Art. 2.
Il fabbricato da costruirsi nella stessa localita' nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente e' destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.
Il fabbricato da costruirsi nella stessa localita' nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente e' destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.