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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/11/2025, nella causa R.G. n. 16889/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(07/11/1936), rappresentata e difesa dall'avv. Simonetti Domenico, per procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08/05/2025 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, premesso che con decreto del 01/11/2024 (reso nel procedimento portante RG n. 10924/2024) il Giudice designato omologava l'accertamento della sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che, decorsi i termini di legge, CP_ l' non provvedeva al pagamento di quanto di spettanza, in questa sede ha chiesto all'intestato Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, di condannare l' al pagamento della somma Controparte_2 di € 10.672,70 a tal titolo dovuta. Nonostante la rituale vocatio in ius nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente, stante la natura documentale della controversia, ha deciso la causa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e pertanto merita integrale accoglimento. Dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince infatti che la parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva notifica tanto del decreto di omologa sopracitato quanto dell'apposito modello AP/70, rispettivamente in data 04/11/2024 e 07/11/2024, e che, seppur ampiamente decorso CP_ il termine legale di 120 giorni l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione. Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato il ricorso trova integrale accoglimento. Pertanto, l' è condannato alla corresponsione, in favore della sig.ra degli Controparte_2 Pt_1 importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 07/09/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 10924/2024, emesso in data 01.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dal 07/09/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e per l'effetto;
2) condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €. 10.672,70, CP_1 per le causali di cui sub 1), somma maturata fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 06/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/11/2025, nella causa R.G. n. 16889/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
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TRA
(07/11/1936), rappresentata e difesa dall'avv. Simonetti Domenico, per procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08/05/2025 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, premesso che con decreto del 01/11/2024 (reso nel procedimento portante RG n. 10924/2024) il Giudice designato omologava l'accertamento della sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che, decorsi i termini di legge, CP_ l' non provvedeva al pagamento di quanto di spettanza, in questa sede ha chiesto all'intestato Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, di condannare l' al pagamento della somma Controparte_2 di € 10.672,70 a tal titolo dovuta. Nonostante la rituale vocatio in ius nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente, stante la natura documentale della controversia, ha deciso la causa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e pertanto merita integrale accoglimento. Dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince infatti che la parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva notifica tanto del decreto di omologa sopracitato quanto dell'apposito modello AP/70, rispettivamente in data 04/11/2024 e 07/11/2024, e che, seppur ampiamente decorso CP_ il termine legale di 120 giorni l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione. Tutto quanto precede in fatto ed in diritto considerato il ricorso trova integrale accoglimento. Pertanto, l' è condannato alla corresponsione, in favore della sig.ra degli Controparte_2 Pt_1 importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 07/09/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 10924/2024, emesso in data 01.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 a decorrere dal 07/09/2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e per l'effetto;
2) condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €. 10.672,70, CP_1 per le causali di cui sub 1), somma maturata fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 06/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi