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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.7.2025, vertente tra tra in persona del suo legale rappresentante, con sede in Rimini via dello Parte_1
Stambecco n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Silverio del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso la casella Pec
Email_1
ATTRICE CONTUMACE
e con sede legale in via G. B. Oliva 8 SA (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. VA , pec in persona del suo legale P.IVA_1 Email_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco MICCOLI (c.f. ; pec. e Francesca AGONIGI C.F._1 Email_3
(c.f. ; pec. , entrambi del Foro C.F._2 Email_4 di SA, anche disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco MICCOLI sito in via Santa Maria n. 64 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale (appalto).
Conclusioni (della sola parte convenuta): come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2025.
***************************** Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 14.2.2025 per l'udienza del 27.6.2025 la conveniva Parte_1 in giudizio la adducendo, per le ragioni meglio precisate nell'atto Controparte_2 introduttivo medesimo, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto sottoscritto, dalle parti, il 24.1.2021 e chiedendo che, previo accertamento del suddetto inadempimento, controparte fosse condannata al risarcimento dei danni causati da quest'ultimo.
Formulava, nel contempo, istanze istruttorie.
Parte attrice non si costituiva, peraltro, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c..
Con comparsa depositata il 14.4.2025 si costituiva di contro, nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., la convenuta sollevando le eccezioni, di rito e di merito, Controparte_2 meglio illustrate in detta memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di SA adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: IN VIA PRELIMINARE, in rito: • ACCERTARE E DICHIARARE la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta da Parte_1 avverso la con atto di citazione notificato in data 14.02.2025 per Controparte_2 intervenuto giudicato e/o litispendenza e in ogni caso per violazione del principio del ne bis in idem;
• In subordine, nel merito: • ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa e/o per violazione dell'art. 164 c.p.c. comma 3 e 163 c.p.c. n. 7; in via ulteriormente subordinata, nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa: • RIGETTARE integralmente le domande avanzate dalla Società siccome Parte_1 infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova per quanto illustrato nella superiore narrativa In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 3.7.2025 compariva il solo difensore della convenuta, in conformità alla cui richiesta questo giudice disponeva che la causa, previa precisazione delle conclusioni, fosse discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.; dopodichè, precisate le conclusioni da parte del difensore presente e discussa oralmente, da quest'ultimo, la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione a detta udienza.
************************
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Deve essere in primo luogo dichiarata, ai sensi dell'art. 171 u.c. c.p.c., la contumacia della società attrice, in quanto non costituitasi in giudizio nel termine di cui all'art. 165 c.p.c..
Peraltro la tempestiva costituzione di parte convenuta, che ha nel contempo manifestato la volontà che il giudizio fosse proseguito, impedisce l'adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo (con conseguente estinzione della causa) e impone, quindi, la decisione della controversia (cfr., sul punto, art. 290 c.p.c.).
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'eccezione preliminare di litispendenza, sollevata da parte convenuta, sia fondata.
E, invero, dalla documentazione allegata dalla convenuta medesima si ricava che la Parte_1 ha proposto a suo tempo, dinanzi al Tribunale di Rimini, opposizione (doc. 8) nei confronti del decreto ingiuntivo emesso, da tale Tribunale(doc. 6), su ricorso della Società e Controparte_2 avente ad oggetto il credito vantato, da quest'ultima, per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto stipulato inter partes, adducendo l'inadempimento alle cui obbligazioni ad opera della controparte l'odierna attrice viene oggi ad avanzare, dinanzi a questo Tribunale, domanda di risarcimento danni.
In particolare, nel suindicato giudizio di opposizione la ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, emesse le più opportune pronunce e declaratorie: con sede in San AN TE (PI), loc la Fontina Via Carducci n. 60/c in via principale e nel merito revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 703/2022 emesso in data 27.06. 2022 del Tribunale di rimini notificato telematicamente in data 12.07.2022 alla debitrice in via telematica oggi opposto, in forza delle prove documentali allegate al presente atto di opposizione nonché a quanto di seguito si avrà modo di produrre e di provare altresì in forza delle risultanze della espletanda istruttoria di rito o con qualsivoglia altra statuizione ritenuta di giustizia. In subordine: prevista l'istruttoria di rito e la verifica della correttezza e congruità delle contestazioni sollevate dalla opponente sia in ordine alla non corretta esecuzione e regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto da parte della società opposta ed altresì a seguito dei ritardi nella esecuzione delle anzidette opere si chiede di limitare il credito della società oggi opposta alle sole somme che risulteranno dalla espletanda istruttoria o di giustizia. In via riconvenzionale si chiede che l'adito tribunale, esaminati gli atti e documenti di causa Voglia condannare la società Controparte_2
[... in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento dei danni arrecati ad Parte_1
[... in persona del legale rappresentate pro tempre per l'importo di Euro 25,000,00 o di quella minore
o maggiore somma che dovesse risultare dovuta a causa dei ritardi nella esecuzione delle opere di cui ai cantieri oggetto di subappalto per cui è causa e per effetto della non corretta esecuzione a regola d'arte di tali opere”.
Ora, già da quanto appena evidenziato appare chiaro come il petitum e la causa petendi di detta opposizione a decreto ingiuntivo siano gli stessi del presente procedimento, discutendosi in entrambe le cause del presunto inadempimento contrattuale della Società ed essendo Controparte_2 la richiesta risarcitoria formulata, in entrambi i giudizi, dalla fondata proprio su detto Parte_1 asserito inadempimento della controparte alle obbligazioni originate dallo stesso contratto di appalto.
Tale conclusione è, del resto, vieppiù riscontrata dal fatto che, operando un raffronto tra l'atto introduttivo del procedimento oggi in decisione e l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che ha originato il procedimento n. 2955/2022 R.G. dinanzi al Tribunale di Rimini, emerge una pressochè totale coincidenza, anche nella terminologia utilizzata, tra le argomentazioni svolte nelle pagg. da 1 a 6 del primo di tali atti e quelle svolte nelle pagg. da 2 a 7 del secondo.
E, poiché l'odierna attrice ha proposto appello (doc. 11), dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 17-18.12.2024 (doc. 9), mediante la quale sono state rigettate sia l'opposizione a d.i. che la domanda riconvenzionale parimenti spiegata da essa ne discende che a seguito dell'instaurazione del presente procedimento si è Parte_1 determinata una situazione di litispendenza tra quest'ultimo e il giudizio di opposizione a d.i. oggi pendente in secondo grado, essendo tali giudizi connotati, come detto, dallo stesso petitum e dalla stessa causa petendi.
Ne discende che deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza, con conseguente ordine di cancellazione dal ruolo della presente causa (cfr. Cass. S.U. n. 27486 del 12.12.2013, secondo cui la litispendenza può essere dichiarata anche nei casi, quali quello in esame, in cui la causa identica, precedentemente iniziata, penda dinanzi al giudice dell'impugnazione).
. Quanto alle spese di lite, deve dichiararsi non dovuto, a parte convenuta, il rimborso delle stesse, in quanto, seppure è vero che parte attrice ha instaurato il presente procedimento quando identica causa pendeva dinanzi ad altro giudice, così determinando la sopra rilevata situazione di litispendenza, è altrettanto vero che di fronte alla mancata costituzione in giudizio della la Parte_1 [...] ben avrebbe potuto evitare i costi sostenuti nella presente controversia Controparte_2 omettendo di instare per la prosecuzione della stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la contumacia della Parte_1
2) DICHIARA la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instaurato, dalla dinanzi al Tribunale di Rimini, attualmente Parte_1 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, e la presente causa, disponendo per l'effetto la cancellazione dal ruolo di quest'ultima;
3) DICHIARA non dovuto, a parte convenuta, il rimborso delle spese di lite.
Così deciso in SA, in data 4.7.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.7.2025, vertente tra tra in persona del suo legale rappresentante, con sede in Rimini via dello Parte_1
Stambecco n. 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Silverio del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso la casella Pec
Email_1
ATTRICE CONTUMACE
e con sede legale in via G. B. Oliva 8 SA (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. VA , pec in persona del suo legale P.IVA_1 Email_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco MICCOLI (c.f. ; pec. e Francesca AGONIGI C.F._1 Email_3
(c.f. ; pec. , entrambi del Foro C.F._2 Email_4 di SA, anche disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco MICCOLI sito in via Santa Maria n. 64 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale (appalto).
Conclusioni (della sola parte convenuta): come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2025.
***************************** Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 14.2.2025 per l'udienza del 27.6.2025 la conveniva Parte_1 in giudizio la adducendo, per le ragioni meglio precisate nell'atto Controparte_2 introduttivo medesimo, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto sottoscritto, dalle parti, il 24.1.2021 e chiedendo che, previo accertamento del suddetto inadempimento, controparte fosse condannata al risarcimento dei danni causati da quest'ultimo.
Formulava, nel contempo, istanze istruttorie.
Parte attrice non si costituiva, peraltro, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c..
Con comparsa depositata il 14.4.2025 si costituiva di contro, nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., la convenuta sollevando le eccezioni, di rito e di merito, Controparte_2 meglio illustrate in detta memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di SA adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: IN VIA PRELIMINARE, in rito: • ACCERTARE E DICHIARARE la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta da Parte_1 avverso la con atto di citazione notificato in data 14.02.2025 per Controparte_2 intervenuto giudicato e/o litispendenza e in ogni caso per violazione del principio del ne bis in idem;
• In subordine, nel merito: • ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa e/o per violazione dell'art. 164 c.p.c. comma 3 e 163 c.p.c. n. 7; in via ulteriormente subordinata, nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa: • RIGETTARE integralmente le domande avanzate dalla Società siccome Parte_1 infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova per quanto illustrato nella superiore narrativa In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 3.7.2025 compariva il solo difensore della convenuta, in conformità alla cui richiesta questo giudice disponeva che la causa, previa precisazione delle conclusioni, fosse discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.; dopodichè, precisate le conclusioni da parte del difensore presente e discussa oralmente, da quest'ultimo, la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione a detta udienza.
************************
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Deve essere in primo luogo dichiarata, ai sensi dell'art. 171 u.c. c.p.c., la contumacia della società attrice, in quanto non costituitasi in giudizio nel termine di cui all'art. 165 c.p.c..
Peraltro la tempestiva costituzione di parte convenuta, che ha nel contempo manifestato la volontà che il giudizio fosse proseguito, impedisce l'adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo (con conseguente estinzione della causa) e impone, quindi, la decisione della controversia (cfr., sul punto, art. 290 c.p.c.).
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'eccezione preliminare di litispendenza, sollevata da parte convenuta, sia fondata.
E, invero, dalla documentazione allegata dalla convenuta medesima si ricava che la Parte_1 ha proposto a suo tempo, dinanzi al Tribunale di Rimini, opposizione (doc. 8) nei confronti del decreto ingiuntivo emesso, da tale Tribunale(doc. 6), su ricorso della Società e Controparte_2 avente ad oggetto il credito vantato, da quest'ultima, per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto stipulato inter partes, adducendo l'inadempimento alle cui obbligazioni ad opera della controparte l'odierna attrice viene oggi ad avanzare, dinanzi a questo Tribunale, domanda di risarcimento danni.
In particolare, nel suindicato giudizio di opposizione la ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, emesse le più opportune pronunce e declaratorie: con sede in San AN TE (PI), loc la Fontina Via Carducci n. 60/c in via principale e nel merito revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 703/2022 emesso in data 27.06. 2022 del Tribunale di rimini notificato telematicamente in data 12.07.2022 alla debitrice in via telematica oggi opposto, in forza delle prove documentali allegate al presente atto di opposizione nonché a quanto di seguito si avrà modo di produrre e di provare altresì in forza delle risultanze della espletanda istruttoria di rito o con qualsivoglia altra statuizione ritenuta di giustizia. In subordine: prevista l'istruttoria di rito e la verifica della correttezza e congruità delle contestazioni sollevate dalla opponente sia in ordine alla non corretta esecuzione e regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto da parte della società opposta ed altresì a seguito dei ritardi nella esecuzione delle anzidette opere si chiede di limitare il credito della società oggi opposta alle sole somme che risulteranno dalla espletanda istruttoria o di giustizia. In via riconvenzionale si chiede che l'adito tribunale, esaminati gli atti e documenti di causa Voglia condannare la società Controparte_2
[... in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento dei danni arrecati ad Parte_1
[... in persona del legale rappresentate pro tempre per l'importo di Euro 25,000,00 o di quella minore
o maggiore somma che dovesse risultare dovuta a causa dei ritardi nella esecuzione delle opere di cui ai cantieri oggetto di subappalto per cui è causa e per effetto della non corretta esecuzione a regola d'arte di tali opere”.
Ora, già da quanto appena evidenziato appare chiaro come il petitum e la causa petendi di detta opposizione a decreto ingiuntivo siano gli stessi del presente procedimento, discutendosi in entrambe le cause del presunto inadempimento contrattuale della Società ed essendo Controparte_2 la richiesta risarcitoria formulata, in entrambi i giudizi, dalla fondata proprio su detto Parte_1 asserito inadempimento della controparte alle obbligazioni originate dallo stesso contratto di appalto.
Tale conclusione è, del resto, vieppiù riscontrata dal fatto che, operando un raffronto tra l'atto introduttivo del procedimento oggi in decisione e l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che ha originato il procedimento n. 2955/2022 R.G. dinanzi al Tribunale di Rimini, emerge una pressochè totale coincidenza, anche nella terminologia utilizzata, tra le argomentazioni svolte nelle pagg. da 1 a 6 del primo di tali atti e quelle svolte nelle pagg. da 2 a 7 del secondo.
E, poiché l'odierna attrice ha proposto appello (doc. 11), dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 17-18.12.2024 (doc. 9), mediante la quale sono state rigettate sia l'opposizione a d.i. che la domanda riconvenzionale parimenti spiegata da essa ne discende che a seguito dell'instaurazione del presente procedimento si è Parte_1 determinata una situazione di litispendenza tra quest'ultimo e il giudizio di opposizione a d.i. oggi pendente in secondo grado, essendo tali giudizi connotati, come detto, dallo stesso petitum e dalla stessa causa petendi.
Ne discende che deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza, con conseguente ordine di cancellazione dal ruolo della presente causa (cfr. Cass. S.U. n. 27486 del 12.12.2013, secondo cui la litispendenza può essere dichiarata anche nei casi, quali quello in esame, in cui la causa identica, precedentemente iniziata, penda dinanzi al giudice dell'impugnazione).
. Quanto alle spese di lite, deve dichiararsi non dovuto, a parte convenuta, il rimborso delle stesse, in quanto, seppure è vero che parte attrice ha instaurato il presente procedimento quando identica causa pendeva dinanzi ad altro giudice, così determinando la sopra rilevata situazione di litispendenza, è altrettanto vero che di fronte alla mancata costituzione in giudizio della la Parte_1 [...] ben avrebbe potuto evitare i costi sostenuti nella presente controversia Controparte_2 omettendo di instare per la prosecuzione della stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la contumacia della Parte_1
2) DICHIARA la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instaurato, dalla dinanzi al Tribunale di Rimini, attualmente Parte_1 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, e la presente causa, disponendo per l'effetto la cancellazione dal ruolo di quest'ultima;
3) DICHIARA non dovuto, a parte convenuta, il rimborso delle spese di lite.
Così deciso in SA, in data 4.7.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza