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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 2078/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ER LI, UA TO e CA IO
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_1
1 RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso ex art. 28 d.l.gs. 150/11 e 44 T.U. immigrazione (“Azione civile contro la discriminazione”), Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente, ove ritenuto necessario, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41 TU nei termini indicati in ricorso e successivamente, all'esito dell'eventuale giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato al CP_1 ricorrente, con provvedimento datato 11/8/2023, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere equiparato al cittadino italiano e conseguentemente a fruire dell'assegno di invalidità;
c) ordinare all' di cessare la condotta discriminatoria sub a) e CP_1 conseguentemente di riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2023;
d) condannare l a pagare al ricorrente i ratei maturati a titolo di CP_1 assegno di invalidità, fino al 31.1.2024 pari all'importo di € 3.282,88, oltre agli ulteriori ratei che matureranno dal deposito del presente ricorso e fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2 e) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva Controparte_1
, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse
[...]
deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione contro la discriminazione nonché manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata;
sempre in via preliminare e nel merito dichiarare inammissibile ed improcedibile ogni domanda volta alla condanna dell'ente al pagamento della prestazione in assenza di ogni domanda di liquidazione della prestazione in tale senso formulata in fase amministrativa;
in subordine nel merito, respingere le domande in quanto infondate in fatto e in diritto confermando per l'effetto il comportamento assunto dell'ente previdenziale”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
3 Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014).
, cittadino albanese, faceva ingresso in Italia il Parte_1
5/10/2021, presentando domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.Lgs. 286/98.
Al ricorrente veniva rilasciato un permesso per cure mediche valido dal
28.6.2022 al 27.10.2022, successivamente rinnovato sempre con durate ciascuna ampiamente inferiore all'anno.
A seguito di domanda, veniva sottoposto a visita Parte_1
medica da parte della Commissione sanitaria, che lo riconosceva invalido parziale nella percentuale del 75%.
La domanda volta ad attenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13
L. 118/71 veniva rigettata in quanto era titolare un permesso Parte_1 di soggiorno di durata inferiore all'anno. sosteneva, infatti, la necessità CP_1
del permesso di soggiorno di durata pari o superiore ad un anno.
Ebbene, deve essere esclusa la discriminatorietà della condotta di alla luce delle pronunce della giurisprudenza anche della Corte CP_1
Costituzionale.
4 In tema di prestazioni sociali e assistenziali a contenuto economico in favore di stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato, la Corte Costituzionale avallava la necessità di un titolo legittimante la presenza sul territorio per almeno un anno, circostanza che comprava un effettivo radicamento sul territorio. Veniva, infatti, sancito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118. La norma impugnata si rivela fortemente restrittiva - e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria - rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 d.lg. n.
286 del 1998, il quale, invece, prevede che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti", e quindi viola il principio per cui, ove si tratti di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di handicap fortemente invalidanti nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Cedu (sentt. n. 324 del
2006, 306 del 2008, 11 del 2009, 187 del 2010, 329 del 2011)” (Corte
Costituzionale, 15/03/2013, n.40).
5 I principi espressamente riferiti alla pensione di inabilità sono altrettanto applicabili all'assegno oggetto di causa, che pertanto non spetta a
[...]
. Deve essere escluso pertanto che abbia violato l'art. 14 Pt_1 CP_1
CEDU o l'art. 43 del TU Immigrazione.
L'applicazione al caso di specie dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale medesima impone di ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale. Del resto, la Corte individuava già i caratteri del soggiorno sul territorio per non essere quest'ultimo né breve, né episodico, nella durata almeno annuale del permesso. Inoltre, non può accedersi ad una valutazione cumulativa del permesso di soggiorno con i suoi rinnovi, in quanto questi ultimi sono solo eventuali e non idonei di per sé ad integrare il diritto di soggiorno per almeno un anno. Ciascun titolo legittima, infatti, la presenza sul territorio per un lasso di tempo inferiore.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. Tenuto conto della complessità della causa e della peculiarità della questione, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 13/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
LE De LO
6
SEZIONE LAVORO
N. 2078/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ER LI, UA TO e CA IO
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_1
1 RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso ex art. 28 d.l.gs. 150/11 e 44 T.U. immigrazione (“Azione civile contro la discriminazione”), Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente, ove ritenuto necessario, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41 TU nei termini indicati in ricorso e successivamente, all'esito dell'eventuale giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato al CP_1 ricorrente, con provvedimento datato 11/8/2023, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere equiparato al cittadino italiano e conseguentemente a fruire dell'assegno di invalidità;
c) ordinare all' di cessare la condotta discriminatoria sub a) e CP_1 conseguentemente di riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2023;
d) condannare l a pagare al ricorrente i ratei maturati a titolo di CP_1 assegno di invalidità, fino al 31.1.2024 pari all'importo di € 3.282,88, oltre agli ulteriori ratei che matureranno dal deposito del presente ricorso e fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2 e) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva Controparte_1
, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse
[...]
deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione contro la discriminazione nonché manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata;
sempre in via preliminare e nel merito dichiarare inammissibile ed improcedibile ogni domanda volta alla condanna dell'ente al pagamento della prestazione in assenza di ogni domanda di liquidazione della prestazione in tale senso formulata in fase amministrativa;
in subordine nel merito, respingere le domande in quanto infondate in fatto e in diritto confermando per l'effetto il comportamento assunto dell'ente previdenziale”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
3 Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014).
, cittadino albanese, faceva ingresso in Italia il Parte_1
5/10/2021, presentando domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.Lgs. 286/98.
Al ricorrente veniva rilasciato un permesso per cure mediche valido dal
28.6.2022 al 27.10.2022, successivamente rinnovato sempre con durate ciascuna ampiamente inferiore all'anno.
A seguito di domanda, veniva sottoposto a visita Parte_1
medica da parte della Commissione sanitaria, che lo riconosceva invalido parziale nella percentuale del 75%.
La domanda volta ad attenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13
L. 118/71 veniva rigettata in quanto era titolare un permesso Parte_1 di soggiorno di durata inferiore all'anno. sosteneva, infatti, la necessità CP_1
del permesso di soggiorno di durata pari o superiore ad un anno.
Ebbene, deve essere esclusa la discriminatorietà della condotta di alla luce delle pronunce della giurisprudenza anche della Corte CP_1
Costituzionale.
4 In tema di prestazioni sociali e assistenziali a contenuto economico in favore di stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato, la Corte Costituzionale avallava la necessità di un titolo legittimante la presenza sul territorio per almeno un anno, circostanza che comprava un effettivo radicamento sul territorio. Veniva, infatti, sancito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118. La norma impugnata si rivela fortemente restrittiva - e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria - rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 d.lg. n.
286 del 1998, il quale, invece, prevede che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti", e quindi viola il principio per cui, ove si tratti di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di handicap fortemente invalidanti nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Cedu (sentt. n. 324 del
2006, 306 del 2008, 11 del 2009, 187 del 2010, 329 del 2011)” (Corte
Costituzionale, 15/03/2013, n.40).
5 I principi espressamente riferiti alla pensione di inabilità sono altrettanto applicabili all'assegno oggetto di causa, che pertanto non spetta a
[...]
. Deve essere escluso pertanto che abbia violato l'art. 14 Pt_1 CP_1
CEDU o l'art. 43 del TU Immigrazione.
L'applicazione al caso di specie dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale medesima impone di ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale. Del resto, la Corte individuava già i caratteri del soggiorno sul territorio per non essere quest'ultimo né breve, né episodico, nella durata almeno annuale del permesso. Inoltre, non può accedersi ad una valutazione cumulativa del permesso di soggiorno con i suoi rinnovi, in quanto questi ultimi sono solo eventuali e non idonei di per sé ad integrare il diritto di soggiorno per almeno un anno. Ciascun titolo legittima, infatti, la presenza sul territorio per un lasso di tempo inferiore.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. Tenuto conto della complessità della causa e della peculiarità della questione, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 13/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
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