Art. 6.
All'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«N. 2 in isconti di effetti, sempre munite di tre firme, a privati e ad istituti di credito e di previdenza.»
Dopo le parole «quattro quinti del valore di borsa del contratto» del N. 5 (ora 6) sono aggiunte le altre «purche' non superiore al valore nominale dei titoli medesimi»; ed alle parole «ed in riporti sopra gli stessi titoli o sovra pegni di crediti privilegiati od ipotecari aventi le condizioni di cui ai N.i 2 e 3» dello stesso N. 5 (ora 6) sono sostituite le altre «ed in riporti sopra titoli dello Stato o garantiti dallo Stato».
Al N. 7 (ora 8) e' sostituito il seguente:
«Nell'acquisto di proprieta' stabili in caso di espropriazione forzata e quando sia necessario per tutelare l'interesse dell'istituto.
Gli stabili cosi' acquistati dovranno alienarsi appena se ne abbia la convenienza, ed in ogni caso nel termine non maggiore di dieci anni.»
All'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«N. 2 in isconti di effetti, sempre munite di tre firme, a privati e ad istituti di credito e di previdenza.»
Dopo le parole «quattro quinti del valore di borsa del contratto» del N. 5 (ora 6) sono aggiunte le altre «purche' non superiore al valore nominale dei titoli medesimi»; ed alle parole «ed in riporti sopra gli stessi titoli o sovra pegni di crediti privilegiati od ipotecari aventi le condizioni di cui ai N.i 2 e 3» dello stesso N. 5 (ora 6) sono sostituite le altre «ed in riporti sopra titoli dello Stato o garantiti dallo Stato».
Al N. 7 (ora 8) e' sostituito il seguente:
«Nell'acquisto di proprieta' stabili in caso di espropriazione forzata e quando sia necessario per tutelare l'interesse dell'istituto.
Gli stabili cosi' acquistati dovranno alienarsi appena se ne abbia la convenienza, ed in ogni caso nel termine non maggiore di dieci anni.»