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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1746/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. RICCIO GIANVITO e con gli avv. TOSCHI Parte_1
TA ( ) CORSO EUROPA 15 20122 MILANO;
e C.F._1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: pensione anticipata ai sensi degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 e riscatto agevolato degli anni universitari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 7 Febbraio 2025, ha chiamato in giudizio Parte_1
l e ha esposto che avrebbe prestato la propria attività alle dipendenze della CP_1
con qualifica di impiegata, livello Quadro, ai sensi del Controparte_2
CCNL Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali.
Tale società rientrerebbe tra le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale e, nel corso del 2023, avrebbe presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Successivamente, in data 28 febbraio 2024, sarebbe stato sottoscritto un accordo ministeriale per il ricorso all'art 22 bis del D.lgs. 148/2015 (in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto 148/2015), essendo emerso, a seguito di una verifica da parte dell' , il raggiungimento dei limiti di durata CP_1
massima di utilizzo dell'intervento del trattamento di integrazione salariale per
. Controparte_2
In data 15 aprile 2024, il Ministero avrebbe autorizzato, con decreto n. 912, il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148.
Conseguentemente e in relazione a quanto pattuito con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie per le modalità operative di gestione degli esuberi,
[...]
sarebbe stata sospesa dalla prestazione lavorativa e Parte_1
collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e inserita tra le unità ammesse al prepensionamento.
In data 19 aprile 2024, avrebbe presentato una domanda di accesso al trattamento pensionistico in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Al momento della domanda di prepensionamento avrebbe goduto di un'anzianità contributiva di oltre 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche per effetto del riscatto del corso legale di studi universitari per il periodo dal 1986 al 1990.
Infatti, la domanda di riscatto sarebbe stata accolta dall' e, CP_1
successivamente, in data 15/04/2024, la ricorrente avrebbe provveduto al versamento dell'onere pari a euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari
(quattro anni) e opzione al sistema contributivo.
Avrebbe, poi, rassegnato le dimissioni a far data dal 26 aprile 2024 nei confronti della . Controparte_2
Con comunicazione datata 5 agosto 2024, protocollo 4903 del 19/08/2024, tuttavia, l avrebbe respinto la domanda di prepensionamento ai sensi degli CP_1 artt. 37 della legge n. 416/1981 e art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019, sostenendo che “l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito dell'accettazione dell'onere di riscatto 'agevolato' in caso di riscatto del corso universitario di studio, precluderebbe l'accesso alla pensione con requisiti diversi dal pensionamento ordinario di vecchiaia o di anzianità”.
Ritenendo illegittima tale condotta dell'ente, la parte attorea ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo
“nel merito In via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, il diritto della ricorrente di accedere al trattamento di pensione anticipata Prepensionamento CP_ editoria nella gestione lavoratori e condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare il predetto trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qui ritenuto decorrente dal primo maggio
2024, ovvero dalla data meglio ritenuta ad esito della lite;
In via subordinata condannare l a corrispondere in favore della ricorrente un risarcimento equivalente CP_3 al trattamento pensionistico che avrebbe dovuto esserle riconosciuto dal primo maggio 2024 (o diversa data ritenuta di giustizia) sino alla maturazione del diritto al percepimento della pensione di vecchiaia;
In via ulteriormente subordinata
Previo annullamento della domanda di riscatto agevolato presentata dalla ricorrente e restituzione in favore della medesima di quanto versato a tale titolo, accertare il diritto della medesima all'effettuazione del riscatto ordinario”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto la legittimità della propria interpretazione delle norme in parola, richiamando le circolari in materia che escluderebbero la possibilità di cumulare il prepensionamento ai sensi degli artt.
37 della legge n. 416/1981 e dell'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 e l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Una volta, poi, formulata la domanda per il riscatto con il sistema agevolato consono solo all'ordinario sistema contributivo e accettato il versamento della somma stabilita, tale istanza di opzione per il sistema contributivo si dovrebbe ritenere ormai irrevocabile. All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata.
A) LA QUESTIONE PER CUI È CAUSA:
ha chiamato in giudizio l e ha Parte_1 CP_1
esposto che avrebbe prestato la propria attività alle dipendenze della CP_2
con qualifica di impiegata, livello Quadro, ai sensi del CCNL Aziende
[...]
Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali.
Tale società rientrerebbe tra le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale e, nel corso del 2023, avrebbe presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Successivamente, in data 28 febbraio 2024, sarebbe stato sottoscritto un accordo ministeriale per il ricorso all'art 22 bis del D.lgs. 148/2015 (in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto 148/2015), essendo emerso, a seguito di una verifica da parte dell' , il raggiungimento dei limiti di durata CP_1
massima di utilizzo dell'intervento del trattamento di integrazione salariale per
. Controparte_2
In data 15 aprile 2024, il Ministero avrebbe autorizzato, con decreto n. 912, il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148.
Conseguentemente e in relazione a quanto pattuito con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie per le modalità operative di gestione degli esuberi,
[...]
sarebbe stata sospesa dalla prestazione lavorativa e Parte_1
collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e inserita tra le unità ammesse al prepensionamento. In data 19 aprile 2024, avrebbe presentato una domanda di accesso al trattamento pensionistico in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Al momento della domanda di prepensionamento avrebbe goduto di un'anzianità contributiva di oltre 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche per effetto del riscatto del corso legale di studi universitari per il periodo dal 1986 al 1990.
Infatti, la domanda di riscatto del periodo universitario sarebbe stata accolta dall' e, successivamente, in data 15/04/2024, la ricorrente avrebbe CP_1
provveduto al versamento dell'onere pari a euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari (quattro anni) e opzione al sistema contributivo.
Avrebbe, poi, rassegnato le dimissioni a far data dal 26 aprile 2024 nei confronti della . Controparte_2
Con comunicazione datata 5 agosto 2024, protocollo 4903 del 19/08/2024, tuttavia, l avrebbe respinto la domanda di prepensionamento ai sensi degli CP_1
artt. 37 della legge n. 416/1981 e art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019, sostenendo che “l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito dell'accettazione dell'onere di riscatto 'agevolato' in caso di riscatto del corso universitario di studio, precluderebbe l'accesso alla pensione con requisiti diversi dal pensionamento ordinario di vecchiaia o di anzianità”.
B) LE FONTI NORMATIVE.
Sulla questione in parola, è possibile rammentare che dispone l'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 che
“per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. Poi statuisce l'articolo 2, co.
5-quater del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184 che
“è consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo.
In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
Sulla base di tali previsioni a formulato Parte_1
la domanda di riscatto agevolato (ex articolo 2, co.
5-quater del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184), con opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 335/95 (doc. 1 e 2 res.).
Inoltre, si possono rammentare le disposizioni con le quali è consentito il prepensionamento nell'ambito dell'editoria, iniziando dall'art. 37, c.1, lett. a) L.
416/1981 che prevede che
“1. ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal
[...]
sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella Controparte_4 assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera”.
Poi, ancora l'art. 1, co. 500 della legge n. 160/2019 stabilisce che
“limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (…)”.
C) L'ESCLUSIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL'OPZIONE DI
RISCATTO AGEVOLATO CON IL PREPENSIONAMENTO NEL
SETTORE EDITORIA.
Come riportato nello stesso ricorso, l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95 può essere unita al riscatto agevolato di cui all'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legislativo n. 184/97 sulla base della ratio per cui l , da un lato, risparmia sul costo pensionistico CP_1 in forza dell'esercizio dell'opzione solo contributiva da parte dei lavoratori a cui si sarebbe applicato un sistema di calcolo più oneroso per l'Istituto (retributivo – misto), dall'altro lato, i prestatori che utilizzano tale modalità agevolata possono riscattare gli anni di laurea con un costo più contenuto (pag. 7 ric.).
Appare, quindi, evidente come la ratio legis dell'istituto del riscatto agevolato sia collegata a una fuoriuscita dal mondo del lavoro solo secondo le ordinarie regole del sistema contributivo, in questa ottica di reciproco vantaggio per l'ente e per il lavoratore.
Il collegamento il riscatto agevolato esclusivamente al sistema retributivo,
d'altronde, si desume non solo da tale analisi teleologica, ma altresì da quella letterale. per le parole di cui all'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legislativo n. 184/97 che richiamano unicamente tale forma di pensionamento (con la locuzione “la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo”).
Sicché, il riscatto agevolato non risulta compatibile con un esodo eccezionale e anticipato come quello previsto dall'art. 37 della legge n. 416/1981
e dall'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 che non si colloca nel sistema contributivo, ma in un “sistema misto” retributivo e contributivo, secondo la regola del pro rata, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 (cfr. anche par.
2.4 della Circolare n. 10/23: doc. 13 ric.). Inoltre, tale forma di prepensionamento nel settore dell'editoria di cui all'art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981 è consentita con 35 anni di anzianità e qualora si debba, per raggiungerli, ricorrere al riscatto degli anni universitari, occorre prendere atto come non vi sia alcun richiamo in tale istituto al comma 5 quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/97, dovendosi quindi concludere nel senso che tale facoltà di contribuzione figurativa è possibile solo ai sensi dei co. 1 – 3 dello stesso articolo 2, ossia con riscatto ordinario.
Si è già esaminato, d'altronde, come il riscatto agevolato sia compatibile solo con i sistemi esclusivamente contributivi e non con un sistema misto come quello in parola.
In questo caso, d'altronde, ancora con interpretazione di tipo teleologico, si può osservare come il contribuente, in tal caso, ex art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981 già ottenga il beneficio della pensione anticipata rispetto al periodo ordinariamente necessario per conseguirla, senza che si rinvenga, dunque, alcun motivo per cui dovrebbe essergli cumulato anche l'ulteriore beneficio del riscatto agevolato.
Né, può essere condiviso il rilievo attoreo in ragione del quale, qualora non si consentisse la cumulabilità dei benefici (riscatto agevolato e prepensionamento) si violerebbe il principio di uguaglianza in quanto l'ente riterrebbe sommabile il riscatto agevolato con il trattamento della fattispecie definita “opzione donna”.
Nel caso, infatti, in primo luogo, si deve sottolineare come il prepensionamento nel sistema giornalistico rientri nel sistema misto, mentre, diversamente, l'opzione donna di cui all'articolo 16 del DL n. 4/19 si pone nel sistema contributivo, come chiarito dalla locuzione “il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180…”.
Sicché, con piena coerenza di tipo sistematico, anche qualora l CP_1
avesse ritenuto compatibile il riscatto agevolato con l'opzione donna, lo avrebbe fatto coerentemente in quanto si tratta pur sempre di un pensionamento nell'ambito del sistema di tipo contributivo, mentre, nel caso del prepensionamento giornalistico, non si rientra in tale ambito. Sicché, non resta che confermare come l'analisi ermeneutica venga ad escludere, per lo stesso dettato legislativo, l'estensione del riscatto agevolato al di fuori del sistema ordinario di pensionamento nell'ambito contributivo.
In più, non si può, d'altronde, che rilevare la diversa ratio legis che sottostà alla normazione riferita all'opzione donna (cfr. ancora l'art. 16 cit. e le particolari categorie di destinatarie di tale tutela) rispetto a quella per il prepensionamento nell'editoria e come, in ogni caso, il legislatore (della cui volontà le circolari dell' possono costituire un importante elemento interpretativo) sia libero nella CP_1
propria scelta discrezionale circa la cumulabilità o meno dei benefici.
In questo senso, dunque, correttamente, l non ha ritenuto possibile CP_1 cumulare la richiesta di prepensionamento di cui all'art. 37 della legge n.
416/1981 e all'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 e il riscatto agevolato.
Poi, risulta condivisibile il provvedimento dell'ente nel senso di ritenere non accoglibile la domanda di pensione anticipata di cui a tali ultime norme, presentata in data 19 aprile 2024 dalla ricorrente (doc. 4 ric.).
Infatti, con il provvedimento del 18 agosto 2023 (doc. 3 res.), indirizzato personalmente a , l in modo del tutto Parte_1 CP_1
trasparente e secondo buona fede, così si è espresso:
“Le comunichiamo che, in relazione alla Sua domanda del 10-07-2023 e sulla base delle informazioni e documentazioni relative alla Sua posizione contributiva contenute nei nostri archivi alla data di invio della presente comunicazione, la facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 è stata validamente esercitata.
Detta opzione è revocabile fino alla data in cui la stessa non produce effetti sostanziali - quali a titolo esemplificativo il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 o dell'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996.
L'opzione diviene irrevocabile dalla data in cui produce effetti sostanziali.
All'atto del pensionamento, e sempre che l'opzione al sistema contributivo non sia CP_ divenuta nel frattempo irrevocabile, l rilascerà due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema misto.
Infine, Le ricordiamo che per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuta irrevocabile potrà conseguire la pensione solo sulla base dei requisiti di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”. Dunque, con tale nota del 18 agosto 2023 l ha chiarito alla parte CP_1
attorea che
1) la domanda del 10-07-2023 con opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 è stata validamente esercitata e che la stessa è revocabile fino alla data in cui la stessa non produce effetti sostanziali - quali a titolo esemplificativo il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma
18, della legge n. 335 del 1995 o dell'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996.
2) per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuta irrevocabile potrà conseguire la pensione solo sulla base dei requisiti di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(che prevede per le donne la pensione anticipata con il requisito contributivo di 41 anni e un mese).
Sicchè, l ha correttamente informato la ricorrente delle conseguenze CP_1 della propria scelta per la quale, una volta che vi fosse stata l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale
“agevolato” per il corso universitario di studio, la opzione per il conseguimento della pensione ai sensi della legge n. 214/11 sarebbe stata definitiva, secondo il sistema contributivo, non risultando più revocabile.
Ha, peraltro, fornito una comunicazione idonea ad evitare un errore di diritto per l'interessata ai sensi dell'articolo 1429 n. 4 cc
Ora, nel ricorso, è, poi, dato atto che, dopo aver ricevuto tale nota del 18 agosto 2023, in data 15/04/2024, la ricorrente ha provveduto al versamento dell'onere pari ad euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari (quattro anni) e opzione, dunque, per il sistema contributivo che in tale data è divenuta definitiva, con l'accettazione del riscatto agevolato nei suoi costi. Cioè, secondo le stesse previsioni del provvedimento dell' del 18 CP_1
agosto 2023, con tale atto, ha reso irrevocabile Parte_1
la richiesta di pensionamento secondo il sistema contributivo e secondo la fattispecie di cui al decreto legge n. 201 del 2011 che prevede per le donne la pensione anticipata con il requisito contributivo di 41 anni e un mese e non di 35 anni.
Solo in seguito a tale versamento del riscatto agevolato del 15 Aprile 2024, poi, come esplicitato nello stesso atto introduttivo del giudizio, in data 19 aprile
2024 (doc. 4 ric.), ha presentato una domanda di accesso al trattamento in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Tale ulteriore istanza non poteva, dunque, essere accolta, avendo ormai la parte ricorrente accettato di accedere definitivamente alla forma di pensionamento con il solo sistema contributivo di cui al decreto legge n. 201 del
2011, mentre, diversamente, la fattispecie del prepensionamento di cui agli articoli
37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, come anticipato, prevede un sistema misto retributivo e contributivo, secondo la regola del pro rata, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del
2021 (cfr. anche par.
2.4 della Circolare n. 10/23: doc. 13 ric.).
Sicché, avendo accettato il definitivo Parte_1
passaggio al sistema contributivo con il pagamento dell'onere per il riscatto agevolato in data 15 Aprile 2024, non poteva presentare istanza per una diversa forma pensionistica che prevede un sistema misto di tipo retributivo e contributivo secondo la regola del pro rata.
Quanto alla irrevocabilità della scelta del sistema contributivo in seguito all'opzione di cui all'articolo 1, co. 23, della legge n. 335/95, appare ragionevole che tale situazione si verifichi, allorché, in seguito alla domanda dell'interessato e al suo accoglimento, si produca il primo effetto giuridico, come nel caso, il pagamento del riscatto degli anni universitari secondo il regime agevolato.
Dunque, una volta resa definitiva la scelta per il sistema contributivo in data
15 Aprile 2024, non poteva presentare una Parte_1
domanda differente per la differente ipotesi del prepensionamento nell'ambito giornalistico. In più, ad abundantiam, si rilevi come, non avendo provveduto la stessa a un riscatto degli anni di laurea “in forma ordinaria” come sarebbe stato necessario per la domanda ai sensi degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e
1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, per tale fattispecie, alla data della domanda del 19 Aprile 2024, risultasse, in ogni caso, carente il requisito contributivo dei 35 anni (non potendosi conteggiare per tale tipologia di prepensionamento un riscatto universitario non formulato secondo la fattispecie ordinaria di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97, ma secondo la forma agevolata destinata solo al sistema contributivo per quanto finora argomentato).
Né, si può ritenere che si potrebbe consentire oggi alla ricorrente un nuovo riscatto secondo la forma diversa di tipo ordinario di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97, non potendosi accogliere neppure la domanda subordinata.
Infatti, da un lato, il riscatto degli anni universitari è già stato operato ai sensi del comma 5 quater dello stesso articolo 2, dall'altro, in ogni caso, anche se si annullasse lo stesso (per quanto non vi siano i presupposti per una istanza di annullamento nemmeno per errore di diritto ex articolo 1429 n. 4 cc, come anticipato), ormai non potrebbe ottenere Parte_1
l'accoglimento della domanda di prepensionamento del 19 Aprile 2024, pure ove formulasse domanda di riscatto ordinario di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97 in esito alla presente sentenza, in quanto a tale ultima data risultava sprovvista di tale tipologia di riscatto e, dunque, pure del requisito contributivo dei 35 anni stabilito da tale fattispecie.
Infatti, per l'art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981, tale elemento relativo agli anni di contributi deve essere già posseduto dall'interessato al momento della istanza amministrativa.
Quindi, si deve rilevare come alcuna illegittimità sia attribuibile alla condotta dell' che ha, peraltro, informato correttamente e in modo trasparente CP_1 [...]
delle conseguenze delle proprie scelte con la nota del Parte_1
18 agosto 2023, cosicché non è possibile rinvenire in capo all'ente alcun illecito e, dunque, nemmeno alcun diritto della ricorrente per un risarcimento del danno.
Solo ad abundantiam, si aggiunga peraltro che, già il 31 gennaio del 2023,
l'ente aveva emanato la Circolare n. 10/2023, punto 4.4, che ha chiarito che "l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del
1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019" (cfr. doc. 13 ric.).
Sicché, le conseguenze della scelta dell'opzione per il sistema contributivo e per l'accettazione del riscatto agevolato erano state rese esplicite dall'ente anche con tale circolare (cfr., poi, anche la Circolare n. 54 del 2021).
Nessuna delle domande attoree, pertanto, può trovare accoglimento e il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia la peculiarità e la novità della fattispecie determinano l'esigenza della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/10/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1746/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. RICCIO GIANVITO e con gli avv. TOSCHI Parte_1
TA ( ) CORSO EUROPA 15 20122 MILANO;
e C.F._1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: pensione anticipata ai sensi degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 e riscatto agevolato degli anni universitari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 7 Febbraio 2025, ha chiamato in giudizio Parte_1
l e ha esposto che avrebbe prestato la propria attività alle dipendenze della CP_1
con qualifica di impiegata, livello Quadro, ai sensi del Controparte_2
CCNL Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali.
Tale società rientrerebbe tra le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale e, nel corso del 2023, avrebbe presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Successivamente, in data 28 febbraio 2024, sarebbe stato sottoscritto un accordo ministeriale per il ricorso all'art 22 bis del D.lgs. 148/2015 (in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto 148/2015), essendo emerso, a seguito di una verifica da parte dell' , il raggiungimento dei limiti di durata CP_1
massima di utilizzo dell'intervento del trattamento di integrazione salariale per
. Controparte_2
In data 15 aprile 2024, il Ministero avrebbe autorizzato, con decreto n. 912, il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148.
Conseguentemente e in relazione a quanto pattuito con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie per le modalità operative di gestione degli esuberi,
[...]
sarebbe stata sospesa dalla prestazione lavorativa e Parte_1
collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e inserita tra le unità ammesse al prepensionamento.
In data 19 aprile 2024, avrebbe presentato una domanda di accesso al trattamento pensionistico in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Al momento della domanda di prepensionamento avrebbe goduto di un'anzianità contributiva di oltre 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche per effetto del riscatto del corso legale di studi universitari per il periodo dal 1986 al 1990.
Infatti, la domanda di riscatto sarebbe stata accolta dall' e, CP_1
successivamente, in data 15/04/2024, la ricorrente avrebbe provveduto al versamento dell'onere pari a euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari
(quattro anni) e opzione al sistema contributivo.
Avrebbe, poi, rassegnato le dimissioni a far data dal 26 aprile 2024 nei confronti della . Controparte_2
Con comunicazione datata 5 agosto 2024, protocollo 4903 del 19/08/2024, tuttavia, l avrebbe respinto la domanda di prepensionamento ai sensi degli CP_1 artt. 37 della legge n. 416/1981 e art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019, sostenendo che “l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito dell'accettazione dell'onere di riscatto 'agevolato' in caso di riscatto del corso universitario di studio, precluderebbe l'accesso alla pensione con requisiti diversi dal pensionamento ordinario di vecchiaia o di anzianità”.
Ritenendo illegittima tale condotta dell'ente, la parte attorea ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo
“nel merito In via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, il diritto della ricorrente di accedere al trattamento di pensione anticipata Prepensionamento CP_ editoria nella gestione lavoratori e condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad erogare il predetto trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qui ritenuto decorrente dal primo maggio
2024, ovvero dalla data meglio ritenuta ad esito della lite;
In via subordinata condannare l a corrispondere in favore della ricorrente un risarcimento equivalente CP_3 al trattamento pensionistico che avrebbe dovuto esserle riconosciuto dal primo maggio 2024 (o diversa data ritenuta di giustizia) sino alla maturazione del diritto al percepimento della pensione di vecchiaia;
In via ulteriormente subordinata
Previo annullamento della domanda di riscatto agevolato presentata dalla ricorrente e restituzione in favore della medesima di quanto versato a tale titolo, accertare il diritto della medesima all'effettuazione del riscatto ordinario”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto la legittimità della propria interpretazione delle norme in parola, richiamando le circolari in materia che escluderebbero la possibilità di cumulare il prepensionamento ai sensi degli artt.
37 della legge n. 416/1981 e dell'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 e l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Una volta, poi, formulata la domanda per il riscatto con il sistema agevolato consono solo all'ordinario sistema contributivo e accettato il versamento della somma stabilita, tale istanza di opzione per il sistema contributivo si dovrebbe ritenere ormai irrevocabile. All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata.
A) LA QUESTIONE PER CUI È CAUSA:
ha chiamato in giudizio l e ha Parte_1 CP_1
esposto che avrebbe prestato la propria attività alle dipendenze della CP_2
con qualifica di impiegata, livello Quadro, ai sensi del CCNL Aziende
[...]
Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali.
Tale società rientrerebbe tra le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale e, nel corso del 2023, avrebbe presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Successivamente, in data 28 febbraio 2024, sarebbe stato sottoscritto un accordo ministeriale per il ricorso all'art 22 bis del D.lgs. 148/2015 (in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto 148/2015), essendo emerso, a seguito di una verifica da parte dell' , il raggiungimento dei limiti di durata CP_1
massima di utilizzo dell'intervento del trattamento di integrazione salariale per
. Controparte_2
In data 15 aprile 2024, il Ministero avrebbe autorizzato, con decreto n. 912, il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148.
Conseguentemente e in relazione a quanto pattuito con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie per le modalità operative di gestione degli esuberi,
[...]
sarebbe stata sospesa dalla prestazione lavorativa e Parte_1
collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e inserita tra le unità ammesse al prepensionamento. In data 19 aprile 2024, avrebbe presentato una domanda di accesso al trattamento pensionistico in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Al momento della domanda di prepensionamento avrebbe goduto di un'anzianità contributiva di oltre 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche per effetto del riscatto del corso legale di studi universitari per il periodo dal 1986 al 1990.
Infatti, la domanda di riscatto del periodo universitario sarebbe stata accolta dall' e, successivamente, in data 15/04/2024, la ricorrente avrebbe CP_1
provveduto al versamento dell'onere pari a euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari (quattro anni) e opzione al sistema contributivo.
Avrebbe, poi, rassegnato le dimissioni a far data dal 26 aprile 2024 nei confronti della . Controparte_2
Con comunicazione datata 5 agosto 2024, protocollo 4903 del 19/08/2024, tuttavia, l avrebbe respinto la domanda di prepensionamento ai sensi degli CP_1
artt. 37 della legge n. 416/1981 e art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019, sostenendo che “l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 co. comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito dell'accettazione dell'onere di riscatto 'agevolato' in caso di riscatto del corso universitario di studio, precluderebbe l'accesso alla pensione con requisiti diversi dal pensionamento ordinario di vecchiaia o di anzianità”.
B) LE FONTI NORMATIVE.
Sulla questione in parola, è possibile rammentare che dispone l'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 che
“per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. Poi statuisce l'articolo 2, co.
5-quater del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184 che
“è consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo.
In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
Sulla base di tali previsioni a formulato Parte_1
la domanda di riscatto agevolato (ex articolo 2, co.
5-quater del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184), con opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 335/95 (doc. 1 e 2 res.).
Inoltre, si possono rammentare le disposizioni con le quali è consentito il prepensionamento nell'ambito dell'editoria, iniziando dall'art. 37, c.1, lett. a) L.
416/1981 che prevede che
“1. ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal
[...]
sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella Controparte_4 assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera”.
Poi, ancora l'art. 1, co. 500 della legge n. 160/2019 stabilisce che
“limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (…)”.
C) L'ESCLUSIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL'OPZIONE DI
RISCATTO AGEVOLATO CON IL PREPENSIONAMENTO NEL
SETTORE EDITORIA.
Come riportato nello stesso ricorso, l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95 può essere unita al riscatto agevolato di cui all'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legislativo n. 184/97 sulla base della ratio per cui l , da un lato, risparmia sul costo pensionistico CP_1 in forza dell'esercizio dell'opzione solo contributiva da parte dei lavoratori a cui si sarebbe applicato un sistema di calcolo più oneroso per l'Istituto (retributivo – misto), dall'altro lato, i prestatori che utilizzano tale modalità agevolata possono riscattare gli anni di laurea con un costo più contenuto (pag. 7 ric.).
Appare, quindi, evidente come la ratio legis dell'istituto del riscatto agevolato sia collegata a una fuoriuscita dal mondo del lavoro solo secondo le ordinarie regole del sistema contributivo, in questa ottica di reciproco vantaggio per l'ente e per il lavoratore.
Il collegamento il riscatto agevolato esclusivamente al sistema retributivo,
d'altronde, si desume non solo da tale analisi teleologica, ma altresì da quella letterale. per le parole di cui all'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legislativo n. 184/97 che richiamano unicamente tale forma di pensionamento (con la locuzione “la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo”).
Sicché, il riscatto agevolato non risulta compatibile con un esodo eccezionale e anticipato come quello previsto dall'art. 37 della legge n. 416/1981
e dall'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 che non si colloca nel sistema contributivo, ma in un “sistema misto” retributivo e contributivo, secondo la regola del pro rata, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 (cfr. anche par.
2.4 della Circolare n. 10/23: doc. 13 ric.). Inoltre, tale forma di prepensionamento nel settore dell'editoria di cui all'art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981 è consentita con 35 anni di anzianità e qualora si debba, per raggiungerli, ricorrere al riscatto degli anni universitari, occorre prendere atto come non vi sia alcun richiamo in tale istituto al comma 5 quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/97, dovendosi quindi concludere nel senso che tale facoltà di contribuzione figurativa è possibile solo ai sensi dei co. 1 – 3 dello stesso articolo 2, ossia con riscatto ordinario.
Si è già esaminato, d'altronde, come il riscatto agevolato sia compatibile solo con i sistemi esclusivamente contributivi e non con un sistema misto come quello in parola.
In questo caso, d'altronde, ancora con interpretazione di tipo teleologico, si può osservare come il contribuente, in tal caso, ex art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981 già ottenga il beneficio della pensione anticipata rispetto al periodo ordinariamente necessario per conseguirla, senza che si rinvenga, dunque, alcun motivo per cui dovrebbe essergli cumulato anche l'ulteriore beneficio del riscatto agevolato.
Né, può essere condiviso il rilievo attoreo in ragione del quale, qualora non si consentisse la cumulabilità dei benefici (riscatto agevolato e prepensionamento) si violerebbe il principio di uguaglianza in quanto l'ente riterrebbe sommabile il riscatto agevolato con il trattamento della fattispecie definita “opzione donna”.
Nel caso, infatti, in primo luogo, si deve sottolineare come il prepensionamento nel sistema giornalistico rientri nel sistema misto, mentre, diversamente, l'opzione donna di cui all'articolo 16 del DL n. 4/19 si pone nel sistema contributivo, come chiarito dalla locuzione “il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180…”.
Sicché, con piena coerenza di tipo sistematico, anche qualora l CP_1
avesse ritenuto compatibile il riscatto agevolato con l'opzione donna, lo avrebbe fatto coerentemente in quanto si tratta pur sempre di un pensionamento nell'ambito del sistema di tipo contributivo, mentre, nel caso del prepensionamento giornalistico, non si rientra in tale ambito. Sicché, non resta che confermare come l'analisi ermeneutica venga ad escludere, per lo stesso dettato legislativo, l'estensione del riscatto agevolato al di fuori del sistema ordinario di pensionamento nell'ambito contributivo.
In più, non si può, d'altronde, che rilevare la diversa ratio legis che sottostà alla normazione riferita all'opzione donna (cfr. ancora l'art. 16 cit. e le particolari categorie di destinatarie di tale tutela) rispetto a quella per il prepensionamento nell'editoria e come, in ogni caso, il legislatore (della cui volontà le circolari dell' possono costituire un importante elemento interpretativo) sia libero nella CP_1
propria scelta discrezionale circa la cumulabilità o meno dei benefici.
In questo senso, dunque, correttamente, l non ha ritenuto possibile CP_1 cumulare la richiesta di prepensionamento di cui all'art. 37 della legge n.
416/1981 e all'art. 1 co. 500 della legge n. 160/2019 e il riscatto agevolato.
Poi, risulta condivisibile il provvedimento dell'ente nel senso di ritenere non accoglibile la domanda di pensione anticipata di cui a tali ultime norme, presentata in data 19 aprile 2024 dalla ricorrente (doc. 4 ric.).
Infatti, con il provvedimento del 18 agosto 2023 (doc. 3 res.), indirizzato personalmente a , l in modo del tutto Parte_1 CP_1
trasparente e secondo buona fede, così si è espresso:
“Le comunichiamo che, in relazione alla Sua domanda del 10-07-2023 e sulla base delle informazioni e documentazioni relative alla Sua posizione contributiva contenute nei nostri archivi alla data di invio della presente comunicazione, la facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 è stata validamente esercitata.
Detta opzione è revocabile fino alla data in cui la stessa non produce effetti sostanziali - quali a titolo esemplificativo il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 o dell'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996.
L'opzione diviene irrevocabile dalla data in cui produce effetti sostanziali.
All'atto del pensionamento, e sempre che l'opzione al sistema contributivo non sia CP_ divenuta nel frattempo irrevocabile, l rilascerà due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema misto.
Infine, Le ricordiamo che per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuta irrevocabile potrà conseguire la pensione solo sulla base dei requisiti di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”. Dunque, con tale nota del 18 agosto 2023 l ha chiarito alla parte CP_1
attorea che
1) la domanda del 10-07-2023 con opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 è stata validamente esercitata e che la stessa è revocabile fino alla data in cui la stessa non produce effetti sostanziali - quali a titolo esemplificativo il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma
18, della legge n. 335 del 1995 o dell'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996.
2) per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuta irrevocabile potrà conseguire la pensione solo sulla base dei requisiti di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(che prevede per le donne la pensione anticipata con il requisito contributivo di 41 anni e un mese).
Sicchè, l ha correttamente informato la ricorrente delle conseguenze CP_1 della propria scelta per la quale, una volta che vi fosse stata l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale
“agevolato” per il corso universitario di studio, la opzione per il conseguimento della pensione ai sensi della legge n. 214/11 sarebbe stata definitiva, secondo il sistema contributivo, non risultando più revocabile.
Ha, peraltro, fornito una comunicazione idonea ad evitare un errore di diritto per l'interessata ai sensi dell'articolo 1429 n. 4 cc
Ora, nel ricorso, è, poi, dato atto che, dopo aver ricevuto tale nota del 18 agosto 2023, in data 15/04/2024, la ricorrente ha provveduto al versamento dell'onere pari ad euro 24.307,80, con conseguente accredito contributivo di 208 settimane, pari alla durata legale del corso di studi universitari (quattro anni) e opzione, dunque, per il sistema contributivo che in tale data è divenuta definitiva, con l'accettazione del riscatto agevolato nei suoi costi. Cioè, secondo le stesse previsioni del provvedimento dell' del 18 CP_1
agosto 2023, con tale atto, ha reso irrevocabile Parte_1
la richiesta di pensionamento secondo il sistema contributivo e secondo la fattispecie di cui al decreto legge n. 201 del 2011 che prevede per le donne la pensione anticipata con il requisito contributivo di 41 anni e un mese e non di 35 anni.
Solo in seguito a tale versamento del riscatto agevolato del 15 Aprile 2024, poi, come esplicitato nello stesso atto introduttivo del giudizio, in data 19 aprile
2024 (doc. 4 ric.), ha presentato una domanda di accesso al trattamento in forza degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, in materia di prepensionamento nel settore editoria.
Tale ulteriore istanza non poteva, dunque, essere accolta, avendo ormai la parte ricorrente accettato di accedere definitivamente alla forma di pensionamento con il solo sistema contributivo di cui al decreto legge n. 201 del
2011, mentre, diversamente, la fattispecie del prepensionamento di cui agli articoli
37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, come anticipato, prevede un sistema misto retributivo e contributivo, secondo la regola del pro rata, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del
2021 (cfr. anche par.
2.4 della Circolare n. 10/23: doc. 13 ric.).
Sicché, avendo accettato il definitivo Parte_1
passaggio al sistema contributivo con il pagamento dell'onere per il riscatto agevolato in data 15 Aprile 2024, non poteva presentare istanza per una diversa forma pensionistica che prevede un sistema misto di tipo retributivo e contributivo secondo la regola del pro rata.
Quanto alla irrevocabilità della scelta del sistema contributivo in seguito all'opzione di cui all'articolo 1, co. 23, della legge n. 335/95, appare ragionevole che tale situazione si verifichi, allorché, in seguito alla domanda dell'interessato e al suo accoglimento, si produca il primo effetto giuridico, come nel caso, il pagamento del riscatto degli anni universitari secondo il regime agevolato.
Dunque, una volta resa definitiva la scelta per il sistema contributivo in data
15 Aprile 2024, non poteva presentare una Parte_1
domanda differente per la differente ipotesi del prepensionamento nell'ambito giornalistico. In più, ad abundantiam, si rilevi come, non avendo provveduto la stessa a un riscatto degli anni di laurea “in forma ordinaria” come sarebbe stato necessario per la domanda ai sensi degli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e
1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, per tale fattispecie, alla data della domanda del 19 Aprile 2024, risultasse, in ogni caso, carente il requisito contributivo dei 35 anni (non potendosi conteggiare per tale tipologia di prepensionamento un riscatto universitario non formulato secondo la fattispecie ordinaria di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97, ma secondo la forma agevolata destinata solo al sistema contributivo per quanto finora argomentato).
Né, si può ritenere che si potrebbe consentire oggi alla ricorrente un nuovo riscatto secondo la forma diversa di tipo ordinario di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97, non potendosi accogliere neppure la domanda subordinata.
Infatti, da un lato, il riscatto degli anni universitari è già stato operato ai sensi del comma 5 quater dello stesso articolo 2, dall'altro, in ogni caso, anche se si annullasse lo stesso (per quanto non vi siano i presupposti per una istanza di annullamento nemmeno per errore di diritto ex articolo 1429 n. 4 cc, come anticipato), ormai non potrebbe ottenere Parte_1
l'accoglimento della domanda di prepensionamento del 19 Aprile 2024, pure ove formulasse domanda di riscatto ordinario di cui all'art. 2, co. 1 – 3 del decreto legislativo n. 184/97 in esito alla presente sentenza, in quanto a tale ultima data risultava sprovvista di tale tipologia di riscatto e, dunque, pure del requisito contributivo dei 35 anni stabilito da tale fattispecie.
Infatti, per l'art. 37, co.1, lett. a) della legge n. 416/1981, tale elemento relativo agli anni di contributi deve essere già posseduto dall'interessato al momento della istanza amministrativa.
Quindi, si deve rilevare come alcuna illegittimità sia attribuibile alla condotta dell' che ha, peraltro, informato correttamente e in modo trasparente CP_1 [...]
delle conseguenze delle proprie scelte con la nota del Parte_1
18 agosto 2023, cosicché non è possibile rinvenire in capo all'ente alcun illecito e, dunque, nemmeno alcun diritto della ricorrente per un risarcimento del danno.
Solo ad abundantiam, si aggiunga peraltro che, già il 31 gennaio del 2023,
l'ente aveva emanato la Circolare n. 10/2023, punto 4.4, che ha chiarito che "l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma
23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del
1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019" (cfr. doc. 13 ric.).
Sicché, le conseguenze della scelta dell'opzione per il sistema contributivo e per l'accettazione del riscatto agevolato erano state rese esplicite dall'ente anche con tale circolare (cfr., poi, anche la Circolare n. 54 del 2021).
Nessuna delle domande attoree, pertanto, può trovare accoglimento e il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia la peculiarità e la novità della fattispecie determinano l'esigenza della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/10/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo