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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di Parte_1 nuovo difensore dell'8.11.2021, dall'Avv. Ciro Iaconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Adriatica, n. 41 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Cameli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Pigliacelli, n. 1 Convenuta OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice come precisate nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 Parte_1
c.p.c.: Piaccia all'On.le Tribunale:
- Dichiarare inammissibile l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla presunta giustificazione del recesso unilaterale dal contratto per cui è causa, per inadempimento o condotta inadeguata sotto il profilo professionale del Dott. , e dichiarare inammissibile e/o Parte_1 inutilizzabile la documentazione prodotta e le prove richieste;
- Accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della disdetta del 31.07.2020 e di quella del 02.10.2020 del contratto del 25.03.2021 e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno causato all'attore per l'anticipato recesso dal contratto rispetto alla scadenza del pagina 1 di 6 23.03.2023, quantificato in misura pari alle competenze non corrisposte di € 26.000,00, ovvero, da valutarsi ex art. 1226 c.c. sulla scorta dei compensi mensili pattuiti, nella misura che parrà di Giustizia;
in subordine, condannare la convenuta al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino alla asserita cessazione del rapporto al 31.08.2020, ovvero al 03.10.2020, qualora si ritenessero efficaci la prima o la seconda disdetta comunicata;
- con gli interessi di mora dalla domanda al saldo sulle somme che verranno liquidate;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Per parte convenuta come precisate nelle note conclusive del 22.9.2025: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa perché infondata, ritenuto legittimo nonché dovuto, per i motivi tutti sopra esposti, il recesso comunicato dalla al CP_1 dott. con pec del 31 luglio 2020 da valere per il 1 settembre 2020, e ritenuto che Parte_1 non sono dovuti a quest'ultimo i compensi successivi alla cessazione del rapporto e comunque relativi a prestazioni professionali dal medesimo non eseguite, per l'effetto, rigettare la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese del presente giudizio”, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente difensore, Avv. Giovanni Cameli, che con il presente atto se ne dichiara antistatario”.
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 società affinché l'intestato Tribunale accertasse l'illegittimità della disdetta contrattuale CP_1 da quest'ultima inviatagli in data 31.07.2020, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00, pari ai guadagni non conseguiti fino alla scadenza naturale del contratto.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 attore in quanto infondata in fatto e in diritto, dovendo la comunicazione del 31.07.2020 qualificarsi come recesso, in quanto tale legittimo poiché effettuato in conformità al disposto di cui all'art. 2237 c.c.
3. Nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. ha richiesto, in via subordinata (ossia Parte_1 qualora si ritenesse valida la disdetta effettuata) la condanna della controparte al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino al 31.08.2020 (ovvero fino al 3.10.2020 qualora si ritenesse valida la seconda disdetta)
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 02.12.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c
5. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con contratto stipulato in data 26.02.2012 la società ha incaricato il Dott. CP_1 Parte_1
dello svolgimento dell'attività di medico competente, quale specialista in Medicina del
[...] lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003, per curare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti in servizio presso la propria sede sociale, incarico conferito per la durata di tre anni, automaticamente rinnovato per il triennio successivo “a meno che venga resa nota disdetta per validi motivi (inottemperanza ai punti sottoelencati”)”, la quale “dovrà essere inviata unicamente a pagina 2 di 6 mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con successivo contratto stipulato in data 23.03.2015, ossia successivamente alla scadenza del primo triennio, la predetta società ha conferito il medesimo incarico al Dott. per Parte_1 la durata di cinque anni, incarico che “si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo a meno che venga resa nota la disdetta da inviarsi unicamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno” (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 31.07.2020 la società ha inviato alla società una CP_1 Parte_2 pec avente il seguente contenuto: “con la presente e a partire dal 01/09/2020 diamo disdetta del contratto in essere relativo ai servizi e alla consulenza di medicina del lavoro con il vs. studio;
pertanto, da tale data, si riterrà revocata anche la nomina del Dott. quale medico Pt_1 competente della ns. azienda” (vd. doc. 24 allegato all'atto di citazione e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 4.08.2020 , utilizzando la casella di posta elettronica intestata alla società Parte_3
ha contestato la validità della disdetta “in quanto nel contratto da voi Parte_2 sottoscritto in data 23-03-2015 la disdetta doveva essere comunicata tramite raccomanda A/R allo scadere dei 5 anni di incarico quindi entro il 23-03-2020 e in mancanza di essa il contratto si intendeva rinnovato automaticamente per ulteriori 3 anni. Pertanto alla luce di quanto sopra vi riteniamo responsabili dei compensi dovutici” (vd. doc. 26 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con successiva pec del 23.08.2020 la società ha replicato sostenendo la legittimità CP_1 della disdetta in quanto “il contratto non stabilisce alcuna data entro la quale debba essere inviata la disdetta”, di talché la stessa “può essere comunicata in ogni momento, sia prima della scadenza quinquiennale del contratto, che dopo tale scadenza, con ns. obbligo, in tale secondo caso, di pagare le prestazioni eventualmente svolte nel periodo intercorso tra la scadenza del 23.03.2020 e la disdetta del 31.08.2020” (vd. doc. 27 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
6. Ciò posto dev'essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. con riferimento alle deduzioni svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta relativamente alla qualificazione dell'atto del 31.07.2020 come recesso sorretto da giusta causa. L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, le argomentazioni svolte dalla società convenuta non avrebbero dovuto essere introdotte con domanda o eccezione riconvenzionale, trattandosi di mere difese finalizzate a contrastare le pretese avversarie e ad evidenziarne l'infondatezza, attenendo – tra l'altro – alla qualificazione giuridica dell'atto del 31.07.2020. Né può ritenersi che le stesse esulino dal thema decidendum, in quanto attengono in via immediata alle questioni introdotte da parte attrice nel presente giudizio.
7. Sempre in via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di parte convenuta di pagina 3 di 6 inammissibilità della domanda subordinata, formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.
6 n. 1 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta “al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino alla asserita cessazione del rapporto al 31.08.2020” – qualora si ritenesse efficace la pec inviata il 30.07.2020 – “ovvero al 03.10.2020” – qualora si ritenesse efficace la raccomandata inviata in data 2.10.2020. L'eccezione deve trovare accoglimento in quanto la domanda formulata da parte attrice è stata proposta in via subordinata in conseguenza delle difese svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (ossia per l'ipotesi di accoglimento della tesi di parte convenuta che qualifica la comunicazione del 31.07.2020 come valido atto di recesso). Pertanto, tale domanda avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 secondo cui la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte ma non di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto o delle eccezioni da questi formulate, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione).
7. Nel merito, ritiene il Tribunale che la comunicazione del 31.07.2020 inviata da parte convenuta debba essere qualificata, al di là dell'uso del termine “disdetta”, come recesso ex art. 2237 c.c. essendo evidente dal tenore complessivo della stessa come l'intento non fosse quello di impedire la rinnovazione automatica del contratto, bensì quello di far venir meno lo stesso con decorrenza dal 1.09.2020. Tale facoltà di recesso è prevista per i contratti di prestazione d'opera intellettuale – quale è il contratto oggetto del presente giudizio – dall'art. 2237 c.c. co. 1 ai sensi del quale «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta». Il legislatore, pertanto, in ragione della particolare tipologia di contratto caratterizzato dalla fiducia (intuitus personae) che il cliente ripone nelle capacità, nella competenza e nella lealtà del professionista scelto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 1 agosto 2023, n. 23427), ha attribuito al cliente la facoltà di recedere ad nutum dal contratto, ossia di porre fine allo stesso in qualsiasi momento e senza la necessità di addurre una motivazione specifica o una “giusta causa” (cfr., ex multis, Tribunale Roma n. 15172/2024; Tribunale Milano, n. 5065/2023). Trattasi di disposizione che non ha carattere inderogabile potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pattuire condizioni diverse da quelle previste dalla legge per regolamentare il recesso da parte del cliente, con la precisazione che, affinché detta disposizione possa ritenersi validamente derogata, è necessario che tale volontà di deroga emerga dal contenuto complessivo del contratto in modo chiaro, univoco ed inequivocabile (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 aprile 2024, n. 11264; Cass. civ., sez. L., 23 maggio 2024, n. 14439) senza che a tal fine sia sufficiente la mera previsione di un termine di durata del rapporto contrattuale atteso che tale fissazione si riferisce, di norma, all'andamento fisiologico ed ordinario del rapporto e non alla sua eventuale fase di scioglimento anticipato per volontà del cliente (cfr. Cass. civ., sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15005; Cass. civ., sez. 2, 4 marzo 2025, n. 5744 secondo cui “la previsione di un termine di durata del pagina 4 di 6 rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”).
7.1. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie dal tenore del contratto stipulato dalle parti in data 23.03.2015 non emerge in alcun modo la volontà di derogare al disposto dell'art. 2237 co. 1 c.c. essendosi le parti limitate a regolamentare il diverso istituto della disdetta (la quale, a differenza di quanto previsto nel precedente contratto del 26.02.2012, non è più subordinata al rispetto dei motivi espressamente previsti) con la conseguenza che parte convenuta ha legittimamente esercitato il suo diritto di recesso.
7.2. Il recesso – essendo atto recettizio – produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del professionista e, dunque, nel caso di specie, dal momento in cui parte attrice ha ricevuto la pec in data 30.07.2020 (seppur con decorrenza dal 1.09.2020) essendo irrilevante la circostanza per cui la pec risulta intestata alla società trattandosi di Parte_2 indirizzo pec in uso alla stessa parte attrice che, proprio utilizzando il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ha riscontrato la citata pec (vd. doc. 26 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, trattandosi di recesso e non di disdetta, irrilevante è la circostanza per cui è stato comunicato a mezzo pec e non tramite raccomandata, modalità prevista nel contratto del 23.03.2015 in relazione alla disdetta.
8. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere invalido il recesso comunicato il 30.07.2020, lo stesso attore ha allegato di aver ricevuto con raccomandata del 2.10.2020 (ossia dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'iscrizione della causa al ruolo, risalente all'8.10.2020) una raccomandata nella quale la società convenuta ha comunicato che “a tutti gli effetti di legge il nostro recesso dal contratto in questione con efficacia immediata al ricevimento della presente” (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) di talché, quantomeno dal 2.10.2020 deve ritenersi cessato il rapporto contrattuale in essere tra le parti in conseguenza del valido recesso effettuato da parte convenuta. In quest'ipotesi il professionista non ha il diritto al risarcimento per mancato guadagno, non potendo – cioè – pretendere il compenso che avrebbe percepito se il contratto fosse proseguito fino al suo naturale compimento (di talché la domanda a tal fine formulata dall'attore nell'atto introduttivo dev'essere rigettata) dovendo il cliente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., rimborsare solo le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico e pagargli il corrispettivo per l'opera effettivamente prestata sino al momento del recesso (cfr. Cass. civ., sez. 1, 29 ottobre 2024, n. 27938). Tuttavia tali domande – come sopraesposto (vd. par. 7 della motivazione) – sono inammissibili in quanto tardivamente formulate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, alla non particolare complessità delle pagina 5 di 6 questioni giuridiche e fattuali si liquidano in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni contraria domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così
[...] CP_1 dispone:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.237,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Teramo, l'8.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di Parte_1 nuovo difensore dell'8.11.2021, dall'Avv. Ciro Iaconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Adriatica, n. 41 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Cameli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Pigliacelli, n. 1 Convenuta OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice come precisate nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 Parte_1
c.p.c.: Piaccia all'On.le Tribunale:
- Dichiarare inammissibile l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla presunta giustificazione del recesso unilaterale dal contratto per cui è causa, per inadempimento o condotta inadeguata sotto il profilo professionale del Dott. , e dichiarare inammissibile e/o Parte_1 inutilizzabile la documentazione prodotta e le prove richieste;
- Accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della disdetta del 31.07.2020 e di quella del 02.10.2020 del contratto del 25.03.2021 e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno causato all'attore per l'anticipato recesso dal contratto rispetto alla scadenza del pagina 1 di 6 23.03.2023, quantificato in misura pari alle competenze non corrisposte di € 26.000,00, ovvero, da valutarsi ex art. 1226 c.c. sulla scorta dei compensi mensili pattuiti, nella misura che parrà di Giustizia;
in subordine, condannare la convenuta al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino alla asserita cessazione del rapporto al 31.08.2020, ovvero al 03.10.2020, qualora si ritenessero efficaci la prima o la seconda disdetta comunicata;
- con gli interessi di mora dalla domanda al saldo sulle somme che verranno liquidate;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Per parte convenuta come precisate nelle note conclusive del 22.9.2025: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa perché infondata, ritenuto legittimo nonché dovuto, per i motivi tutti sopra esposti, il recesso comunicato dalla al CP_1 dott. con pec del 31 luglio 2020 da valere per il 1 settembre 2020, e ritenuto che Parte_1 non sono dovuti a quest'ultimo i compensi successivi alla cessazione del rapporto e comunque relativi a prestazioni professionali dal medesimo non eseguite, per l'effetto, rigettare la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese del presente giudizio”, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente difensore, Avv. Giovanni Cameli, che con il presente atto se ne dichiara antistatario”.
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 società affinché l'intestato Tribunale accertasse l'illegittimità della disdetta contrattuale CP_1 da quest'ultima inviatagli in data 31.07.2020, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00, pari ai guadagni non conseguiti fino alla scadenza naturale del contratto.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 attore in quanto infondata in fatto e in diritto, dovendo la comunicazione del 31.07.2020 qualificarsi come recesso, in quanto tale legittimo poiché effettuato in conformità al disposto di cui all'art. 2237 c.c.
3. Nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. ha richiesto, in via subordinata (ossia Parte_1 qualora si ritenesse valida la disdetta effettuata) la condanna della controparte al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino al 31.08.2020 (ovvero fino al 3.10.2020 qualora si ritenesse valida la seconda disdetta)
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 02.12.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c
5. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con contratto stipulato in data 26.02.2012 la società ha incaricato il Dott. CP_1 Parte_1
dello svolgimento dell'attività di medico competente, quale specialista in Medicina del
[...] lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003, per curare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti in servizio presso la propria sede sociale, incarico conferito per la durata di tre anni, automaticamente rinnovato per il triennio successivo “a meno che venga resa nota disdetta per validi motivi (inottemperanza ai punti sottoelencati”)”, la quale “dovrà essere inviata unicamente a pagina 2 di 6 mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con successivo contratto stipulato in data 23.03.2015, ossia successivamente alla scadenza del primo triennio, la predetta società ha conferito il medesimo incarico al Dott. per Parte_1 la durata di cinque anni, incarico che “si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo a meno che venga resa nota la disdetta da inviarsi unicamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno” (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 31.07.2020 la società ha inviato alla società una CP_1 Parte_2 pec avente il seguente contenuto: “con la presente e a partire dal 01/09/2020 diamo disdetta del contratto in essere relativo ai servizi e alla consulenza di medicina del lavoro con il vs. studio;
pertanto, da tale data, si riterrà revocata anche la nomina del Dott. quale medico Pt_1 competente della ns. azienda” (vd. doc. 24 allegato all'atto di citazione e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 4.08.2020 , utilizzando la casella di posta elettronica intestata alla società Parte_3
ha contestato la validità della disdetta “in quanto nel contratto da voi Parte_2 sottoscritto in data 23-03-2015 la disdetta doveva essere comunicata tramite raccomanda A/R allo scadere dei 5 anni di incarico quindi entro il 23-03-2020 e in mancanza di essa il contratto si intendeva rinnovato automaticamente per ulteriori 3 anni. Pertanto alla luce di quanto sopra vi riteniamo responsabili dei compensi dovutici” (vd. doc. 26 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con successiva pec del 23.08.2020 la società ha replicato sostenendo la legittimità CP_1 della disdetta in quanto “il contratto non stabilisce alcuna data entro la quale debba essere inviata la disdetta”, di talché la stessa “può essere comunicata in ogni momento, sia prima della scadenza quinquiennale del contratto, che dopo tale scadenza, con ns. obbligo, in tale secondo caso, di pagare le prestazioni eventualmente svolte nel periodo intercorso tra la scadenza del 23.03.2020 e la disdetta del 31.08.2020” (vd. doc. 27 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
6. Ciò posto dev'essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. con riferimento alle deduzioni svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta relativamente alla qualificazione dell'atto del 31.07.2020 come recesso sorretto da giusta causa. L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, le argomentazioni svolte dalla società convenuta non avrebbero dovuto essere introdotte con domanda o eccezione riconvenzionale, trattandosi di mere difese finalizzate a contrastare le pretese avversarie e ad evidenziarne l'infondatezza, attenendo – tra l'altro – alla qualificazione giuridica dell'atto del 31.07.2020. Né può ritenersi che le stesse esulino dal thema decidendum, in quanto attengono in via immediata alle questioni introdotte da parte attrice nel presente giudizio.
7. Sempre in via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di parte convenuta di pagina 3 di 6 inammissibilità della domanda subordinata, formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.
6 n. 1 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta “al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti fino alla asserita cessazione del rapporto al 31.08.2020” – qualora si ritenesse efficace la pec inviata il 30.07.2020 – “ovvero al 03.10.2020” – qualora si ritenesse efficace la raccomandata inviata in data 2.10.2020. L'eccezione deve trovare accoglimento in quanto la domanda formulata da parte attrice è stata proposta in via subordinata in conseguenza delle difese svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (ossia per l'ipotesi di accoglimento della tesi di parte convenuta che qualifica la comunicazione del 31.07.2020 come valido atto di recesso). Pertanto, tale domanda avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745 secondo cui la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte ma non di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto o delle eccezioni da questi formulate, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione).
7. Nel merito, ritiene il Tribunale che la comunicazione del 31.07.2020 inviata da parte convenuta debba essere qualificata, al di là dell'uso del termine “disdetta”, come recesso ex art. 2237 c.c. essendo evidente dal tenore complessivo della stessa come l'intento non fosse quello di impedire la rinnovazione automatica del contratto, bensì quello di far venir meno lo stesso con decorrenza dal 1.09.2020. Tale facoltà di recesso è prevista per i contratti di prestazione d'opera intellettuale – quale è il contratto oggetto del presente giudizio – dall'art. 2237 c.c. co. 1 ai sensi del quale «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta». Il legislatore, pertanto, in ragione della particolare tipologia di contratto caratterizzato dalla fiducia (intuitus personae) che il cliente ripone nelle capacità, nella competenza e nella lealtà del professionista scelto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 1 agosto 2023, n. 23427), ha attribuito al cliente la facoltà di recedere ad nutum dal contratto, ossia di porre fine allo stesso in qualsiasi momento e senza la necessità di addurre una motivazione specifica o una “giusta causa” (cfr., ex multis, Tribunale Roma n. 15172/2024; Tribunale Milano, n. 5065/2023). Trattasi di disposizione che non ha carattere inderogabile potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pattuire condizioni diverse da quelle previste dalla legge per regolamentare il recesso da parte del cliente, con la precisazione che, affinché detta disposizione possa ritenersi validamente derogata, è necessario che tale volontà di deroga emerga dal contenuto complessivo del contratto in modo chiaro, univoco ed inequivocabile (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 aprile 2024, n. 11264; Cass. civ., sez. L., 23 maggio 2024, n. 14439) senza che a tal fine sia sufficiente la mera previsione di un termine di durata del rapporto contrattuale atteso che tale fissazione si riferisce, di norma, all'andamento fisiologico ed ordinario del rapporto e non alla sua eventuale fase di scioglimento anticipato per volontà del cliente (cfr. Cass. civ., sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15005; Cass. civ., sez. 2, 4 marzo 2025, n. 5744 secondo cui “la previsione di un termine di durata del pagina 4 di 6 rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”).
7.1. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie dal tenore del contratto stipulato dalle parti in data 23.03.2015 non emerge in alcun modo la volontà di derogare al disposto dell'art. 2237 co. 1 c.c. essendosi le parti limitate a regolamentare il diverso istituto della disdetta (la quale, a differenza di quanto previsto nel precedente contratto del 26.02.2012, non è più subordinata al rispetto dei motivi espressamente previsti) con la conseguenza che parte convenuta ha legittimamente esercitato il suo diritto di recesso.
7.2. Il recesso – essendo atto recettizio – produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del professionista e, dunque, nel caso di specie, dal momento in cui parte attrice ha ricevuto la pec in data 30.07.2020 (seppur con decorrenza dal 1.09.2020) essendo irrilevante la circostanza per cui la pec risulta intestata alla società trattandosi di Parte_2 indirizzo pec in uso alla stessa parte attrice che, proprio utilizzando il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ha riscontrato la citata pec (vd. doc. 26 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, trattandosi di recesso e non di disdetta, irrilevante è la circostanza per cui è stato comunicato a mezzo pec e non tramite raccomandata, modalità prevista nel contratto del 23.03.2015 in relazione alla disdetta.
8. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere invalido il recesso comunicato il 30.07.2020, lo stesso attore ha allegato di aver ricevuto con raccomandata del 2.10.2020 (ossia dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'iscrizione della causa al ruolo, risalente all'8.10.2020) una raccomandata nella quale la società convenuta ha comunicato che “a tutti gli effetti di legge il nostro recesso dal contratto in questione con efficacia immediata al ricevimento della presente” (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) di talché, quantomeno dal 2.10.2020 deve ritenersi cessato il rapporto contrattuale in essere tra le parti in conseguenza del valido recesso effettuato da parte convenuta. In quest'ipotesi il professionista non ha il diritto al risarcimento per mancato guadagno, non potendo – cioè – pretendere il compenso che avrebbe percepito se il contratto fosse proseguito fino al suo naturale compimento (di talché la domanda a tal fine formulata dall'attore nell'atto introduttivo dev'essere rigettata) dovendo il cliente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., rimborsare solo le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico e pagargli il corrispettivo per l'opera effettivamente prestata sino al momento del recesso (cfr. Cass. civ., sez. 1, 29 ottobre 2024, n. 27938). Tuttavia tali domande – come sopraesposto (vd. par. 7 della motivazione) – sono inammissibili in quanto tardivamente formulate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, alla non particolare complessità delle pagina 5 di 6 questioni giuridiche e fattuali si liquidano in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni contraria domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così
[...] CP_1 dispone:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.237,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Teramo, l'8.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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