e ritenendo insussistenti i requisiti richiesti dalla legge per la costituzione sia della servitù volontaria che coattiva, concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordinata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di servitù coattiva, condannare gli attori a corrispondere una indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorario di causa”.
Gli eredi di e di rimanevano contumaci nonostante la regolarità della notifica. CP_2 CP_2 La causa veniva istruita mediante prove orali e, all'udienza del 13.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Occorre preliminarmente rilevare come i fatti storici dedotti dagli attori a fondamento del proprio diritto relativi alla titolarità ed alla consistenza dei beni oggetto della controversia non siano in contestazione.
Risulta contestata, invece, la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio. In particolare la convenuta, pur riconoscendo l'esercizio ultraventennale del passaggio sul tratto di strada in questione da parte degli attori e dei loro danti causa, afferma che prima dell'acquisto degli immobili da parte di essa convenuta e dagli odierni attori il passaggio era esercitato per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente in quanto parenti dei proprietari dell'asserito fondo dominante (nello specifico, la particella n. 240, di proprietà degli odierni attori, era di proprietà di e del coniuge , mentre le particelle n. 232 e 238, di proprietà della convenuta, CP_16 Per_3
appartenevano alla stessa ed al fratello ). Aggiunge che, in ogni caso, CP_16 Controparte_15 difetta il requisito dell'apparenza della servitù, atteso che detto passaggio non veniva utilizzato per collegare il fondo degli attori con la pubblica via, bensì per permettere a , comproprietaria CP_16 dei fondi oggi appartenenti alle parti in causa, di raggiungere i terreni agricoli sottostanti, distinti all' NCT
del Comune di Castel di Lama al foglio 5, particella 250.
Nel merito, la domanda attorea formulata in via principale appare meritevole di accoglimento, avendo parte attrice provato l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio.
Come noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite, oltre che coattivamente, volontariamente o per destinazione del padre di famiglia, anche per usucapione. Oltre al presupposto legato all'esercizio del possesso uti dominus per vent'anni – per cui è necessaria la dimostrazione di un esercizio pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del diritto di passaggio per almeno un ventennio – in materia di usucapione di servitù l'art. 1061, comma I, c.c. richiede un ulteriore presupposto, da individuarsi nell'apparenza, con la specificazione di cui al secondo comma per cui non apparenti sono le servitù in assenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Ad ulteriore specificazione di quanto esposto, deve precisarsi che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
E' stato, di conseguenza, indicato in giurisprudenza che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 11834
del 06/05/2021).
Sul punto, tuttavia, più recente giurisprudenza ha precisato, meno rigidamente, che ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29555
del 25/10/2023).
Il secondo degli indirizzi citati appare maggiormente condivisibile, perché più conforme al dettato normativo (che richiede l'opera visibile e permanente - ossia nel caso di servitù di passaggio la strada - e non un quid ulteriore): infatti, alla luce di una lettura in chiave funzionale del presupposto dell'apparenza,
legato all'esigenza di rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, si ritiene non necessaria la presenza di opere visibili ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio viene esercitato, ma è sufficiente che dalle caratteristiche e dalla posizione dell'opera emerga inequivocabilmente il collegamento funzionale tra la stessa (la strada), destinata al passaggio, e il preteso fondo dominante.
Nel caso in esame, tale collegamento emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti.
In particolare, risulta provato che la strada che conduce all'immobile degli attori presenta opere permanenti e visibili – essendo parzialmente asfaltata ed inghiaiata almeno dal 1995, così come risultante dalle documentazioni fotografiche in atti (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice,
doc. 5, 6 e 7) e delimitata da mura di contenimento delle proprietà delle parti in causa (citazione, doc. e;
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 4) - specificamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio pedonale e veicolare e realizzate, per stessa ammissione della convenuta, dagli originari proprietari dei fondi. Al riguardo, i progetti edilizi prodotti dagli attori depongono nel senso della specifica destinazione delle opere all'esercizio della servitù di passaggio in quanto risulta dagli stessi che, sin dal 1977, l'immobile degli attori è stato realizzato considerando l'accesso attraverso la strada oggetto di causa (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 1) nonché, successivamente al 1977, al locale destinato a parcheggio (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 2, 3 e 4).
La conclusione appena rassegnata appare confermata anche dalla collocazione della strada, la quale palesa che la stessa, nella sua interezza, costituisce l'accesso all'immobile degli odierni attori e ai fondi agricoli retrostanti. Alla luce di quanto esposto, ritenuto evidente l'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante, risulta provato il presupposto dell'apparenza della servitù.
Ciò posto, occorre valutare il ricorrere o meno dell'ulteriore presupposto per l'usucapione della servitù di passaggio sul fondo, ovvero l'utilizzo continuato per almeno venti anni, così come disposto ai sensi dell'art. 1158 c.c. Sul punto, gli attori, in forza di quanto disposto dall'art. 1146
c.c., affermano di aver unito il loro possesso – che decorre dal 2014, anno in cui hanno acquistato il fondo
(citazione, doc. a) – al possesso dei loro danti causa per godere gli effetti dell'usucapione, danti causa che, tuttavia, erano parenti dei precedenti proprietari dell'asserito fondo servente.
Al riguardo, se è vero che, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi (come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione), la circostanza che l'attività
svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a limitare la propria efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (Cass. civ., n. 1219/2019; conf. Cass. civ. n. 11277 del 2015 e Cass. civ. n.
8817 del 2015) e che, dunque, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la tolleranza nel caso dei rapporti di parentela (Cass. n. 11315/2018), è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, dalle risultanze della prova testimoniale è emerso inequivocabilmente che la strada oggetto di causa è percorsa da tempo immemore a piedi e con mezzi meccanici non solo dagli odierni attori e dai loro danti causa, ma anche da terzi esterni al rapporto di parentela.
Al riguardo, i testi e , sentiti rispettivamente all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
12.04.2024 e del 19.07.2024, confermavano che da oltre trent'anni gli attori e i loro danti causa passavano a piedi e con mezzi meccanici sulla strada;
entrambi aggiungevano, inoltre, di essere essi stessi sempre passati sulla strada in questione per raggiungere i terreni adiacenti di loro proprietà. In particolare, il teste affermava che “la strada era utilizzata anche da altre persone che ci lavoravano, la utilizzavo Tes_2 anche io come scorciatoia e tutti pensavano che questa strada era una strada comunale quindi ci passavano tutti”.
La prova testimoniale depone, dunque, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza tra parenti, tratteggiando, piuttosto, un quadro di possesso utile all'usucapione.
Del resto, la circostanza per cui il passaggio sulla strada in questione era esercitato da una moltitudine di persone non risulta neppure specificatamente contestata dalla convenuta, che non ha addotto ragioni giustificative del transito da parte di terzi.
Alla luce del quadro probatorio, deve dunque concludersi per l'accertamento della servitù di passaggio da parte degli odierni attori.
Rimangono assorbite dall'accoglimento della domanda principale sia la domanda svolta in via subordinata dagli attori sia, conseguentemente, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
In ragione del principio della soccombenza, le spese di lite andranno poste a carico della parte convenuta costituita e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa dichiarato (5.000,00 euro), dell'attività effettivamente svolta dalle parti e del numero ed importanza delle questioni trattate. Diversamente le spese tra l'attrice e le parti convenute non costituite, in assenza di un'opposizione all'accertamento del diritto, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1233 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea avanzata in via principale e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio dell'ampiezza di 5 metri esercitata a piedi e con mezzi meccanici da parte degli attori sull'area di proprietà della convenuta e dei contumaci distinta al Catasto Terreni del Comune di
Castel di Lama foglio 4 part. 512 – 232-238 per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Castel di
Lama Contrada Cabbiano e precisamente, foglio 4 par. 240 sub.4, cat.A/2 part.240 sub.5 cat.C/6;
- manda al Conservatore dei registri immobiliari per gli incombenti di competenza;
- condanna la parte convenuta costituita a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.552,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti non costituiti.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 03.04.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1233/2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. CELANI MARIA TERESA giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti;
ATTORI
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMEI GIULIA giusta procura in atti;
Controparte_1
CONVENUTO
, , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13
Pers
(QUALE EREDE DI RE ), , , CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
(O I SUOI EREDI); CP_17
CONVENUTI CONTUMAC
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e spiegavano di aver acquistato, Parte_1 Parte_2 con atto a rogito del Notaio rep. 28216 racc. 15974 del 30.12.2014, registrato il Persona_2
31.12.2014 al n. 6407, gli immobili siti nel Comune di Castel Di Lama in Contrada Cabbiano
contraddistinti al Catasto fabbricati alla particella 240, sub. 4 cat. a/2 e sub. 5 cat. c/6. Aggiungevano che a tali immobili era asservita una strada privata di circa 5 metri, identificata al Catasto Terreni del Comune
di Castel di Lama al foglio 4, particelle n. 512, 232 e 238, insistente in parte su fondi di proprietà degli eredi di e , in parte di essi attori ed in parte su fondi della convenuta CP_2 CP_2 [...]
e spiegavano di aver, loro ed i loro danti causa, da tempo immemore transitato abitualmente su CP_1
tale strada sia a piedi che con mezzi meccanici per accedere dalla strada pubblica al fondo di loro proprietà.
Deducendo di aver interesse ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio per maturata usucapione sulla predetta strada o, in subordine, della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. – ritenendo tale strada l'unico comodo accesso al garage della loro abitazione - concludevano chiedendo
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, accertare, riconoscere, costituire e dichiarare che e , meglio in epigrafe qualificati, previa declaratoria di Parte_1 Parte_2 accertamento dell'esercizio della servitù di passaggio ultraventennale ad usucapionem dapprima da parte dei venditori e loro dante causa e successivamente di questi ultimi, sono titolari per maturata usucapione della servitù di passaggio carrabile dell'ampiezza di cinque metri, esercitata con ogni mezzo seguendo il percorso visibile asfaltato ed inghiaiato e con le modalità di cui in narrativa in parte
ricadente sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Castel di Lama (AP) foglio 4 partt.512-232
e 238 intestate come in premessa;
ciò per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Castel di Lama
Contrada Cabbiano e precisamentepar.240 sub.4,cat.A/2part.240 sub.5 cat.C/6 immobili posti in zona insistente e pertinente su area distinta al catasto terreni del predetto foglio 4 alla particella 240.
In via subordinata: in forza dell'art. 1051 c.c. accertata la interclusione dell'immobile costituito dal garage degli attori, descritto in narrativa, riconoscere, costituire e dichiarare in favore di esso immobile
la servitù di passaggio coattiva exart.1051 c.c. carrabile dell'ampiezza di metri cinque in favore di Pt_1
e sul fondo distinti al Catasto Terreni del Comune di Castel di Lama (AP) foglio
[...] Parte_2
4,part.512-232 e 238 le cui particelle sono intestate come in narrativa;
ciò per l'utilità del proprio fondo
sito in Comune di Castel di Lama, Contrada Cabbiano e precisamente part.240 sub.4, cat.A/2 part.240 sub. 5 cat.C/6 (immobile posto in zona insistente e pertinente su area distinta al catasto terreni del
predetto foglio4 alla particella 240) in particolare per l'accesso al locale garage. Con vittoria di spese e
compensi in caso di opposizione. In ogni caso con gli incombenti e le formalità di trascrizione di legge rimessi dall'Ill.mo Giudicante al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti con esenzione di responsabilità per quest'ultimo”.
Si costituiva in giudizio , proprietaria della particella di cui al foglio 4, n. 232/238 del Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Castel di Lama, che, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dagli attori e ritenendo insussistenti i requisiti richiesti dalla legge per la costituzione sia della servitù volontaria che coattiva, concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordinata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di servitù coattiva, condannare gli attori a corrispondere una indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorario di causa”.
Gli eredi di e di rimanevano contumaci nonostante la regolarità della notifica. CP_2 CP_2 La causa veniva istruita mediante prove orali e, all'udienza del 13.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Occorre preliminarmente rilevare come i fatti storici dedotti dagli attori a fondamento del proprio diritto relativi alla titolarità ed alla consistenza dei beni oggetto della controversia non siano in contestazione.
Risulta contestata, invece, la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio. In particolare la convenuta, pur riconoscendo l'esercizio ultraventennale del passaggio sul tratto di strada in questione da parte degli attori e dei loro danti causa, afferma che prima dell'acquisto degli immobili da parte di essa convenuta e dagli odierni attori il passaggio era esercitato per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente in quanto parenti dei proprietari dell'asserito fondo dominante (nello specifico, la particella n. 240, di proprietà degli odierni attori, era di proprietà di e del coniuge , mentre le particelle n. 232 e 238, di proprietà della convenuta, CP_16 Per_3
appartenevano alla stessa ed al fratello ). Aggiunge che, in ogni caso, CP_16 Controparte_15 difetta il requisito dell'apparenza della servitù, atteso che detto passaggio non veniva utilizzato per collegare il fondo degli attori con la pubblica via, bensì per permettere a , comproprietaria CP_16 dei fondi oggi appartenenti alle parti in causa, di raggiungere i terreni agricoli sottostanti, distinti all' NCT
del Comune di Castel di Lama al foglio 5, particella 250.
Nel merito, la domanda attorea formulata in via principale appare meritevole di accoglimento, avendo parte attrice provato l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio.
Come noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite, oltre che coattivamente, volontariamente o per destinazione del padre di famiglia, anche per usucapione. Oltre al presupposto legato all'esercizio del possesso uti dominus per vent'anni – per cui è necessaria la dimostrazione di un esercizio pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del diritto di passaggio per almeno un ventennio – in materia di usucapione di servitù l'art. 1061, comma I, c.c. richiede un ulteriore presupposto, da individuarsi nell'apparenza, con la specificazione di cui al secondo comma per cui non apparenti sono le servitù in assenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Ad ulteriore specificazione di quanto esposto, deve precisarsi che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
E' stato, di conseguenza, indicato in giurisprudenza che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 11834
del 06/05/2021).
Sul punto, tuttavia, più recente giurisprudenza ha precisato, meno rigidamente, che ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29555
del 25/10/2023).
Il secondo degli indirizzi citati appare maggiormente condivisibile, perché più conforme al dettato normativo (che richiede l'opera visibile e permanente - ossia nel caso di servitù di passaggio la strada - e non un quid ulteriore): infatti, alla luce di una lettura in chiave funzionale del presupposto dell'apparenza,
legato all'esigenza di rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, si ritiene non necessaria la presenza di opere visibili ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio viene esercitato, ma è sufficiente che dalle caratteristiche e dalla posizione dell'opera emerga inequivocabilmente il collegamento funzionale tra la stessa (la strada), destinata al passaggio, e il preteso fondo dominante.
Nel caso in esame, tale collegamento emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti.
In particolare, risulta provato che la strada che conduce all'immobile degli attori presenta opere permanenti e visibili – essendo parzialmente asfaltata ed inghiaiata almeno dal 1995, così come risultante dalle documentazioni fotografiche in atti (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice,
doc. 5, 6 e 7) e delimitata da mura di contenimento delle proprietà delle parti in causa (citazione, doc. e;
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 4) - specificamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio pedonale e veicolare e realizzate, per stessa ammissione della convenuta, dagli originari proprietari dei fondi. Al riguardo, i progetti edilizi prodotti dagli attori depongono nel senso della specifica destinazione delle opere all'esercizio della servitù di passaggio in quanto risulta dagli stessi che, sin dal 1977, l'immobile degli attori è stato realizzato considerando l'accesso attraverso la strada oggetto di causa (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 1) nonché, successivamente al 1977, al locale destinato a parcheggio (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, doc. 2, 3 e 4).
La conclusione appena rassegnata appare confermata anche dalla collocazione della strada, la quale palesa che la stessa, nella sua interezza, costituisce l'accesso all'immobile degli odierni attori e ai fondi agricoli retrostanti. Alla luce di quanto esposto, ritenuto evidente l'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante, risulta provato il presupposto dell'apparenza della servitù.
Ciò posto, occorre valutare il ricorrere o meno dell'ulteriore presupposto per l'usucapione della servitù di passaggio sul fondo, ovvero l'utilizzo continuato per almeno venti anni, così come disposto ai sensi dell'art. 1158 c.c. Sul punto, gli attori, in forza di quanto disposto dall'art. 1146
c.c., affermano di aver unito il loro possesso – che decorre dal 2014, anno in cui hanno acquistato il fondo
(citazione, doc. a) – al possesso dei loro danti causa per godere gli effetti dell'usucapione, danti causa che, tuttavia, erano parenti dei precedenti proprietari dell'asserito fondo servente.
Al riguardo, se è vero che, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi (come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione), la circostanza che l'attività
svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a limitare la propria efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (Cass. civ., n. 1219/2019; conf. Cass. civ. n. 11277 del 2015 e Cass. civ. n.
8817 del 2015) e che, dunque, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la tolleranza nel caso dei rapporti di parentela (Cass. n. 11315/2018), è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, dalle risultanze della prova testimoniale è emerso inequivocabilmente che la strada oggetto di causa è percorsa da tempo immemore a piedi e con mezzi meccanici non solo dagli odierni attori e dai loro danti causa, ma anche da terzi esterni al rapporto di parentela.
Al riguardo, i testi e , sentiti rispettivamente all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
12.04.2024 e del 19.07.2024, confermavano che da oltre trent'anni gli attori e i loro danti causa passavano a piedi e con mezzi meccanici sulla strada;
entrambi aggiungevano, inoltre, di essere essi stessi sempre passati sulla strada in questione per raggiungere i terreni adiacenti di loro proprietà. In particolare, il teste affermava che “la strada era utilizzata anche da altre persone che ci lavoravano, la utilizzavo Tes_2 anche io come scorciatoia e tutti pensavano che questa strada era una strada comunale quindi ci passavano tutti”.
La prova testimoniale depone, dunque, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza tra parenti, tratteggiando, piuttosto, un quadro di possesso utile all'usucapione.
Del resto, la circostanza per cui il passaggio sulla strada in questione era esercitato da una moltitudine di persone non risulta neppure specificatamente contestata dalla convenuta, che non ha addotto ragioni giustificative del transito da parte di terzi.
Alla luce del quadro probatorio, deve dunque concludersi per l'accertamento della servitù di passaggio da parte degli odierni attori.
Rimangono assorbite dall'accoglimento della domanda principale sia la domanda svolta in via subordinata dagli attori sia, conseguentemente, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
In ragione del principio della soccombenza, le spese di lite andranno poste a carico della parte convenuta costituita e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa dichiarato (5.000,00 euro), dell'attività effettivamente svolta dalle parti e del numero ed importanza delle questioni trattate. Diversamente le spese tra l'attrice e le parti convenute non costituite, in assenza di un'opposizione all'accertamento del diritto, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1233 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea avanzata in via principale e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio dell'ampiezza di 5 metri esercitata a piedi e con mezzi meccanici da parte degli attori sull'area di proprietà della convenuta e dei contumaci distinta al Catasto Terreni del Comune di
Castel di Lama foglio 4 part. 512 – 232-238 per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di Castel di
Lama Contrada Cabbiano e precisamente, foglio 4 par. 240 sub.4, cat.A/2 part.240 sub.5 cat.C/6;
- manda al Conservatore dei registri immobiliari per gli incombenti di competenza;
- condanna la parte convenuta costituita a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.552,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti non costituiti.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 03.04.2025
Il Giudice
Enza Foti