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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA
Parte_1
[...] elettivamente domiciliate in Roma al Viale dei Parioli n.102, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Natale che le rappresenta e le difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
attrici CONTRO
Arch. CP_1 elettivamente domiciliata a Roma, in via della Fisica n.7, presso lo studio legale dell'Avv. Patrizio Alecce che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione convenuta
NONCHE' CONTRO
1
Controparte_2 in persona del suo Procuratore Speciale Dr. rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Giovanni Roveda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Coni Zugna n.5, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO
Controparte_4
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante in carica pro tempore, Sig.
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Controparte_5
Avvocati Andrea Festa e Domenico Festa ed elettivamente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Taro n.35, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata in causa
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le Sigg.re e hanno Parte_1 Parte_1
adito il Tribunale Civile di Roma chiedendo, nel merito e in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Arch. e per l'effetto, dichiarare risolto il CP_1
contratto stipulato e condannare la convenuta, eventualmente in solido con ulteriori coobbligati, alla restituzione di quanto percepito, nonché al risarcimento dei connessi danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
In via subordinata, ferma la risoluzione del contratto stipulato tra gli odierni contraddittori, condannare l'Arch. eventualmente in solido con ulteriori coobbligati a manlevare CP_1
2 e tenere indenne le Sig.re e da qualsiasi pretesa creditoria che in futuro Pt_1 Parte_1
terzi (come la ditta appaltatrice ovvero i Pubblici Uffici) dovessero richiedere in CP_6
conseguenza dell'inadempimento dell'incarico professionale.
In ogni caso condannare la convenuta all'integrale refusione delle spese di giudizio, incluse le competenze e gli onorari dell'avvocato, oltre agli oneri accessori e al contributo forfettario, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione con provvedimento del 18.11.2021, le Sigg.re e Pt_1
integravano l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c., specificando Parte_1
quanto segue.
Erano proprietarie di un cespite sito in Ostia, alla Via dei Romagnoli n. 279, la cui ristrutturazione era stata affidata all'Arch. CP_1
La professionista, dopo aver valutato positivamente la fattibilità della ristrutturazione dell'immobile de quo come voluta dalle proprietarie, aveva indicato la società come CP_6
ditta appaltatrice idonea a eseguire i lavori e aveva formulato un preventivo per le committenti, allegando un contratto di prestazione d'opera professionale via e-mail.
Con l'accordo ex art. 2222 c.c., sottoscritto in data 28.06.2017, l'Arch. aveva CP_1
assunto l'incarico di dividere il bene in due distinte unità immobiliari, dividere la cantina e realizzare una scala esterna in cemento armato per l'accesso e realizzare un terrazzino esterno in cemento armato.
Le predette attività erano state eseguite materialmente dalla società individuata dalla professionista. Quest'ultima, invece, si sarebbe dovuta occupare personalmente di eseguire prestazioni quali: “studio fattibilità”, “rilievo e restituzione 2D”, “presentazione pratica urbanistica”, “progettazione spazi interni”, “presentazione per la pratica urbanistica per le opere interne e per il frazionamento”, “presentazione della pratica urbanistica per l'ottenimento del nulla osta paesaggistico”, “direzione dei lavori”, “accatastamento”, “fine lavori e collaudo”.
Per tali adempimenti le committenti avevano corrisposto all'Arch. una somma di euro CP_1
13.473,20, cioè l'interezza della somma pretesa nel contratto di prestazione d'opera, di cui euro
4.700,00 corrisposti in contanti e mai fatturati, nonostante i solleciti in tal senso da parte delle committenti.
3 Con missiva del 10.12.2018, inviata via pec all'Ufficio Tecnico del X Municipio del Comune di
Roma, l'Arch. veva comunicato “le proprie dimissioni come direttore dei lavori, per motivi CP_1
personali con la committenza”.
Nonostante avesse ricevuto l'intero importo pattuito, l'architetto si era dimesso in corso d'opera e, prima delle dimissioni, aveva svolto il suo incarico in maniera negligente, imprudente e imperita, commettendo una serie di inadempienze talmente gravi da giustificare la risoluzione dell'accordo stipulato in data 28.06.2017 con conseguente restituzione delle somme percepite, nonché il risarcimento dei danni subiti.
Infatti, l'architetto aveva omesso di presentare la domanda di sollecito per la definizione della pratica di sanatoria 0/2234 del 2005, relativa ai 60 mq di seminterrato edificati dal costruttore in surplus rispetto al titolo edilizio del 1991, oltre ad aver presentato la SCIA (prot. n. 90292 del
07.08.2017) al Municipio X anziché al dipartimento P.A.U.
Ciò aveva comportato la mancata definizione della predetta sanatoria del 2005, ancora non rilasciata;
sanatoria che avrebbe potuto essere evasa sia mediante una domanda di sollecito sia mediante la presentazione della pratica di SCIA presso il dipartimento PAU.
In tale frangente, peraltro, aveva omesso di investire il Genio Civile (pur avendone percepito il relativo compenso) e di indicare la difformità dello stato attuale dell'immobile rispetto al titolo edilizio n. 794/C del 1991, dichiarando così falsamente la conformità dello stato dei luoghi.
Pertanto, non essendo gli Uffici Comunali preposti a conoscenza della sanatoria in corso, non ne avevano mai richiesto la definizione in via di urgenza.
La mancata definizione della pratica di sanatoria aveva comportato l'assoluta illegittimità delle attività svolte dalla ditta appaltatrice, che non avrebbe potuto iniziare i lavori in assenza di sanatoria.
A ciò si aggiungeva che l'architetto aveva personalmente apposto sulle pratiche urbanistiche le firme delle Sigg.re a loro insaputa, essendo autentiche solo quelle apposte in calce al Pt_1
contratto d'opera professionale.
Inoltre, da un accesso agli atti non risultava depositata alcuna richiesta di nulla osta paesaggistico necessario per la realizzazione della serra solare, nonostante tale incombente fosse compreso nell'incarico professionale.
4 L'architetto non si era mai presentato in cantiere, in qualità di direttore dei lavori, per verificare l'andamento della ristrutturazione;
ciò aveva comportato una errata esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice.
Ancora, aveva receduto dall'incarico “per motivi personali con la committenza”, non ultimando le attività di accatastamento, fine lavori e collaudo, per le quali aveva percepito in anticipo il relativo compenso.
Infine, l'Arch. on aveva fatturato gli ultimi importi corrisposti dalle attrici. CP_1
A causa del recesso ingiustificato dell'architetto e conseguentemente della ditta appaltatrice, nonché delle gravi irregolarità compiute dalla n qualità di direttore dei lavori, l'immobile si CP_1
trovava in uno stato di abbandono.
Pertanto, con pec del 20.9.2019 era stata inoltrata una diffida all'Arch. nella quale CP_1
venivano ribadite le sue inadempienze e richiesto il relativo risarcimento del danno, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Sussisteva in capo alla professionista una obbligazione di risultato: pertanto, laddove non fosse stato possibile eseguire tale facere, l'Arch. sin dall'inizio si sarebbe dovuta astenere CP_1
dall'assumere l'incarico. Peraltro, anche se si trattasse di obbligazione di mezzi, non si sarebbero attenuati i doveri della convenuta, che avrebbe dovuto valutare ex ante la possibilità di realizzare quanto richiesto dalle committenti sulla base della documentazione fornitale.
La condotta posta in essere dall'architetto integrava una responsabilità aquiliana e contrattuale ai sensi degli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2230 c.c.
Appariva palese la gravissima colpa professionale nonché i danni conseguentemente patiti dalle
Sigg.re inerenti al mancato ottenimento della sanatoria e l'errata esecuzione delle opere Pt_1
parzialmente realizzate dalla ditta appaltatrice, di cui l'Arch. ispondeva quale direttore dei CP_1
lavori.
Pertanto si richiedeva la restituzione delle somme incamerate, oltre alla manleva delle attrici da qualsivoglia pretesa creditoria futura della ditta appaltatrice o dell'Erario.
Sussisteva anche un danno non patrimoniale, dovuto ai disagi patiti e consistenti nel mancato godimento dell'immobile, nelle false dichiarazioni rese in sede di pratiche urbanistiche, nonché nella falsificazione delle firme delle Sigg.re La liquidazione di tale danno era devoluta al Pt_1
prudente apprezzamento del giudice.
5 -----------
Si costituiva in giudizio l'Arch. chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità CP_1
dell'atto citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., e per l'effetto fissare all'attore un termine perentorio per integrare la domanda.
In via preliminare di rito consentire la chiamata in causa dei terzi
[...]
e Controparte_2 CP_6
Nel merito, accertare l'insussistenza della responsabilità ex artt. 2229 ss., 1218 ss. e 2043 ss. e che conseguentemente non è tenuta alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento dei connessi danni (patrimoniali e non) richiesti dalle attrici.
In via subordinata, nell'eventualità di accertamento del diritto in capo alle Sigg.re Pt_1
condannare in solido l'Arch. e al risarcimento dei danni, nonché l CP_1 CP_7 [...]
a manlevare essa convenuta per l'importo di sua Controparte_2
competenza, comprensivo delle spese di lite.
L'atto di citazione era nullo in quanto si richiedeva, con formule indeterminate e generiche, di manlevare le sigg.re da ogni pretesa creditoria che la ditta appaltatrice e/o i Pubblici Pt_1
Uffici avessero vantato in conseguenza dell'inadempimento dell'Architetto. Non si comprendeva il nesso tra le eventuali pretese dell'impresa appaltatrice o i Pubblici Uffici e il presunto inadempimento dell'Arch. considerato anche che le Sigg.re non avevano CP_1 Pt_1
nemmeno chiamato in causa la società appaltatrice.
Non sussisteva la responsabilità professionale della convenuta, avendo la stessa adempiuto diligentemente la prestazione fino al momento della rassegna delle dimissioni per giusta causa.
In particolare, essa aveva effettivamente effettuato lo studio della fattibilità, il rilievo e la restituzione 2D, la progettazione di spazi interni, la presentazione della pratica urbanistica per le opere interne ed il frazionamento, nonché la direzione dei lavori.
Inoltre, avendo le committenti concordato delle modifiche interne con il costruttore in corso d'opera, essa convenuta era intervenuta per assicurare la conformità del nuovo progetto (varianti ai nuovi tipi SCIA Prot. 90292 del 7.8.2017, variante n. 62890 del 7.5.2018 come risultava dall'all.
2 della comparsa).
Tuttavia, le committenti avevano richiesto al costruttore altre modifiche interne ed esterne, tra cui quella di trasformare la cantina in una abitazione mediante l'aggiunta abusiva di una cucina e
6 un bagno, a sua totale insaputa e non osservando il suo monito secondo cui era vietato apportare trasformazioni senza l'autorizzazione del Comune. Circostanza, questa, che aveva costretto essa convenuta a rassegnare le sue dimissioni in data 10.12.2018, integrando, certamente, un recesso per giusta causa del prestatore d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237, commi 2 e 3 c.c.
I lavori per la realizzazione della scala, del terrazzino interni e la richiesta del relativo nulla osta paesaggistico sarebbero stati avviati una volta ultimati i lavori interni.
Le attrici non avevano mai richiesto all'Arch. di presentare il sollecito per la definizione CP_1
della pratica sanatoria 0/2234 del 2005; dello stesso, infatti, non si faceva alcuna menzione nel contratto, ma in ogni caso avrebbero potuto richiedere la sanatoria ad un altro professionista abilitato.
Non corrispondeva al vero nemmeno l'accusa secondo cui l'Arch. avrebbe apposto le CP_1
firme delle committenti sulla pratica di sanatoria a insaputa di queste ultime. Le stesse, infatti, avevano personalmente firmato la SCIA del 7.8.2017 e il relativo progetto.
Priva di fondamento risultava anche la dedotta assenza della professionista in cantiere in qualità di direttore dei lavori, in quanto era sempre stata presente in cantiere per verificare l'andamento delle opere di ristrutturazione;
ad ogni modo, secondo quanto previsto dall'art.
4.2. del contratto, il professionista è tenuto ad eseguire l'incarico con la diligenza necessaria, senza avere l'obbligo di risultato.
Essa convenuta aveva ricevuto gli importi regolarmente fatturati (all. n. 2-3-4 dell'atto di citazione) per un totale di 8.772,20 euro e non di 13.473,20 euro, a lei corrisposti per aver svolto diligentemente le prestazioni previste dall'art. 2 del contratto (“studio fattibilità”; “rilievo e restituzione 2D”; “progettazione spazi interni”; “presentazione per la pratica urbanistica per le opere interne ed il frazionamento”, “direzione dei lavori”). Le restanti prestazioni (“presentazione della pratica urbanistica per l'ottenimento del nulla osta paesaggistico”, “accatastamento”, “fine lavori e collaudo”) non erano state eseguite in attesa del termine dei lavori interni.
Non era dunque tenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dal mancato ottenimento della sanatoria relativa all'ampliamento del seminterrato e dalla errata esecuzione delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice.
7 Non poteva essere condannata neppure a corrispondere il danno non patrimoniale derivante dal mancato godimento del loro bene immobile, alle false dichiarazioni rese nelle pratiche urbanistiche, nonché nella sottoscrizione di firme false.
Essa convenuta era assicurata, per la responsabilità professionale, con la
[...]
, a mezzo polizza assicurativa n. IFL0008956.005638, di cui Controparte_2
chiedeva la chiamata in causa. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'assicurazione doveva essere condannata a tenere indenne la convenuta del risarcimento del danno da corrispondere alle attrici.
In caso di danno subìto dal committente come conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del Direttore dei lavori, entrambi dovevano rispondere solidalmente dei danni, onde si chiedeva la chiamata in causa della ditta appaltatrice anch'essa interessata alla CP_6
causa.
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Si costituiva la , chiedendo in via Controparte_8
preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum ed inesistenza della causa petendi.
Chiedeva altresì di respingere le domande formulate nei confronti dell'Arch. perché CP_1
infondate in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalle ricorrenti, respingere la domanda di manleva prestata dall'Arch. non essendo la CP_1
garanzia operante per i fatti di causa.
In subordine limitare ogni pronuncia nei confronti di nei limiti, condizioni, massimali, franchigia (2.500,00 euro) e nella percentuale dell'80% del rischio assunto in coassicurazione.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
La compagnia si associava alle difese ed eccezioni svolte dall'Arch. la quale aveva CP_1
eseguito il suo incarico con diligenza e professionalità, ma non lo aveva portato a termine in un primo momento perché era necessario attendere la fine dei lavori interni, in un secondo momento perché le richieste delle committenti, rivolte all'appaltatore a sua insaputa, riguardavano modifiche interne (volte ad aggiungere al locale cantina, abusivamente, cucina e
8 bagno) ed esterne non a norma di legge. Pertanto, tali richieste abusive avevano indotto la professionista a rassegnare le dimissioni e quindi a non portare a termine il proprio incarico.
Era altresì infondata la domanda di manleva proposta nei confronti di per inoperatività della garanzia nel caso di specie.
Infatti, dagli atti di causa emergeva che le attrici avevano corrisposto alla convenuta una parte del compenso in contanti, senza ricevere mai fattura. Trattasi, questa, di attività non assicurabile, non essendo svolta in ottemperanza alle leggi vigenti e ai regolamenti come invece richiesto dalla polizza, che peraltro è basata sul solo fatturato dell'assicurata e non su incarichi non ricompresi nello stesso.
Inoltre, l'Arch. era coassicurata nella misura dell'80 % dalla e del 20% dalla QBE CP_9
Insurance Europe, con la conseguenza che in caso di accoglimento delle pretese attoree la è tenuta a rispondere solo per la propria quota di spettanza.
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Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità della Controparte_4
citazione nonché dell'atto di chiamata di terzo ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.
Nel merito, accertata la carenza di legittimazione passiva della e l'intervenuta CP_4
accettazione dei lavori da parte delle attrici, rigettare tutte le avverse domande formulate nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto, non documentate e non provate. CP_6
In via di estremo subordine, qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità della in CP_4
ordine ai vizi lamentati, determinare la quota di responsabilità addebitabile alla odierna società resistente, con ogni pronuncia connessa, presupposta e/o conseguenziale e con vittoria e spese di lite.
Anzitutto difettava di legittimazione passiva in ordine ai fatti per cui vi è causa, avendo le sigg.re accettato e sottoscritto in data 27.11.2018 il “computo metrico” dei lavori eseguiti, mai Pt_1
contestato dalle committenti, con accettazione anche dell'importo pari ad euro 20.945,82 ancora da saldare. Proprio a causa di questo mancato pagamento, essa società aveva dovuto interrompere i lavori ed era iniziata una procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo per indisponibilità delle attrici ad effettuare qualsiasi pagamento.
9 Nemmeno lo stesso architetto, nella sua qualità di direttore dei lavori, aveva mai contestato alcunché alla società appaltatrice.
Risultava, pertanto, inammissibile la domanda delle attrici volta a chiedere la condanna dell'odierna convenuta (“eventualmente in solido con ulteriori coobbligati che dovessero emergere in corso di causa”) essendo questa inserita in un giudizio promosso unicamente nei confronti dell'Architetto per asserita responsabilità professionale e, trattandosi, peraltro, CP_1
di lavori mai contestati né dall'Arch. é dalle committenti. Non si comprendeva, inoltre, il CP_1
motivo per cui l'impresa appaltatrice o i Pubblici Uffici avrebbero dovuto pretendere qualcosa dalle attrici in conseguenza del dedotto inadempimento dell'Architetto CP_1
Era infine inammissibile e censurabile per nullità la domanda svolta dall'Architetto nei CP_1
confronti dell'odierna resistente, laddove chiedeva una eventuale condanna in solido con la non argomentata e del tutto generica. CP_4
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La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre in primo luogo volgere l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica a firma dell'Ing. espletata in fase istruttoria, i cui esiti sono di seguito compendiati con Persona_1
riferimento alle doglianze espresse dalle attrici.
a) Presentazione della SCIA al Municipio anziché al PAU
A differenza di quanto sostenuto dalle Sigg. la SCIA per il frazionamento dell'unità Pt_1
immobiliare è stata giustamente presentata presso gli Uffici Tecnici del Municipio X;
anzi, se la
Professionista avesse presentato le SCIA del 2017 e del 2018 al Dip. PAU, probabilmente questo ufficio avrebbe inviato tale SCIA al Municipio X per competenza.
Peraltro, in atti non risultano determinazioni dirigenziali di rigetto o di sospensione della Scia a causa del dedotto errore di indirizzo all'ufficio preposto alla comunicazione.
b) mancata richiesta di sollecito del rilascio della concessione in sanatoria
Le parti attrici contestano alla professionista di non aver presentato un sollecito per il rilascio della sanatoria, presentata sin dal 1995 dalla società costruttrice prima di vendere l'immobile oggetto di ristrutturazione e relativa all'aumento di superficie del piano seminterrato.
10 L'Arch. era sicuramente a conoscenza della predetta domanda di sanatoria, presentata CP_1
nel 1995 dalla società costruttrice DO NT PA (protocollo n.22324), atteso che la stessa era menzionata nell'atto di donazione dell'immobile, nella disponibilità della professionista e da lei depositato come allegato alla .
Pertanto, sebbene questo adempimento non risultasse tra quelli contrattualmente affidati al
Professionista, sarebbe stato opportuno che la stessa informasse le sue clienti dei possibili rischi in caso di inizio dei lavori nelle more di una domanda di sanatoria non ancora rilasciata.
Il mancato sollecito della domanda di sanatoria non impediva la presentazione delle due SCIA
(una del 2017, l'altra nel 2018) né l'inizio dei lavori, ma essendo ancora pendente l'istanza di concessione in sanatoria, il suo rigetto comporterebbe inevitabilmente l'obbligo di rimettere in pristino lo stato originario del progetto. Si dovrebbe, quindi, demolire a spese delle proprietarie dell'immobile sia quanto abusivamente realizzato dal proprietario originario, sia quanto realizzato nel corso della ristrutturazione.
c) inadempimento della convenuta e suo compenso
Le prestazioni che avrebbe dovuto svolgere la Professionista sono le seguenti: studio di fattibilità; rilievo e restituzione in 2D; presentazione pratica urbanistica;
progettazione degli spazi interni;
presentazione della pratica urbanistica per le opere interne e per il frazionamento;
presentazione della pratica urbanistica per l'ottenimento del Nulla Osta Paesaggistico;
direzione dei lavori;
accatastamento; fine lavori e collaudo.
Tuttavia, l'Arch. ha eseguito soltanto: progettazione degli spazi interni e dei nuovi tipi per CP_1
modifiche alle tramezzature;
presentazione della pratica urbanistica per le opere interne e per il frazionamento e presentazione di successivi nuovi tipi;
direzione dei lavori solo in parte, ma priva di documenti del direttore dei lavori.
Rispetto all'intero 100%, i lavori svolti dall'arch. er il progetto di massima corrispondono CP_1
al 10%; quelli relativi al progetto definitivo al 12,5%; quelli relativi alla direzione dei lavori al 12,5
%; per un totale complessivo del 35%. Pertanto, l'onorario spettante al professionista è di euro
4.200,00 più accessori, importo che corrisponde al 35% dell'onorario di euro 12.000,00 più accessori inizialmente pattuito dalle parti.
Durante il corso dei lavori di progettazione e di esecuzione, l'Arch. ha ricevuto dalle CP_1
committenti tre acconti, di cui vi sono le fatture in atti, per un totale di euro 6.500,00 più accessori.
11 Nell'atto di citazione le attrici sostengono di aver versato alla Professionista un ulteriore importo di euro 4.700,00, ma di non averne mai ricevuto la fattura. Di questo pagamento in contanti, oltre ad una conversazione WhatsApp non accettabile perché acquisita irritualmente, non vi sono tracce documentali nel fascicolo.
Pertanto, considerato che la professionista ha eseguito solo il 35% della prestazione professionale (per cui le spettano euro 4.200,00 più accessori) e che, invece le committenti hanno versato all'Arch. l'importo di euro 6.500,00 più accessori, ne deriva che CP_1
queste ultime hanno versato alla Professionista euro 2.300,00 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto.
d) sulle dimissioni della professionista
Nel corso dei lavori l'Arch. a presentato le dimissioni, che tuttavia non trovano una valida CP_1
giustificazione tecnica perché facevano riferimento esclusivamente a motivi personali nei rapporti con la committenza. Solo nella comparsa di costituzione la professionista sosteneva di aver rassegnato le sue dimissioni perché vi era stata l'esecuzione di lavori al piano seminterrato per la realizzazione di una cucina e un bagno.
In effetti, al momento del sopralluogo è stata rilevata la predisposizione dei predetti ambienti non compatibili con la posizione al piano seminterrato, il quale non può essere adibito a destinazione residenziale. Tuttavia, non risulta agli atti alcuna diffida della rivolta CP_1
all'impresa o alle committenti per aver eseguito opere difformi da quelle del progetto indicato nelle SCIA. Peraltro, si sarebbe trattato di difformità interne sanabili in qualsiasi momento, oltre che presumibilmente conosciute dalla professionista in quanto direttrice dei lavori.
e) sulla richiesta di Nulla Osta Paesaggistico
Risulta non adempiuta la richiesta di Nulla Osta per la esecuzione della scala Parte_2
esterna in cemento armato e per la esecuzione di un terrazzino esterno. Sebbene in generale sia lecito suddividere un incarico comprendente più prestazioni secondo un ordine temporale, in questo caso sarebbe stato opportuno richiedere il Nulla Osta Paesaggistico subito dopo la presentazione della SCIA del 7.8.2017, visto che per il suo ottenimento sono necessari almeno
6-7 mesi.
Le due pratiche amministrative, infatti - l'una riguardante le opere esterne (nulla osta paesaggistico), l'altra riguardante le opere interne (SCIA) - seguono due vie autonome.
Ad ogni modo, per la prestazione omessa non è stato corrisposto alcun compenso.
12 Non risultava eseguito nemmeno il deposito al Genio civile del progetto strutturale delle opere esterne (quelle in cemento armato); tuttavia, anche in questo caso non era stato corrisposto alcun compenso, e, anzi, dal contratto risultava che la pratica presso il Genio civile sarebbe stata affidata in futuro ad altro professionista.
f) sull'effettivo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori
La frequenza dei sopralluoghi presso il cantiere viene stabilita personalmente dal direttore dei lavori;
non vi è, dunque una regola fissa che impone ai direttori la presenza in cantiere per un determinato periodo di tempo. Tuttavia, non risulta la redazione di documenti che pure possono riguardare tale attività, quali disposizioni impartite dal direttore dei lavori all'impresa, la verifica degli operai presenti in cantiere, la verifica del cronoprogramma concordato con l'impresa, eventuali ordini di servizio, la verifica degli stati di avanzamento lavori.
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La parte della consulenza relativa ai danni cagionati alle attrici è frutto di una successiva integrazione dell'elaborato, effettuata nel contraddittorio tra le parti, in quanto il consulente aveva trattato il quesito in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, in assenza di contraddittorio sul punto.
Ebbene, i danni conseguenti alle inadempienze della professionista, ad avviso del consulente, consistono in: danni per ritardi nella esecuzione dei lavori e nel completamento di quanto previsto nella SCIA del 2017 e del 2018; danni per quanto pagato in più dalle proprietarie alla
Professionista; danni per l'abbandono dell'incarico di progettista e di direttore dei lavori avvenuto non per una giusta causa ma per motivi personali nei rapporti con le committenti non bene individuati;
danni per l'assenza del progetto esecutivo che ha comportato per l'impresa esecuzioni non a perfetta regola d'arte; danni per l'eventuale aumento dei prezzi delle opere edilizie e impiantistiche.
Questi danni sarebbero concretizzati nel fermo totale del cantiere e nei ritardi nel completamento delle opere, con conseguente mancato godimento del bene immobile seminterrato.
Tenuto conto dei tempi per finire le opere interne, pari a circa due mesi;
dei tempi per ottenere il
N.O. paesaggistico, pari a circa 4 mesi;
dei tempi per gli elaborati strutturali eseguiti da altro professionista e per il deposito al Genio Civile con l'attesa per l'autorizzazione, pari a circa tre mesi;
dei tempi per la esecuzione delle strutture in cemento armato e delle altre opere esterne,
13 pari a due mesi;
dei tempi per la fine lavori, per l'accatastamento e per il collaudo, pari a un mese;
complessivamente i ritardi maturati sono di dodici mesi, cioè un anno.
Questo danno può essere quantificato sulla base del canone di locazione annuale che avrebbe avuto il piano seminterrato e solo il 25% del piano superiore, per un totale di euro 9.517,50.
Tale calcolo, eseguito in sede di relazione preliminare considerando l'integrale canone di locazione di ambo gli edifici, è stato poi ridimensionato a seguito delle osservazioni presentate dall'Arch. , CTP della la quale aveva fatto presente che il Persona_2 Controparte_8
sottotetto non era stato mai interessato dai lavori, tanto che il locale era stato sempre in uso alla madre delle due ricorrenti;
pertanto, a sua detta, il danno dovuto al ritardo nella esecuzione dei lavori, relativo a un anno (12 mesi), dovrebbe riguardare il solo piano seminterrato.
Sul punto il CTU ha rilevato che, sebbene il piano sottotetto non fosse stato coinvolto nei lavori, comunque aveva risentito negativamente della presenza di un cantiere in struttura;
incidenza, questa, quantificabile al 25% della superficie del piano sottotetto di superficie 75 mq.
A tale importo va aggiunta la somma pagata in più a titolo di compenso e che ammonta a euro
2.300,00.
L'abbandono dell'incarico di direttore dei lavori avrebbe determinato un danno di natura organizzativa, poiché per poter completare i lavori sarebbe stato necessario del tempo per reperire un nuovo progettista e un nuovo direttore dei lavori e per consentire a quest'ultimo di capire lo stato dei lavori e predisporre quanto necessario. Questo tipo di valutazione del danno in termini economici si potrebbe quantificare in un importo forfettario complessivo di euro
5.000,00, più accessori.
Inoltre, ulteriore danno sarebbe stato arrecato dalla convenuta per non aver avvertito le proprietarie che si stavano eseguendo lavori difformi dal progetto presentato con la SCIA, la
Professionista aveva causato un ulteriore danno, che consiste nel dover demolire le difformità e ripristinare la legittimità. In termini economici, le demolizioni dei tramezzi interessati e degli impianti e il trasporto a discarica dei materiali di risulta comporta un onere quantificabile in ulteriori circa euro 2.500,00, con un totale di euro 7.500,00.
Complessivamente, il danno arrecato dalle carenze progettuali e di direzione dei lavori dell'Arch. mmonta a euro 24.277,00 più accessori. CP_1
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14 La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sinteticamente, le attrici invocano una responsabilità extracontrattuale e contrattuale dell'Arch. er aver la stessa eseguito la prestazione a lei affidata non solo parzialmente, ma anche in CP_1
spregio dei più basilari canoni di diligenza e buona fede.
La stessa, infatti, oltre ad aver eseguito solo in parte quanto pattuito, si sarebbe anche dimessa nel corso dei lavori adducendo problemi personali con la committenza, rallentando così l'opera di ristrutturazione e impedendo alle committenti di poter usufruire dei locali.
Ebbene, occorre primariamente rilevare che nel caso di specie può sussistere solo una responsabilità contrattuale e non anche extracontrattuale: tale responsabilità, infatti, deriva dall'inadempimento di obblighi che trovano la loro fonte nel contratto stipulato tra le Sigg.
e l'Arch. Pt_1 CP_1
Sul punto, giurisprudenza costante afferma che il direttore dei lavori presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa alle regole della tecnica, oltre all'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (ex multis, Cassazione civile sez. II,
15/10/2013, n. 23350).
In altri termini, l'attività del direttore dei lavori si concretizza nell'alta sorveglianza delle opere, che pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di
15 verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservare le regole dell'arte e la corrispondenza ai materiali impiegati.
Sul direttore, dunque, ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare formalmente le irregolarità riscontrate, rassegnando tempestivamente le proprie dimissioni dall'incarico o, comunque, non appena abbia avuto conoscenza della violazione delle sue direttive.
Occorre a questo punto partitamente esaminare le censure sollevate dalle attrici alla luce di quanto dianzi emerso.
a) Quanto all'omesso sollecito di definizione della pratica di sanatoria, si è visto che tale adempimento non era ricompreso nel contratto stipulato tra le parti. Appare chiaro che tale sanatoria condiziona l'esecuzione delle successive opere, nel senso che, come evidenziato dal CTU, un eventuale diniego comporterebbe la necessità di un ripristino allo status quo ante che investirebbe anche gli interventi oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, per un verso un eventuale sollecito non può incidere sull'accoglimento o meno della richiesta di sanatoria avanzata dall'originario costruttore, ma semmai e solo in ipotesi sui tempi di rilascio della sanatoria;
in secondo luogo, va dato atto che allo stato appare oggettivamente incerto se la sanatoria verrà concessa o meno e non sussiste danno attuale. Infine, ritiene il Tribunale che le committenti non potessero non essere a conoscenza del fatto che il mancato ottenimento della sanatoria può incidere sui lavori successivamente eseguiti, tanto che esse lamentano solo il mancato sollecito. Per tale aspetto quindi la censura è priva di pregio.
b) Nessun errore è stato commesso dalla professionista quanto all'ufficio amministrativo cui presentare la SCIA, come accertato dal consulente tecnico. Anche in questo caso, pertanto, la censura è infondata.
c) Quanto alla apposizione sulla pratica di sanatoria di firme false, vale a dire non riconducibili alle committenti, la circostanza non risulta provata, né appare essere discesa da tale presunta condotta alcun danno.
d) Circa l'omessa richiesta di nulla osta paesaggistico, è vero che sussiste inadempimento da parte della ma per tale aspetto della prestazione non è stato corrisposto alcun CP_1
compenso.
16 e) Avuto riguardo all'assenza della in qualità di direttore dei lavori, dal cantiere, che CP_1
avrebbe comportato in parte la non conformità delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, la censura appare fondata. Invero, pur non dovendo il direttore dei lavori assicurare una presenza giornaliera e costante sul posto, come risulta dalla giurisprudenza richiamata, egli deve in ogni caso seguire attentamente l'evoluzione dei lavori, contestando prontamente eventuali difformità, cosa che nel caso di specie non risulta essere stata fatta. Il risarcimento del danno, consistente nei costi per le demolizioni dei tramezzi interessati e degli impianti e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, comporta un onere quantificabile in ulteriori circa euro 2.500,00.
f) Con riferimento alle dimissioni della occorre anzitutto considerare che ai sensi CP_1
dell'art. 2237 c.c. il prestatore d'opera può recedere per giusta causa, e comunque tale recesso “deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”. Orbene, come argomentato dal CTU si rileva uno scostamento tra quanto risulta dalla comunicazione eseguita (in cui si parla di motivi personali con la committenza) e la giustificazione addotta dalla professionista in questa sede (l'aggiunta abusiva nei locali cantina di una cucina e un bagno, a sua totale insaputa). Tali dimissioni non sono state fatte in presenza di una giusta causa, né sono state precedute da un congruo preavviso, necessario per consentire alle committenti di adottare gli opportuni provvedimenti (cfr. art. 2237 co. 3
c.c.). Ciò comporta l'accoglimento della correlata domanda risarcitoria, quantificata dal
CTU nel ritardo nel completamento dei lavori di circa un anno e rapportata al canone di locazione annuale che avrebbe avuto il piano seminterrato e solo il 25% del piano superiore, per un totale di euro 9.517,50. Non si ritiene invece di riconoscere l'ulteriore importo di euro 5000,00 a titolo di generico ritardo per consentire la nomina di un nuovo direttore dei lavori, non risultando che dopo il recesso della e committenti abbiano CP_1
a ciò provveduto.
g) Rimane infine da considerare il fatto che la a eseguito solo parzialmente la propria CP_1
prestazione, nella misura che è stata calcolata dal CTU nel 35% di quanto pattuito. Tenuto conto del fatto che tale parte della prestazione corrisponde ad un compenso di euro
4200,00 e che le sono stati versati acconti per un complessivo importo di euro 6500,00
(non vi è prova dei presunti versamenti in nero), ne discende che le committenti hanno diritto alla restituzione di euro 2300,00.
17 Gli inadempimenti della convenuta, sebbene non abbiano sempre trovato riscontro, non sono di scarsa importanza riguardo all'interesse perseguito dalle committenti, soprattutto in considerazione dell'omesso controllo sull'operato della ditta appaltatrice dei lavori e del recesso ingiustificato, non preceduto da congruo preavviso. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare risolto il contratto di opera professionale, con gli effetti restitutori di cui sopra per ciò che concerne la parte di prestazione già eseguita.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in favore delle committenti, della somma complessiva di euro 14.317,50.
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Va respinta la domanda di parte convenuta di condanna in solido con la ditta appaltatrice
[...]
non essendo stata rivolta una domanda risarcitoria da parte delle committenti nei CP_4
confronti della esecutrice dei lavori.
Si accoglie invece la domanda di manleva nei confronti dell Controparte_8
, nel rispetto dei limiti, condizioni, massimali, franchigia (2.000,00 euro) e
[...]
nella percentuale dell'80% del rischio assunto in coassicurazione.
Infatti, la polizza è perfettamente operante nel caso di specie, essendo la questione dei compensi non fatturati non provata.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell'Arch. in ragione del criterio di CP_1
soccombenza. Per la stessa ragione, anche le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse vanno distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese sostenute da vanno poste a carico della convenuta che l'ha chiamata in causa.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
18 - accoglie parzialmente la domanda delle parti attrici e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento dell'Arch. il contratto d'opera stipulato inter partes sottoscritto il CP_1
28.6.2017 e condanna l'Arch. a pagare alle Sigg.re la somma di euro CP_1 Pt_1
14.317,50, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la convenuta a rifondere alle Sigg.re le spese del presente grado di giudizio Pt_1
che liquida, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in euro 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- condanna , a manlevare la di Controparte_8 CP_1
quanto costei dovrà pagare in favore delle attrici in ragione della presente sentenza, nel rispetto della franchigia (2.000,00 euro) e nella percentuale dell'80% del rischio assunto in coassicurazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio nei rapporti tra convenuta e l
[...]
; Controparte_8
- condanna la convenuta a rifondere le spese di giudizio sostenute da che CP_1 CP_6
liquida in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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