Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5105 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Oronzo Carrozzini, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Caterina Rizzelli, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 07/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Maglie (LE) il 4/09/1993;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 10/06/1994, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
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2026/2016 del 22/04/2016 del Tribunale di Lecce;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] CP_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie
(LE) il 4/09/1993 da e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1
2 dello stato civile di quel Comune al n. 58, Parte II, Serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto e provvedendo in modo indipendente al loro mantenimento;
b) i ricorrenti dichiarano di voler regolare i loro rapporti economici alle seguenti condizioni:
- le parti si impegnano, a mezzo atto notarile – da effettuare entro tre mesi dalla data in cui verrà emessa sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Lecce, che ratifichi il presente accordo – a donare la nuda proprietà degli immobili costituenti casa familiare (immobile sito in Maglie alla via Cv. Di Vittorio Veneto
n. 25) e officina anche per la porzione adibita a casa del (immobile sito Pt_1 in Maglie alla via Fratelli Piccinno n. 28), alla figlia , stabilendo che Per_1
l'usufrutto della casa familiare verrà integralmente trasferito alla Sig.ra la CP_1 quale si accollerà tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto immobile, sia presenti che future;
mentre l'usufrutto dell'immobile costituente officina e residenza del sig. verrà a lui trasferito con impegno da parte Pt_1 dello stesso di accollarsi tutte le spese ordinarie e straordinarie sia presenti che future relative al predetto immobile;
- la sig.ra si impegna, entro lo stesso termine di cui al punto precedente, CP_1
a rinunciare all'usufrutto del terreno agricolo sito in Maglie – Zona San Sidero e a consentire l'esclusivo utilizzo al sig. , il quale si accollerà tutte le spese Pt_1 ordinarie e straordinarie presenti e future relative ad esso;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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