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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8467/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8467/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARGENTO GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. ARGENTO GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NORO MARIA TERESA e dall'avv. FABIO GATTONE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 41 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI MARCO CP_2 C.F._3 ERCOLE, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 28 20900 MONZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, convennero in giudizio, Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Monza, e e e ne chiesero la CP_3 Controparte_4 CP_2 condanna al pagamento dell'importo di € 450.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché al risarcimento del danno morale, iure proprio e iure hereditario. e evidenziarono di essere eredi testamentari di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduta il 14.08.2016 in Giussano, nella misura del 25% per ciascuno. Spiegarono che _1
, prima dell'1/1/2013 e sino alla data della morte, aveva intrattenuto rapporto di conto corrente
[...] n.200482/80, con portafoglio separato di gestione titoli, con la filiale di Lesmo della
[...]
, poi incorporata nella di Controparte_5 Controparte_6 cui era stato dipendente come lavoratore subordinato dal 31/12/2012 e sino ad oltre CP_2 l'1/1/2017, in qualità di fattorino, ed anch'egli erede testamentario di , della quale era Persona_1 nipote. Affermarono che , tra l'1/1/2013 ed il 10/8/2016, anche a mezzo di falsificazioni CP_2 delle firme di , aveva sottratto al patrimonio di quest'ultima la somma di € 450.700,00, Persona_1 avendo emesso assegni bancari falsificando di proprio pugno la firma della de cuius e/o abusando della delega e/o in forza di delega con firma falsificata e specimen con firma falsificata;
inoltre, nel mese di febbraio 2015, aveva chiesto che fosse emesso l'assegno circolare n. SE 2282402 di € 21.900,00 a favore di sottoscrivendo la relativa richiesta e falsificando di Controparte_7 proprio pugno la firma della medesima de cuius sulla richiesta stessa. Sostennero di essere legittimati, nella loro qualità di parteciparti della comunione eredita-ria non ancora sciolta, ad agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza necessità di coinvolgere gli altri coeredi. Invocarono la responsabilità ci-vile extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., ex art. 2051 cod. civ. ed ex art. 2059 cod. civ., quella penale ed anche ex art. 2059 cod. civ. di , nonché quella della Banca CP_2 anche per il fatto dei propri dipendenti, per culpa in eligendo e culpa in vigilando, nell'adempiere al contratto di conto corrente, sotto il profilo extracontrattuale ed ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo custode delle azioni e degli altri prodotti finanziari, dell'art. 2051 cod. civ. e 2059 cod. civ.. si costituì evidenziando che, a seguito delle veri-fiche interne, era Controparte_6 emerso che la signora , correntista presso la filiale di Lesmo con c/c n. 20/200482, sul Persona_1 quale il signor aveva delega ad operare, era deceduta il 14 agosto 2016, lasciando come CP_2 eredi testamentari lo stesso e i signori , e CP_2 Parte_2 CP_8 Parte_1 che, alla data del decesso, il conto corrente aveva un saldo a credito di € 30.436,90 e che, nel periodo dal 2013 al 2016, sul tale conto corrente erano stati effettuati prelevamenti con assegno per € 429.100,00 (la maggior parte intestati a ed altri intestati a terzi, tra cui la signora CP_2 CP_8
e suo figlio ). Nel mese di luglio 2014, era stata rinnovata la delega ad operare
[...] Persona_2 sul conto della signora a favore di , nonché la firma sullo specimen e le due firme CP_2 CP_2 della signora erano state raccolte personalmente dal Direttore e dalla Vice Direttrice della CP_2 Filiale di Lesmo, che si erano recati a ca-sa della correntista;
inoltre, gli assegni emessi erano 136, di cui 28 disponibili presso gli archivi della ed i restanti 108 negoziati in check truncation su altri CP_1 Isti-tuti di Credito. Contestò, in particolare, che le firme sullo specimen e sulla delega ad operare fossero apocrife. Eccepì l'inammissibilità della domanda svolta dai due coeredi nei confronti della per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,, posto che la “comunione CP_1 ereditaria”, esistente tra i vari coeredi, preclude la proposizione dell'azione nei confronti della CP_1 proprio per la peculiari-tà della fattispecie che vede due coeredi ( e ) con- CP_2 CP_8 trapposti agli attori in quanto soggetti che avrebbero già beneficiato delle somme provenienti dal patrimonio di , avvantaggiandosi in danno della Banca. Nel merito, negò la propria Persona_1 responsabilità, evidenziando che gli assegni non presentano alcun elemento dal quale si possa dedurre - a prima vista - la pretesa falsificazione. Inoltre, i pochi assegni negoziati direttamente presso la Banca di Lesmo erano stati presentati dal signor come beneficiario, che aveva la CP_2 delega ad operare sul conto della zia, circostanza che rendeva - di per sé - ancora più inverosimile che le firme potessero essere false, mentre la maggior parte degli assegni erano stati negoziati in check truncation presso altri Istituti di credito, senza che fosse trasmesso materialmente il titolo. pagina 2 di 5 Osservò che la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non è invocabile nella fattispecie, ricorrendo solamente nelle ipotesi in cui la cosa sia stata la causa del danno, e non il mezzo di cui qualcuno - dolosamente o colposamente - si sia ser-vito per danneggiare altri, al pari della responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per i danni arrecati dal fatto illecito dei dipendenti, commessi nell'esercizio delle loro funzioni, che postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria", mentre le mansioni affidate al dipendente non avevano reso CP_2 possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno. Aggiunse che la riparazione dei danni non patrimoniali opera solo quando il fatto illecito si configuri come reato e incida su una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e non connotati da rilevanza economica e nella specie, nessuna responsabilità penale è configurabile, né è stata accertata nei confronti della Banca. Chiese, in ogni caso, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito nei confronti di e la manleva nei confronti di e CP_2 CP_8
, di cui domandò la chiamata in causa. Persona_2
si costituì evidenziando di essersi limitato a portare gli assegni, di volta in volta firmati CP_2 personalmente da , in banca per l'incasso ed il corrispondente contante veniva, poi, Persona_1 consegnato alla zia, che lo utilizzava per le sue necessità, quali il pagamento della badante, delle utenze domestiche, della spesa, degli apparecchi acustici, dei lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà, nonché per l'aiuto e l'assistenza prestata e per spirito di liberalità nei con-fronti dei nipoti e (quest'ultima si occupava, tra l'altro, di aiutare la zia nelle pulizie di casa e l'assisteva CP_2 CP_8 quando non era presente la badante, tanto che aveva deciso di regalarle un'auto, Persona_1 pagando direttamente il rivenditore mediante l'emissione dell'assegno Controparte_7 circolare di € 21.900,00). Negò di aver mai firmato al posto della zia, apponendo sugli assegni firme apocrife, anche perché non ne avrebbe avuto motivo, disponendo della de-lega ad operare sul conto corrente. Eccepì, in ogni caso, la carenza di legittima-zione attiva degli attori a chiedere tutte le pretese somme che sarebbero state sot-tratte, essendo ciascuno erede nella misura del 25%. I chiamati e si costituirono, a loro volta, confermando di aver assistito CP_8 Persona_2 la zia nelle incombenze quotidiane ed anche negli ultimi mesi della sua vita e di aver beneficiato di somme di denaro, fra cui quelle portate dagli assegni allegati all'atto di citazione, sia per gratitudine, sia come forma di ri-compensa per l'assistenza prestata, sia come aiuto economico. Eccepirono, co- munque, l'irricevibilità della chiamata in garanzia, nella sua accezione propria ed impropria. Con sentenza parziale emessa in data 30 novembre 2021, venne dichiarata la nullità della chiamata in giudizio di e . CP_8 Persona_2 Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica e furono escussi i testimoni. Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 8 maggio 2025, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
----------
Preliminarmente, va rilevato che, dopo aver depositato istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza Cont del 18/4/2024 (con la quale era stato chiesto che i docc. 9 e 10 attorei e 4 di non costituissero scritture di comparazione, bensì fossero fatti oggetto essi stessi di CTU ed era stata eccepita la nullità dell'eventuale CTU redatta con riferimento ai menzionati documenti), parte attrice, che già non aveva presenziato all'udienza del 18 aprile 2024, appositamente fissata per esaminare nel contraddittorio le richieste di chiarimenti formulate dalle parti tramite il consulente tecnico d'ufficio riguardanti proprio l'utilizzabilità come scritture di compara-zione dei predetti documenti e nel corso della quale era stata fornita la relativa motivazione, ribadita con provvedimento del 12 novembre 2024, non è più com- parsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha provveduto al deposito delle memorie conclusive, né ha compiuto alcun ulteriore atto difensivo. Si consideri, d'altra parte, che i documenti n. 9 e 10 di parte attrice, e n. 4 di parte convenuta non sono stati utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio a fini dimostrati-vi, cioè quali scritture comparative. Si deve ritenere, pertanto, che e abbiano di fatto abbandonato il Parte_1 Parte_2 giudizio, rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto di citazione. pagina 3 di 5 Ciò comporta il rigetto delle domande nel merito. In ogni caso, le domande proposte da vanno re-spinte. Parte_1 Parte_2 La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che la maggior parte delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, precisamente quelle relative agli assegni emessi dal 15 gennaio 2012 al 6 agosto 2015, sono risultate autografe, mentre le 13 firme apposte sugli assegni successivi, emessi dal 21.9.2015 e fino al 5.7.2016, sono risultate non riconducibili alla signora e probabilmente riconducibili a Persona_1
. CP_2 Per quanto riguarda, invece, le firme esaminate in copia, non essendo disponibili gli originali (“le verificande in copia sono 16, e in parte di qualità veramente scarsa”), la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che 3 di esse sono probabilmente-te autografe, 6 apocrife e 7 non valutabili. Una sola delle firme è stata ritenuta probabilmente riferibile a . CP_2 Per quanto riguarda le firme sulla delega ad operare (doc. 9) e sullo specimen di firma (doc. 10), esse appartengono . Persona_1 Infatti, come confermato in sede testimoniale, il direttore della Filiale della dott. CP_9 si era recato, in data 16 luglio 2014, insieme alla vicedirettrice, Persona_3 CP_10 presso l'abitazione della signora proprio per raccogliere in presenza la
[...] Persona_1 sottoscrizione di quest'ultima sui predetti documenti. Il testimone dott. in particolare, ha dichiarato che “Si è trattato di una visita di Persona_3 circa 15/20 minuti, la signora aveva appena pranzato, dopo i convenevoli soliti classici abbiamo estratto dalla valigetta i moduli e lo specimen, apposte le firme, poi siamo andati via”, precisando “Ho visto con i miei occhi che la signora apponeva la firma sulla modulistica”. Persona_1 Analogamente, ha confermato che “Abbiamo raccolto la firma che è stata apposta Controparte_10 sui moduli dalla signora personalmente” e che “Ho visto con i miei occhi la signora Persona_1
firmare i moduli della banca”. CP_2 Tali testimonianze provano che le firme sul nuovo specimen di firma e sul nuovo modulo di delega ad operare sul conto erano state redatte di pugno da , smentendo l'assunto di parte Persona_1 attrice e rendendo superflua la verifica di firma. Peraltro, anche con riguardo agli assegni la cui sottoscrizione è stata attribuita a sulla CP_2 base di una mera valutazione probabilistica, va osservato che non vi è prova che le relative somme siano state sottratte e trattenute da quest'ultimo piuttosto che rimesse ed impiegate per le necessità quotidiane della defunta zia , come avvenuto con le somme riscosse tramite gli assegni a firma _1 autografa, posto che questa era la modalità abitualmente praticata da per procurarsi, Persona_1 tramite il nipote, la liquidità alla stessa occorrente. Va sottolineato, in proposito, che gli importi degli assegni impiegati per il prelievo della liquidità evidenziano, per entità, una modesta variabilità a conferma che le stesse rappresentavano un approvvigionamento periodico a copertura delle spese ed esigenze della correntista. D'altra parte, se avesse voluto appropriarsi del danaro della zia non avrebbe avuto la CP_2 necessità di falsificarne la firma dal momento che aveva la de-lega ad operare sul conto. Non vi è, dunque, prova della sottrazione di danaro dal patrimonio di , non potendosi Persona_1 derivare tale conclusione neppure dalla mera prova della falsificazione della firma sugli assegni, né è dimostrato che l'autore del preteso depauperamento sia stato , né che sussista CP_2 responsabilità della nella negoziazione dei titoli, posto che non vi era alcuna difformità o CP_1 falsificazione evidente delle firme apposte sugli assegni. Le spese di giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e a rimborsare a le Parte_1 Parte_2 Controparte_6 spese di lite che liquida in Euro 20.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. condanna e a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Parte_2 CP_2 pagina 4 di 5 liquida in Euro 20.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e Parte_1 ; Parte_2
5. con sentenza esecutiva. Monza, 11 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8467/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARGENTO GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. ARGENTO GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NORO MARIA TERESA e dall'avv. FABIO GATTONE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 41 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI MARCO CP_2 C.F._3 ERCOLE, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 28 20900 MONZA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, convennero in giudizio, Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Monza, e e e ne chiesero la CP_3 Controparte_4 CP_2 condanna al pagamento dell'importo di € 450.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché al risarcimento del danno morale, iure proprio e iure hereditario. e evidenziarono di essere eredi testamentari di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduta il 14.08.2016 in Giussano, nella misura del 25% per ciascuno. Spiegarono che _1
, prima dell'1/1/2013 e sino alla data della morte, aveva intrattenuto rapporto di conto corrente
[...] n.200482/80, con portafoglio separato di gestione titoli, con la filiale di Lesmo della
[...]
, poi incorporata nella di Controparte_5 Controparte_6 cui era stato dipendente come lavoratore subordinato dal 31/12/2012 e sino ad oltre CP_2 l'1/1/2017, in qualità di fattorino, ed anch'egli erede testamentario di , della quale era Persona_1 nipote. Affermarono che , tra l'1/1/2013 ed il 10/8/2016, anche a mezzo di falsificazioni CP_2 delle firme di , aveva sottratto al patrimonio di quest'ultima la somma di € 450.700,00, Persona_1 avendo emesso assegni bancari falsificando di proprio pugno la firma della de cuius e/o abusando della delega e/o in forza di delega con firma falsificata e specimen con firma falsificata;
inoltre, nel mese di febbraio 2015, aveva chiesto che fosse emesso l'assegno circolare n. SE 2282402 di € 21.900,00 a favore di sottoscrivendo la relativa richiesta e falsificando di Controparte_7 proprio pugno la firma della medesima de cuius sulla richiesta stessa. Sostennero di essere legittimati, nella loro qualità di parteciparti della comunione eredita-ria non ancora sciolta, ad agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza necessità di coinvolgere gli altri coeredi. Invocarono la responsabilità ci-vile extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., ex art. 2051 cod. civ. ed ex art. 2059 cod. civ., quella penale ed anche ex art. 2059 cod. civ. di , nonché quella della Banca CP_2 anche per il fatto dei propri dipendenti, per culpa in eligendo e culpa in vigilando, nell'adempiere al contratto di conto corrente, sotto il profilo extracontrattuale ed ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo custode delle azioni e degli altri prodotti finanziari, dell'art. 2051 cod. civ. e 2059 cod. civ.. si costituì evidenziando che, a seguito delle veri-fiche interne, era Controparte_6 emerso che la signora , correntista presso la filiale di Lesmo con c/c n. 20/200482, sul Persona_1 quale il signor aveva delega ad operare, era deceduta il 14 agosto 2016, lasciando come CP_2 eredi testamentari lo stesso e i signori , e CP_2 Parte_2 CP_8 Parte_1 che, alla data del decesso, il conto corrente aveva un saldo a credito di € 30.436,90 e che, nel periodo dal 2013 al 2016, sul tale conto corrente erano stati effettuati prelevamenti con assegno per € 429.100,00 (la maggior parte intestati a ed altri intestati a terzi, tra cui la signora CP_2 CP_8
e suo figlio ). Nel mese di luglio 2014, era stata rinnovata la delega ad operare
[...] Persona_2 sul conto della signora a favore di , nonché la firma sullo specimen e le due firme CP_2 CP_2 della signora erano state raccolte personalmente dal Direttore e dalla Vice Direttrice della CP_2 Filiale di Lesmo, che si erano recati a ca-sa della correntista;
inoltre, gli assegni emessi erano 136, di cui 28 disponibili presso gli archivi della ed i restanti 108 negoziati in check truncation su altri CP_1 Isti-tuti di Credito. Contestò, in particolare, che le firme sullo specimen e sulla delega ad operare fossero apocrife. Eccepì l'inammissibilità della domanda svolta dai due coeredi nei confronti della per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,, posto che la “comunione CP_1 ereditaria”, esistente tra i vari coeredi, preclude la proposizione dell'azione nei confronti della CP_1 proprio per la peculiari-tà della fattispecie che vede due coeredi ( e ) con- CP_2 CP_8 trapposti agli attori in quanto soggetti che avrebbero già beneficiato delle somme provenienti dal patrimonio di , avvantaggiandosi in danno della Banca. Nel merito, negò la propria Persona_1 responsabilità, evidenziando che gli assegni non presentano alcun elemento dal quale si possa dedurre - a prima vista - la pretesa falsificazione. Inoltre, i pochi assegni negoziati direttamente presso la Banca di Lesmo erano stati presentati dal signor come beneficiario, che aveva la CP_2 delega ad operare sul conto della zia, circostanza che rendeva - di per sé - ancora più inverosimile che le firme potessero essere false, mentre la maggior parte degli assegni erano stati negoziati in check truncation presso altri Istituti di credito, senza che fosse trasmesso materialmente il titolo. pagina 2 di 5 Osservò che la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non è invocabile nella fattispecie, ricorrendo solamente nelle ipotesi in cui la cosa sia stata la causa del danno, e non il mezzo di cui qualcuno - dolosamente o colposamente - si sia ser-vito per danneggiare altri, al pari della responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per i danni arrecati dal fatto illecito dei dipendenti, commessi nell'esercizio delle loro funzioni, che postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria", mentre le mansioni affidate al dipendente non avevano reso CP_2 possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno. Aggiunse che la riparazione dei danni non patrimoniali opera solo quando il fatto illecito si configuri come reato e incida su una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e non connotati da rilevanza economica e nella specie, nessuna responsabilità penale è configurabile, né è stata accertata nei confronti della Banca. Chiese, in ogni caso, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito nei confronti di e la manleva nei confronti di e CP_2 CP_8
, di cui domandò la chiamata in causa. Persona_2
si costituì evidenziando di essersi limitato a portare gli assegni, di volta in volta firmati CP_2 personalmente da , in banca per l'incasso ed il corrispondente contante veniva, poi, Persona_1 consegnato alla zia, che lo utilizzava per le sue necessità, quali il pagamento della badante, delle utenze domestiche, della spesa, degli apparecchi acustici, dei lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà, nonché per l'aiuto e l'assistenza prestata e per spirito di liberalità nei con-fronti dei nipoti e (quest'ultima si occupava, tra l'altro, di aiutare la zia nelle pulizie di casa e l'assisteva CP_2 CP_8 quando non era presente la badante, tanto che aveva deciso di regalarle un'auto, Persona_1 pagando direttamente il rivenditore mediante l'emissione dell'assegno Controparte_7 circolare di € 21.900,00). Negò di aver mai firmato al posto della zia, apponendo sugli assegni firme apocrife, anche perché non ne avrebbe avuto motivo, disponendo della de-lega ad operare sul conto corrente. Eccepì, in ogni caso, la carenza di legittima-zione attiva degli attori a chiedere tutte le pretese somme che sarebbero state sot-tratte, essendo ciascuno erede nella misura del 25%. I chiamati e si costituirono, a loro volta, confermando di aver assistito CP_8 Persona_2 la zia nelle incombenze quotidiane ed anche negli ultimi mesi della sua vita e di aver beneficiato di somme di denaro, fra cui quelle portate dagli assegni allegati all'atto di citazione, sia per gratitudine, sia come forma di ri-compensa per l'assistenza prestata, sia come aiuto economico. Eccepirono, co- munque, l'irricevibilità della chiamata in garanzia, nella sua accezione propria ed impropria. Con sentenza parziale emessa in data 30 novembre 2021, venne dichiarata la nullità della chiamata in giudizio di e . CP_8 Persona_2 Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica e furono escussi i testimoni. Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 8 maggio 2025, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
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Preliminarmente, va rilevato che, dopo aver depositato istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza Cont del 18/4/2024 (con la quale era stato chiesto che i docc. 9 e 10 attorei e 4 di non costituissero scritture di comparazione, bensì fossero fatti oggetto essi stessi di CTU ed era stata eccepita la nullità dell'eventuale CTU redatta con riferimento ai menzionati documenti), parte attrice, che già non aveva presenziato all'udienza del 18 aprile 2024, appositamente fissata per esaminare nel contraddittorio le richieste di chiarimenti formulate dalle parti tramite il consulente tecnico d'ufficio riguardanti proprio l'utilizzabilità come scritture di compara-zione dei predetti documenti e nel corso della quale era stata fornita la relativa motivazione, ribadita con provvedimento del 12 novembre 2024, non è più com- parsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha provveduto al deposito delle memorie conclusive, né ha compiuto alcun ulteriore atto difensivo. Si consideri, d'altra parte, che i documenti n. 9 e 10 di parte attrice, e n. 4 di parte convenuta non sono stati utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio a fini dimostrati-vi, cioè quali scritture comparative. Si deve ritenere, pertanto, che e abbiano di fatto abbandonato il Parte_1 Parte_2 giudizio, rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto di citazione. pagina 3 di 5 Ciò comporta il rigetto delle domande nel merito. In ogni caso, le domande proposte da vanno re-spinte. Parte_1 Parte_2 La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che la maggior parte delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, precisamente quelle relative agli assegni emessi dal 15 gennaio 2012 al 6 agosto 2015, sono risultate autografe, mentre le 13 firme apposte sugli assegni successivi, emessi dal 21.9.2015 e fino al 5.7.2016, sono risultate non riconducibili alla signora e probabilmente riconducibili a Persona_1
. CP_2 Per quanto riguarda, invece, le firme esaminate in copia, non essendo disponibili gli originali (“le verificande in copia sono 16, e in parte di qualità veramente scarsa”), la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che 3 di esse sono probabilmente-te autografe, 6 apocrife e 7 non valutabili. Una sola delle firme è stata ritenuta probabilmente riferibile a . CP_2 Per quanto riguarda le firme sulla delega ad operare (doc. 9) e sullo specimen di firma (doc. 10), esse appartengono . Persona_1 Infatti, come confermato in sede testimoniale, il direttore della Filiale della dott. CP_9 si era recato, in data 16 luglio 2014, insieme alla vicedirettrice, Persona_3 CP_10 presso l'abitazione della signora proprio per raccogliere in presenza la
[...] Persona_1 sottoscrizione di quest'ultima sui predetti documenti. Il testimone dott. in particolare, ha dichiarato che “Si è trattato di una visita di Persona_3 circa 15/20 minuti, la signora aveva appena pranzato, dopo i convenevoli soliti classici abbiamo estratto dalla valigetta i moduli e lo specimen, apposte le firme, poi siamo andati via”, precisando “Ho visto con i miei occhi che la signora apponeva la firma sulla modulistica”. Persona_1 Analogamente, ha confermato che “Abbiamo raccolto la firma che è stata apposta Controparte_10 sui moduli dalla signora personalmente” e che “Ho visto con i miei occhi la signora Persona_1
firmare i moduli della banca”. CP_2 Tali testimonianze provano che le firme sul nuovo specimen di firma e sul nuovo modulo di delega ad operare sul conto erano state redatte di pugno da , smentendo l'assunto di parte Persona_1 attrice e rendendo superflua la verifica di firma. Peraltro, anche con riguardo agli assegni la cui sottoscrizione è stata attribuita a sulla CP_2 base di una mera valutazione probabilistica, va osservato che non vi è prova che le relative somme siano state sottratte e trattenute da quest'ultimo piuttosto che rimesse ed impiegate per le necessità quotidiane della defunta zia , come avvenuto con le somme riscosse tramite gli assegni a firma _1 autografa, posto che questa era la modalità abitualmente praticata da per procurarsi, Persona_1 tramite il nipote, la liquidità alla stessa occorrente. Va sottolineato, in proposito, che gli importi degli assegni impiegati per il prelievo della liquidità evidenziano, per entità, una modesta variabilità a conferma che le stesse rappresentavano un approvvigionamento periodico a copertura delle spese ed esigenze della correntista. D'altra parte, se avesse voluto appropriarsi del danaro della zia non avrebbe avuto la CP_2 necessità di falsificarne la firma dal momento che aveva la de-lega ad operare sul conto. Non vi è, dunque, prova della sottrazione di danaro dal patrimonio di , non potendosi Persona_1 derivare tale conclusione neppure dalla mera prova della falsificazione della firma sugli assegni, né è dimostrato che l'autore del preteso depauperamento sia stato , né che sussista CP_2 responsabilità della nella negoziazione dei titoli, posto che non vi era alcuna difformità o CP_1 falsificazione evidente delle firme apposte sugli assegni. Le spese di giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e a rimborsare a le Parte_1 Parte_2 Controparte_6 spese di lite che liquida in Euro 20.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. condanna e a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Parte_2 CP_2 pagina 4 di 5 liquida in Euro 20.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e Parte_1 ; Parte_2
5. con sentenza esecutiva. Monza, 11 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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