Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G. CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8687/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi
[...] P.IVA_1
Martino presso il cui studio in Genova Via Alfredo Catalani n. 1/10 è elettivamente domiciliata, unitamente o disgiuntamente all'avv. Francesco Frixione.
RICORRENTE
contro
:
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
e
(P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
VOLONTARIA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in
[...] accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto depositato il 05 luglio 2024 del
Giudice Dott. Di Rago, Sezione VI Civile - R.G. n. 962/2023;
1) IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, sospendere con Ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 05 luglio 2024 del Giudice Dott. G. Di Rago - R.G. n. 962/2023 ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
pagina 1 di 4
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2024 la società semplice Parte_1
ha promosso opposizione ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia avverso il
[...] decreto di liquidazione del compenso del CTU dott.ssa emesso in data 5.7.2024 in Controparte_1 seno al procedimento R.G. n. 962/2023.
Nell'ambito di tale giudizio il Giudice ha liquidato alla professionista l'importo complessivo di euro 1.555,03, oltre accessori di legge (comprensivo dell'acconto già autorizzato), a titolo di compenso per l'elaborazione di una perizia calligrafica avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità di sottoscrizioni apposte su alcuni documenti, ponendo i relativi costi a carico delle parti in via solidale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la liquidazione a favore dell'ausiliaria sarebbe ingiusta e illegittima, atteso che la professionista non risulterebbe “confermata” nell'Albo dei consulenti tecnici istituito presso il Tribunale di Genova nei termini stabiliti al comma 7 dell'art. 16 novies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dal Regolamento n. 187 del 11.08.2023; inoltre, non risulterebbe indicata la PEC della professionista in nessuno dei documenti da lei provenienti.
All'udienza del 21.1.2025, previa dichiarazione di contumacia della professionista e della società resistente la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del Controparte_2
12.3.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che il ricorrente non lamenta l'errata applicazione dei criteri di liquidazione degli onorari ma si limita a contestare genericamente l'esorbitanza del compenso riconosciuto alla professionista, chiedendo la riforma del decreto di liquidazione nella misura pari ad euro 500,00 senza indicare alcun parametro di riferimento.
I motivi di doglianza sollevati dal ricorrente si riferiscono solo alla regolare iscrizione della professionista nell'Albo dei consulenti tecnici istituito presso il Tribunale di Genova ex art. 13 e ss. disp. att. c.p.c. sotto il profilo della sua “non conferma” in tale elenco (cfr. pag. 4 del ricorso) nonché alla mancata indicazione dell'indirizzo PEC “in alcun documento proveniente dalla dott.ssa
[...]
. Persona_1
Anche a prescindere dalla rilevanza di tali questioni – posto che l'attività è stata in ogni caso svolta dalla professionista in esecuzione dell'incarico giudiziale affidatole – le stesse non colgono nel segno.
Come riporta lo stesso ricorrente nel corpo del ricorso mediante riproduzione di una mail proveniente dal Tribunale di Genova (pag. 4 del ricorso), la dottoressa risulta già iscritta Controparte_1 all'Albo dei Consulenti Tecnici di questo Tribunale dal 13.5.2003 nella Categoria dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio, Cat. XXV, sub cat. 2 “Periti calligrafi”. A seguito dell'entrata in vigore pagina 2 di 4 del D.M. 04/08/2023 n. 109 recante il “Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonchè la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale” la dott.ssa ha provveduto ad inoltrare, per il tramite del CP_1 portale dedicato del Ministero della Giustizia, la domanda di conferma delle funzioni di CTU che allo stato attuale risulta in istruttoria.
Come emerge dalla disciplina transitoria recata dal D.M. appena citato (art. 10), coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Se ne desume l'assoluta irrilevanza che la domanda di conferma della professionista sia ancora in fase di istruttoria, atteso che alla data di entrata in vigore del regolamento i professionisti già iscritti mantengono l'iscrizione e, quindi, possono continuare ad essere nominati nell'ambito dei procedimenti giudiziali senza soluzione di continuità.
Peraltro, la contestazione in esame, riguardando la nomina stessa della professionista, si sarebbe potuta e dovuta effettuare già nel procedimento di merito non appena avuta comunicazione della nomina e non, invece, mediante l'opposizione al decreto di liquidazione una volta terminata l'attività con il deposito della perizia e dopo la liquidazione del compenso.
Quanto poi alla contestazione relativa alla mancata indicazione dell'indirizzo PEC, essa appare poco comprensibile oltre che generica: il ricorrente si lamenta del fatto che “Non risulta altresì indicata la PEC in alcun documento proveniente dalla dott.ssa ma non si comprende quale Controparte_3 sia la conseguenza di tale eventuale lacuna rispetto alla specifica attività svolta in concreto dalla professionista (il deposito di una perizia calligrafica) o quale specifico pregiudizio possa derivare all'opponente dall'asserita omissione.
Inoltre, la ricorrente pare ricondurre l'esorbitanza del compenso al fatto che lo stesso sia stato posto a carico solidale delle parti e al fatto che – posta l'asserita incapienza della – esso Controparte_2 graverebbe unicamente su parte opponente, società non commerciale, con il rischio di subire un'ingiusta esecuzione sui propri beni personali. Ma tali circostanze non riguardano il criterio di liquidazione del compenso, che prescinde ovviamente sia dal numero delle parti obbligate che dalle loro condizioni economiche, dovendosi semmai parametrare unicamente al lavoro svolto nell'ambito della consulenza tecnica.
Peraltro, il compenso del CTU è pacificamente un'obbligazione solidale a carico di tutte le parti del giudizio, indipendentemente dalla ripartizione delle spese processuali (cfr. Cass., sentenza n.
23586/2008 nonché Cass. n. 25179 del 08.11.2013, secondo cui: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle pari anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti”).
pagina 3 di 4 In ogni caso, entrando nel merito della quantificazione del compenso, si osserva che, non essendo previsto per il tipo di accertamento peritale espletato (perizia grafologica) alcun onorario variabile o fisso, è stato correttamente applicato il criterio residuale delle vacazioni.
Nel caso di specie, le vacazioni richieste dal consulente tecnico e liquidate dal Giudice sono state di
190 unità pari a 47,5 giorni lavorativi, per un totale complessivo di euro 1.555,03 (euro 14,68 per la prima vacazione + euro 8,15 per le successive 189), oltre accessori di legge.
La liquidazione di 190 vacazioni appare congrua e proporzionata, sia con riferimento al totale delle ore lavorate sia in relazione alla natura delle indagini sottoposte alla CTU, alla materia trattata (perizia in materia calligrafica) e alle attività resesi necessarie per il suo espletamento (esame degli atti e della documentazione prodotta dalle parti, esame delle sottoscrizioni apposte al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta e riferite al Sig. per stabilire o meno l'apocrifia, prova grafica svolta sulla Parte_2 comparazione alle scritture di confronto, acquisizione del saggio grafico e gli originali della documentazione versata in atti).
Per tutto quanto sopra, si ritiene che la somma complessiva liquidata in favore del CTU sia congrua e coerente con le applicazioni di legge, con la conseguenza che l'opposizione deve essere in definitiva respinta.
Nulla sulle spese attesa la contumacia delle parti resistenti risultate vittoriose (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n. 7361 del 14.03.2023; ordinanza n. 12897 del 15.05.2019; Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Genova, 26.3.2025
Il Giudice
Chiara Monteleone
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